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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 20041/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10443-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 10443 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso la sentenza n. 528/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenz a impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] volta ad essere inquadrato, per le mansioni svolte, “nella categoria quinta del CCNL Metalmeccanici - Aziende industriali a far data dal mese di giugno 2005 e sino al 31 dicembre 2011 e, quindi, dal 1° gennaio 2012 nel 3° gruppo professionale del CCLS Fiat, con le conseguenti differenze retributive”, rispetto al quarto livello riconosciuto dall’azienda; 2.la Corte, in estrema sintesi, dopo aver esaminato la contrattazione collettiva applicabile, in base alla quale “il tratto distintivo tra i due livelli, quello riconosciuto dall’azienda e quello preteso, è la crescente complessità delle operazioni tecniche che il lavoratore è chiamato a svolgere, nonché la maggiore autonomia esecutiva dello stesso, fino a giungere alla piena discrezionalità dei poteri e delle decisioni nel rispetto delle direttive generali”, ha ritenuto che “tali tratti non possano essere ravvisati nell'attività svolta dal Mariotti, contrassegnata, per la stessa descrizione da lui fatta della stessa, da verifiche sulla regolarità, caratteristiche, materiali utilizzati, dei particolari sulla base di parametri preimpostati su apposita strumentazione da lui utilizzata per compiere dette verifiche, senza possibilità di intervenire, se non del tutto marginalmente per risolvere il problema rilevato, stante che Ric. 2021 n. 10443 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -3- comunque al rilievo dell'anomalia segue la comunicazione ad altri per la soluzione della stessa”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 4 motivi; ha resistito con controricorso la società 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente aldecreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia la “violazione dell’art. 6, titolo terzo, del [OSCURATO:PERSONA] di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010, applicabile ratione temporis”, lamentando che la disposizione richiamata prevedeva espressamente “che appartengono al terzo gruppo professionale prima fascia i lavoratori in possesso di titolo di scuola media superiore o di formazione equivalente dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attività del secondo alinea della seconda fascia del quarto gruppo professionale” e che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a prenderne atto; la stessa questione viene posta col secondo motivo, nella forma dell’omesso esame di fatto decisivo, assumendo che “l'esame del fatto in questione avrebbe determinato con certezza un diverso esito del giudizio in quanto avrebbe determinato l'accoglimento della domanda quantomeno dal 30 dicembre 2010”;

2. le censure, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili, perché la questione non è in alcun modo esaminata nella sentenza impugnata; secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al Ric. 2021 n. 10443 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -4- fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.

SS.

UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass.n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017); in particolare, parte ricorrente avrebbe dovuto riportare gli specifici contenuti del ricorso introduttivo del giudizio dai quali evincere che, sin dall’instaurazione del contraddittorio in primo grado, era stato domandato il riconoscimento del superiore inquadramento non solo in ragione dell’esercizio in fatto di mansioni superiori dal giugno del 2005 a mente dell’art. 2103 c.c., ma anche, in via subordinata, in virtù di una clausola negoziale, che rappresenta una diversa causa petendi, in base alla quale la sola permanenza in un certo profilo con un certo titolo di studio avrebbe fondato, dopo 24 mesi, il diritto ad un certo inquadramento da epoca successiva; nella specie, invece, nell’illustrazione dei motivi di ricorso in esame tale specificazione non viene indicata, in violazione dell’art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., e ci si limita, a pag. 45, a fare riferimento, senza alcuna localizzazione che ne consenta il reperimento nel giudizio di legittimità (v.

Cass.

SS.UU. n. 34469 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 7701 del 2016), ad un non meglio precisato “atto di costituzione in giudizio”, riportando poi un brano dell’appello già trascritto a pag. 13; in memoria ex art.380 bis c.p.c. -la cui funzione, però, è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e Ric. 2021 n. 10443 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -5- non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre: Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016) – chi ricorre fa riferimento ad una non meglio precisata “memoria autorizzata del 17 marzo 2017 nel giudizio di primo grado” che non è certo il ricorso introduttivo del giudizio; in ogni caso, poi, l’eventuale errore di attività commesso dalla Corte territoriale per non aver pronunciato sulla domanda fondata sulla clausola pattizia non avrebbe dovuto essere denunciato con la violazione di una norma di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. o come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendoex art. 112 c.p.c. (v., tra molte, Cass. n. 329 del 2016; Cass. n. 7268 del 2012; Cass. n. 26598 del 2009); 3.col terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2103 c.c. perché la Corte territoriale non avrebbe “regolarmente illustrato il percorso cd. trifasico, scandito dalla verifica delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”; l'ultimo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la corretta valutazione del fatto per il quale il Mariotti svolgeva la funzione di “responsabile del laboratorio”, avrebbe dovuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con accoglimento anche della domanda di appello incidentale; Ric. 2021 n. 10443 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -6- le censure non meritano accoglimento perché la Corte territoriale ha sicuramente effettuato il giudizio cd. trifasico, mentre parte ricorrente, nella sostanza, anche laddove prospetta una violazione di legge, contesta gli apprezzamenti di merito svolti dal giudice cui competono in ordine al contenuto professionale delle mansioni in concreto svolte dal Mariotti; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020); in particolare, poi, l’ultimo motivo invoca il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., senza alcun rispetto degli enunciati affermati da Cass.

SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014; 4.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ric. 2021 n. 10443 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -7- Ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10443-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 10443 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso la sentenza n. 528/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenz a impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] volta ad essere inquadrato, per le mansioni svolte, “nella categoria quinta del CCNL Metalmeccanici - Aziende industriali a far data dal mese di giugno 2005 e sino al 31 dicembre 2011 e, quindi, dal 1° gennaio 2012 nel 3° gruppo professionale del CCLS Fiat, con le conseguenti differenze retributive”, rispetto al quarto livello riconosciuto dall’azienda; 2.la Corte, in estrema sintesi, dopo aver esaminato la contrattazione collettiva applicabile, in base alla quale “il tratto distintivo tra i due livelli, quello riconosciuto dall’azienda e quello preteso, è la crescente complessità delle operazioni tecniche che il lavoratore è chiamato a svolgere, nonché la maggiore autonomia esecutiva dello stesso, fino a giungere alla piena discrezionalità dei poteri e delle decisioni nel rispetto delle direttive generali”, ha ritenuto che “tali tratti non possano essere ravvisati nell'attività svolta dal Mariotti, contrassegnata, per la stessa descrizione da lui fatta della stessa, da verifiche sulla regolarità, caratteristiche, materiali utilizzati, dei particolari sulla base di parametri preimpostati su apposita strumentazione da lui utilizzata per compiere dette verifiche, senza possibilità di intervenire, se non del tutto marginalmente per risolvere il problema rilevato, stante che Ric. 2021 n. 10443 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- comunque al rilievo dell'anomalia segue la comunicazione ad altri per la soluzione della stessa”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 4 motivi; ha resistito con controricorso la società 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente aldecreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia la “violazione dell’art. 6, titolo terzo, del [OSCURATO:PERSONA] di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010, applicabile ratione temporis”, lamentando che la disposizione richiamata prevedeva espressamente “che appartengono al terzo gruppo professionale prima fascia i lavoratori in possesso di titolo di scuola media superiore o di formazione equivalente dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attività del secondo alinea della seconda fascia del quarto gruppo professionale” e che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a prenderne atto; la stessa questione viene posta col secondo motivo, nella forma dell’omesso esame di fatto decisivo, assumendo che “l'esame del fatto in questione avrebbe determinato con certezza un diverso esito del giudizio in quanto avrebbe determinato l'accoglimento della domanda quantomeno dal 30 dicembre 2010”; 2. le censure, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili, perché la questione non è in alcun modo esaminata nella sentenza impugnata; secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al Ric. 2021 n. 10443 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass.n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017); in particolare, parte ricorrente avrebbe dovuto riportare gli specifici contenuti del ricorso introduttivo del giudizio dai quali evincere che, sin dall’instaurazione del contraddittorio in primo grado, era stato domandato il riconoscimento del superiore inquadramento non solo in ragione dell’esercizio in fatto di mansioni superiori dal giugno del 2005 a mente dell’art. 2103 c.c., ma anche, in via subordinata, in virtù di una clausola negoziale, che rappresenta una diversa causa petendi, in base alla quale la sola permanenza in un certo profilo con un certo titolo di studio avrebbe fondato, dopo 24 mesi, il diritto ad un certo inquadramento da epoca successiva; nella specie, invece, nell’illustrazione dei motivi di ricorso in esame tale specificazione non viene indicata, in violazione dell’art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., e ci si limita, a pag. 45, a fare riferimento, senza alcuna localizzazione che ne consenta il reperimento nel giudizio di legittimità (v. Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019; Cass. SS.UU. n. 7701 del 2016), ad un non meglio precisato “atto di costituzione in giudizio”, riportando poi un brano dell’appello già trascritto a pag. 13; in memoria ex art.380 bis c.p.c. -la cui funzione, però, è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e Ric. 2021 n. 10443 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre: Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016) – chi ricorre fa riferimento ad una non meglio precisata “memoria autorizzata del 17 marzo 2017 nel giudizio di primo grado” che non è certo il ricorso introduttivo del giudizio; in ogni caso, poi, l’eventuale errore di attività commesso dalla Corte territoriale per non aver pronunciato sulla domanda fondata sulla clausola pattizia non avrebbe dovuto essere denunciato con la violazione di una norma di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. o come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendoex art. 112 c.p.c. (v., tra molte, Cass. n. 329 del 2016; Cass. n. 7268 del 2012; Cass. n. 26598 del 2009); 3.col terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2103 c.c. perché la Corte territoriale non avrebbe “regolarmente illustrato il percorso cd. trifasico, scandito dalla verifica delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”; l'ultimo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la corretta valutazione del fatto per il quale il Mariotti svolgeva la funzione di “responsabile del laboratorio”, avrebbe dovuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con accoglimento anche della domanda di appello incidentale; Ric. 2021 n. 10443 sez. ML -ud. 31-03-2022 -6- le censure non meritano accoglimento perché la Corte territoriale ha sicuramente effettuato il giudizio cd. trifasico, mentre parte ricorrente, nella sostanza, anche laddove prospetta una violazione di legge, contesta gli apprezzamenti di merito svolti dal giudice cui competono in ordine al contenuto professionale delle mansioni in concreto svolte dal Mariotti; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); in particolare, poi, l’ultimo motivo invoca il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., senza alcun rispetto degli enunciati affermati da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014; 4.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ric. 2021 n. 10443 sez. ML -ud. 31-03-2022 -7- Ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
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