CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 24247/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26597/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2077/2020 depositata il10/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per quattro mezzi contro la sentenza del 10 giugno 2020 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola di rigetto di un’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento della somma di € 855.964,38, con accessori e spese, quali fideiussori di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e deposita memoria mentre MPS [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rimane intimata. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia: « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. La valutazione del contratto alla luce del tasso effettivo annuo: confronto con la soglia usura, suo superamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p. alla luce dell’art. 360 n. 3 comma I c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma II n. 4: motivazione insufficiente e lacunosa». Il secondo mezzo è rubricato: «Fideiussioni nulle alla luce dei provvedimenti di Banca d’Italia del 1994 e del 2005, che reputano le intese ABI lesive dell’art. 2 lettera a) della legge 287/1990. Sua violazione e falsa applicazione a mente dell’art. 360 comma 1 n. 3». Il terzo mezzo, collegato al precedente, è rubricato: « La nullità totale, di protezione, del contratto fideiussorio». Il quarto mezzo, anch’esso svolto in relazione alla dedotta nullità della fideiussione perché recante un contenuto frutto di intese anticoncorrenziali, è rubricato: « La nullità par zi a le del contratto fideiussorio». [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. Vi si sostiene che «il tasso di interesse nominale annuale è al 18% ed è stabilito con capitalizzazione trimestrale. Dobbiamo, a questo punto, determinare il tasso effettivo annuale (quello, cioè, realmente applicato dalla banca), che risulterà pari al 19,25, se si considera il lasso temporale che va dal 31/12/1996 al 31/12 1997». Ora, a parte il fatto che dal ricorso non si comprende in alcun modo su cosa si fonderebbe simile ricostruzione fattuale, di guisa che il motivo è inammissibile per totale difetto del requisito di autosufficienza, ai sensi del numero 6 dell’articolo 366 c.p.c., è agevole osservare che la questione in tal modo agitata ― gli effetti della capitalizzazione trimestrale sul computo del tasso applicato ― è estraneaal contenuto della sentenza impugnata, la quale si fonda sulla constatazione che la domanda introdotta non concerneva la connotazione geneticamente usuraria del contratto, l’unica giuridicamente rilevante alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, numero 24675 del 2017, ma solo usura sopravvenuta, peraltro neppure rapportata ad individuati periodi di riferimento (pagina 6-7 dellasentenza impugnata). Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Indicazioni, quelle ora menzionate, nel caso di specie del tutto assenti. 4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. L’eccezione di nullità delle fideiussioni, del cui contenuto peraltro nulla si sa, e che neppure sono «localizzate», con conseguente inammissibilità della censura, nuovamente per difetto di autosufficienza, è stata spiegata per la prima volta in questa sede di legittimità: «A tal uopo, visto che è consentito in ogni stato e grado del processo sollevarne la nullità, si chiede che la Corte Suprema, alla luce delle recenti sentenze sul tema, voglia considerarne e dichiararne l’invalidità». Ma la validità delle fideiussioni è coperta dal giudicato, secondo i principi affermati da Cass., Sez. U., 12 dicembre 2014, n. 26242, che, nel caso in cui: «Il giudice [OSCURATO:PERSONA], essendo stato [OSCURATO:PERSONA]'ORIGINE investito di una domanda di nullità negoziale, senza aver rilevato [OSCURATO:PERSONA]», ha stabilito che: «L'accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato, di talché, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità». Principio, quello indicato, operante anche in caso di giudicato interno. Nella specie, dedotta la nullità del contratto di conto corrente perché usurario, il giudice ha respinto la domanda, senza che alcun altro profilo di nullità, tantomeno concernente le fideiussioni su cui il giudizio verteva, trovando il credito della banca fondamento su di esse, sia stato eccepito né rilevato tanto in primo quanto in secondo grado, con conseguente formazione del giudicato interno. 4.3. ― Sono inammissibili il terzo e quarto mezzo, anch’essi concernenti la asserita nullità delle fideiussioni, delle quali, peraltro, si ripete, nulla in concreto si sa, neppure essendone specificato il contenuto e la localizzazione. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. 6. ― I ricorrenti vanno condannati ai sensi del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c. al pag amento della ritenuta congrua somma di € 7.200,00, tenuto conto della manifesta inammissibilità dei motivi spiegati, sia perché totalmente privi di autosufficienza, così da prospettare doglianze sostanzialmente incomprensibili, sia perché svolti nell’altrettanto totale disinteresse per il pregresso svolgimento del giudizio. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna inoltre gli stessi ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 7.200,00; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore im