CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/07/2021 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza emessa il 20/04/2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], su conforme richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava le pene agli stessi inflitte, confermando nel resto; rideterminava altresì la pena nei confronti fr del Marrone per effetto della ritenuta continuazione fra i reati in contestazione e quelli giudicati con altre pronunce definitive; confermava integralmente la sentenza di primo grado relativamente al Sala. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorrono i difensori di fiducia degli imputati. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce l'erronea qualificazione giuridica dei tre furti contestati, in concorso con altri imputati, riconducibili al reato di ricettazione, trattandosi di un'unica condotta delittuosa. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. 2.3. Con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si eccepisce la nullità della sentenza per la mancata apposizione della data nell'ultima pagina, in corrispondenza della sottoscrizione del giudice e del cancelliere. 3. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti. 3.1 Con riferimento agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01), Di conseguenza, la questione relativa alla nullità della sentenza (per un profilo, peraltro, palesemente infondato, risultando la data non in calce ma in altra parte della sentenza) non è proponibile in cassazione. 3.2. La qualificazione giuridica dei furti (ricorso Marrone) è contestata su profili di accertamento in fatto della condotta, genericamente dedotti, non censurabili in sede di legittimità, in ragione dell'intangibilità nel merito della doppia pronuncia conforme di condanna; l'entità della pena comminata a titolo di continuazione è stata contestata in termini del tutto generici. 3.3. Per quanto riguarda il ricorso del Sala, il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta congruamente motivato, con riferimento alla personalità negativa di costui, desumibile dalla gravità dei fatti e dalla propensione a commettere reati; la determinazione della pena, infine, è stata genericamente contestata, con mero rìchiamo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a