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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36602/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1998 avverso l'ordinanza emessa il 28 aprile 2022 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 7 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Palmi aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che la connessione tra i fatti dell'odierno procedimento e quelli di cui al procedimento c.d.

Diana sarebbe emersa dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 23 febbraio 2022 e dalle testimonianze rese dal personale del Ris.

3. Secondo il Tribunale del riesame, pur sussistendo una connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze custodiali, considerata la continuità temporale tra i vari fatti e le medesime modalità operative, gli elementi a carico dell'indagato non erano interamente desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel diverso procedimento, intervenuto il 20 gennaio 2020.

4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'appello, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 4.1 violazione dell'art. 297 cod. proc. pen., atteso che gli elementi indiziari, indicati nell'ordinanza, sarebbero emersi sin dall'inizio delle indagini.

Peraltro, la mera asserzione secondo cui non era dimostrato che le armi, che appaiono nelle foto e nei video fondanti le odierne imputazioni provvisorie, fossero le stesse contestate nel procedimento Diana non sarebbe un elemento a carico ma a discarico, poiché l'accusa non avrebbe dimostrato il teorema che si trattasse di armi diverse; 4.2 violazione di legge e vizi della motivazione rispetto all'attualità dei paventati pericoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha rilevato che alla data del 20 gennaio 2020 (data del rinvio a giudizio emesso nel procedimento c.d.

Diana) il quadro indiziario non era ancora definito, considerato che: il 26 febbraio 2020 era stato eseguito il sequestro probatorio del telefono cellulare dell'[OSCURATO:PERSONA] e si era proceduto ad analisi forense dello stesso, i cui esiti erano pervenuti il 4 dicembre 2020 e sono stati compendiati nella nota della Polizia giudiziaria del 18 febbraio 2021; il 10 aprile 2021 erano state assunte a sommarie informazioni le persone offese per meglio chiarire la descrizione fisica degli autori delle rapine; il 2 maggio 2021 la polizia giudiziaria aveva trasmesso una nota al Pubblico ministero relativa alla comparazione tra i connotati fisici di [OSCURATO:PERSONA] e quelli dei responsabili della rapina alla luce delle descrizioni rese dalle persone offese.

Pertanto, secondo il Tribunale del riesame, successivamente al rinvio a giudizio nel procedimento c.d.

Diana erano stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato, i quali, unitamente a quelli già raccolti anteriormente a tale data, avevano reso maggiormente nitido il quadro indiziario a carico del medesimo e così consentito al Pubblico ministero di formulare la richiesta cautelare in data 10 giugno 2021, accolta dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza impugnata.Il menzionato Tribunale, per quanto attiene ai reati in materia di armi, ha affermato che non era fondata l'eccezione difensiva secondo cui la detenzione di tali iii armi sarebbe già stata contestata nel citato procedimento c.d.

Diana, trattandosi di fatti compresi nel medesimo periodo temporale.

Anche in tal caso, secondo il Tribunale del riesame nel diverso procedimento era stata contestata all'[OSCURATO:PERSONA] la detenzione e il porto delle armi utilizzate per le plurime rapine, oggetto di imputazioni ovvero occultate presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA], ma non vi era alcuna prova che si trattasse delle stesse armi che appaiono nelle foto e nei video, fondanti le odierne imputazioni provvisorie.

Trattasi di motivazione esente da vizi.

Nel caso in esame, concernente procedimenti connessi, considerato anche che, come hanno chiarito le Sezioni unite (n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc.

Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9), è irrilevante che i due procedimenti siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che gli stessi abbiano avuto autonome origini, si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297 c.p.p., comma 3, sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure, applicate con la successiva o le successive ordinanze, opera solo se i fatti, oggetto di tali provvedimenti, erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha effettuato l'anzidetta verifica e, con motivazione logica e adeguata, insuscettibile, come tale, di essere sottoposta al sindacato di legittimità, ha chiarito che, al momento dell'emissione della prima delle due ordinanze cautelari, adottate nei riguardi del ricorrente, non erano desumibili dagli atti a disposizione del Pubblico ministero elementi che potessero giustificare l'emissione della seconda ordinanza cautelare.

Deve poi rilevarsi che non hanno pregio le deduzioni difensive in ordine al fatto che sarebbe da valutare come elemento a sé favorevole la mancanza di prova sull'essere le armi oggetto del presente procedimento le stesse del procedimento c.d.

Diana.

Considerato che questa Corte ha avuto modo di affermare che (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511) che, in tema di contestazioni a catena, la parte, che nel procedimento di riesame invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc, pen., ne discende che la mancanza di prova in questione, non fornita dal ricorrente, non giova alla sua tesi. 1.2 Il secondo motivo del ricorso è privo di specificità.

Il Tribunale del riesame ha affermato che gli elementi dedotti con il gravame non consentivano di ritenere attenuate le esigenze cautelari, riconnesse all'elevata pericolosità sociale del prevenuto e, quindi, al concreto ed attuale pericolo di recidiva, senza trascurare che la negativa personalità dell'[OSCURATO:PERSONA] non consente di formulare alcuna prognosi positiva in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di misure cautelari meno afflittive, compresa quella degli arresti domiciliari.

Siffatte argomentazioni, in quanto immuni da vizi logici ed errori di diritto, sfuggono ad ogni rilievo censorio.

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. cod. proc. pen..

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1998 avverso l'ordinanza emessa il 28 aprile 2022 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 7 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Palmi aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che la connessione tra i fatti dell'odierno procedimento e quelli di cui al procedimento c.d. Diana sarebbe emersa dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 23 febbraio 2022 e dalle testimonianze rese dal personale del Ris. 3. Secondo il Tribunale del riesame, pur sussistendo una connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze custodiali, considerata la continuità temporale tra i vari fatti e le medesime modalità operative, gli elementi a carico dell'indagato non erano interamente desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel diverso procedimento, intervenuto il 20 gennaio 2020. 4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'appello, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 4.1 violazione dell'art. 297 cod. proc. pen., atteso che gli elementi indiziari, indicati nell'ordinanza, sarebbero emersi sin dall'inizio delle indagini. Peraltro, la mera asserzione secondo cui non era dimostrato che le armi, che appaiono nelle foto e nei video fondanti le odierne imputazioni provvisorie, fossero le stesse contestate nel procedimento Diana non sarebbe un elemento a carico ma a discarico, poiché l'accusa non avrebbe dimostrato il teorema che si trattasse di armi diverse; 4.2 violazione di legge e vizi della motivazione rispetto all'attualità dei paventati pericoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha rilevato che alla data del 20 gennaio 2020 (data del rinvio a giudizio emesso nel procedimento c.d. Diana) il quadro indiziario non era ancora definito, considerato che: il 26 febbraio 2020 era stato eseguito il sequestro probatorio del telefono cellulare dell'[OSCURATO:PERSONA] e si era proceduto ad analisi forense dello stesso, i cui esiti erano pervenuti il 4 dicembre 2020 e sono stati compendiati nella nota della Polizia giudiziaria del 18 febbraio 2021; il 10 aprile 2021 erano state assunte a sommarie informazioni le persone offese per meglio chiarire la descrizione fisica degli autori delle rapine; il 2 maggio 2021 la polizia giudiziaria aveva trasmesso una nota al Pubblico ministero relativa alla comparazione tra i connotati fisici di [OSCURATO:PERSONA] e quelli dei responsabili della rapina alla luce delle descrizioni rese dalle persone offese. Pertanto, secondo il Tribunale del riesame, successivamente al rinvio a giudizio nel procedimento c.d. Diana erano stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato, i quali, unitamente a quelli già raccolti anteriormente a tale data, avevano reso maggiormente nitido il quadro indiziario a carico del medesimo e così consentito al Pubblico ministero di formulare la richiesta cautelare in data 10 giugno 2021, accolta dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza impugnata.Il menzionato Tribunale, per quanto attiene ai reati in materia di armi, ha affermato che non era fondata l'eccezione difensiva secondo cui la detenzione di tali iii armi sarebbe già stata contestata nel citato procedimento c.d. Diana, trattandosi di fatti compresi nel medesimo periodo temporale. Anche in tal caso, secondo il Tribunale del riesame nel diverso procedimento era stata contestata all'[OSCURATO:PERSONA] la detenzione e il porto delle armi utilizzate per le plurime rapine, oggetto di imputazioni ovvero occultate presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA], ma non vi era alcuna prova che si trattasse delle stesse armi che appaiono nelle foto e nei video, fondanti le odierne imputazioni provvisorie. Trattasi di motivazione esente da vizi. Nel caso in esame, concernente procedimenti connessi, considerato anche che, come hanno chiarito le Sezioni unite (n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9), è irrilevante che i due procedimenti siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che gli stessi abbiano avuto autonome origini, si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297 c.p.p., comma 3, sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure, applicate con la successiva o le successive ordinanze, opera solo se i fatti, oggetto di tali provvedimenti, erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha effettuato l'anzidetta verifica e, con motivazione logica e adeguata, insuscettibile, come tale, di essere sottoposta al sindacato di legittimità, ha chiarito che, al momento dell'emissione della prima delle due ordinanze cautelari, adottate nei riguardi del ricorrente, non erano desumibili dagli atti a disposizione del Pubblico ministero elementi che potessero giustificare l'emissione della seconda ordinanza cautelare. Deve poi rilevarsi che non hanno pregio le deduzioni difensive in ordine al fatto che sarebbe da valutare come elemento a sé favorevole la mancanza di prova sull'essere le armi oggetto del presente procedimento le stesse del procedimento c.d. Diana. Considerato che questa Corte ha avuto modo di affermare che (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511) che, in tema di contestazioni a catena, la parte, che nel procedimento di riesame invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc, pen., ne discende che la mancanza di prova in questione, non fornita dal ricorrente, non giova alla sua tesi. 1.2 Il secondo motivo del ricorso è privo di specificità. Il Tribunale del riesame ha affermato che gli elementi dedotti con il gravame non consentivano di ritenere attenuate le esigenze cautelari, riconnesse all'elevata pericolosità sociale del prevenuto e, quindi, al concreto ed attuale pericolo di recidiva, senza trascurare che la negativa personalità dell'[OSCURATO:PERSONA] non consente di formulare alcuna prognosi positiva in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di misure cautelari meno afflittive, compresa quella degli arresti domiciliari. Siffatte argomentazioni, in quanto immuni da vizi logici ed errori di diritto, sfuggono ad ogni rilievo censorio. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. cod. proc. pen.. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così dec
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