CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34608/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure articolate in entrambi i motivi di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1. Il primo motivo, come già chiarito da questa Corte in un caso sovrapponibile (Sez. 7, n. 50048 del 26/09/2019, Attanasio, non massimata), muove rilievi in palese contrasto con i contenuto dell'art. 38 d.P.R. n. 230 del 2000 che individua nel primo intervento sulla corrispondenza del direttore ai sensi del comma sesto un atto meramente funzionale alla segnalazione al magistrato di sorveglianza senza necessità di alcuna comunicazione all'interessato che è invece imposta dal successivo comma dieci con riferimento al provvedimento di trattenimento disposto dal magistrato di sorveglianza. In questa prospettiva la giurisprudenza h chiarito che, in tema di controllo della corrispondenza nei confronti di un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., non è immediatamente reclamabile l'atto materiale di trattenimento di una missiva al medesimo diretta compiuto dalla direzione dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, al fine di dare esecuzione al provvedimento con cui l'autorità giudiziaria abbia disposto il visto di controllo e la limitazione della corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter, commi 1 e 3, Ord. pen., atteso che il predetto atto ha natura meramente provvisoria e funzionale a sottoporre la missiva alla valutazione di tale autorità, unica competente a decidere in ordine alla sua consegna al destinatario, con la conseguenza che soltanto avverso il provvedimento di essa, in quanto destinato a sostituire l'operato dell'autorità amministrativa, può essere proposto reclamo (Sez. 1, n. 31046 del 20/10/2020, Pagano, Rv. 279993). 2. Il secondo motivo sollecita, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e denunzia vizi motivazionali non rilevabili in questa sede anche tenuto conto che l'ordinanza impugnata ha desunto la pericolosità del contenuto della missiva da un dato oggettivo quali le caratteristiche con cui era stato composto al PC il biglietto allegato. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. - P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,