Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 28323/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37573-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente - avverso la sentenza n. 7577/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 07/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 7577/09/2018, depositata il 7 settembre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno ha rigettato l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'avviso d'accertamento, per l'anno d'imposta 2011, in materia di Ires,Irap ed Iva.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Preliminarmente, è infondata l'eccezione, proposta dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto.

Infatti, premesso che la sentenza impugnata è stata depositata il 7 settembre 2018 e non risulta notificata, doveva quindi applicarsi il c.d. termine lungo semestrale, che ha intercettato la sospensione di nove mesi di cui all'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 e che veniva a scadere sabato 7 dicembre 2019 e quindi era prorogato a lunedì 9 dicembre 2019, data nella quale (come da prodotta Ric. 2019 n. 37573 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -2- distinta, sottoscritta e datata dall'impiegato postale, e da avviso di ricevimento) è stata spedita dalla ricorrente Agenzia la notifica a mezzo posta del ricorso alla contribuente. 2.Con il primo motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla «qualificazione giuridica dell'operazione posta in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA] [...] motivazione del tutto apparente ed inconferente rispetto al thema decidendum, [che] dà rilevanza alla predetta relazione tecnica accompagnatoria, al fine di affermare che si tratta di conferimento, anziché di cessione d'azienda, questione non oggetto dell'odierno contendere.».

Il motivo è infondato.

Infatti la fattispecie della nullità della sentenza impugnata, per la sua motivazione apparente, ricorre se la stessa motivazione, sebbene graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (ex plurimis Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627).

Ma nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non risulta affetta da tali radicali carenze sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni che hanno condotto al rigetto dell'appello erariale, con illustrazione delle argomentazioni giustificative (al di là della loro fondatezza, che Ric. 2019 n. 37573 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -3- non è impugnata con il vizio in procedendo denunciato) della decisione d'appello.

Infatti, il giudice di appello ha ritenuto inequivoca in fatto ed in diritto la qualificazione del trasferimento di ramo aziendale della "[OSCURATO:SOCIETA]." (concluso il 22 novembre 2012) in termini di "conferimento" e non di "cessione" , ed ha considerato tale circostanza sufficiente a stabilire l'infondatezza dell'avviso di accertamento, escludendo a monte la stessa verosimiglianza di un corrispettivo e quindi la possibilità, prima ancora della necessità, della prova del pagamento di quest'ultimo. 3.Con il secondo motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per non essersi il giudice a quo pronunciato sui rilievi inerenti le spese di pubblicità (euro 2.586,00) e l'indebita deduzione di quote di ammortamento (euro 580,00), avendo la CTR indebitamente ritenuto assorbite tale questioni. [OSCURATO:PERSONA], discostandosi sul punto dalla proposta del relatore, ritiene che il motivo, di natura processuale, sia ammissibile e fondato, avendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riprodotto l'appello nel quale le relative questioni erano state riproposte e non avendo su di esse la CTR emesso alcuna pronuncia, neppure implicita, tale non potendo considerarsi il generico riferimento all'assorbimento contenuto nella motivazione, atteso che i rilievi in questione non erano interferenti con la qualificazione del trasferimento di ramo aziendale, trattata ex professo dal giudice a quo.

All'accoglimento del motivo segue quindi la cassazione della sentenza ìmpugnata, con rinvio alla CTR. 4.Con il terzo motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli Ric. 2019 n. 37573 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -4- x artt. 32, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973; 51, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972; e 2697 cod. cív., in quanto, atteso che in tema di indagini bancarie grava sul contribuente l'onere di provare la giustificazione delle movimentazioni poste in essere, «I giudici, dunque, si sarebbero dovuti astenere dal decidere a favore della società contribuente, in assenza di prova certa», in quanto «le prove fornite non risultano idonee a provare in maniera certa le movimentazioni finanziarie poste in essere.».

Il motivo è inammissibile, poiché con esso l'Ufficio non censura effettivamente l'attribuzione dell'onere della prova in violazione delle norme in materia di indagini bancarie, ma pretende di sindacare la valutazione in fatto che dell' assolvimento dello stesso onere ha fatto il giudice di merito, assumendo, nella censura, che «le prove fornite non risultano idonee a provare in maniera certa le movimentazioni finanziarie poste in essere.».

Tuttavia « In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto Ric. 2019 n. 37573 sez.

MT - ud. 26-05-2021 -5- che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018).

Inoltre, va rammentato che questa Corte ha affermato il principio secondo cui « E' inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

Non è quindi ammissibile, in questa sede, censurare, attraverso la proposizione del vizio di asserita violazione di legge, l'apprezzamento in fatto del giudice di merito in ordine all'esito delle risultanze probatorie.

P. Q. M. Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA].l Mauro M cci [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37573-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente - avverso la sentenza n. 7577/9/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 07/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 7577/09/2018, depositata il 7 settembre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno ha rigettato l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino, che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'avviso d'accertamento, per l'anno d'imposta 2011, in materia di Ires,Irap ed Iva. La società contribuente si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Preliminarmente, è infondata l'eccezione, proposta dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto. Infatti, premesso che la sentenza impugnata è stata depositata il 7 settembre 2018 e non risulta notificata, doveva quindi applicarsi il c.d. termine lungo semestrale, che ha intercettato la sospensione di nove mesi di cui all'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 e che veniva a scadere sabato 7 dicembre 2019 e quindi era prorogato a lunedì 9 dicembre 2019, data nella quale (come da prodotta Ric. 2019 n. 37573 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- distinta, sottoscritta e datata dall'impiegato postale, e da avviso di ricevimento) è stata spedita dalla ricorrente Agenzia la notifica a mezzo posta del ricorso alla contribuente. 2.Con il primo motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla «qualificazione giuridica dell'operazione posta in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA] [...] motivazione del tutto apparente ed inconferente rispetto al thema decidendum, [che] dà rilevanza alla predetta relazione tecnica accompagnatoria, al fine di affermare che si tratta di conferimento, anziché di cessione d'azienda, questione non oggetto dell'odierno contendere.». Il motivo è infondato. Infatti la fattispecie della nullità della sentenza impugnata, per la sua motivazione apparente, ricorre se la stessa motivazione, sebbene graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (ex plurimis Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627). Ma nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non risulta affetta da tali radicali carenze sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni che hanno condotto al rigetto dell'appello erariale, con illustrazione delle argomentazioni giustificative (al di là della loro fondatezza, che Ric. 2019 n. 37573 sez. MT - ud. 26-05-2021 -3- non è impugnata con il vizio in procedendo denunciato) della decisione d'appello. Infatti, il giudice di appello ha ritenuto inequivoca in fatto ed in diritto la qualificazione del trasferimento di ramo aziendale della "[OSCURATO:SOCIETA]." (concluso il 22 novembre 2012) in termini di "conferimento" e non di "cessione" , ed ha considerato tale circostanza sufficiente a stabilire l'infondatezza dell'avviso di accertamento, escludendo a monte la stessa verosimiglianza di un corrispettivo e quindi la possibilità, prima ancora della necessità, della prova del pagamento di quest'ultimo. 3.Con il secondo motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per non essersi il giudice a quo pronunciato sui rilievi inerenti le spese di pubblicità (euro 2.586,00) e l'indebita deduzione di quote di ammortamento (euro 580,00), avendo la CTR indebitamente ritenuto assorbite tale questioni. [OSCURATO:PERSONA], discostandosi sul punto dalla proposta del relatore, ritiene che il motivo, di natura processuale, sia ammissibile e fondato, avendo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riprodotto l'appello nel quale le relative questioni erano state riproposte e non avendo su di esse la CTR emesso alcuna pronuncia, neppure implicita, tale non potendo considerarsi il generico riferimento all'assorbimento contenuto nella motivazione, atteso che i rilievi in questione non erano interferenti con la qualificazione del trasferimento di ramo aziendale, trattata ex professo dal giudice a quo. All'accoglimento del motivo segue quindi la cassazione della sentenza ìmpugnata, con rinvio alla CTR. 4.Con il terzo motivo l'Ufficio deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli Ric. 2019 n. 37573 sez. MT - ud. 26-05-2021 -4- x artt. 32, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973; 51, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972; e 2697 cod. cív., in quanto, atteso che in tema di indagini bancarie grava sul contribuente l'onere di provare la giustificazione delle movimentazioni poste in essere, «I giudici, dunque, si sarebbero dovuti astenere dal decidere a favore della società contribuente, in assenza di prova certa», in quanto «le prove fornite non risultano idonee a provare in maniera certa le movimentazioni finanziarie poste in essere.». Il motivo è inammissibile, poiché con esso l'Ufficio non censura effettivamente l'attribuzione dell'onere della prova in violazione delle norme in materia di indagini bancarie, ma pretende di sindacare la valutazione in fatto che dell' assolvimento dello stesso onere ha fatto il giudice di merito, assumendo, nella censura, che «le prove fornite non risultano idonee a provare in maniera certa le movimentazioni finanziarie poste in essere.». Tuttavia « In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto Ric. 2019 n. 37573 sez. MT - ud. 26-05-2021 -5- che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018). Inoltre, va rammentato che questa Corte ha affermato il principio secondo cui « E' inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.» (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). Non è quindi ammissibile, in questa sede, censurare, attraverso la proposizione del vizio di asserita violazione di legge, l'apprezzamento in fatto del giudice di merito in ordine all'esito delle risultanze probatorie. P. Q. M. Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA].l Mauro M cci [OSCURATO:PERSONA]