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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 novembre 1953

Cassazione n. 15578/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/10/2020 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 novembre 2020 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal medesimo Tribunale in data 18 ottobre 2019, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di revoca della confisca dei beni (già oggetto di sequestro in virtù dei decreti del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 13.3.2001 e del 18.1.2002), con specifico riferimento a quelli acquisiti al patrimonio dell'istante nell'arco temporale 1990- agosto 1993, disposta con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648- bis cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 151 del 1991, conv. in I. n. n. 203 del 1991, emessa dal Tribunale di Palermo in data 27 giugno 2008 e divenuta irrevocabile il 20 marzo 2013.

A fondamento della decisione il giudice di merito rilevava che la questione era stata già sollevata dal Costa con un precedente incidente di esecuzione, respinto con ordinanza del 15 giugno 2015, rispetto alla quale decisione il ricorso proposto dallo stesso era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 19 settembre 2017 della Corte di cassazione, che aveva ritenuto rettamente applicato il principio secondo cui la statuizione di confisca contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile ha efficacia di giudicato e non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio e non hanno proposto impugnazione.

E ha, in proposito, ricordato che la questione relativa alla ricorrenza del delitto con riferimento alla modifica normativa di cui all'art. 648 bis cod. pen. (cui era strettamente correlata la richiesta di restituzione dei beni acquisiti ante 1993, in epoca in cui le ipotetiche condotte realizzate dal ricorrente non costituivano reato) risultava posta e affrontata criticamente anche nel secondo grado del giudizio di merito, ma né con l'atto di appello, né con il ricorso per cassazione la statuizione di confisca era stata impugnata, donde l'intangibilità della decisione per effetto della preclusione derivante dal giudicato.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con i primi tre motivi il ricorrente denunzia: - violazione "del diritto di intervento della parte", sanzionata ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza di una preclusione all'esame dell'istanza originata da giudicato in executivis;- violazione "del diritto di intervento della parte", sanzionata ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza di una preclusione all'esame dell'istanza scaturita dall'intangibilità del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 762 del 20 marzo 2013 anche con riferimento ai beni acquisiti al patrimonio del Costa prima dell'agosto 1993; - manifesta illogicità della motivazione conseguente alla riproposizione, nel medesimo contesto decisionale, di due asserzioni logicamente inconciliabili tra loro: quella contenuta nella sentenza della Corte di cassazione del 20 marzo 2013, che "ha assolto" il Costa dal reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. per il periodo precedente al 28 agosto 1993, e quella contenuta nella sentenza della Corte di cassazione n. 52397 del 19 settembre 2017 che ha ritenuto preclusa al giudice dell'esecuzione la possibilità di provvedere alla restituzione dei beni per l'intervenuta irrevocabilità della statuizione ablatoria.

Si assume, innanzitutto, l'insussistenza di una preclusione per precedente giudicato esecutivo, posto che il novum sottoposto all'attenzione del giudice dell'esecuzione consisterebbe nella questione, mai prima dedotta, dell'inconciliabilità logica tra la sentenza della Corte di cassazione pronunciata nel 2013, che aveva "assolto" l'imputato dalle accuse relative alle ipotizzate condotte delittuose tenute prima dell'agosto 1993, e quella del 2019 con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento emesso all'esito del primo incidente di esecuzione proposto dal condannato, sul rilievo dell'intangibilità della statuizione ablatoria, mai impugnata, contenuta nella sentenza irrevocabile di condanna.

Si osserva, inoltre, che con l'impugnazione del punto concernente l'affermazione della responsabilità penale per il periodo anteriore all'agosto 1993 sarebbe stata "automaticamente" devoluta al giudice dell'impugnazione, sia con l'atto di appello che con il ricorso per cassazione, anche la cognizione sulla "determinazione dello spazio cronologico in cui poteva operare la statuizione concernente la confisca"; dunque, all'intervenuta assoluzione (sebbene non esplicitata nel dispositivo) per le condotte precedenti al 1993 doveva seguire la restituzione dei beni acquisiti al patrimonio del Costa prima di tale data, e ciò indipendentemente dalla proposizione di un autonomo motivo di impugnazione in punto di confisca.

2.2. Con il quarto motivo denunzia inosservanza dell'art. 323 cod. pen. per non essere stata disposta la restituzione dei beni contestualmente "all'assoluzione" dalle condotte di riciclaggio, in ipotesi realizzate prima del 1993.

La regola di cui all'art. 323 cod. proc. pen. costituisce il corrispondente di quanto prescritto dall'art. 300 cod. proc. pen. e, come il secondo, si ispira al principio di accessorietà della tutela cautelare.

Se applicato al caso in esame, il principio di accessorietà non può non aver determinato l'automatica caducazione del sequestro in eccesso, avendo l'assoluzione dalle condotte precedenti al 1993 comportato l'automatica perenzione ex lege del sequestro dei beni entrati nel patrimonio dell'imputato prima di tale data.

2.3. Con il quinto e sesto motivo denunzia: - violazione di legge (in relazione agli artt. 648 bis -nel testo vigente sino al 28 agosto 1993-, 240, 2, 200 cod. pen., 12 sexies d.l. n. 306 del 1992; 25 Cost., 7 CEDU e 1 del protocollo addizionale CEDU) con riferimento all'intervenuta confisca di beni non costituenti profitto del reato per cui è intervenuta condanna e, in quanto tali, non suscettibili di ablazione; - difetto assoluto di motivazione con riferimento alla richiesta di dichiarare l'illegalità della confisca dei beni acquisiti al patrimonio del Costa prima del 1993.

I beni acquisiti in epoca antecedente l'agosto 1993 risultano illegittimamente confiscati, non potendo essere considerati prezzo, profitto o prodotto di un'attività criminosa, per la semplice quanto evidente ragione dell'irrilevanza penale delle condotte consumate prima del 1993.

E il principio della legalità della pena, sicuramente estensibile anche alla confisca, sia essa diretta o per equivalente, non può ritenersi operante solo in sede di cognizione, ma deve essere garantito anche nella sede esecutiva, che è la sede propria per far valere «quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non potrebbero farsi valere altrimenti, considerata l'esigenza di garantire la permanente conformità a legge del fenomeno esecutivo» (Sez. 1, n. 32193 del 28 maggio 2015).

Nel caso in disamina, dunque, il riconoscimento del potere di intervento in sede esecutiva discende direttamente dal principio di legalità, dovendosi porre rimedio ad un giudicato penale già ab origine illegale siccome frutto di un errore macroscopico per le ragioni sopra esplicitate e il diniego della restituzione, ove nuovamente pretermessa, determinerebbe gli estremi di una "confisca senza condanna", in clamoroso conflitto con l'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte europea.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Come correttamente ribadito nel provvedimento impugnato, la revoca della confisca in sede esecutiva può essere invocata solo dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione e non dalla parte che ha potuto e comunque avrebbe potuto sollevare le medesime questioni in detto giudizio, di modo che in quest'ultimo caso la decisione intervenuta in materia di confisca rimane intangibile per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato (tra le molte, Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, Rv. 255872; Sez. 3, n. 7036 del 18/01/2012, Rv. 252022; Sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001, Rv. 219862).

Ed invero, con riguardo alla confisca disposta con sentenza irrevocabile, non è ravvisabile il potere del giudice della esecuzione di disporre la restituzione delle cose confiscate al condannato, non potendo la relativa statuizione essere più posta in discussione dallo stesso condannato a causa della preclusione pro iudicato.

Innanzi al giudice dell'esecuzione potrà farsi questione sulla formazione del titolo esecutivo, sull'applicazione della confisca obbligatoria non disposta in sede di merito, sulla proprietà delle cose confiscate, se non appartenenti all'imputato (condannato) o rivendicate da un terzo, sulle modalità esecutive della confisca stessa, ma non potrà riconoscersi a detto giudice il potere di vanificare il giudicato stesso rimuovendo, in favore del condannato, il provvedimento di confisca disposto dal giudice del merito e non più soggetto ad impugnazione.

2. Il ricorrente sostiene che, a fronte della decisione del giudice di primo grado che non lo aveva assolto per i fatti antecedenti all'agosto 1993, egli non avrebbe potuto dolersi della confisca, la quale era divenuta illegittima solo a seguito della sentenza della Corte di cassazione, conclusiva del processo penale, nella quale era stato affermato che il reato di riciclaggio doveva intendersi commesso esclusivamente dopo il 1993 (anno in cui la norma di cui all'art. 648 bis era stata modificata), per cui era legittimato a far valere il suo diritto in sede esecutiva per ottenere la revoca della confisca.

Ma tale prospettazione è priva di giuridico pregio.

Infatti il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado, avrebbe potuto far valere nel giudizio di secondo grado i propri diritti sui beni, in tesi sine titulo confiscati, tanto più che con uno specifico motivo di appello (replicato col ricorso per cassazione) era stata espressamente contestata l'affermazione della responsabilità per riciclaggio anche per le condotte tenute prima della modifica dell'art. 648 bis cod. pen. di cui alla

I. n. 328 del 1993.

Viceversa, come ben ha ricordato il giudice di merito, citando la sentenza della Corte di cassazione del 2013, già la decisione di primo grado era stata esplicita nell'escludere la sussistenza del reato di riciclaggio per il periodo antecedente all'anno 1993, focalizzando i fatti rilevanti ai fini dell'affermazione di responsabilità "a partire dal 1993 con la costituzione e la partecipazione alle società a Bologna ed in Italia" (p. 205 della sentenza di primo grado); la sentenza di appello aveva espressamente richiamato solo le operazioni effettuate da Costa a Bologna "dopo il 1993", mentre i richiami a operazioni precedenti erano funzionali a dar conto di elementi indiziari, dai quali era stato desunto l'elemento soggettivo del reato; dunque, ben avrebbe potuto e dovuto l'imputato ricorrere per cassazione contro la confisca, deducendo quella illegittimità che vorrebbe far riconoscere nel procedimento esecutivo.

3. Ed allora, il vaglio di legittimità, cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, permette di rilevare la logicità e la giuridica correttezza della argomentazione motivazionale adottata dal decidente a giustificare le ragioni ritenute preclusive all'accoglimento della spiegata opposizione.

Ineccepibilmente è stata riscontrata l'inammissibilità della nuova richiesta, fondata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del primo già deciso incidente; come altrettanto ineccepibilmente è stato richiamato il principio di diritto, già riaffermato per la specifica vicenda al vaglio, con la sentenza del 2017 della Corte di cassazione, alla quale era stata sottoposta anche la violazione, qui replicata, dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 del protocollo addizionale CEDU.

Potendosi qui solo aggiungere che il procedimento di esecuzione, neppure in materia di misure sanzionatorie, può costituire la sede per denunciare in ogni tempo e ad nutum questioni che avrebbero potuto e dovuto rilevarsi nel giudizio di cognizione.

4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria segue il carico delle spese e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/10/2020 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 novembre 2020 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal medesimo Tribunale in data 18 ottobre 2019, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di revoca della confisca dei beni (già oggetto di sequestro in virtù dei decreti del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 13.3.2001 e del 18.1.2002), con specifico riferimento a quelli acquisiti al patrimonio dell'istante nell'arco temporale 1990- agosto 1993, disposta con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648- bis cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 151 del 1991, conv. in I. n. n. 203 del 1991, emessa dal Tribunale di Palermo in data 27 giugno 2008 e divenuta irrevocabile il 20 marzo 2013. A fondamento della decisione il giudice di merito rilevava che la questione era stata già sollevata dal Costa con un precedente incidente di esecuzione, respinto con ordinanza del 15 giugno 2015, rispetto alla quale decisione il ricorso proposto dallo stesso era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 19 settembre 2017 della Corte di cassazione, che aveva ritenuto rettamente applicato il principio secondo cui la statuizione di confisca contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile ha efficacia di giudicato e non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio e non hanno proposto impugnazione. E ha, in proposito, ricordato che la questione relativa alla ricorrenza del delitto con riferimento alla modifica normativa di cui all'art. 648 bis cod. pen. (cui era strettamente correlata la richiesta di restituzione dei beni acquisiti ante 1993, in epoca in cui le ipotetiche condotte realizzate dal ricorrente non costituivano reato) risultava posta e affrontata criticamente anche nel secondo grado del giudizio di merito, ma né con l'atto di appello, né con il ricorso per cassazione la statuizione di confisca era stata impugnata, donde l'intangibilità della decisione per effetto della preclusione derivante dal giudicato. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i primi tre motivi il ricorrente denunzia: - violazione "del diritto di intervento della parte", sanzionata ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza di una preclusione all'esame dell'istanza originata da giudicato in executivis;- violazione "del diritto di intervento della parte", sanzionata ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza di una preclusione all'esame dell'istanza scaturita dall'intangibilità del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 762 del 20 marzo 2013 anche con riferimento ai beni acquisiti al patrimonio del Costa prima dell'agosto 1993; - manifesta illogicità della motivazione conseguente alla riproposizione, nel medesimo contesto decisionale, di due asserzioni logicamente inconciliabili tra loro: quella contenuta nella sentenza della Corte di cassazione del 20 marzo 2013, che "ha assolto" il Costa dal reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. per il periodo precedente al 28 agosto 1993, e quella contenuta nella sentenza della Corte di cassazione n. 52397 del 19 settembre 2017 che ha ritenuto preclusa al giudice dell'esecuzione la possibilità di provvedere alla restituzione dei beni per l'intervenuta irrevocabilità della statuizione ablatoria. Si assume, innanzitutto, l'insussistenza di una preclusione per precedente giudicato esecutivo, posto che il novum sottoposto all'attenzione del giudice dell'esecuzione consisterebbe nella questione, mai prima dedotta, dell'inconciliabilità logica tra la sentenza della Corte di cassazione pronunciata nel 2013, che aveva "assolto" l'imputato dalle accuse relative alle ipotizzate condotte delittuose tenute prima dell'agosto 1993, e quella del 2019 con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento emesso all'esito del primo incidente di esecuzione proposto dal condannato, sul rilievo dell'intangibilità della statuizione ablatoria, mai impugnata, contenuta nella sentenza irrevocabile di condanna. Si osserva, inoltre, che con l'impugnazione del punto concernente l'affermazione della responsabilità penale per il periodo anteriore all'agosto 1993 sarebbe stata "automaticamente" devoluta al giudice dell'impugnazione, sia con l'atto di appello che con il ricorso per cassazione, anche la cognizione sulla "determinazione dello spazio cronologico in cui poteva operare la statuizione concernente la confisca"; dunque, all'intervenuta assoluzione (sebbene non esplicitata nel dispositivo) per le condotte precedenti al 1993 doveva seguire la restituzione dei beni acquisiti al patrimonio del Costa prima di tale data, e ciò indipendentemente dalla proposizione di un autonomo motivo di impugnazione in punto di confisca. 2.2. Con il quarto motivo denunzia inosservanza dell'art. 323 cod. pen. per non essere stata disposta la restituzione dei beni contestualmente "all'assoluzione" dalle condotte di riciclaggio, in ipotesi realizzate prima del 1993. La regola di cui all'art. 323 cod. proc. pen. costituisce il corrispondente di quanto prescritto dall'art. 300 cod. proc. pen. e, come il secondo, si ispira al principio di accessorietà della tutela cautelare. Se applicato al caso in esame, il principio di accessorietà non può non aver determinato l'automatica caducazione del sequestro in eccesso, avendo l'assoluzione dalle condotte precedenti al 1993 comportato l'automatica perenzione ex lege del sequestro dei beni entrati nel patrimonio dell'imputato prima di tale data. 2.3. Con il quinto e sesto motivo denunzia: - violazione di legge (in relazione agli artt. 648 bis -nel testo vigente sino al 28 agosto 1993-, 240, 2, 200 cod. pen., 12 sexies d.l. n. 306 del 1992; 25 Cost., 7 CEDU e 1 del protocollo addizionale CEDU) con riferimento all'intervenuta confisca di beni non costituenti profitto del reato per cui è intervenuta condanna e, in quanto tali, non suscettibili di ablazione; - difetto assoluto di motivazione con riferimento alla richiesta di dichiarare l'illegalità della confisca dei beni acquisiti al patrimonio del Costa prima del 1993. I beni acquisiti in epoca antecedente l'agosto 1993 risultano illegittimamente confiscati, non potendo essere considerati prezzo, profitto o prodotto di un'attività criminosa, per la semplice quanto evidente ragione dell'irrilevanza penale delle condotte consumate prima del 1993. E il principio della legalità della pena, sicuramente estensibile anche alla confisca, sia essa diretta o per equivalente, non può ritenersi operante solo in sede di cognizione, ma deve essere garantito anche nella sede esecutiva, che è la sede propria per far valere «quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non potrebbero farsi valere altrimenti, considerata l'esigenza di garantire la permanente conformità a legge del fenomeno esecutivo» (Sez. 1, n. 32193 del 28 maggio 2015). Nel caso in disamina, dunque, il riconoscimento del potere di intervento in sede esecutiva discende direttamente dal principio di legalità, dovendosi porre rimedio ad un giudicato penale già ab origine illegale siccome frutto di un errore macroscopico per le ragioni sopra esplicitate e il diniego della restituzione, ove nuovamente pretermessa, determinerebbe gli estremi di una "confisca senza condanna", in clamoroso conflitto con l'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte europea. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Come correttamente ribadito nel provvedimento impugnato, la revoca della confisca in sede esecutiva può essere invocata solo dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione e non dalla parte che ha potuto e comunque avrebbe potuto sollevare le medesime questioni in detto giudizio, di modo che in quest'ultimo caso la decisione intervenuta in materia di confisca rimane intangibile per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato (tra le molte, Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, Rv. 255872; Sez. 3, n. 7036 del 18/01/2012, Rv. 252022; Sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001, Rv. 219862). Ed invero, con riguardo alla confisca disposta con sentenza irrevocabile, non è ravvisabile il potere del giudice della esecuzione di disporre la restituzione delle cose confiscate al condannato, non potendo la relativa statuizione essere più posta in discussione dallo stesso condannato a causa della preclusione pro iudicato. Innanzi al giudice dell'esecuzione potrà farsi questione sulla formazione del titolo esecutivo, sull'applicazione della confisca obbligatoria non disposta in sede di merito, sulla proprietà delle cose confiscate, se non appartenenti all'imputato (condannato) o rivendicate da un terzo, sulle modalità esecutive della confisca stessa, ma non potrà riconoscersi a detto giudice il potere di vanificare il giudicato stesso rimuovendo, in favore del condannato, il provvedimento di confisca disposto dal giudice del merito e non più soggetto ad impugnazione. 2. Il ricorrente sostiene che, a fronte della decisione del giudice di primo grado che non lo aveva assolto per i fatti antecedenti all'agosto 1993, egli non avrebbe potuto dolersi della confisca, la quale era divenuta illegittima solo a seguito della sentenza della Corte di cassazione, conclusiva del processo penale, nella quale era stato affermato che il reato di riciclaggio doveva intendersi commesso esclusivamente dopo il 1993 (anno in cui la norma di cui all'art. 648 bis era stata modificata), per cui era legittimato a far valere il suo diritto in sede esecutiva per ottenere la revoca della confisca. Ma tale prospettazione è priva di giuridico pregio. Infatti il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado, avrebbe potuto far valere nel giudizio di secondo grado i propri diritti sui beni, in tesi sine titulo confiscati, tanto più che con uno specifico motivo di appello (replicato col ricorso per cassazione) era stata espressamente contestata l'affermazione della responsabilità per riciclaggio anche per le condotte tenute prima della modifica dell'art. 648 bis cod. pen. di cui alla I. n. 328 del 1993. Viceversa, come ben ha ricordato il giudice di merito, citando la sentenza della Corte di cassazione del 2013, già la decisione di primo grado era stata esplicita nell'escludere la sussistenza del reato di riciclaggio per il periodo antecedente all'anno 1993, focalizzando i fatti rilevanti ai fini dell'affermazione di responsabilità "a partire dal 1993 con la costituzione e la partecipazione alle società a Bologna ed in Italia" (p. 205 della sentenza di primo grado); la sentenza di appello aveva espressamente richiamato solo le operazioni effettuate da Costa a Bologna "dopo il 1993", mentre i richiami a operazioni precedenti erano funzionali a dar conto di elementi indiziari, dai quali era stato desunto l'elemento soggettivo del reato; dunque, ben avrebbe potuto e dovuto l'imputato ricorrere per cassazione contro la confisca, deducendo quella illegittimità che vorrebbe far riconoscere nel procedimento esecutivo. 3. Ed allora, il vaglio di legittimità, cui è stata sottoposta l'impugnata ordinanza, permette di rilevare la logicità e la giuridica correttezza della argomentazione motivazionale adottata dal decidente a giustificare le ragioni ritenute preclusive all'accoglimento della spiegata opposizione. Ineccepibilmente è stata riscontrata l'inammissibilità della nuova richiesta, fondata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del primo già deciso incidente; come altrettanto ineccepibilmente è stato richiamato il principio di diritto, già riaffermato per la specifica vicenda al vaglio, con la sentenza del 2017 della Corte di cassazione, alla quale era stata sottoposta anche la violazione, qui replicata, dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 del protocollo addizionale CEDU. Potendosi qui solo aggiungere che il procedimento di esecuzione, neppure in materia di misure sanzionatorie, può costituire la sede per denunciare in ogni tempo e ad nutum questioni che avrebbero potuto e dovuto rilevarsi nel giudizio di cognizione. 4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria segue il carico delle spese e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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