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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 01559/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21502/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dagli avv.ti Davide PERROTTA e Valerio [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.

REG.

TOSCANA n. 288 / 6 /20 2 2 pronunciata il 27/10/2021 e depositatail 18/02/2022, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato il perfezionamento della definizione della lite ai sensi dell’art. 1,commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21502/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dagli avv.ti Davide PERROTTA e Valerio [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. TOSCANA n. 288 / 6 /20 2 2 pronunciata il 27/10/2021 e depositatail 18/02/2022, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato il perfezionamento della definizione della lite ai sensi dell’art. 1,commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 01559/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris