CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 3844-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03844 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza del 16 luglio 2019, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Cuneo e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS averso l'avviso di addebito emesso dall'Istituto per il pagamento di contributi asseritamente dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995 in relazione ai redditi prodotti nell'esercizio non abituale della professione di avvocato nell'anno 2010, dichiarando insussistente l'obbligo della Martini di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e non dovuta la contribuzione addebitata; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto rivestire rilievo assorbente ai fini dell'esenzione dall'obbligo di contribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] - alla quale peraltro, in base alla norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995 di cui all'art. 18, comma 12, d.l. 98/2001 conv. in I. n. 111/2001, è obbligatoriamente tenuto all'iscrizione chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio di un'attività professionale per la quale sia prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, non rilevando che l'esercizio sia abituale, ancorché non continuativo, o anche occasionale - l'essere nella specie il reddito prodotto inferiore al limite monetario posto dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con modif. in I. n. 326/2003, a definizione del lavoro autonomo occasionale, limite riguardato come in sé valido a circoscrivere l'ambito dell'esenzione dall'obbligo contributivo dei redditi inferiori o pari alla predetta soglia; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Martini; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, va preliminarmente esaminata l'eccezione in rito sollevata dalla Martini con il proprio controricorso e relativa all'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per risultare, alla stregua della predetta norma, carente l'esposizione dei fatti di causa, in particolare per l'assenza di ogni riferimento allo svolgersi del giudizio in sede di gravame ed alle ragioni poste a base della decisione della Corte territoriale, per rilevarne l'infondatezza, essendo agevole desumere dalla testuale riproduzione nel ricorso de quo del nucleo essenziale della motivazione posta dal primo Giudice a base del rigetto della domanda e dal riferimento al rigetto del ricorso in appello da parte della Corte territoriale, con conseguente conferma della decisione di primo grado, il percorso motivazionale interessato dalle censure proposte dall'Istituto ricorrente nella parte in diritto della proposta impugnazione; che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 26, I. n. 335/1995, 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011, 53 d.P.R. 917/1986 come sostituito dal d.lgs. n. 344/2003, 10, 11 e 22, I. n. 576/1980, 44, co. 2, di. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 corrisponderebbe il carattere occasionale dell'attività professionale svolta, quando viceversa l'abitualità della stessa è requisito immanente laddove il professionista risulti iscritto al relativo albo professionale; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 4419/2021) secondo cui "Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995 e 44, d.l. n. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità", orientamento rispetto al quale la pronunzia della Corte territoriale si pone in contrasto, laddove assume l'essere il reddito prodotto al di sotto della soglia di cui al citato art. 44 in sé requisito legittimante l'esonero dall'obbligo contributivo, prescindendo dalla verifica in ordine al carattere effettivamente occasionale e non abituale dell'esercizio dell'attività libero- professionale; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo anche per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale