CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01927/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINO Aate-akwiso-a43.e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \) R.G. 28407/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 640, 61 n.7.e artt. 81 cpv. 56-110, 640 e 61 n. 7 c.p.- deducendo: a. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell' imputato in assenza di prova; b. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle chieste circostante attenuanti generiche; c. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessività del trattamento sanzionatorio stabilito anche in considerazione della applicata recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità dee ricorrente in ordine alle condotte truffaldine in questione risultato il vero e proprio artefice disegno criminoso avente ad oggetto il versamento presso l' istituto di credito Banca di Alba di titoli contraffatti, la richiesta di effettuazione di un giroconto da parte della banca in proprio favore e la disposizione di bonifici bancari in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la personalità dello stesso "incline alla violazione della legge penale". La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicché la sentenza sul punto è immune da censure a nulla rilevando la censura formulata con il secondo motivo che non inficia il complessivo ragionamento dei giudici di merito. In ordine al complessivo trattamento sanzionatorio occorre osservare che risulta che la corte territoriale, nello stabilire la pena, ha tenuto in considerazione la gravità dei fatti contestati e la personalità dell' imputato gravato da una pluralità di precedenti, fermo restando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. Nessuna specifica e rituale censura risulta formulata in appello in ordine alla riconosciuta recidiva, con conseguente inammissibilità del profilo dedotto in questa sede. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Nove