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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 25073/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6394/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] GERACE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 686/2021depositata il 22/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 6 dicembre 2017 l’[OSCURATO:PERSONA] del Clero della [OSCURATO:PERSONA] – Gerace proponeva opposizione innanzi all’adito Tribunale, Sezione specializzata agraria, avverso l’ordinanza di determina del capitale affrancatorio resa dal Tribunale di Locri in data 8.6.2017, con riferimento ad un terreno sito nel Comune di Locri, esteso mq. 580, nonché avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Locri in data 8.8.2017 con la quale era stata disposta l’affrancazione del già menzionato fondo rustico in favore di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della domanda esponeva che il Tribunale aveva errato nella individuazione del criterio di determinazione del capitale di affranco non avendo rispettato i principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 143 del 1997 e n. 348 del 2008 e che, conseguentemente, il valore del fondo dovesse essere parametrato all’effettiva realtà economica.

Concludeva chiedendo la determinazione del capitale d’affranco secondo il valore del terreno e/o alla indennità di esproprio; in subordine, di applicare periodicamente i coefficienti di maggiorazione, oltre l’80%, ovvero i coefficienti via via determinati nelle leggi di stabilità nonché quello del 30% previste dalle leggi 228/2012 e 215/2015; di condannare Aglioti al pagamento della differenza del capitale affrancatorio.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la conferma dell’ordinanza di affrancazione opposta e il rigetto della domanda di cui ne assumeva l’infondatezza, con condanna al pagamento delle spese, con distrazione. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Locri in data 6.2.2018 rigettava il ricorso proposto e, per l’effetto, confermava le ordinanze di affrancazione e determinazione del capitale di affranco emesse dal Tribunale di Locri, rispettivamente in data 8.06.2017 e 8.08.2017 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] del Clero della Diocesi di Locri – Gerace, proponeva impugnazione avanti la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata agraria, affidandosi a nove motivi.

Si costituiva la controparte insistendo per la conferma della decisione impugnata.

La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in parziale accoglimento dell’appello ridetermina le spese del primo grado in euro 220,00 oltre iva cpa e spese generali che distraeva in favore dei difensori della parte appellata, avvocatiPasquale e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] affidandosi a sette motivi.

La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

Motivi della decisione In data 12 marzo 2025 è pervenuta regolare rinuncia al ricorso della parte ricorrente e ad essa è seguita l’accettazione della parte resistente.

Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza che si debba adottare alcun provvedimento sulle spese.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso.

Così deciso nella camera di Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6394/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] GERACE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 686/2021depositata il 22/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 6 dicembre 2017 l’[OSCURATO:PERSONA] del Clero della [OSCURATO:PERSONA] – Gerace proponeva opposizione innanzi all’adito Tribunale, Sezione specializzata agraria, avverso l’ordinanza di determina del capitale affrancatorio resa dal Tribunale di Locri in data 8.6.2017, con riferimento ad un terreno sito nel Comune di Locri, esteso mq. 580, nonché avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Locri in data 8.8.2017 con la quale era stata disposta l’affrancazione del già menzionato fondo rustico in favore di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della domanda esponeva che il Tribunale aveva errato nella individuazione del criterio di determinazione del capitale di affranco non avendo rispettato i principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 143 del 1997 e n. 348 del 2008 e che, conseguentemente, il valore del fondo dovesse essere parametrato all’effettiva realtà economica. Concludeva chiedendo la determinazione del capitale d’affranco secondo il valore del terreno e/o alla indennità di esproprio; in subordine, di applicare periodicamente i coefficienti di maggiorazione, oltre l’80%, ovvero i coefficienti via via determinati nelle leggi di stabilità nonché quello del 30% previste dalle leggi 228/2012 e 215/2015; di condannare Aglioti al pagamento della differenza del capitale affrancatorio. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la conferma dell’ordinanza di affrancazione opposta e il rigetto della domanda di cui ne assumeva l’infondatezza, con condanna al pagamento delle spese, con distrazione. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Locri in data 6.2.2018 rigettava il ricorso proposto e, per l’effetto, confermava le ordinanze di affrancazione e determinazione del capitale di affranco emesse dal Tribunale di Locri, rispettivamente in data 8.06.2017 e 8.08.2017 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso la suddetta sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] del Clero della Diocesi di Locri – Gerace, proponeva impugnazione avanti la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata agraria, affidandosi a nove motivi. Si costituiva la controparte insistendo per la conferma della decisione impugnata. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in parziale accoglimento dell’appello ridetermina le spese del primo grado in euro 220,00 oltre iva cpa e spese generali che distraeva in favore dei difensori della parte appellata, avvocatiPasquale e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] affidandosi a sette motivi. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede. Motivi della decisione In data 12 marzo 2025 è pervenuta regolare rinuncia al ricorso della parte ricorrente e ad essa è seguita l’accettazione della parte resistente. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza che si debba adottare alcun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di Cons
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