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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14241/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 18/9/2020 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza in data 15/4/2015 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per i reati di rapina impropria aggravata dal numero delle persone riunite, furto aggravato e porto e detenzione di materiale esplosivo.

Deduce: A giJn..)...N.„ 1

1.1. "Violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 628 commi 2 e 3 n. 1 c.p., 641 c.p. e 612 c.p.

Violazione di legge ex art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e/o manifesta illogicità, nonché contraddittorietà della motivazione".

Il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione spesa dalla Corte di appello per ritenere configurata una rapina e non un'insolvenza fraudolenta seguita da una minaccia per il fatto contestato al capo A), relativo a un approvvigionamento di carburante presso un distributore pubblico, senza corrispondere il dovuto.

A sostegno dell'assunto illustra i contenuti di alcuni pronunciamenti in materia della Corte di cassazione e precisa che la condotta pacificamente contestata è consistita nel rifornirsi di carburante con l'ausilio volontario e consensuale del benzinaio che veniva minacciato solo nel momento in cui si avvicinava per chiedere il corrispettivo.

Sollecita la rimessione della questione alle sezioni unite.

1.2. "Violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 62-bis, cod.pen. e 69 c.p.

Violazione di legge ex art. 606, lett. e) c.p.p. per mancanza e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione con la 'confessione' scritta dell'imputato".

Secondo la difesa il giudizio di equivalenza nel bilanciamento delle circostanze non ha tenuto in considerazione la confessione resa da Marjonaj, senza la quale non si sarebbe potuto giungere all'affermazione di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. Per risolvere il quesito circa la corretta qualificazione giuridica del fatto descritto al capo A), occorre prendere le mosse dalla lettura del secondo comma dell'art. 628, cod.pen., che individua la rapina impropria nella condotta di chi «adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità».

Va rilevato come nella previsione normativa la violenza o la minaccia non deve essere adoperata per la sottrazione.

Tanto si evince chiaramente dalla lettura della norma, che colloca la condotta violenta o la minaccia, immediatamente dopo la sottrazione, così distinguendola dalla rapina "propria", dove il ricorso alla violenza o alla minaccia costituisce lo strumento per concretizzare la sottrazione.

Va ulteriormente rilevato come la norma non dia nessuna indicazione circa le modalità di concretizzazione della sottrazione, così essa riceve i connotati della condotta a forma libera, non potendosi previamente individuare i molteplici modi 2 ADonù,„ con cui essa può realizzarsi.

La previsione normativa stabilisce -poi- che per la perpetrazione del delitto è necessario che la violenza o la minaccia siano adoperate (immediatamente dopo) dall'agente "per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta".

Il legislatore, dunque, distingue due fasi nel reato di rapina impropria: la prima fase della sottrazione a forma libera, seguita -immediatamente dopo la sottrazione- dalla fase in cui l'agente adopera violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa, già sottratta.

La norma, quindi, rappresenta una struttura dinamica del reato, descrivendo un primo momento, nel corso del quale l'agente -senza usare violenza o minaccia- toglie il bene alla vittima del reato, seguito da un secondo momento in cui lui stesso o qualcun altro adopera violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso, ossia per consolidare il pieno ed esclusivo dominio sul bene sottratto.

Nella rapina impropria accade, dunque, che la disponibilità del bene ottenuta con la sottrazione -non violenta e non minacciosa- della cosa si trasforma e si consolida in possesso -ossia in dominio esclusivo sul bene- per effetto della violenza o della minaccia adoperate dallo stesso autore della sottrazione ovvero da un soggetto diverso.

Va, da ultimo, osservato che per la concretizzazione del reato è altresì necessario che la violenza o la minaccia siano adoperate immediatamente dopo la sottrazione, là dove per la configurazione di tale rapporto di immediatezza «non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità», (Così, Sez. 2, Sentenza n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 - 01).

1.2. Così specificata la struttura del reato e passando all'esame della condotta contestata al ricorrente, va stabilito se questa costituisca una condotta di sottrazione.

A tal proposito va rilevato che, secondo l'orientamento tradizionale, integra il delitto di furto, aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore pubblico allontanandosi prontamente senza corrispondere il relativo prezzo (Sez. 5, Sentenza n. 3018 del 09/10/2019 Ud., dep. il 2020, Menciotti, Rv. 278148 - 01; Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, G., Rv. 257243; Sez. 2, n. 407 del 24/02/1969, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 111184; S.U. n. 717 del 1970)..A.Dx1n3n.\z A tale orientamento si contrappone un isolato pronunciamento che -invece- ritiene che risponda del reato di insolvenza fraudolenta colui che rifornisce la propria autovettura di carburante presso un distributore a cui può lecitamente accedere con immediatezza, e poi si allontana omettendo di corrispondere il relativo importo (Sez. 2, n. 18039 del 15/04/2014, RG. in proc.

Galloni, Rv. 259582).

Con la presente sentenza si intende dare seguito all'orientamento tradizionale, dovendosi osservare che, nel caso al vaglio, deve ritenersi integrata la condotta di sottrazione, posto che la condotta di chi, come l'imputato, manifestando interesse all'acquisto di un bene, ne acquisisca il possesso dandosi repentinamente alla fuga con esso, realizza lo spossessamento invito domino, che caratterizza il delitto di furto e che è, invece, assente nella truffa o nell'insolvenza fraudolenta, in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima (Sez. 2, n. 3710 del 21/01/2009, Busato e altro, Rv. 242678).

Tale divisamento, invero, risulta aderente alla struttura del reato di rapina impropria, come sopra delineata e al cui riguardo si è sottolineato come sia indifferente le modalità di perpetrazione della sottrazione, che -pertanto- può avere alla sua base anche una richiesta apparentemente lecita, ma in realtà finalizzata a sottrarre il bene al venditore.

Tanto è accaduto nel caso in esame, dove l'imputato e i suoi correi hanno chiesto al benzinaio l'erogazione della benzina con il preciso proposito di sottrargliela senza corrispondere il prezzo.

A tale condotta di sottrazione è poi seguito l'uso della minaccia al fine di consolidare il possesso del bene.

Si legge, infatti, nel capo d'accusa ritenuto fondato dai giudici di merito: «in particolare, il passeggero dell'autovettura infilava la mano destra sotto il giubbino, all'altezza del torace, come se maneggiasse un'arma, proferendo la seguente frase, "soldi non ne ho, se non paghiamo che fai? Ti spariamo».

La compresenza di tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 628, comma secondo, cod.pen. porta ad affermare che integra il reato di rapina impropria la condotta di colui che rifornisca la propria autovettura di carburante presso un distributore, con l'ausilio del benzinaio, e poi si allontana omettendo di corrispondere il relativo importo e minacciando l'impiegato del distributore, atteso che la sottrazione è una condotta a forma libera e può essere realizzata anche con una richiesta finalizzata alla sottrazione del bene -nel caso di specie la benzina- senza corrisponderne il prezzo, per poi consolidarne il possesso mediante violenza o minaccia.

2. Alla luce di quanto esposto, il primo motivo di ricorso è infondato.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

La Corte di appello, ha sottolineato che le modalità del fatto, erano particolarmente gravi, trattandosi di una rapina commessa da più persone riunite, nel cuore della notte, nei confronti di un soggetto solo e in condizioni di minorata difesa, intimidito da una prospettata detenzione e da un gesto che riscontrava quella detenzione; che i mezzi e i luoghi erano indicativi di un'organizzazione dettagliata delle condotte.

Ha altresì osservato che le condotte successive dell'imputato non erano capaci di prevalere sulla descritta intensità del dolo e della capacità a delinquere dei soggetti coinvolti nel fatto oltre che sul ruolo dello stesso imputato, così che le circostanze attenuanti generiche dovevano ritenersi equivalenti alle aggravanti.

Il ricorrente fronteggia tale apparato argomentativo sostenendo che la Corte di appello non ha considerato la confessione resa da Margíonaj.

L'assunto è -anzitutto- manifestamente infondato, visto che la confessione rientra senz'altro nelle "condotte successive" che la Corte di appello ha ritenuto incapaci di superare la gravità della condotta delittuosa perpetrata dal ricorrente e dai suoi correi.

A ciò si aggiunga che l'argomentazione del ricorrente non evidenzia violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 18/9/2020 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza in data 15/4/2015 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per i reati di rapina impropria aggravata dal numero delle persone riunite, furto aggravato e porto e detenzione di materiale esplosivo. Deduce: A giJn..)...N.„ 1 1.1. "Violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 628 commi 2 e 3 n. 1 c.p., 641 c.p. e 612 c.p. Violazione di legge ex art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e/o manifesta illogicità, nonché contraddittorietà della motivazione". Il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione spesa dalla Corte di appello per ritenere configurata una rapina e non un'insolvenza fraudolenta seguita da una minaccia per il fatto contestato al capo A), relativo a un approvvigionamento di carburante presso un distributore pubblico, senza corrispondere il dovuto. A sostegno dell'assunto illustra i contenuti di alcuni pronunciamenti in materia della Corte di cassazione e precisa che la condotta pacificamente contestata è consistita nel rifornirsi di carburante con l'ausilio volontario e consensuale del benzinaio che veniva minacciato solo nel momento in cui si avvicinava per chiedere il corrispettivo. Sollecita la rimessione della questione alle sezioni unite. 1.2. "Violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 62-bis, cod.pen. e 69 c.p. Violazione di legge ex art. 606, lett. e) c.p.p. per mancanza e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione con la 'confessione' scritta dell'imputato". Secondo la difesa il giudizio di equivalenza nel bilanciamento delle circostanze non ha tenuto in considerazione la confessione resa da Marjonaj, senza la quale non si sarebbe potuto giungere all'affermazione di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Per risolvere il quesito circa la corretta qualificazione giuridica del fatto descritto al capo A), occorre prendere le mosse dalla lettura del secondo comma dell'art. 628, cod.pen., che individua la rapina impropria nella condotta di chi «adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità». Va rilevato come nella previsione normativa la violenza o la minaccia non deve essere adoperata per la sottrazione. Tanto si evince chiaramente dalla lettura della norma, che colloca la condotta violenta o la minaccia, immediatamente dopo la sottrazione, così distinguendola dalla rapina "propria", dove il ricorso alla violenza o alla minaccia costituisce lo strumento per concretizzare la sottrazione. Va ulteriormente rilevato come la norma non dia nessuna indicazione circa le modalità di concretizzazione della sottrazione, così essa riceve i connotati della condotta a forma libera, non potendosi previamente individuare i molteplici modi 2 ADonù,„ con cui essa può realizzarsi. La previsione normativa stabilisce -poi- che per la perpetrazione del delitto è necessario che la violenza o la minaccia siano adoperate (immediatamente dopo) dall'agente "per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta". Il legislatore, dunque, distingue due fasi nel reato di rapina impropria: la prima fase della sottrazione a forma libera, seguita -immediatamente dopo la sottrazione- dalla fase in cui l'agente adopera violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa, già sottratta. La norma, quindi, rappresenta una struttura dinamica del reato, descrivendo un primo momento, nel corso del quale l'agente -senza usare violenza o minaccia- toglie il bene alla vittima del reato, seguito da un secondo momento in cui lui stesso o qualcun altro adopera violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso, ossia per consolidare il pieno ed esclusivo dominio sul bene sottratto. Nella rapina impropria accade, dunque, che la disponibilità del bene ottenuta con la sottrazione -non violenta e non minacciosa- della cosa si trasforma e si consolida in possesso -ossia in dominio esclusivo sul bene- per effetto della violenza o della minaccia adoperate dallo stesso autore della sottrazione ovvero da un soggetto diverso. Va, da ultimo, osservato che per la concretizzazione del reato è altresì necessario che la violenza o la minaccia siano adoperate immediatamente dopo la sottrazione, là dove per la configurazione di tale rapporto di immediatezza «non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità», (Così, Sez. 2, Sentenza n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 - 01). 1.2. Così specificata la struttura del reato e passando all'esame della condotta contestata al ricorrente, va stabilito se questa costituisca una condotta di sottrazione. A tal proposito va rilevato che, secondo l'orientamento tradizionale, integra il delitto di furto, aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore pubblico allontanandosi prontamente senza corrispondere il relativo prezzo (Sez. 5, Sentenza n. 3018 del 09/10/2019 Ud., dep. il 2020, Menciotti, Rv. 278148 - 01; Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, G., Rv. 257243; Sez. 2, n. 407 del 24/02/1969, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 111184; S.U. n. 717 del 1970)..A.Dx1n3n.\z A tale orientamento si contrappone un isolato pronunciamento che -invece- ritiene che risponda del reato di insolvenza fraudolenta colui che rifornisce la propria autovettura di carburante presso un distributore a cui può lecitamente accedere con immediatezza, e poi si allontana omettendo di corrispondere il relativo importo (Sez. 2, n. 18039 del 15/04/2014, RG. in proc. Galloni, Rv. 259582). Con la presente sentenza si intende dare seguito all'orientamento tradizionale, dovendosi osservare che, nel caso al vaglio, deve ritenersi integrata la condotta di sottrazione, posto che la condotta di chi, come l'imputato, manifestando interesse all'acquisto di un bene, ne acquisisca il possesso dandosi repentinamente alla fuga con esso, realizza lo spossessamento invito domino, che caratterizza il delitto di furto e che è, invece, assente nella truffa o nell'insolvenza fraudolenta, in cui il possesso della "res" si consegue con il consenso della vittima (Sez. 2, n. 3710 del 21/01/2009, Busato e altro, Rv. 242678). Tale divisamento, invero, risulta aderente alla struttura del reato di rapina impropria, come sopra delineata e al cui riguardo si è sottolineato come sia indifferente le modalità di perpetrazione della sottrazione, che -pertanto- può avere alla sua base anche una richiesta apparentemente lecita, ma in realtà finalizzata a sottrarre il bene al venditore. Tanto è accaduto nel caso in esame, dove l'imputato e i suoi correi hanno chiesto al benzinaio l'erogazione della benzina con il preciso proposito di sottrargliela senza corrispondere il prezzo. A tale condotta di sottrazione è poi seguito l'uso della minaccia al fine di consolidare il possesso del bene. Si legge, infatti, nel capo d'accusa ritenuto fondato dai giudici di merito: «in particolare, il passeggero dell'autovettura infilava la mano destra sotto il giubbino, all'altezza del torace, come se maneggiasse un'arma, proferendo la seguente frase, "soldi non ne ho, se non paghiamo che fai? Ti spariamo». La compresenza di tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 628, comma secondo, cod.pen. porta ad affermare che integra il reato di rapina impropria la condotta di colui che rifornisca la propria autovettura di carburante presso un distributore, con l'ausilio del benzinaio, e poi si allontana omettendo di corrispondere il relativo importo e minacciando l'impiegato del distributore, atteso che la sottrazione è una condotta a forma libera e può essere realizzata anche con una richiesta finalizzata alla sottrazione del bene -nel caso di specie la benzina- senza corrisponderne il prezzo, per poi consolidarne il possesso mediante violenza o minaccia. 2. Alla luce di quanto esposto, il primo motivo di ricorso è infondato.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. La Corte di appello, ha sottolineato che le modalità del fatto, erano particolarmente gravi, trattandosi di una rapina commessa da più persone riunite, nel cuore della notte, nei confronti di un soggetto solo e in condizioni di minorata difesa, intimidito da una prospettata detenzione e da un gesto che riscontrava quella detenzione; che i mezzi e i luoghi erano indicativi di un'organizzazione dettagliata delle condotte. Ha altresì osservato che le condotte successive dell'imputato non erano capaci di prevalere sulla descritta intensità del dolo e della capacità a delinquere dei soggetti coinvolti nel fatto oltre che sul ruolo dello stesso imputato, così che le circostanze attenuanti generiche dovevano ritenersi equivalenti alle aggravanti. Il ricorrente fronteggia tale apparato argomentativo sostenendo che la Corte di appello non ha considerato la confessione resa da Margíonaj. L'assunto è -anzitutto- manifestamente infondato, visto che la confessione rientra senz'altro nelle "condotte successive" che la Corte di appello ha ritenuto incapaci di superare la gravità della condotta delittuosa perpetrata dal ricorrente e dai suoi correi. A ciò si aggiunga che l'argomentazione del ricorrente non evidenzia violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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