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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1952

Cassazione n. 31935/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/03/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; irl [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 12.3.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.; [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, che la doglianza relativa alla asserita incompatibilità a far parte del collegio decidente del magistrato di sorveglianza che aveva sospeso in via cautelativa la misura alternativa ex art. 51-ter Ord, pen. sia manifestamente infondata, in quanto la sospensione della misura con conseguente proposta di revoca da parte del magistrato di sorveglianza è una statuizione di carattere provvisorio connotata da una finalità cautelativa (cfr. Sez. 1, n. 42345 del 14/5/2019, Floris, Rv. 277296 - 01), che pertanto non determina la sua incompatibilità a far parte del collegio nel successivo giudizio per la revoca; [OSCURATO:PERSONA], per il resto, che l'ordinanza contiene una motivazione adeguata circa il fatto che i comportamenti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], integranti evasioni e comunque altre fattispecie di reato, siano incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa; Considerato che il ricorso avversa tale motivazione, lamentando la mancata presa in considerazione di documentazione sanitaria, che richiama per evidenziare una patologia idonea a giustificare la violazione delle prescrizioni, ma che attesterebbe, al tempo stesso, uno stato di salute tale da giustificare vieppiù l'affermazione del venire meno dei presupposti di applicabilità della misura alternativa, le cui prescrizioni, a stare a quanto emerge dal ricorso stesso, il condannato non sarebbe appunto nella condizione di rispettare; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso sollecita, in sostanza, una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; irl [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 12.3.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.; [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, che la doglianza relativa alla asserita incompatibilità a far parte del collegio decidente del magistrato di sorveglianza che aveva sospeso in via cautelativa la misura alternativa ex art. 51-ter Ord, pen. sia manifestamente infondata, in quanto la sospensione della misura con conseguente proposta di revoca da parte del magistrato di sorveglianza è una statuizione di carattere provvisorio connotata da una finalità cautelativa (cfr. Sez. 1, n. 42345 del 14/5/2019, Floris, Rv. 277296 - 01), che pertanto non determina la sua incompatibilità a far parte del collegio nel successivo giudizio per la revoca; [OSCURATO:PERSONA], per il resto, che l'ordinanza contiene una motivazione adeguata circa il fatto che i comportamenti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA], integranti evasioni e comunque altre fattispecie di reato, siano incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa; Considerato che il ricorso avversa tale motivazione, lamentando la mancata presa in considerazione di documentazione sanitaria, che richiama per evidenziare una patologia idonea a giustificare la violazione delle prescrizioni, ma che attesterebbe, al tempo stesso, uno stato di salute tale da giustificare vieppiù l'affermazione del venire meno dei presupposti di applicabilità della misura alternativa, le cui prescrizioni, a stare a quanto emerge dal ricorso stesso, il condannato non sarebbe appunto nella condizione di rispettare; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso sollecita, in sostanza, una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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