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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 luglio 2024

Cassazione n. 00263/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31692/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] y Caucion S.A. [OSCURATO:PERSONA] y Reaseguros, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., -intimato- Avverso il decreto del Tribunale di Modena n. 9981/2018 depositato il 25/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Modena ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] N.V. (incorporata in [OSCURATO:PERSONA] y Caucion S.A. [OSCURATO:PERSONA] y Reaseguros) al decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ammetteva, in via chirografaria, allo stato passivo del fallimento il credito insinuato senza tuttavia riconoscere il chiesto privilegio ex artt.2752 e 2756 c.c. [OSCURATO:PERSONA] y Caucion S.A. [OSCURATO:PERSONA] y Reaseguros ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, la curatela non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2. La ricorrente ha depositato a mezzo del proprio difensore in data 17/7/2024 atto di rinuncia, dando atto della chiusura del fallimento. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese stante il mancato svolgimento di difese da parte del Fallimento.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM Dichiara estinto il processo.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31692/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] y Caucion S.A. [OSCURATO:PERSONA] y Reaseguros, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., -intimato- Avverso il decreto del Tribunale di Modena n. 9981/2018 depositato il 25/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] N.V. (incorporata in [OSCURATO:PERSONA] y Caucion S.A. [OSCURATO:PERSONA] y Reaseguros) al decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ammetteva, in via chirografaria, allo stato passivo del fallimento il credito insinuato senza tuttavia riconoscere il chiesto privilegio ex artt.2752 e 2756 c.c. [OSCURATO:PERSONA] y Caucion S.A. [OSCURATO:PERSONA] y Reaseguros ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, la curatela non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. La ricorrente ha depositato a mezzo del proprio difensore in data 17/7/2024 atto di rinuncia, dando atto della chiusura del fallimento. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese stante il mancato svolgimento di difese da parte del Fallimento. 3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara estinto il processo. Così dec
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