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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 19884/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.406/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] , in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente – nonché MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Art. 32 d.P.R.600/1973 –preclusione produzione documenti in giudizio-specificità dell’invito –onere della prova - intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna n. 1160 /201 5 , depositata in data 27 / 05 / 201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Ravenna, emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento sintetico, in base al cd. redditometro, per gli anni 2004 e 2005, con cui recuperava maggior imponibile a fini Irpef, in base al possesso di beni indicecostituiti da un immobile, un motoveicolo e un’autovettura BMW.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ravenna (CTP) rigettava il ricorsodel contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna(CTR) rigettava l’appello del contribuente.

4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in base a tre motiv i , depositando documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.e successivamente memoria illustrativa.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva.

5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, relativamente alla confutazione dei parametri derivanti dal possesso dell’autovettura BMW, avendo egli dato prova che la spesa di manutenzione era inferiore a quella presunta, nonché per il mancato esame delle provviste sotto forma di somme di denaro ricevute, tra il 1999 e il 2001,da compagnie di assicurazione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c od. proc. civ., per omessa o errata valutazione delle prove e ultrapetizione, avendo la CTR pronunciato ultra petitaesaminando le annualità antecedenti al 2004.

Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi3 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 115 cod. proc. civ., per aver la CTR negato l’ammissibilità della produzione di documenti atti a superare la previsione dell’art. 32 citato.

2. Preliminarmente , va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che, nei giudizi tributari introdotti -come quello che qui ci occupa -successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA], fra le quali rientra quella delle Entrate (art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999), spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ad causame ad processum (cfr. Cass. , Sez.

U. , 14/02/2006,n. 3118).

3. Il primo motivoè inammissibile.

3.1. In tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, anteriore alla modifica intervenuta con il d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla l. 30/07/2010, n. 122, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992 e nel d.m. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro) e su ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Il sistema del ‹‹redditometro›› collega, cioè, alla disponibilità di determinati beni e servizi, in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.

Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass.13/11/2023, n. 31579; Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass.20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).

Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass.19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass.24/10/2005, n. 20588).

Questa Corte ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della ‹‹durata›› del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi.

Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la ‹‹durata›› del possesso dei redditi in esame (Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass.18/04/2014, n. 8995).

3.2. Ciò premesso, il motivo è inammissibile perché contiene un insieme di censure di vario genere, sia in termini di violazione di legge sostanziale che di norme processuali che infine di vizio di motivazione, finendo per costituire una generica critica avverso la sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro inestricabilmente combinati (cfr., tra le altre, in tema, Cass.14/05/2018, n. 11603; Cass. 4/02/2020, n. 2477), in violazione del principio di specificità e di chiarezza (v., su tale ultimo profilo, tra le altre, Cass. 11/04/2008, n. 9470).

Né appare possibile isolare le censure in termini di vizio di motivazione laddove la parte deduce un omesso esame delle deduzioni difensive con cui aveva evidenziato che le spese di manutenzione della BMW erano inferiori a quelle presunte, poiché il vizio exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è deducibile solo in riferimento ad unfatto decisivo per il giudizio   ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questionio argomentazionio motivi di appello (Cass. 26/01/2022, n. 2268; Cass.,Sez.

U., 7/04/2014, n. 8053)

4. Il secondo motivo, con cui la parte ricorrente denuncia una ultrapetizione, èinfondato.

La CTR non ha affatto esteso la pronuncia anche alle annualità precedenti, superando i limiti imposti dalla causa petendidella pretesa tributaria contenuta nell’avviso di accertamento, ma ha solo evidenziato che i redditi modesti del contribuente relativi agli anni precedenti non giustificavano la giacenza sul conto correnteal 2014.5.

Il terzo motivoè fondato .

5.1. Questa Corte ha già chiarito che l'omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, exart. 32, comma 4 , d.P.R. n. 600 del 1973, l'automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta, non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; al contrario, l'eventuale deroga all'inutilizzabilità deve essere fatta valere dal contribuente con le modalità ivi previste entro il termine per il deposito dell'atto introduttivo di primo grado (Cass. 22/06/2018, n. 16548; Cass. 23/3/2016, n. 5734).

Tanto premesso, questa Corte ha anche precisato che la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l’emissione dell’accertamento mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 citato, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica -in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Cass. 26/05/2014, n. 11765); la sanzione della inutilizzabilità ha, cioè, carattere eccezionale e deve essere interpretata alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti (Cass. 01/08/2019, n. 20731; Cass. 22/06/2018, n. 16548).

Pertanto, è stato puntualizzato che l'omessa esibizione, da parte del contribuente, dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza degli specifici presuppost i , la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituiti dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. 27/12/2016, n. 27069; Cass. 21/03/2018, n. 7011; Cass. 21/06/2019, n. 16725), non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto (Cass.12/04/2017, n. 9487).

5.2. Alla luce di tali considerazioni, il motivo è fondato, dovendo l’Ufficio dareprova del fatto che l’invito fosse specifico, con indicazione della relativa documentazione e che contenesse menzione delle conseguenze del mancato tempestivo deposito

6. Pertanto, va dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo; va invece accolto il terzo motivo e, in relazione ad esso , la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo, accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto; rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.406/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] , in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente – nonché MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Art. 32 d.P.R.600/1973 –preclusione produzione documenti in giudizio-specificità dell’invito –onere della prova - intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna n. 1160 /201 5 , depositata in data 27 / 05 / 201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Ravenna, emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento sintetico, in base al cd. redditometro, per gli anni 2004 e 2005, con cui recuperava maggior imponibile a fini Irpef, in base al possesso di beni indicecostituiti da un immobile, un motoveicolo e un’autovettura BMW. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ravenna (CTP) rigettava il ricorsodel contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna(CTR) rigettava l’appello del contribuente. 4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in base a tre motiv i , depositando documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.e successivamente memoria illustrativa. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Il Ministero dell’Economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva. 5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, relativamente alla confutazione dei parametri derivanti dal possesso dell’autovettura BMW, avendo egli dato prova che la spesa di manutenzione era inferiore a quella presunta, nonché per il mancato esame delle provviste sotto forma di somme di denaro ricevute, tra il 1999 e il 2001,da compagnie di assicurazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c od. proc. civ., per omessa o errata valutazione delle prove e ultrapetizione, avendo la CTR pronunciato ultra petitaesaminando le annualità antecedenti al 2004. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi3 e 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 115 cod. proc. civ., per aver la CTR negato l’ammissibilità della produzione di documenti atti a superare la previsione dell’art. 32 citato. 2. Preliminarmente , va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che, nei giudizi tributari introdotti -come quello che qui ci occupa -successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA], fra le quali rientra quella delle Entrate (art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999), spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ad causame ad processum (cfr. Cass. , Sez. U. , 14/02/2006,n. 3118). 3. Il primo motivoè inammissibile. 3.1. In tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, anteriore alla modifica intervenuta con il d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla l. 30/07/2010, n. 122, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992 e nel d.m. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro) e su ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Il sistema del ‹‹redditometro›› collega, cioè, alla disponibilità di determinati beni e servizi, in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass.13/11/2023, n. 31579; Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass.20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass.19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass.24/10/2005, n. 20588). Questa Corte ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della ‹‹durata›› del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la ‹‹durata›› del possesso dei redditi in esame (Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass.18/04/2014, n. 8995). 3.2. Ciò premesso, il motivo è inammissibile perché contiene un insieme di censure di vario genere, sia in termini di violazione di legge sostanziale che di norme processuali che infine di vizio di motivazione, finendo per costituire una generica critica avverso la sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro inestricabilmente combinati (cfr., tra le altre, in tema, Cass.14/05/2018, n. 11603; Cass. 4/02/2020, n. 2477), in violazione del principio di specificità e di chiarezza (v., su tale ultimo profilo, tra le altre, Cass. 11/04/2008, n. 9470). Né appare possibile isolare le censure in termini di vizio di motivazione laddove la parte deduce un omesso esame delle deduzioni difensive con cui aveva evidenziato che le spese di manutenzione della BMW erano inferiori a quelle presunte, poiché il vizio exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è deducibile solo in riferimento ad unfatto decisivo per il giudizio   ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questionio argomentazionio motivi di appello (Cass. 26/01/2022, n. 2268; Cass.,Sez. U., 7/04/2014, n. 8053) 4. Il secondo motivo, con cui la parte ricorrente denuncia una ultrapetizione, èinfondato. La CTR non ha affatto esteso la pronuncia anche alle annualità precedenti, superando i limiti imposti dalla causa petendidella pretesa tributaria contenuta nell’avviso di accertamento, ma ha solo evidenziato che i redditi modesti del contribuente relativi agli anni precedenti non giustificavano la giacenza sul conto correnteal 2014.5. Il terzo motivoè fondato . 5.1. Questa Corte ha già chiarito che l'omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, exart. 32, comma 4 , d.P.R. n. 600 del 1973, l'automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta, non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; al contrario, l'eventuale deroga all'inutilizzabilità deve essere fatta valere dal contribuente con le modalità ivi previste entro il termine per il deposito dell'atto introduttivo di primo grado (Cass. 22/06/2018, n. 16548; Cass. 23/3/2016, n. 5734). Tanto premesso, questa Corte ha anche precisato che la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l’emissione dell’accertamento mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 citato, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica -in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Cass. 26/05/2014, n. 11765); la sanzione della inutilizzabilità ha, cioè, carattere eccezionale e deve essere interpretata alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti (Cass. 01/08/2019, n. 20731; Cass. 22/06/2018, n. 16548). Pertanto, è stato puntualizzato che l'omessa esibizione, da parte del contribuente, dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza degli specifici presuppost i , la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituiti dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. 27/12/2016, n. 27069; Cass. 21/03/2018, n. 7011; Cass. 21/06/2019, n. 16725), non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto (Cass.12/04/2017, n. 9487). 5.2. Alla luce di tali considerazioni, il motivo è fondato, dovendo l’Ufficio dareprova del fatto che l’invito fosse specifico, con indicazione della relativa documentazione e che contenesse menzione delle conseguenze del mancato tempestivo deposito 6. Pertanto, va dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo; va invece accolto il terzo motivo e, in relazione ad esso , la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo, accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto; rinvia
Sentenza Cassazione n. 19884/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris