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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02888/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25084/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 629 c.p.),la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata rinnovazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove Ritenuti i motivi inammissibile perché reiterativi di censure già adeguatamente valutate, sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (la rinnovazione della prova dichiarativa in relazione ai soggetti indicati è stata compiuta; cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25084/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 629 c.p.),la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata rinnovazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove Ritenuti i motivi inammissibile perché reiterativi di censure già adeguatamente valutate, sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (la rinnovazione della prova dichiarativa in relazione ai soggetti indicati è stata compiuta; cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 02888/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris