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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 23022/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04MOQIE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 giugno 2021 la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del giorno 13 marzo 2019 con cui il Tribunale di Verona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 3.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto, con l'aggravante della recidiva reiterata; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva; con il secondo motivo di impugnazione eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta dando rilievo alla circostanza relativa al fatto che in sede di appello il P.G. aveva instato una riduzione della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, avendo per altro rilevato che lo Chahboun già era stato qualificato recidivo specifico infraquinquennale, pur conservando la qualificazione come meramente reiterata della predetta recidiva, ha adeguatamente argomentato circa la mancata disapplicazione di quella dando rilievo alla sussistenza di un precedente specifico in materia di stupefacenti risalente al 2016; che gli ulteriori due motivi di impugnazione, che stante la loro omogeneità possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati in quanto, posta l'autonoma valutazione che la Corte può operare circa le richieste provenienti dalle parti, ivi compresa la Pubblica accusa relativamente al trattamento sanzionatorio da applicare, la Corte territoriale ha argomentato adeguatamente circa la dosimetria della pena inflitta ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo da un lato alla sussistenza dei citati precedenti specifici in capo al prevenuto e dall'altro all'assenza di elementi positivamente valutabili in favore del Noreddin con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04MOQIE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 giugno 2021 la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del giorno 13 marzo 2019 con cui il Tribunale di Verona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 3.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto, con l'aggravante della recidiva reiterata; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva; con il secondo motivo di impugnazione eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta dando rilievo alla circostanza relativa al fatto che in sede di appello il P.G. aveva instato una riduzione della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, avendo per altro rilevato che lo Chahboun già era stato qualificato recidivo specifico infraquinquennale, pur conservando la qualificazione come meramente reiterata della predetta recidiva, ha adeguatamente argomentato circa la mancata disapplicazione di quella dando rilievo alla sussistenza di un precedente specifico in materia di stupefacenti risalente al 2016; che gli ulteriori due motivi di impugnazione, che stante la loro omogeneità possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati in quanto, posta l'autonoma valutazione che la Corte può operare circa le richieste provenienti dalle parti, ivi compresa la Pubblica accusa relativamente al trattamento sanzionatorio da applicare, la Corte territoriale ha argomentato adeguatamente circa la dosimetria della pena inflitta ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo da un lato alla sussistenza dei citati precedenti specifici in capo al prevenuto e dall'altro all'assenza di elementi positivamente valutabili in favore del Noreddin con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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