CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 1997
Cassazione n. 35411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1992 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 11/02/2020, che aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in rapina impropria aggravata e resistenza a p.u., ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alle altre circostanze aggravanti contestate. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. 1. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e violazione di leggi quanto: - alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, asseritamente integranti il reato di furto, non quello di rapina, ed all'impossibilità di configurare il concorso con il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; - alla configurazione della circostanza aggravante delle più persone riunite; - alla contestazione, alla qualificazione ed alla mancata esclusione della contestata recidiva; - alla mera equivalenza delle circostanza eterogenee concorrenti. 1.1. I primi due motivi reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1.1. La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente posto a fondamento della qualificazione giuridica dei fatti accertati, la fuga che espose a pericolo l'incolumità fisica degli agenti operanti intervenuti in loco nell'immediatezza dei fatti, integrante l'estremo della violenza. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte, per la quale, premesso che l'azione violenta posta in essere subito dopo la sottrazione della cosa nei confronti di agenti di polizia prontamente intervenuti, integra gli estremi del reato di rapina impropria, e che tale reato concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, trattandosi di violazione di due diverse disposizioni della legge penale con un'unica azione, e realizzandosi, in tal caso, per tale ragione un'ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati (Sez. 2, n. 8421 del 18/04/1988, Jebbar, Rv. 178965 - 01), integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una z autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915 - 01). 1.1.2. La circostanza aggravante delle più persone riunite è integrata dalla compresenza dei due coimputati (che, a bordo di un'autovettura, tentarono di darsi alla fuga mettendo a rischio l'incolumità personale degli operanti) sul luogo dei fatti. 1.2. Quanto alla doglianza inerente alla asseritamente illegittima contestazione della recidiva nei confronti dell'Husovic, sorprende la motivazione della Corte di appello, a parere della quale sarebbe "ininfluente il fatto che non sia stata specificata la natura della recidiva contestata, attesa la sua elisione dal punto di vista sanzionatorio per la benevola concessione delle attenuanti generiche", atteso che, in difetto della recidiva, l'esito del bilanciamento tra le residue circostanze concorrenti poteva in astratto essere più favorevole per l'imputato. 1.2.1. La doglianza è, peraltro, manifestamente infondata, perché risulta correttamente contestata all'imputato una recidiva "reiterata specifica ed infraquinquennale", a nulla rilevando la mancata indicazione della norma di riferimento, l'art. 99 cod. pen. 1.2.2. Del tutto generica è la doglianza inerente alla presunta erroneità della qualificazione della recidiva contestata, peraltro correttamente non esclusa in considerazione della estrema gravità dei fatti accertati. 1.2.3. Manifestamente infondata è la doglianza inerente alla mera equivalenza delle circostanza eterogenee concorrenti, imposta dall'art. 69 cod. pen. in presenza della contestata reiterata specifica ed infraquinquennale. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione e violazione di leggi quanto: - all'affermazione di responsabilità, non avendo l'imputato posto in essere alcuna condotta violenta, ed essendosi limitato a salire a bordo dell'autovettura guidata dal coimputato (il quale soltanto si sarebbe reso responsabile delle contestate violazioni al Codice della strada, peraltro inidonee ad integrare l'elemento costitutivo della violenza, suscettibile di integrare il reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen.; di conseguenza, sarebbe integrato il solo reato di cui all'art. 337 cod. pen.); - alla qualificazione giuridica del fatto accertato, che integrerebbe il mero tentativo di rapina impropria, atteso che la condotta degli imputati si sarebbe svolta interamente sotto il controllo delle forze dell'ordine, e, pertanto, i coimputati non avrebbero mai conseguito la signoria autonoma di quanto si sostiene avrebbero rapinato; - alla mancata esclusione della recidiva. 2.1. I motivi non sono consentiti e sono, comunque, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, oltre che manifestamente infondati. 2.1.1. La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente posto a fondamento delle contestate statuizioni il fatto che i coimputati non solo hanno tentato di fuggire con l'autovettura nonostante l'intervento degli operaiti, ma, nel fare ciò, hanno usato violenza nei confronti degli stessi e dei pedoni, attraverso una condotta di guida altamente pericolosa, per assicurarsi l'impunità dal reato di furto poco prima commesso, in tal modo ostacolando il compimento da parte dei CC operanti dei necessari di atti di ufficio, finalizzati all'identificazione degli imputati (pag. 2 della sentenza impugnata). D'altro canto, questa Corte (Sez. 2, n. 48340 del 06/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252057 - 01) ha già chiarito che la violenza (come nel caso di specie, integrante il reato di resistenza a p.u.) commessa da uno dei concorrenti nel reato di furto o rapina per opporsi all'agente di P.G. che tentava di trarli in arresto costituisce, in astratto, logico e prevedibile sviluppo causale del reato voluto. Si richiama, inoltre, quanto già osservato sub 1.1.1. 2.1.2. Questa Corte (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 - 01; Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576 - 01; Sez. 2, n. 5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Barbato, Rv. 258207 - 01; Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254691 - 01) è ormai ferma nel ritenere che integra il reato di rapina, e non quello di tentata rapina, la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l'autonoma disponibilità, pur se l'impossessamento sia avvenuto sotto il controllo, anche costante, delle Forze dell'Ordine, laddove queste siano intervenute solo dopo la sottrazione, in quanto il delitto previsto dall'art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera temporaneità del possesso conseguito. A tale orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello (pagg. 3 della sentenza impugnata) nell'escludere che la condotta accertata integrasse il mero tentativo. 2.1.3. La estrema gravità dei fatti accertati legittima di per sé la mancata esclusione della recidiva contestata. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi per ciascuno, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento