CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;Udito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato aimotivi di ricorso, e alla memoria, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in sede di riesame, haconfermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodiacautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli art. 110, 416-ter e 110,56, 629 e 416-bis.1.cod.pen. (di cui rispettivamente ai capi 5 e 7 dell’imputazione provvisoria).Il Tribunale ha considerato sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico delricorrente ritenendo dimostrata, in particolare, quanto al reato di scambioelettorale politico mafioso, l’esistenza di un accordo sinallagmatico tra ilricorrente, soggetto stabilmente riferibile alla famiglia camorristica Licciardi, eGavino [OSCURATO:PERSONA], candidato alle elezioni amministrative del Comune diTerracina ed eletto quale consigliere comunale, in occasione delle consultazionidel 2023, avente ad oggetto il procacciamento di consensi elettorali in cambiodella disponibilità del politico a soddisfare interessi economici ed amministrativiriconducibili al ricorrente e ad altri soggetti a lui vicini.Il giudice del merito cautelare ha ritenuto non necessaria, riportandosi allavigente formulazione dell’art. 416-ter cod.pen., la prova dell’effettivo utilizzo diun metodo mafioso, in ragione dell’appartenenza dell’indagato ad un sodaliziocriminale di tipo mafioso, reputando insita nella qualità soggettiva delprocacciatore, e nella sua riconosciuta caratura criminale, la forza dicondizionamento del voto, e il rischio di interferenza mafiosa nel libero eserciziodel diritto elettorale.Gli elementi indiziari acquisiti– costituiti dagli esiti di attività intercettiva e diconsapevolezza, da parte del candidato, della natura mafiosa del referentenonché della concreta realizzazione di una contropartita politico-amministrativa,manifestatasi in reiterati interventi funzionali al soddisfacimento di interessieconomici propri del ricorrente oltre che di altri soggetti gravitanti nella sua sferadi influenza.Quanto al delitto di tentata estorsione aggravata è stata ritenuta infondata laprospettazione difensiva, volta a ricondurre l’episodio delittuoso ai danni diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] all’ipotesi del reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni, per l’insussistenza di una pretesa giuridicamente azionabile econsiderata la natura intrinsecamente illecita del rapporto creditizio, ricavatadalcontenuto delle intercettazioni nonché tenuto conto dell’evocazione esplicita dellaforza della “famiglia” compiuta dall’indagato e del clima di assoggettamento eintimidazione in virtù del quale la vittima è stata costretta ad allontanarsi dalterritorio.Sono state ritenute inidonee ad influire, sul piano della valutazione delleesigenze cautelari, le ulteriori circostanze dedotte dalla difesa- segnatamenterappresentate dalla sussistenza di precedenti pronunce assolutorie odall’esistenza di provvedimenti di riconoscimento di indennizzo per ingiustadetenzione in favore della moglie dell’indagato - in quanto relative a fattitemporalmente distinti e riferibili ad un diverso contesto fattuale, nonsuscettibili, pertanto, di influire sulla consistenza del compendio indiziarioacquisito, fondato su emergenze investigative autonome e successive.Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto sussistente un pericolo concreto ed attuale direiterazione del reato, desunto dalla personalità del ricorrente, dalla sistematicitàdelle condotte e dal suo stabile inserimento in un contesto criminaleorganizzato; è stata, inoltre, richiamata la presunzione relativa di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., inquanto non superata da elementi specifici di segno contrario, né desumibile dallamera distanza temporale dei fatti, correttamente ritenuta insufficiente a eliderel’attualità del periculum libertatis.2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso perCassazione.2.1. Con primo motivo censura violazione di legge in relazione all'art. 416- tercod.pen. e vizio di motivazione. Deduce la mancanza dei presupposti alternativirichiesti dalla norma, ovvero l’appartenenza del ricorrente ad un’associazionemafiosa e, comunque, la prova dell’utilizzo del metodo mafioso nelprocacciamento dei voti e che, in particolare: l’indagato è stato assolto consentenza irrevocabile dall’accusa di cui all’art. 416-bis cod.pen., contestato conriferimento al clan camorristico Licciardi operante in Secondigliano; il medesimoè risultato estraneo al suddetto clan e la sua accertata estraneità non potrebbeessere superata attraverso elementi meramente suggestivi, riferimenti parentalio conversazioni risalenti e travisate; sarebbe illogico il riferimento ad unaconversazione, valorizzata dal Tribunale, nella quale il medesimo ricorrente fariferimento ad una sua partecipazione al clan Licciardi fin dal 1981 ancheconsiderata l’insussistenza del clan a tale data; i legami parentali fra PatriziaLicciardi ( moglie del ricorrente) e gli altri componenti del clan Licciardi noncostituirebbero indizi di appartenenza del ricorrente al medesimo clan mafiosotanto più che anche la suddetta è stata assolta dal reato di cui all’art. 416-biscod. pen. ricevendo un indennizzo per ingiusta detenzione; la conversazione del26 novembre 2022 sarebbe stata erroneamente interpretata in quanto in essanon si fa riferimento al ricorrente; sarebbe erroneo ricondurre al ricorrentecircostanze riferibili a [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente; il collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di una partecipazione del ricorrente alsodalizio mafioso fino all’anno 2002; le dichiarazioni dei collaboratori di giustiziaRiccardo e Pugliese non sono riferibili al ricorrente; sarebbero state travisate leconversazioni da cui è stato desunto un ruolo del ricorrente nell’assistenza legaleai familiari, Licciardi, detenuti.Deduce, inoltre, che non potrebbe ritenersi integrato un patto elettorale sullabase di inferenze logiche e condotte successive non attribuibili direttamente alricorrente né espressive di una contropartita penalmente rilevante e censura lavalorizzazione di rapporti personali o commerciali fra il ricorrente ed altri soggettidel territorio di Terracina, ritenuti privi di qualunque nesso con attività mafiose ocon il procacciamento illecito di voti.2.2.Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al reato di tentata estorsione per erronea qualificazione giuridica deifatti. Deduce la liceità del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della personaoffesa, derivante da un prestito di denaro mai restituito, e che, pertanto, lecondotte contestate sarebbero riconducibili all’esercizio arbitrario delle proprieragioni, reato per il quale difetterebbe la querela. Inoltre, sarebbe erroneo ilrichiamo a presunti profili usurari del credito in quanto la stessa ipotesi di usuranon è stata ritenuta sorretta da gravità indiziaria dal Giudice delle indaginipreliminari, non potendo, pertanto, fungere da presupposto per affermarel’ingiustizia del profitto.2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso. Deduce néil ricorrente né la moglie sono mai stati condannati per reati associativi; nonemerge alcuna condotta intimidatoria qualificata; la frase attribuita al [OSCURATO:PERSONA](“la mia famiglia è grande”) viene ritenuta isolata, decontestualizzata e riferitadalla persona offesa in modo non attendibile, priva di idoneità intimidatoriamafiosa.Si evidenzia come, piuttosto, in alcune conversazioni il [OSCURATO:PERSONA] prenda ledistanze dall’uso della violenza, circostanza ritenuta incompatibile conl’evocazione consapevole della forza del clan.2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionededucendo l’insussistenza delle esigenze cautelari per la risalenza dei fatti,l’assenza di condotte reiterate e la mancanza di qualsiasi attualità del pericolo direiterazione. Sostiene che, venendo meno i presupposti mafiosi, non sarebbeapplicabile neppure la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Il difensore dell’indagato ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.All’indagato è contestato di essere stato parte di un accordo “elettoralemafioso” riconducibile alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416-tercod.pen. per avere promesso e procacciato voti a favore di [OSCURATO:PERSONA],consigliere comunale eletto alle amministrative del maggio 2023, sfruttando lapropria riconosciuta caratura criminale e il collegamento con il clan camorristicoLicciardi, in cambio della disponibilità del politico a soddisfare interessi economicie amministrativi propri del ricorrente e del gruppo di riferimento; è statocontestato, inoltre, il tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso aidanni di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA],mediante violenze, minacce e ripetuti comportamenti intimidatori culminati inun’aggressione fisica della persona offesa accompagnata da una evocazioneesplicita della forza della “famiglia” di appartenenza.Il provvedimento impugnato ha ricostruito l’esistenza storica e l’attualeoperatività del clan Licciardi, appartenente all’Alleanza di Secondigliano; il ruolodel ricorrente quale referente del gruppo criminale sul territorio di Terracina,anche dopo precedenti assoluzioni relative a fatti temporalmente risalenti; laconsapevolezza diffusa, nel contesto sociale ed economico locale, del legame frail ricorrente e la famiglia camorristica, in quanto elemento centrale della suacapacità intimidatoria.Il Tribunale ha valorizzato un cospicuo corpus indiziario- fondato suintercettazioni telefoniche e ambientali di contenuto inequivoco, su dichiarazioniconvergenti di persone informate sui fatti e su altri riscontri oggettivi (desunti daservizi di osservazione, sequestri, contatti documentati)- che hanno fattoritenere dimostrato il diretto coinvolgimento del ricorrente nella raccolta di voti infavore del candidato in cambio di una concreta contropartitapolitico-amministrativa, in parte già realizzata attraverso reiterati interventi delconsigliere comunale a favore di imprenditori e interessi riconducibili al [OSCURATO:PERSONA].Ha ritenuto, in particolare, che, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 416-ter cod.pen., non sia richiesta la prova dell’effettivo uso di modalità violente,essendo sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa l’accordo con soggettoappartenente o stabilmente riferibile a un’associazione mafiosa, in quanto idoneoa determinare il rischio tipico del condizionamento criminale del voto.Quanto alla tentata estorsione, è stata esclusa la riconducibilità della vicenda allameno grave fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, consideratal’insussistenza di prova di una pretesa giuridicamente azionabile; sono state,inoltre, ritenute provate la sistematicità delle minacce, l’impiego del metodomafioso per costringere la persona offesa a pagare, attraverso l’evocazione delclan, di violenze e di un clima di assoggettamento, ed il ruolo attivo econsapevole del [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario.2.Delineata la cornice nella quale si inseriscono le condotte oggetto dicontestazione provvisoria, deve rilevarsi l’infondatezza del primo motivo con cuila difesa si duole della mancanza dei presupposti alternativi richiesti dalla norma,rilevando la mancanza di prova di un accordo elettorale connotato dallaprevisione di utilizzo di metodi mafiosi.Occorre, a tale proposito, preliminarmente ricordare che la fattispecie di scambioelettorale politico-mafioso, di cui all’art. 416-ter cod. pen., è stata introdottadal D.L. 8 giugno 1996, n. 306, convertito, con modificazioni, con L. 7 agosto1992, n. 356, allo scopo di reprimere gli intrecci fra la mafia e la politica che simanifestano sotto forma di promesse di sostegno elettorale, con metodomafioso, in cambio di utilità da parte dei candidati stessi.Il legislatore è successivamente intervenuto con L. 17 aprile 2014, n. 62 ,ampliando la gamma delle condotte penalmente rilevanti.La legge 21 maggio 2019, n. 43, oltre ad inasprire il trattamento sanzionatorioequiparandolo a quello previsto dall’art. 416-bis cod.pen., ha influito sullastruttura del reato, definendola diversamente.La norma, nella sua attuale formulazione, prevede che «Chiunque accetta,direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte disoggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis o mediante lemodalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis in cambio dell’erogazione o dellapromessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio delladisponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa èpunito con la pena stabilita nel primo comma dell’art. 416 bis.La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari,di procurare voti nei casi di cui al primo comma.Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui alprimo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applicala pena prevista dal primo comma dell’art. 416 bis aumentata della metà.In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue semprel’interdizione perpetua dai pubblici uffici».La prima innovazione ha riguardato i soggetti attivi del reato, prevedendosi, siasotto il versante del promittente che del promissario dei voti, che il protagonistadell'accordo possa essere anche un intermediario.In secondo luogo, si è puntualizzato, per il solo procacciatore di voti, che questipossa essere anche un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod.pen. oltre che soggetto che, al di là della condizione di appartenenza, si impegnia procurare voti mediante il metodo mafioso.Il riferimento alla categoria di soggetti appartenenti a clan mafiosi consente diritenere che, per la configurazione del reato, non sia necessaria una condannadefinitiva per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen. e che sia sufficientel’accertamento di una situazione di” contiguità funzionale” sussumibile nelconcetto di appartenenza per come definita delle sezioni unite Gattuso ( Sez.U.n.111 del 04/01/2018)".La nuova disposizione ha spostato il fuoco dell'attenzione dalle modalità delcondizionamento del consenso al profilo soggettivo di chi tale operazione compia,o s'impegni a compiere nell'interesse del candidato, distinguendo nettamente,prevedendole come alternative, l’ipotesi dell’accordo elettorale politico-mafiososorretta da un "metodo" mafioso da quella dell’ipotesi di accordo raggiunto con«soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis, cod. pen.», senzaaltra specificazione.In tale mutato quadro normativo, essendo stato lasciato intatto il riferimento al"metodo" ed aggiunto quello ai «soggetti appartenenti alle associazioni di cuiall'art. 416-bis, cod. pen.», questa Corte ha già affermato che, ai finidell'integrazione della fattispecie criminosa, non è più necessaria la previsionedell'utilizzo di un metodo mafioso nell'ipotesi di patto elettorale intercorso consoggetto appartenente ad una consorteria di tipo mafioso, pur operante utisingulus, in quanto la nuova formulazione normativa, nel lasciare intatto ilriferimento al metodo, ha aggiunto come ipotesi autonoma quella relativa aisoggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonlimitandosi, pertanto, a codificare la precedente giurisprudenza ma intendendoampliare lo spettro delle condotte penalmente rilevanti così da rendere la nuovadisposizione incriminatrice «maggiormente idonea ad impedire ogni tipo dicontatto in ambito elettorale con soggetti intranei a sodalizi mafiosi» (in talsenso Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024, Sorbello, Rv. 287271).La nuova formulazione della norma impone, pertanto, di ritenere superato ilprecedente orientamento che faceva leva sulla distinzione fra accordo elettoralemafioso stipulato da soggetto che, apertis verbis, agisse nell’interesse dellacosca criminale di riferimento, attraverso spendita anche implicita del nome dellastessa associazione mafiosa, ed ipotesi diversa di accordo elettorale mafiosostipulato da soggetto, pur intraneo, ma che avesse agito uti singulus (Sez.6, n.9442 del 20/02/2019, Rv. 275157; Sez.6, n. 36079 del 10/05/2016, Rv.268003; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Rv. 263845; Sez.6, n. 37374 del06/05/2014, Rv. 260167).Deve, pertanto, ritenersi infondata la doglianza difensiva collegata alla mancanzadi prova di utilizzo di metodo mafioso essendo immune da vizi giuridici esottratta a censure di manifesta irragionevolezza la conclusione espressasecondo cui la connotazione mafiosa dell’accordo risulta desumibile anche inassenza di specifici atti intimidatori, in quanto immanente alla qualità di“appartenenza” del procacciatore e al contesto di assoggettamento territoriale.2.1. Sotto altro profilo, quanto alla dedotta insussistenza dei presupposti perritenere il ricorrente soggetto “appartenente” al clan camorristico Licciardi, deverilevarsi che la difesa, pur non contestando la sussistenza del clan e di legamiparentali dell’indagato con i relativi referenti, in quanto coniugato con PatriziaLicciardi, deduce che sarebbe stato sottovalutata la sussistenza di giudicatiassolutori in favore del medesimo e della moglie.Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che l'indagato insiemealla moglie e al figlio era riconosciuto come il referente del clan Licciardi, anchedopo il suo trasferimento a Terracina, anche dagli esponenti di altri sodalizicriminali locali. In tale contesto è stato, altresì, evidenziato che lo stessoricorrente ha rivendicato la sua qualità di appartenente alla famiglia per la qualeha affermato di avere partecipato alla guerra con Cutolo nell'ambito dellaconversazione del 30 ottobre 2023 con altro soggetto. È stato lo stessoricorrente, ancora ad evocare la potenza criminale del clan Licciardi, nel corsodella violenta aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (conv. del[OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 45). Inoltre è lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel corso di unaconversazione con altro soggetto, ad esprimere la certezza che il ricorrentefaccia parte della “camorra vera..camorra quella potente” riferendosi al “clanLicciardi” (pag. 47).Peraltro, con motivazione immune da vizi logici è stato ritenuto da parte delTribunale che l'indagato abbia continuato ad avere rapporti con gli altricomponenti della famiglia Licciardi, venendo incaricato di seguirne la detenzionee le problematiche connesse ai rapporti con le difese, interfacciandosi con gliavvocati.Tale circostanza, tenuto conto dell'importanza che, nell'ambito delle famigliecamorristiche, rivestono i vincoli parentali di affinità, è stata, altresì, richiamataper avvalorare la conclusione che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia agito per coltivareinteressi personali sganciati da quelli della famiglia camorristica essendosiragionevolmente sottolineato che lo sfruttamento del legame parentale conPatrizia Licciardi, e della capacità di intimidazione derivante da quello stessolegame, non potesse avvenire senza almeno una implicita autorizzazione dellostesso clan (pag.41).2.1.2. Il Tribunale ha tenuto, altresì, conto della sussistenza dei precedentiassolutori evidenziando che i procedimenti relativi hanno riguardato ipotesi direato contestate fino al 2008, mentre le evidenze acquisite nell'ambito delprocedimento in esame riguardano condotte successive. Sul punto, è statoevidenziato, attraverso il richiamo delle dichiarazioni rese dai collaboratori digiustizia nonché delle risultanze delle attività intercettive, che l'indagato ha agitoostentando in più occasioni la sua appartenenza al clan Licciardi nonché ponendoin essere iniziative indicative di una consapevole autorevolezza derivante dalmedesimo legame (in tal senso le conversazioni relative alla “punizione” neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] responsabile di aver effettuato lavori non a regolad'arte, di cui a pag. 11 del provvedimento impugnato, o alla vicenda di SistoMaggi il quale, nel risolvere un problema per il ritardo della fornitura di unponteggio, ricorreva alla spendita del nome dell'indagato, pag.19): da talielementi, con ragionamento inferenziale, è stata desunta la prova diun’appartenenza del medesimo al suindicato clan2.3. L’ulteriore doglianza difensiva, relativa all’insussistenza di un accordoelettorale fra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], non tiene conto, inoltre, del tenoredei plurimi elementi acquisiti, plasticamente ed efficacemente rappresentati dalTribunale attraverso il richiamo delle plurime conversazioni intercorse tra isuddetti ( come quella del 20 giugno 2023, nella quale lo stesso ricorrente,volendo rimproverare al [OSCURATO:PERSONA] una certa sua debolezza nel mantenerefede agli impegni presi, affermava di avere “fatto un guaio a fargli dare questivoti”, pag. 37, o altre dalle quali è stata ricavata la prova dell'impegno speso dalDe [OSCURATO:PERSONA] per facilitare gli interessi del [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti a lui vicino,come [OSCURATO:PERSONA], conv. del 16 maggio 2023). Particolarmente rilevante è stato,altresì, ritenuto il riscontro fornito anche da alcuni testi che hanno confermato leabusive pressioni operate da [OSCURATO:PERSONA] al fine di influire sulle decisionidell’amministrazione comunale in senso favorevole a persone vicine al ricorrente(come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]). Infine, nella medesima direzione sonostati richiamati gli esiti della perquisizione eseguita nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ha consentito di reperire scritti e annotazioni personali del medesimo,concernenti proprio l’entità del contributo elettorale ottenuto dal ricorrente oltreche dal figlio.Il provvedimento impugnato si colloca, pertanto, nel solco dell’ insegnamento diquesta Corte secondo cui la prova dell'esistenza di un accordo politico-mafiosoper il procacciamento di consensi elettorali è desumibile in via indiziaria,mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell'accordoricollegati anche all’utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nellazona d'influenza, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dalmancato incremento delle preferenze (Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024,Rv. 287238 – 01; Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157 - 01; Sez.5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638 – 01).Le doglianze difensive sono frutto di una lettura parcellizzata della motivazionedel provvedimento e tendono ad isolare i singoli elementi investigativi acquisitisenza sottoporli ad una lettura sinottica e d’insieme, in tal modo tradendone ilsignificato. In particolare, anche la doglianza principale secondo la qualesarebbero stati utilizzati elementi indiziari riferibili al figlio, [OSCURATO:PERSONA], nonconsidera che, in realtà, dalle stesse dichiarazioni del collaboratore Agostino sidesume un impegno congiunto del ricorrente insieme al figlio nel settore deltraffico di sostanze stupefacenti oltre che nella gestione di altri interessieconomici ( come quelli connessi ad una discoteca di interesse anche di GiuseppeTravali che “vende la droga da 50 anni” pag.17).3.È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa deduce l’insussistenza diindizi di colpevolezza in relazione al reato di tentata estorsione aggravatadall’utilizzo di metodo mafioso, di cui al capo 7).Secondo le Sezioni Unite Filardo il reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni presuppone una pretesa astrattamente tutelabile e richiede che l’agenteagisca nella ragionevole convinzione di esercitare un diritto. Il metodo mafiosonon è incompatibile in astratto con l’art. 393 cod.pen., ma tuttavia costituisceindice sintomatico del dolo di estorsione quando rivela l’intenzionaleperseguimento di un profitto ingiusto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027 – 02).Inoltre, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprieragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondereesattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamentogiuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò checaratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dellostrumento di tutela pubblico con quello privato, e che l'agente risulti animato dalfine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possacompetere giuridicamente (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362;Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589;). Pur nonrichiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggettodell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi diuna pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibilebase legale (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883 – 03), poiché ilsoggetto attivo deve agire nella ragionevole convinzione della legittimità dellasua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile dicostituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabilipossibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Rv. 269967).3.1.Nel caso in esame, il Tribunale ha congruamente escluso la riconducibilità deifatti all’art. 393 cod.pen., valorizzando la natura illecita del rapporto creditizio. Atale proposito nell’ordinanza genetica è stato evidenziato che - ancorchè leconversazioni non svelino l’esatto ammontare del debito nei confronti del Maranoné le modalità di restituzione della somma e di interessi così da fare ritenere nonraggiunti indizi in relazione all’ipotesi di usura- gli elementi desumibili dalleconversazioni captate non restituiscono il quadro di una pretesa giuridicamenteazionabile. Piuttosto, sono stati evidenziati, sul piano logico, elementi checonducono in opposta direzione, ricavati dal contesto in cui i fatti si collocano,costituiti dalle seguenti circostanze: che l’indagato si è rivolto a terzi perincontrare il suo debitore, aggredendolo ed evocando la sua appartenenza aduna famiglia di camorra per indurlo a pagare; che la stessa persona offesa,nonostante il pestaggio, non ha presentato denuncia nei confronti del suoaggressore; che nessuno degli altri soggetti, verso i quali la persona offesasarebbe in debito, risulta essersi rivolto all’autorità giudiziaria per ottenere ilpagamento. La stessa ordinanza cautelare ha messo in evidenza che leemergenze acquisite appaiono indicative di un quadro psicologico incentrato suun animus coercitivo e prevaricatorio, riconducibile ad un dolo da estorsione, inquanto incompatibile con un agire mosso dalla mera volontà di agire per ilsoddisfacimento di un diritto effettivamente esistente ed azionabile.Appare, pertanto, corretta la qualificazione, prospettata nella contestazioneprovvisoria, in termini di estorsione (anche tentata) – con conseguenteesclusione di una possibile riqualificazione della condotta in questa sede ai sensidell’art. 393 cod. pen.- risultando la condotta violenta e minacciosa, contestataall’indagato, protesa a soddisfare una pretesa intrinsecamente illecita, nonsuscettibile di tutela giurisdizionale, in quanto connotata da reiterazione delleminacce e violenze oltre che dall’evocazione dell’appartenenza a sodaliziocriminale e da un clima di assoggettamento e intimidazione, reiterato anchedopo la fisica aggressione.3.2. Quanto all’aggravante del metodo mafioso, questa Corte ha chiarito cheessa ricorre quando la condotta intimidatoria risulti rafforzata dall’evocazionedella forza del sodalizio mafioso o dalla riconosciuta caratura criminaledell’autore, anche in assenza di esplicite minacce tipiche, purché l’azione siaidonea a ingenerare una condizione di assoggettamento nella vittima (Sez. 5, n.42651 del 03/10/2024, Rv. 287238 – 01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv.277182 - 01).Nella fattispecie, l’aggravante risulta correttamente ravvisata sulla base delleconversazioni del 22 marzo e 23 maggio 2023, che hanno consentito diricostruire le modalità dall’aggressione fisica consumata ai danni della personaoffesa.Dalle conversazioni è stata ricostruita l’ulteriore sviluppo della vicendaalimentata da minacce reiterate di ulteriori ritorsioni. Di rilievo centrale è statoritenuto il tenore della conversazione del 29 maggio 2023 nel corso della quale lastessa persona offesa riferiva a terzo soggetto che l’indagato, nel corsodell’aggressione, ha fatto esplicito riferimento alla “famiglia Licciardi”, pag. 46),ricordando, inoltre, l’esplicito invito del [OSCURATO:PERSONA] ad allontanarsi da Terracina(“ a tuo rischio e pericolo”, pag. 48); in tale contesto è stata anche valorizzata,con ragionamento immune da vizi logici, l’effettiva soggezione della vittima,indotta ad allontanarsi dal territorio e a rinunciare a sporgere denuncia.Ne consegue che il giudice del cautelare ha fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto nel ritenere sussistenti sia il fumus del reato di tentataestorsione sia l’aggravante del metodo mafioso, con motivazione immune da vizilogici o giuridici, sicché il motivo di ricorso deve essere rigettato.4. È manifestamente infondato il terzo motivo con cui la difesa si duole dellainsussistenza di esigenze cautelari.Trattandosi di reati compresi tra quelli indicati dall’art. 51, comma 3-bis,cod.proc.pen. (416-ter cod.pen. e tentata estorsione aggravata dal metodomafioso), deve ritenersi configurabile la duplice presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare incarcere.Tale presunzione può essere superata solo mediante elementi specifici di segnocontrario, che il Tribunale ritiene non allegati né emergenti dagli atti.Il Tribunale ha correttamente applicato l’insegnamento di questa Corte secondocui «in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia incarcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quantospeciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod.proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo provacontraria, non desumibile dal solo fattore costituito dal decorso del tempo, deicaratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità» (Sez. 2, n.1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Rv. 289277 – 01; Sez. 4, n. 29237 del11/06/2025, Rv. 288309 - 01).Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato ha esaminato con rigoredi analisi la posizione del ricorrente escludendo, innanzitutto, che i fatti possanoqualificarsi come risalenti in quanto le condotte si collocano nel 2023, cioè in unarco temporale ritenuto ancora prossimo. Inoltre, oltre ad evocare la caraturacriminale del ricorrente, per la sua vicinanza al clan Licciardi, ha evidenziatocome le condotte accertate denotino una particolare pervicacia criminale tale darendere concreto il pericolo di reiterazione di reati. Peraltro, è stato sottolineatocome non siano state allegate nè provate circostanze da cui desumere unallontanamento dall'indagato da logiche devianti dal contesto criminale con laconseguenza che l’attualità del pericolo deve essere ritenuta “in re ipsa”, inassenza di fattori di discontinuità, non essendo, peraltro, necessarial’individuazione di una specifica occasione imminente, essendo sufficiente unaprognosi negativa fondata sul quadro complessivo.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]