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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 agosto 1979

Cassazione n. 24907/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/8/1979 avverso la sentenza emessa il 25/5/2022 dal Tribunale di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'Udienza preliminare del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti di mesi dieci e giorni quattro di reclusione, quale aumento in continuazione con altra pena di cui alla precedente condanna irrevocabile n. 342 del 2019 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce l'illegalità della pena accessoria e l'omessa motivazione in ordine alla sua quantificazione, stabilita in anni cinque senza alcuna indicazione delle ragioni sottese a tale giudizio.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e difetto di correlazione la l'istanza di patteggiamento e la sentenza, anche in relazione alla sopravvenuta disciplina detta dalla riforma "Cartabia" in ordine alla possibilità che le parti concordino anche la misura della pena accessoria, rappresentando l'interesse ad avvalersi, nel caso di annullamento dell'impugnata sentenza, della rimodulazione, in senso più favorevole all'imputato, dei nuovi istituti premiali introdotti dalla riforma.

2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione al mancato scomputo delle pene previste per quattro dei ventinove reati contestati per i quali risulta intervenuta la prescrizione, non rilevata dal giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento.

2.4. Con il quarto motivo, deduce difetto di correlazione tra la volontà dell'imputato e la sentenza di applicazione pena, anche in relazione all'entità del risarcimento concordato tra le parti, nel quale non si è tenuto conto dell'intervenuta prescrizione di alcuni dei reati contestati.

3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza di applicazione pena emessa nei confronti di Calafiore è stata già annullata senza rinvio a seguito dell'accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Generale.

Con sentenza resa da Sez.2, n. 17392 del 10/2/2023, infatti, dava atto che il procedimento perveniva già da un precedente annullamento con rinvio, disposto in quanto il capo C) del procedimento n. 2932/18 RGNR era stato erroneamente qualificato in termini di finanziamento illecito di un partito, essendo stata ipotizzata la sussistenza della corruzione propria o per l'esercizio della funzione.

Il giudice del rinvio, anziché attenersi alle indicazioni fornite nella sentenza rescindente, ha nuovamente qualificato il fatto in termini di finanziamento illecito in tal modo violando l'ambito del nuovo giudizio che era chiamato ad effettuare.

Alla luce dell'ulteriore annullamento senza rinvio, ne consegue che il giudizio dovrà essere celebrato ex novo e, quindi, le parti vengono rimesse nella piena possibilità di concordare un nuovo accordo sulla pena, ovvero di compiere diverse scelte processuali.

L'integrale travolgimento della sentenza impugnata determina la sopravvenuta carenza di interesse in relazione al ricorso proposto dall'imputato.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso 1'11 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/8/1979 avverso la sentenza emessa il 25/5/2022 dal Tribunale di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'Udienza preliminare del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti di mesi dieci e giorni quattro di reclusione, quale aumento in continuazione con altra pena di cui alla precedente condanna irrevocabile n. 342 del 2019 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma. 2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce l'illegalità della pena accessoria e l'omessa motivazione in ordine alla sua quantificazione, stabilita in anni cinque senza alcuna indicazione delle ragioni sottese a tale giudizio. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e difetto di correlazione la l'istanza di patteggiamento e la sentenza, anche in relazione alla sopravvenuta disciplina detta dalla riforma "Cartabia" in ordine alla possibilità che le parti concordino anche la misura della pena accessoria, rappresentando l'interesse ad avvalersi, nel caso di annullamento dell'impugnata sentenza, della rimodulazione, in senso più favorevole all'imputato, dei nuovi istituti premiali introdotti dalla riforma. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione al mancato scomputo delle pene previste per quattro dei ventinove reati contestati per i quali risulta intervenuta la prescrizione, non rilevata dal giudice che ha emesso la sentenza di patteggiamento. 2.4. Con il quarto motivo, deduce difetto di correlazione tra la volontà dell'imputato e la sentenza di applicazione pena, anche in relazione all'entità del risarcimento concordato tra le parti, nel quale non si è tenuto conto dell'intervenuta prescrizione di alcuni dei reati contestati. 3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza di applicazione pena emessa nei confronti di Calafiore è stata già annullata senza rinvio a seguito dell'accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Generale. Con sentenza resa da Sez.2, n. 17392 del 10/2/2023, infatti, dava atto che il procedimento perveniva già da un precedente annullamento con rinvio, disposto in quanto il capo C) del procedimento n. 2932/18 RGNR era stato erroneamente qualificato in termini di finanziamento illecito di un partito, essendo stata ipotizzata la sussistenza della corruzione propria o per l'esercizio della funzione. Il giudice del rinvio, anziché attenersi alle indicazioni fornite nella sentenza rescindente, ha nuovamente qualificato il fatto in termini di finanziamento illecito in tal modo violando l'ambito del nuovo giudizio che era chiamato ad effettuare. Alla luce dell'ulteriore annullamento senza rinvio, ne consegue che il giudizio dovrà essere celebrato ex novo e, quindi, le parti vengono rimesse nella piena possibilità di concordare un nuovo accordo sulla pena, ovvero di compiere diverse scelte processuali. L'integrale travolgimento della sentenza impugnata determina la sopravvenuta carenza di interesse in relazione al ricorso proposto dall'imputato. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso 1'11 maggio 2
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