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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31883/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; controricorrente avverso la sentenza n. 787/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza n. 787/21/2020 della CTR per la Lombardia che, confermando la decisione della CTP di Milano, ha rigettato l'appello della contribuente insorta avverso il silenzio rigetto formatosi sull'istanza di rimborso presentata ai fini IVA in relazione agli anni d'imposta 2003-2006.

Afferma la CTR che la contribuente non avrebbe adempiuto al suo onere probatorio né in sede amministrativa né in sede giudiziaria.

Il ricorso è affidato a due motivi, con sotto-articolazione del primo in altre tre distinte censure svolte.

Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso.

In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo rubricato sub. 1 il patrono privato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 e 4 c.p.c. di illegittimità della sentenza per aver la CTR accolto un'eccezione dell'Ufficio sollevata solo in grado di appello — violazione o falsa applicazione degli artt.2938 c.c., artt. 23 e 57, co. 2, d.lgs. 546/1972 e 345 c.p.c., per aver la CTR asseritamente fondato parte della sua decisione su una circostanza di fatto introdotta per la prima volta in appello, e come tale inammissibile, ossia l'omesso adempimento al proprio onere probatorio già in sede amministrativa, prima ancora che in sede giudiziale.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità tenuto conto che il profilo denunciato non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui Ric. 2021 n. 00020 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- "ratio decidendi" è in realtà rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. n. 30354 del 2017).

Respingendo l'appello della contribuente, la CTR si è invero uniformato al principio sancito da questa Corte secondo cui «in materia di riparto dell'onere della prova in materia di rimborso IVA, questa Corte ha più volte affermato che è a carico del contribuente che esercita il diritto al rimborso l'onere di provare il presupposto del diritto azionato» (cfr. Cass., V, n. 2834/2020).

Con il secondo motivo rubricato sub. 1.1 la parte ricorrente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. di illegittimità della sentenza per omessa valutazione di un fatto decisivo che avrebbe condotto ad una diversa soluzione.

Afferma in sostanza che la CTR aveva fatto cattivo esame della documentazione probatoria prodotta, a partire dalla autocertificazione del legale rappresentante versata in atti in sostituzione del registro IVA.

Orbene, è principio ormai acquisito quello per cui «il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi, dovendosi altresì, indicare puntualmente le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass. n. 16812 del 2018; Cass. n. 19150 del 2016; Cass. n. 25756 del 2014; Cass. n. 4980 del 2014; Cass. n. 5377 del 2011; Cass. n. 11457 del 2007)» (Cfr. Cass., VI, n. 5419/2022).

Tale giudizio di certezza non è ravvisabile nel caso in commento, tenuto conto che il documento in questione è costituito da una Ric. 2021 n. 00020 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -3- autocertificazione, che è però priva di efficacia probatoria nel processo tributario (Cfr. Cass.,

V. n. 701/2017).

Con il terzo motivo rubricato sub. 1.2 la società ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. di illegittimità della sentenza per contraddittorietà delle rationes decidendi tra loro incompatibili quali, da un lato, l'omessa produzione della documentazione richiesta in sede amministrativa e, dall'altro, la presenza di carichi pendenti, come tali ostativi al rimborso: la presenza di carichi pendenti determinerebbe invero la mera sospensione del rimborso del credito vantato, così implicitamente riconoscendo l'esistenza del relativo diritto.

Anche il terzo profilo sconta un profilo di inammissibilità, non cogliendo la parte ricorrente la ratio decidendi della pronuncia: le argomentazioni della ricorrente prospettano un contrasto irriducibile che, nel caso di specie, difetta sia nella motivazione sia, ed in ogni caso, in punto di diritto (cfr. Cass., VI, n. 16173/2018).

La CTR ha invero inteso affiancare, ad abundantiam, alla carenza probatoria della contribuente un ulteriore profilo ostativo all'immediato rimborso, ma senza con ciò mai dedurre o ipotizzare l'accertamento di un diritto di credito in capo alla contribuente, così come da costei dedotto.

E ciò senza contare l'indebito richiamo all'art. 23 d.lgs. n. 472/1997, che riguarda l'ipotesi in cui sia stato notificato un «atto di contestazione o di irrogazione della sanzione», non ravvisabile nel caso di specie (cfr. Cass., V, n. 17828/2021).

Con il quarto motivo, rubricato sub. 2, la parte contribuente denunzia l'illegittimità della sentenza per violazione della norma disciplinante il rimborso (violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. n. 258/2006, del provvedimento n. 2007/31519 in parametro all'art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.).

In sostanza, afferma che la CTR avrebbe Ric. 2021 n. 00020 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -4- falsamente applicato la disciplina di settore tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del provvedimento citato, era onere della contribuente presentare l'istanza di rimborso solo corredandola della documentazione ivi indicata, onere cui la contribuente aveva dato esecuzione, e cui il rimborso avrebbe dovuto seguire in modo automatico.

A fronte di tale presentazione, relativa alla consistenza, l'Ufficio ha chiesto integrazione documentale in ordine all'inerenza (cfr. impugnata sentenza pag.4) dei costi la cui prova grava sul contribuente secondo quanto affermato più volte da questa Corte (cfr. Cass.

V, n. 8628/2015; VI- 5, n. 215/2021) e non subisce deroghe né automatismi di sorta al rimborso.

Il ricorso è quindi infondato e dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ncorrente printipa-h> dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso 13-Yaly a norma del comma 1 -bis dello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; controricorrente avverso la sentenza n. 787/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza n. 787/21/2020 della CTR per la Lombardia che, confermando la decisione della CTP di Milano, ha rigettato l'appello della contribuente insorta avverso il silenzio rigetto formatosi sull'istanza di rimborso presentata ai fini IVA in relazione agli anni d'imposta 2003-2006. Afferma la CTR che la contribuente non avrebbe adempiuto al suo onere probatorio né in sede amministrativa né in sede giudiziaria. Il ricorso è affidato a due motivi, con sotto-articolazione del primo in altre tre distinte censure svolte. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo rubricato sub. 1 il patrono privato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 e 4 c.p.c. di illegittimità della sentenza per aver la CTR accolto un'eccezione dell'Ufficio sollevata solo in grado di appello — violazione o falsa applicazione degli artt.2938 c.c., artt. 23 e 57, co. 2, d.lgs. 546/1972 e 345 c.p.c., per aver la CTR asseritamente fondato parte della sua decisione su una circostanza di fatto introdotta per la prima volta in appello, e come tale inammissibile, ossia l'omesso adempimento al proprio onere probatorio già in sede amministrativa, prima ancora che in sede giudiziale. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità tenuto conto che il profilo denunciato non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui Ric. 2021 n. 00020 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- "ratio decidendi" è in realtà rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. n. 30354 del 2017). Respingendo l'appello della contribuente, la CTR si è invero uniformato al principio sancito da questa Corte secondo cui «in materia di riparto dell'onere della prova in materia di rimborso IVA, questa Corte ha più volte affermato che è a carico del contribuente che esercita il diritto al rimborso l'onere di provare il presupposto del diritto azionato» (cfr. Cass., V, n. 2834/2020). Con il secondo motivo rubricato sub. 1.1 la parte ricorrente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. di illegittimità della sentenza per omessa valutazione di un fatto decisivo che avrebbe condotto ad una diversa soluzione. Afferma in sostanza che la CTR aveva fatto cattivo esame della documentazione probatoria prodotta, a partire dalla autocertificazione del legale rappresentante versata in atti in sostituzione del registro IVA. Orbene, è principio ormai acquisito quello per cui «il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi, dovendosi altresì, indicare puntualmente le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass. n. 16812 del 2018; Cass. n. 19150 del 2016; Cass. n. 25756 del 2014; Cass. n. 4980 del 2014; Cass. n. 5377 del 2011; Cass. n. 11457 del 2007)» (Cfr. Cass., VI, n. 5419/2022). Tale giudizio di certezza non è ravvisabile nel caso in commento, tenuto conto che il documento in questione è costituito da una Ric. 2021 n. 00020 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- autocertificazione, che è però priva di efficacia probatoria nel processo tributario (Cfr. Cass., V. n. 701/2017). Con il terzo motivo rubricato sub. 1.2 la società ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. di illegittimità della sentenza per contraddittorietà delle rationes decidendi tra loro incompatibili quali, da un lato, l'omessa produzione della documentazione richiesta in sede amministrativa e, dall'altro, la presenza di carichi pendenti, come tali ostativi al rimborso: la presenza di carichi pendenti determinerebbe invero la mera sospensione del rimborso del credito vantato, così implicitamente riconoscendo l'esistenza del relativo diritto. Anche il terzo profilo sconta un profilo di inammissibilità, non cogliendo la parte ricorrente la ratio decidendi della pronuncia: le argomentazioni della ricorrente prospettano un contrasto irriducibile che, nel caso di specie, difetta sia nella motivazione sia, ed in ogni caso, in punto di diritto (cfr. Cass., VI, n. 16173/2018). La CTR ha invero inteso affiancare, ad abundantiam, alla carenza probatoria della contribuente un ulteriore profilo ostativo all'immediato rimborso, ma senza con ciò mai dedurre o ipotizzare l'accertamento di un diritto di credito in capo alla contribuente, così come da costei dedotto. E ciò senza contare l'indebito richiamo all'art. 23 d.lgs. n. 472/1997, che riguarda l'ipotesi in cui sia stato notificato un «atto di contestazione o di irrogazione della sanzione», non ravvisabile nel caso di specie (cfr. Cass., V, n. 17828/2021). Con il quarto motivo, rubricato sub. 2, la parte contribuente denunzia l'illegittimità della sentenza per violazione della norma disciplinante il rimborso (violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. n. 258/2006, del provvedimento n. 2007/31519 in parametro all'art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.). In sostanza, afferma che la CTR avrebbe Ric. 2021 n. 00020 sez. MT - ud. 15-09-2022 -4- falsamente applicato la disciplina di settore tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del provvedimento citato, era onere della contribuente presentare l'istanza di rimborso solo corredandola della documentazione ivi indicata, onere cui la contribuente aveva dato esecuzione, e cui il rimborso avrebbe dovuto seguire in modo automatico. A fronte di tale presentazione, relativa alla consistenza, l'Ufficio ha chiesto integrazione documentale in ordine all'inerenza (cfr. impugnata sentenza pag.4) dei costi la cui prova grava sul contribuente secondo quanto affermato più volte da questa Corte (cfr. Cass. V, n. 8628/2015; VI- 5, n. 215/2021) e non subisce deroghe né automatismi di sorta al rimborso. Il ricorso è quindi infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ncorrente printipa-h> dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso 13-Yaly a norma del comma 1 -bis dello stesso artico
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