CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25707/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo/ con cui si deduce l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen./ è generico e riproduttivo di censura adeguatamente motivata, avendo la Corte di appello valutato la non scarsa offensività del reato in ragione dell'apprezzato significativo allontanamento dall'abitazione; rilevato che il secondo ed il terzo motivo con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ed il trattamento sanzionatorig sono generici in quanto privi di effettiva censura; che, infatti, i motivi di ricorso sono inammissibili per genericità allorché gli stessi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06