CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOlette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza, emessa in data 9 luglio 2018, dallo stesso Tribunale. Osserva che il condannato aveva già usufruito del beneficio per due volte in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. e che il giudice della cognizione, come risultava dal fascicolo appositamente acquisto, era a conoscenza di tale causa ostativa posto che nel certificato del Casellario giudiziale aggiornato alla data di pronuncia della sentenza sopraindicata non era stata ancora inserita la sentenza di condanna del Tribunale di Salerno, in data 11 ottobre 2017, che aveva riconosciuto per la seconda volta la sospensione condizionale. Tale pronuncia, infatti, era divenuta irrevocabile soltanto il 2 giugno 2020. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Sabetta, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 127, comma 3, e 666, comma 4, cod. proc. Sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe leso il diritto di difesa ed al contraddittorio acquisendo, dopo la discussione, la documentazione contenuta nel fascicolo del giudizio di cognizione senza fissare una nuova udienza camerale, con la partecipazione delle parti, in applicazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. pur avendo disposto una vera e propria attività di istruzione probatoria. In tal modo ha impedito al condannato e al pubblico ministero di prendere in esame i nuovi documenti e di presentare diverse ed ulteriori conclusioni. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata la pronuncia emessa sulla base di tali documenti acquisti in assenza di contraddittorio e viziata da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 1, n. 8585 del 11/2/2015, Bazzocchi, Rv. 262555); il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza camerale al fine di consentire alle parti di esaminare i nuovi documenti e rassegnare, all'esito, eventuali diverse o ulteriori (Sez. 1, n. 52620 del 8/11/2017, Gallone, Rv. 271814 - 01). L'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione nell'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena non è assimilabile all'assunzione di una nuova prova documentale. Come precisato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 37345 del 23 aprile 2015, Longo, in tale ipotesi il giudice della esecuzione è abilitato a rimuovere la statuizione, contenuta nella sentenza irrevocabile, di concessione del beneficio sulla base del rilievo - non già di fatti o eventi sopravvenuti alla formazione del giudicato, bensì - del vizio genetico del provvedimento, costituito dalla inosservanza dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., e preesistente alla irrevocabilità. Deve, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali I ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. La consultazione del fascicolo del giudizio costituisce, quindi, un adempimento strumentale all'esecuzione di tale "doverosa verifica" la cui omissione determina indefettibilmente l'illegittimità del provvedimento. Ne segue che la sua acquisizione disposta di ufficio, nell'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., dopo la celebrazione dell'udienza di trattazione non dà luogo ad alcuna violazione del diritto di difesa, neanche sotto il profilo della limitazione del contraddittorio nella formazione della prova, non implicando un ampliamento a sorpresa o imprevedibile della base fattuale utilizzabile per la revoca ex art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. bensì uno strumento volto a renderla conforme a quella che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale conosciuto da tutte le parti del procedimento, deve essere posta a fondamento di una decisone legittimamente adottata. Ciò è particolarmente evidente nel caso in esame in cui è stata la difesa del condannato, con apposita memoria difensiva, presente tra gli atti contenuti nel Pla„.41„uon Ifagidcit trasmesso a questo Ufficio, a sollecitare l'acquisizione del fascicolo del giudizio e del certificato del Casellario giudiziale. 2. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C