CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 08681/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA Ud.21/1/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36191/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3 è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (ISPRA), rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei portoghesi 12, è per legge domiciliata -controricorrente– avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 1639/2019, depositata il 22.5.2019, NRG 3580/2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi, in sede di riconvocazione, del 21.1.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Roma ha disatteso il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città ed ha quindi confermato il rigetto delle domande con le quali il medesimo aveva chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento presso ISPRA come dirigente generale, o in subordine di seconda fascia a tempo indeterminato, oltre che di condanna comunque della controparte al pagamento delle corrispondenti retribuzioni, al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine e per perdita di chance per la mancata partecipazione alle selezioni a dirigente generale; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistiti da controricorso di ISPRA; [OSCURATO:PERSONA] la Corte rileva che, con riferimento alla tematica della reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, in relazione anche alla disciplina eurounitaria, è stata rinviata ad udienza pubblica controversia analoga alla presente, pur se riguardante altre parti ed un diverso ente (Cass.n. 31546/2024, di cui al NRG 19085/2020); la questione ha rilevanza nomofilattica ed impone di valutare anche quanto ritenuto da Cass. 13066/2022 in ambito sanitario e da Cass. 478/2014 in ambito di enti locali; è dunque doverosa la remissione anche della presente causa ad udienza pubblica, ove potranno essere definite anche le ulteriori questioni agitate tra le parti, parimenti di significativo rilievo nomofilattico; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica congiuntamente alla causa NRG 19085/2020. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 dicembr