CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 38714/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna dichiarava estinto per prescrizione il reato di tentata estorsione contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo a) della rubrica (relativamente agli episodi consumati ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) rilevando che non vi era contestazione di recidiva. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della presso la Corte di appello di Bologna che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe offerto una interpretazione formalistica delle imputazioni in quanto la recidiva era stata formalmente contestata in relazione al capo b) che descriveva una condotta strettamente collegata alla tentata estorsione descritta al capo a), sicché la contestazione della recidiva avrebbe dovuto intendersi riferita anche a tale reato. Si deduceva che - una volta riconosciuta la recidiva - risulterebbe illegittima la decisione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Sul tema devoluto, la giurisprudenza prevalente ha affermato che la recidiva sia una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, come tale, ove contestata in calce a più imputazioni, debba intendersi riferita a ciascuna di esse, salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse (Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Virgilio, Rv. 281456 - 01; Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Prisco, Rv. 265782 - 01; Sez. 2, n. 56688 del 13/12/2017, Rv. 272146 - 01). A tale indirizzo se ne contrappone altro, più rigoroso, secondo cui la recidiva deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. La Corte ha, infatti, ritenuto non applicabile la recidiva per un reato diverso da quello in relazione al quale era stata formalmente contestata, escludendo, altresì, che la stessa potesse intendersi riferita a ciascuna delle imputazioni, non essendo stata contestata in calce alle stesse (Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017, Ndyiae, Rv. 271880 - 01; Sez. 6, n. 5075 del 9/01/2014, Crucitti, Rv. 258046). 1.2. Sul punto il collegio riafferma (a) che la recidiva è una circostanza aggravante, di tipo soggettivo che attiene alla persona del colpevole; (b) che la stessa «non può essere considerata unicamente come espressione di uno status soggettivo del reo, delineato dai suoi precedenti penali. La necessità del presupposto sostanziale di maggiore colpevolezza e pericolosità, del quale il nuovo delitto sia sintomatico, collega invece la recidiva anche ad un dato fattuale, ossia tale nuovo delitto nelle sue oggettive caratteristiche» (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023 Sabbatini, Rv. 284878 - 01). Tale configurazione dell'aggravante, strutturata come circostanza di tipo soggettivo, concretamente correlata all'incidenza del "nuovo" reato sulla valutazione di accrescimento della colpevolezza e pericolosità, induce a ritenere che la contestazione effettuata in modo "cumulativo", in calce alle varie imputazioni, sia legittima solo quando le condotte descritte siano strettamente collegate, ovvero (a) quando i reati sono consumati in concorso formale, (b) o quando, pur essendo in concorso materiale, siano commessi nella "stessa data" e riconducibili ad una matrice omogenea, ovvero siano della "stessa indole". 1.3. Nel caso di specie la recidiva non è stata contestata in calce alle singole imputazioni, nonostante i reati, invero della stessa indole risultino consumati in date diverse. Il fatto che si tratti di condotte consumate in date diverse, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, impedisce di ritenere che la recidiva contestata in relazione al capo b) possa essere riferita anche alla condotta contestata al capo a). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il gior