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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37572/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 4 marzo 2020 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74\2000, avverso la sentenza n. 442\2015 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Modena il 27 febbraio 2015, perché tardivo.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla notifica dell'intera sentenza all'imputato contumace in considerazione del fatto che questi risultava essere difeso da un difensore d'ufficio e che la notifica del solo estratto comporterebbe una violazione del diritto di difesa ed una nullità assoluta ed insanabile.

Deduce, inoltre, l'assenza di prove in punto di responsabilità.

3. Con il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge, lamentando che la condanna sarebbe stata disposta in violazione dei parametri della soglia minima di legge, in quanto si contestava genericamente l'evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto con emissione di fatture senza alcuna indicazione delle somme complessivamente dovute al fisco.

Rileva, in via subordinata, la necessità di provvedere comunque alla rideterminazione della pena sulla base della cornice edittale prevista dalla più favorevole normativa e, comunque, per effetto della sentenza n. 8\2014 della Corte Costituzionale.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella sentenza impugnata la Corte di Appello ha dato atto del fatto che la pronuncia di primo grado era stata depositata, entro il termine di quindici giorni, il 27 febbraio 2015 e che, pertanto, il termine ultimo di trenta giorni per proporre impugnazione andava individuato nel 27 marzo 2015.

Rilevato dunque che l'appello proposto dal difensore di fiducia dell'imputato risultava depositato il 27 aprile 2015, lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo.Osserva il Collegio che dalla sentenza di primo grado emerge come il ricorrente, domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, fosse stato dichiarato contumace all'udienza del 6 novembre 2013, venendo poi assistito durante il processo da un difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

La sentenza di primo grado risulta pronunciata e pubblicata il 27 febbraio 2015 con motivazione contestuale come da attestazione della cancelleria con timbro apposto in calce al provvedimento.

Sempre dalle attestazioni della cancelleria, la sentenza risulta notificata il 13 marzo 2015, mentre l'appello risulta depositato il 27 aprile 2015 come indicato dalla Corte territoriale.

Occorre inoltre rilevare che, nella fattispecie, opera la disciplina transitoria dettata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e, segnatamente, il disposto dell'art. 15-bis, comma 2.

Trattandosi di imputato dichiarato contumace, nei cui confronti non è stato emesso il decreto di irreperibilità, continuano conseguentemente a trovare applicazione le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge suddetta.

3. Ciò posto, deve rilevarsi che l'art. 548, comma 3 cod. proc. pen., nella formulazione applicabile al caso in esame, statuiva che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è, in ogni caso, notificato all'imputato contumace, senza peraltro distinguere tra i casi in cui la sentenza sia depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3 cod. proc. pen.

Lart. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. indica il termine di quindici giorni per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi nel caso previsto dall'art. 544, comma 1 cod. proc. pen. (pubblicazione della sentenza con motivazione contestuale) e, nella lett. b) del medesimo comma, quello di trenta giorni nel caso previsto dall'art. 544 comma 2 cod. proc. pen. (quando il giudice, non essendo possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia).

Il medesimo art. 585 cod. proc. pen. prevede che, per l'imputato contumace, tale ultimo termine decorra comunque solo dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace, sebbene, in caso di notificazione prima della scadenza del termine di legge previsto per il deposito della sentenza, il termine per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale decorra comunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla scadenza del termine per il deposito (Sez. 2, n. 21486 del 20/3/2019, Trenta, Rv. 276654).

Anche riguardo al termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale emessa con motivazione contestuale si è stabilito che esso decorre, per l'imputato, dalla data di notificazione dell'estratto e non da quella di lettura della sentenza in udienza (Sez. 2, n. 36938 del 28/09/2011, Lo, Rv. 251140).Lestratto contumaciale della sentenza non deve contenere tutti gli elementi formali contemplati dall'art. 546 cod. proc. pen., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, onde porlo in grado di esercitare il diritto di impugnazione entro il termine prescritto (v., ex pl., Sez. 5, n. 14581 del 15/12/2014 (dep. 2015), Curia, Rv. 263588).

4. Alla luce di quanto fin qui osservato, deve dunque considerarsi che sia nel caso in cui la sentenza fosse stata immediatamente depositata e pubblicata mediante lettura del dispositivo e della motivazione il 27 febbraio 2015, come emerge dalla sentenza di primo grado, sia se fosse stata, invece, depositata nei termini, come affermato dalla Corte di Appello (quindi con motivazione non contestuale), in entrambi i casi l'appello risulterebbe comunque presentato tardivamente.

Infatti, in caso di motivazione contestuale, il termine di 15 giorni decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata sarebbe scaduto il 28 marzo 2015, mentre quello di 30 giorni di cui all'art. 585, lett. b) cod. proc. pen. sarebbe maturato il 12 aprile 2015 (scadendo inoltre, in tale ultima data, anche il termine per l'impugnazione calcolato tenendo conto del termine per il deposito della motivazione).

La rilevata tardività dell'appello la natura assorbente rispetto a tutte le altre censure.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 4 marzo 2020 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74\2000, avverso la sentenza n. 442\2015 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Modena il 27 febbraio 2015, perché tardivo. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla notifica dell'intera sentenza all'imputato contumace in considerazione del fatto che questi risultava essere difeso da un difensore d'ufficio e che la notifica del solo estratto comporterebbe una violazione del diritto di difesa ed una nullità assoluta ed insanabile. Deduce, inoltre, l'assenza di prove in punto di responsabilità. 3. Con il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge, lamentando che la condanna sarebbe stata disposta in violazione dei parametri della soglia minima di legge, in quanto si contestava genericamente l'evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto con emissione di fatture senza alcuna indicazione delle somme complessivamente dovute al fisco. Rileva, in via subordinata, la necessità di provvedere comunque alla rideterminazione della pena sulla base della cornice edittale prevista dalla più favorevole normativa e, comunque, per effetto della sentenza n. 8\2014 della Corte Costituzionale. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella sentenza impugnata la Corte di Appello ha dato atto del fatto che la pronuncia di primo grado era stata depositata, entro il termine di quindici giorni, il 27 febbraio 2015 e che, pertanto, il termine ultimo di trenta giorni per proporre impugnazione andava individuato nel 27 marzo 2015. Rilevato dunque che l'appello proposto dal difensore di fiducia dell'imputato risultava depositato il 27 aprile 2015, lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo.Osserva il Collegio che dalla sentenza di primo grado emerge come il ricorrente, domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, fosse stato dichiarato contumace all'udienza del 6 novembre 2013, venendo poi assistito durante il processo da un difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. La sentenza di primo grado risulta pronunciata e pubblicata il 27 febbraio 2015 con motivazione contestuale come da attestazione della cancelleria con timbro apposto in calce al provvedimento. Sempre dalle attestazioni della cancelleria, la sentenza risulta notificata il 13 marzo 2015, mentre l'appello risulta depositato il 27 aprile 2015 come indicato dalla Corte territoriale. Occorre inoltre rilevare che, nella fattispecie, opera la disciplina transitoria dettata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e, segnatamente, il disposto dell'art. 15-bis, comma 2. Trattandosi di imputato dichiarato contumace, nei cui confronti non è stato emesso il decreto di irreperibilità, continuano conseguentemente a trovare applicazione le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge suddetta. 3. Ciò posto, deve rilevarsi che l'art. 548, comma 3 cod. proc. pen., nella formulazione applicabile al caso in esame, statuiva che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è, in ogni caso, notificato all'imputato contumace, senza peraltro distinguere tra i casi in cui la sentenza sia depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3 cod. proc. pen. Lart. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. indica il termine di quindici giorni per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi nel caso previsto dall'art. 544, comma 1 cod. proc. pen. (pubblicazione della sentenza con motivazione contestuale) e, nella lett. b) del medesimo comma, quello di trenta giorni nel caso previsto dall'art. 544 comma 2 cod. proc. pen. (quando il giudice, non essendo possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia). Il medesimo art. 585 cod. proc. pen. prevede che, per l'imputato contumace, tale ultimo termine decorra comunque solo dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace, sebbene, in caso di notificazione prima della scadenza del termine di legge previsto per il deposito della sentenza, il termine per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale decorra comunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla scadenza del termine per il deposito (Sez. 2, n. 21486 del 20/3/2019, Trenta, Rv. 276654). Anche riguardo al termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale emessa con motivazione contestuale si è stabilito che esso decorre, per l'imputato, dalla data di notificazione dell'estratto e non da quella di lettura della sentenza in udienza (Sez. 2, n. 36938 del 28/09/2011, Lo, Rv. 251140).Lestratto contumaciale della sentenza non deve contenere tutti gli elementi formali contemplati dall'art. 546 cod. proc. pen., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, onde porlo in grado di esercitare il diritto di impugnazione entro il termine prescritto (v., ex pl., Sez. 5, n. 14581 del 15/12/2014 (dep. 2015), Curia, Rv. 263588). 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, deve dunque considerarsi che sia nel caso in cui la sentenza fosse stata immediatamente depositata e pubblicata mediante lettura del dispositivo e della motivazione il 27 febbraio 2015, come emerge dalla sentenza di primo grado, sia se fosse stata, invece, depositata nei termini, come affermato dalla Corte di Appello (quindi con motivazione non contestuale), in entrambi i casi l'appello risulterebbe comunque presentato tardivamente. Infatti, in caso di motivazione contestuale, il termine di 15 giorni decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata sarebbe scaduto il 28 marzo 2015, mentre quello di 30 giorni di cui all'art. 585, lett. b) cod. proc. pen. sarebbe maturato il 12 aprile 2015 (scadendo inoltre, in tale ultima data, anche il termine per l'impugnazione calcolato tenendo conto del termine per il deposito della motivazione). La rilevata tardività dell'appello la natura assorbente rispetto a tutte le altre censure. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende. Così deci