CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 21331/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a LAMPORECCHIO il 14/10/1950 avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1—[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO_ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale con cui è stato pronunciato non doversi procedere per il reato di cui al capo A), così come riqualificato, per intervenuta prescrizione, nonché il proscioglimento dell'imputato dagli altri addebiti oggetto di CO ntestazione; Dato atto del deposito della memoria difensiva dell'imputato il 18 marzo 2026, e quindi oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., al quale l'art. 610, comma 1, rinvia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denuncia violazione della legge in ordine alla mancata dichiarazione di proscioglimento per il reato di cui al capo A), in luogo della dichiarazione di prescrizione - è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui qualora l'imputato, senza rinunciare alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, egli è tenuto a dedurre motivi specifici idonei a dimostrare negli atti la manifesta esistenza di circostanze che escludono la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua o l'elemento soggettivo del reato, affinché possa essere pronunciata immediatamente sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., sicchè, in assenza di tale evidenza documentale, la declaratoria di estinzione del reato prevale e il ricorso è inammissibile (Sez. 4 - n.16819 del 20/04/2022, Regazzoni, non massimata sul punto); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. P.Q.MD€POStTATAIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A esi•ente [OSCURATO:PERSONA] i O G I 'h26 Pil a AI Funzionari Afdr7ja