Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 luglio 2021

Cassazione n. 37439/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29698-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , la seconda in persona dell’Amministratore di sostegno pro tempore , entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 5540/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I signori [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un compendio immobiliare sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], sul quale era stato realizzato un parcheggio pubblico, impugnarono davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, il piano delle alienazioni degli immobili comunali approvati dal Comune e il programma integrato di interventi (PII) relativamente alla parte di interesse per la loro proprietà.

A sostegno della domanda esposero che l’area di loro proprietà era stata oggetto di occupazione d’urgenza, da parte del Comune convenuto, per la realizzazione di un parcheggio pubblico, ma che l’Amministrazione non aveva poi adottato i necessari provvedimenti di esproprio, per cui essi ritenevano di essere ancora proprietari.

Aggiunsero che ilComune non aveva mai acquisito la proprietà del compendio e che, pertanto, il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari era stato assunto sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che quell’area fosse da ritenere di proprietà comunale in base alla sentenza n. 305 del 2011 della Corte d’appello di Milano, pronunciata a seguito di un contenzioso civile promosso dai medesimi ricorrenti.

Si costituì in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso sulla base della principale affermazione per cui, avendo la Corte d’appello di Milano dichiarato prescritto, con la suindicata sentenza, il diritto al risarcimento del danno in capo ai proprietari, ciò implicasse in automatico il riconoscimento del diritto di proprietà in suo favore sull’area contestata, per effetto dell’occupazione acquisitiva.

Il TAR accolse il ricorso, sul preliminare rilievo per cui il Comune non aveva acquisito la proprietà dell’area con un formale atto ablatorio.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune soccombente e il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 luglio 2021, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza del TAR, ha rigettato il ricorso proposto in primo grado, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Ha premesso il giudice amministrativo che la sentenza di primo grado aveva fondato la decisione sul rilievo che mancava un atto ablatorio suscettibile di aver trasferito al Comune la proprietà dell’area del compendio in questione.

Ciò detto, il Consiglio di Stato ha riportato in parte la motivazione della sentenza n. 305 del 2011 della Corte d’appello di Milano, osservando che la domanda con la quale il Comune aveva chiesto che fosse riconosciuto l’intervenuto trasferimento in sua proprietà di quell’area non era stata rigettata, ma solo dichiarata inammissibile in quanto non riproposta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni.

In quella sentenza, poi, la Corte d’appello aveva anche rilevato che l’occupazione dell’area aveva avuto luogo nel 1992 in base ad una dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, e che il parcheggio pubblico era stato regolarmente costruito, senza l’adozione, da parte del Comune, del provvedimento di esproprio nei termini di legge.

E per tale ragione la Corte d’appello, qualificata l’occupazione come acquisitiva, aveva considerato prescritto il diritto al risarcimento del danno per decorso del termine di cinque anni.

Così ricostruiti i termini di fatto della vicenda, il giudice di appello ha osservato che, alla luce dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6 del 2021, poteva accogliersi «una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, per cui il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione».

Secondo detta impostazione, l’autorità del giudicato si estende «agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il presupposto»; con la conseguenza che, in presenza di un giudicato civile sulla domanda risarcitoria per equivalente del danno da perdita della proprietà, il giudicato era da ritenere formato «anche sul regime proprietario del bene conseguente all’accertato perfezionamento della c.d. occupazione acquisitiva».

Ha quindi affermato il Consiglio di Stato che, nella specie, non era «più contestabile l’assetto proprietario dell’area in esame alla luce della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 305 del 2011», con la conseguenza che i provvedimenti emessi dal Comune dovevano ritenersi legittimi.

3. Contro la sentenza del Consiglio di Stato propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato ad un unico motivo.

Resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta eccesso di potere giurisdizionale per violazione dell’art. 111, ottavo comma, Cost., dell’art. 362 cod. proc. civ. e dell’art. 110 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte cui la sentenza impugnata ha riconosciuto valore di giudicato implicito alla sentenza n. 305 del 2011 della Corte d’appello di Milano in relazione all’accertamento del diritto di proprietà dell’area in questione.

Osservano i ricorrenti che il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe indebitamente sostituito al giudice naturale precostituito per legge, «non essendosi limitato ad interpretare il contenuto della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano all’esito del giudizio civile, ma spingendosi ad un vero e proprio intervento additivo».

La sentenza, quindi, dovrebbe essere cassata là dove essa ha riconosciuto l’esistenza di un giudicato implicito in relazione all’accertamento del diritto di proprietà.

Nel caso in esame, il Comune aveva emesso la dichiarazione di pubblica utilità e occupato d’urgenza i terreni, ma senza poi concludere la procedura col decreto di esproprio.

La domanda di accertamento del diritto di proprietà sull’area, originariamente proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], era stata poi abbandonata, per cui la sentenza del giudice ordinario non si era pronunciata sul punto, limitandosi a dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno in capo agli odierni ricorrenti.

Il diritto di proprietà è imprescrittibile, mentre il Consiglio di Stato avrebbe affermato che era intervenuto il trasferimento in proprietà a favore del Comune pur in assenza di una statuizione in tal senso da parte della Corte d’appello di Milano.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché possa esistere il giudicato implicito su di una questione occorre che il relativo accertamento formi la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta in dispositivo.

In tale sconfinamento sussiste, secondo i ricorrenti, l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato.

2. Giova innanzitutto premettere che il Consiglio di Stato si è richiamato, nella decisione qui impugnata, alla sentenza n. 6 del 2021 dell’Adunanza plenaria.

2.1. Quest’ultima ha stabilito che in caso di occupazione illegittima, a fronte di un giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per l’equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l’accertamento del perfezionamento della fattispecie della c.d. occupazione acquisitiva, alle parti e ai loro eredi o aventi causa è precluso il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, sia dell’azione (di natura personale e obbligatoria) di risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino, sia dell’azione (di natura reale, petitoria e reipersecutoria) di rivendicazione, sia dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso ilsilenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.

Ai fini della produzione di tale effetto preclusivo non è necessario che la sentenza passata in giudicato contenga un’espressa e formale statuizione sul trasferimento del bene in favore dell’amministrazione, essendo sufficiente che, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della parte-motiva in combinazione con la parte-dispositiva della sentenza, nel caso concreto si possa ravvisare un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della fattispecie della c.d. occupazione acquisitiva e dei relativi effetti sul regime proprietario del bene, purché si tratti di accertamento effettivo e costituente un necessario antecedente logico della statuizione finale di rigetto.

In motivazione, tra l’altro, l’Adunanza plenaria ha osservato che la posizione della giurisprudenza, dettata da preminenti ragioni di economia processuale e di garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, è attestata su una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, per cui il giudicato sostanziale (art. 2909 Cod. civ.) –che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 Cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia finale.

2.2. Il Consiglio di Stato si è conformato al principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria (art. 99 c.p.a.).

I ricorrenti lamentano che in tal modo esso avrebbe oltrepassato i limiti della sua giurisdizione.

Secondo la loro tesi difensiva, come si è visto, il giudice amministrativo non si sarebbe limitato ad una lettura interpretativa dell’iter logico - motivazionale seguito dalla Corte d’appello di Milano, ma avrebbe svolto un intervento additivo sulla sentenza emessa, in palese contrasto con lo stesso tenore letterale della medesima pronuncia, la quale aveva espressamente rigettato la domanda del Comune di vedersi riconosciuta la proprietà dell’area e non aveva disconosciuto la sussistenza della proprietà in capo ai ricorrenti, nei confronti dei quali era stato dichiarato prescritto il solo diritto risarcitorio.

Il Consiglio di Stato, in altri termini, avrebbe reinterpretato il giudicato civile estendo ad esso un effetto (cioè il riconoscimento del diritto di proprietà) che la Corte d’appello aveva espressamente dichiarato di non poter affrontare.

2.3. Tutto ciò detto, la Corte osserva che il ricorso è inammissibile.

È da premettere, innanzitutto, che non viene in questa sede in discussione, in alcun modo, il principio enunciato dall’Adunanza plenaria, che costituisce in un certo senso un prius logico e giuridico al quale la pronuncia qui impugnata si è rifatta.

Ciò che è in discussione, invece, è se il Consiglio di Stato, dando continuità a quel principio, abbia o meno oltrepassato i limiti esterni della sua giurisdizione.

La risposta è negativa.

Ripercorrendo le tappe principali della complessa vicenda –per come sono state descritte dagli stessi ricorrenti – risulta che essi avevano intrapreso un giudizio, davanti al Tribunale di Como, oltre dieci anni dopo il provvedimento di occupazione di urgenza, allo scopo di ottenere la restituzione dell’area o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.

Tali domande furono respinte, con declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.

Appellata la decisione del Tribunale, la Corte d’appello di Milano, con la citata sentenza n. 305 del 2011, rigettò l’appello principale (degli odierni ricorrenti) e dichiarò inammissibile, per motivi procedurali, l’appello incidentale col quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto di proprietà sull’area contestata.

In questo contesto si inserisce la decisione del Consiglio di Stato il quale, è bene ricordarlo, non si è pronunciato in sede di ottemperanza, ma in sede di ricorso ordinario avverso atti emessi dal Comune sul presupposto dell’avvenuta acquisizione dell’area.

La sentenza impugnata non ha affatto riconosciuto l’esistenza del diritto di proprietà, ma si è invece limitata a darne per presupposta l’esistenza, interpretando il giudicato costituito dalla citata sentenza della Corte d’appello di Milano.

In questo modo, ove anche si volesse ammettere, in via meramente ipotetica, che il Consiglio di Stato abbia commesso un errore sull’esistenza del giudicato implicito sulla proprietà, tale errore resterebbe pur sempre all’interno dei limiti della sua giurisdizione; costituirebbe, cioè, tutt’al più, un error in iudicando conseguente all’errata interpretazione del giudicato.

Vizio, questo, che poteva semmai costituire oggetto di una richiesta di revocazione, davanti al medesimo Consiglio di Stato, della sentenza qui impugnata; ma che non può consentire l’ammissibilità di un ricorso alle Sezioni Unite posto in termini di superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Lo stesso ricorso, d’altra parte, è formulato in modo tale da evidenziare piuttosto la sussistenza diun errore nell’interpretazione del giudicato, ma non prospetta chiaramente quale sarebbe lo sconfinamento idoneo a determinare il lamentato eccesso di potere giurisdizionale.

Non deve essere dimenticato, infine, che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha anche affermato, in tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, che l’eventuale violazione delle norme del codice del processo amministrativo sul vincolo alle sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall’Adunanza plenaria, si risolve in un ipotetico error in iudicando interno alla giurisdizione speciale, e dunque è insuscettibile di costituire motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. (ordinanza 26 marzo 2021, n. 8569).

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a determinare i compensi professionali ed applicabile nella fattispecie ratione temporis.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 7.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29698-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , la seconda in persona dell’Amministratore di sostegno pro tempore , entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 5540/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I signori [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un compendio immobiliare sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], sul quale era stato realizzato un parcheggio pubblico, impugnarono davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, il piano delle alienazioni degli immobili comunali approvati dal Comune e il programma integrato di interventi (PII) relativamente alla parte di interesse per la loro proprietà. A sostegno della domanda esposero che l’area di loro proprietà era stata oggetto di occupazione d’urgenza, da parte del Comune convenuto, per la realizzazione di un parcheggio pubblico, ma che l’Amministrazione non aveva poi adottato i necessari provvedimenti di esproprio, per cui essi ritenevano di essere ancora proprietari. Aggiunsero che ilComune non aveva mai acquisito la proprietà del compendio e che, pertanto, il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari era stato assunto sulla base di un erroneo presupposto, e cioè che quell’area fosse da ritenere di proprietà comunale in base alla sentenza n. 305 del 2011 della Corte d’appello di Milano, pronunciata a seguito di un contenzioso civile promosso dai medesimi ricorrenti. Si costituì in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso sulla base della principale affermazione per cui, avendo la Corte d’appello di Milano dichiarato prescritto, con la suindicata sentenza, il diritto al risarcimento del danno in capo ai proprietari, ciò implicasse in automatico il riconoscimento del diritto di proprietà in suo favore sull’area contestata, per effetto dell’occupazione acquisitiva. Il TAR accolse il ricorso, sul preliminare rilievo per cui il Comune non aveva acquisito la proprietà dell’area con un formale atto ablatorio. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune soccombente e il Consiglio di Stato, con sentenza del 26 luglio 2021, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza del TAR, ha rigettato il ricorso proposto in primo grado, con compensazione delle spese di entrambi i gradi. Ha premesso il giudice amministrativo che la sentenza di primo grado aveva fondato la decisione sul rilievo che mancava un atto ablatorio suscettibile di aver trasferito al Comune la proprietà dell’area del compendio in questione. Ciò detto, il Consiglio di Stato ha riportato in parte la motivazione della sentenza n. 305 del 2011 della Corte d’appello di Milano, osservando che la domanda con la quale il Comune aveva chiesto che fosse riconosciuto l’intervenuto trasferimento in sua proprietà di quell’area non era stata rigettata, ma solo dichiarata inammissibile in quanto non riproposta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni. In quella sentenza, poi, la Corte d’appello aveva anche rilevato che l’occupazione dell’area aveva avuto luogo nel 1992 in base ad una dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, e che il parcheggio pubblico era stato regolarmente costruito, senza l’adozione, da parte del Comune, del provvedimento di esproprio nei termini di legge. E per tale ragione la Corte d’appello, qualificata l’occupazione come acquisitiva, aveva considerato prescritto il diritto al risarcimento del danno per decorso del termine di cinque anni. Così ricostruiti i termini di fatto della vicenda, il giudice di appello ha osservato che, alla luce dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6 del 2021, poteva accogliersi «una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, per cui il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione». Secondo detta impostazione, l’autorità del giudicato si estende «agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il presupposto»; con la conseguenza che, in presenza di un giudicato civile sulla domanda risarcitoria per equivalente del danno da perdita della proprietà, il giudicato era da ritenere formato «anche sul regime proprietario del bene conseguente all’accertato perfezionamento della c.d. occupazione acquisitiva». Ha quindi affermato il Consiglio di Stato che, nella specie, non era «più contestabile l’assetto proprietario dell’area in esame alla luce della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 305 del 2011», con la conseguenza che i provvedimenti emessi dal Comune dovevano ritenersi legittimi. 3. Contro la sentenza del Consiglio di Stato propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato ad un unico motivo. Resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta eccesso di potere giurisdizionale per violazione dell’art. 111, ottavo comma, Cost., dell’art. 362 cod. proc. civ. e dell’art. 110 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte cui la sentenza impugnata ha riconosciuto valore di giudicato implicito alla sentenza n. 305 del 2011 della Corte d’appello di Milano in relazione all’accertamento del diritto di proprietà dell’area in questione. Osservano i ricorrenti che il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe indebitamente sostituito al giudice naturale precostituito per legge, «non essendosi limitato ad interpretare il contenuto della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano all’esito del giudizio civile, ma spingendosi ad un vero e proprio intervento additivo». La sentenza, quindi, dovrebbe essere cassata là dove essa ha riconosciuto l’esistenza di un giudicato implicito in relazione all’accertamento del diritto di proprietà. Nel caso in esame, il Comune aveva emesso la dichiarazione di pubblica utilità e occupato d’urgenza i terreni, ma senza poi concludere la procedura col decreto di esproprio. La domanda di accertamento del diritto di proprietà sull’area, originariamente proposta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], era stata poi abbandonata, per cui la sentenza del giudice ordinario non si era pronunciata sul punto, limitandosi a dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno in capo agli odierni ricorrenti. Il diritto di proprietà è imprescrittibile, mentre il Consiglio di Stato avrebbe affermato che era intervenuto il trasferimento in proprietà a favore del Comune pur in assenza di una statuizione in tal senso da parte della Corte d’appello di Milano. Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché possa esistere il giudicato implicito su di una questione occorre che il relativo accertamento formi la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta in dispositivo. In tale sconfinamento sussiste, secondo i ricorrenti, l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato. 2. Giova innanzitutto premettere che il Consiglio di Stato si è richiamato, nella decisione qui impugnata, alla sentenza n. 6 del 2021 dell’Adunanza plenaria. 2.1. Quest’ultima ha stabilito che in caso di occupazione illegittima, a fronte di un giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per l’equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, formatosi su una sentenza irrevocabile contenente l’accertamento del perfezionamento della fattispecie della c.d. occupazione acquisitiva, alle parti e ai loro eredi o aventi causa è precluso il successivo esercizio, in relazione al medesimo bene, sia dell’azione (di natura personale e obbligatoria) di risarcimento del danno in forma specifica attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino, sia dell’azione (di natura reale, petitoria e reipersecutoria) di rivendicazione, sia dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso ilsilenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Ai fini della produzione di tale effetto preclusivo non è necessario che la sentenza passata in giudicato contenga un’espressa e formale statuizione sul trasferimento del bene in favore dell’amministrazione, essendo sufficiente che, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della parte-motiva in combinazione con la parte-dispositiva della sentenza, nel caso concreto si possa ravvisare un accertamento, anche implicito, del perfezionamento della fattispecie della c.d. occupazione acquisitiva e dei relativi effetti sul regime proprietario del bene, purché si tratti di accertamento effettivo e costituente un necessario antecedente logico della statuizione finale di rigetto. In motivazione, tra l’altro, l’Adunanza plenaria ha osservato che la posizione della giurisprudenza, dettata da preminenti ragioni di economia processuale e di garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, è attestata su una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, per cui il giudicato sostanziale (art. 2909 Cod. civ.) –che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 Cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia finale. 2.2. Il Consiglio di Stato si è conformato al principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria (art. 99 c.p.a.). I ricorrenti lamentano che in tal modo esso avrebbe oltrepassato i limiti della sua giurisdizione. Secondo la loro tesi difensiva, come si è visto, il giudice amministrativo non si sarebbe limitato ad una lettura interpretativa dell’iter logico - motivazionale seguito dalla Corte d’appello di Milano, ma avrebbe svolto un intervento additivo sulla sentenza emessa, in palese contrasto con lo stesso tenore letterale della medesima pronuncia, la quale aveva espressamente rigettato la domanda del Comune di vedersi riconosciuta la proprietà dell’area e non aveva disconosciuto la sussistenza della proprietà in capo ai ricorrenti, nei confronti dei quali era stato dichiarato prescritto il solo diritto risarcitorio. Il Consiglio di Stato, in altri termini, avrebbe reinterpretato il giudicato civile estendo ad esso un effetto (cioè il riconoscimento del diritto di proprietà) che la Corte d’appello aveva espressamente dichiarato di non poter affrontare. 2.3. Tutto ciò detto, la Corte osserva che il ricorso è inammissibile. È da premettere, innanzitutto, che non viene in questa sede in discussione, in alcun modo, il principio enunciato dall’Adunanza plenaria, che costituisce in un certo senso un prius logico e giuridico al quale la pronuncia qui impugnata si è rifatta. Ciò che è in discussione, invece, è se il Consiglio di Stato, dando continuità a quel principio, abbia o meno oltrepassato i limiti esterni della sua giurisdizione. La risposta è negativa. Ripercorrendo le tappe principali della complessa vicenda –per come sono state descritte dagli stessi ricorrenti – risulta che essi avevano intrapreso un giudizio, davanti al Tribunale di Como, oltre dieci anni dopo il provvedimento di occupazione di urgenza, allo scopo di ottenere la restituzione dell’area o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Tali domande furono respinte, con declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento. Appellata la decisione del Tribunale, la Corte d’appello di Milano, con la citata sentenza n. 305 del 2011, rigettò l’appello principale (degli odierni ricorrenti) e dichiarò inammissibile, per motivi procedurali, l’appello incidentale col quale il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto di proprietà sull’area contestata. In questo contesto si inserisce la decisione del Consiglio di Stato il quale, è bene ricordarlo, non si è pronunciato in sede di ottemperanza, ma in sede di ricorso ordinario avverso atti emessi dal Comune sul presupposto dell’avvenuta acquisizione dell’area. La sentenza impugnata non ha affatto riconosciuto l’esistenza del diritto di proprietà, ma si è invece limitata a darne per presupposta l’esistenza, interpretando il giudicato costituito dalla citata sentenza della Corte d’appello di Milano. In questo modo, ove anche si volesse ammettere, in via meramente ipotetica, che il Consiglio di Stato abbia commesso un errore sull’esistenza del giudicato implicito sulla proprietà, tale errore resterebbe pur sempre all’interno dei limiti della sua giurisdizione; costituirebbe, cioè, tutt’al più, un error in iudicando conseguente all’errata interpretazione del giudicato. Vizio, questo, che poteva semmai costituire oggetto di una richiesta di revocazione, davanti al medesimo Consiglio di Stato, della sentenza qui impugnata; ma che non può consentire l’ammissibilità di un ricorso alle Sezioni Unite posto in termini di superamento dei limiti esterni della giurisdizione. Lo stesso ricorso, d’altra parte, è formulato in modo tale da evidenziare piuttosto la sussistenza diun errore nell’interpretazione del giudicato, ma non prospetta chiaramente quale sarebbe lo sconfinamento idoneo a determinare il lamentato eccesso di potere giurisdizionale. Non deve essere dimenticato, infine, che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha anche affermato, in tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, che l’eventuale violazione delle norme del codice del processo amministrativo sul vincolo alle sezioni semplici del principio di diritto pronunciato dall’Adunanza plenaria, si risolve in un ipotetico error in iudicando interno alla giurisdizione speciale, e dunque è insuscettibile di costituire motivo inerente alla giurisdizione, denunciabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. (ordinanza 26 marzo 2021, n. 8569). 3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a determinare i compensi professionali ed applicabile nella fattispecie ratione temporis. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 7.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n
Sentenza Cassazione n. 37439/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris