CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e in atti indicato, eAgenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrenti-nonché controComune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente adesivo-avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 274/2025depositata il 18/03/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Numero registro generale 20797/2025Numero sezionale 144/2026Numero di raccolta generale 9401/2026Data pubblicazione 14/04/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 26/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, ma solo in favore dei controricorrenti persone fisiche – e conla chiesta distrazione – per avere il Comune di Pizzo manifestato adesioneal ricorso principale;Dichiarato non luogo a provvedere sulle spese nei rapporti processuali traparte ricorrente principale e controricorrente adesivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei solicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione ai loro difensori antistatari, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]