CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39897/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7800-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ',R il. DIRITTO "\1_,L0 [OSCURATO:PERSONA] - ,\.DI.SU. Vfl ',N l'( ) FI ) 11 -, elettivamente domiciliata in ROMA, NT\ [OSCURATO:PERSONA] 12, presso .WVOCATURA G I Nl SAI i Dll i D STATO, che la rappresenta c difende, opc lei s; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] i i i 1^NTONIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 116, presso lo studio dell'avvocato R( )BI C01,1C.\, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5751/2019 della CORTE D'APPEI3,0 di N:\ POI i, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R0131X1O 1311 i l [OSCURATO:PERSONA] • la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto) lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento da parte di \numi() Antonelli, nel periodo in cui il medesimo) era stato preposto) dall'Agenzia per il Diritto allo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA] 11 (di seguito, ADISU) alla Residenza de \ micis, della quale — affermava la Corte distrettuale - aveva diretto e controllato il personale, gestito in piena autonomia il fondo economale, curato la conservazione attraverso l'acquisito dei beni necessari ed indicando alle ditte esterne i lavori da effettuare 2. la Corte d'Appello riteneva che tali mansioni integrassero le caratteristiche elevate della categoria D, per il fatto che l'intera residenza era stata affidata al ricorrente, cui era attribuita autonomia decisionale su plurimi aspetti, come del resto era stato riconosciuto da atto del Direttore Generale del 2009, con cui si era affermato espressamente che l'Antonelli nell'ultimo decennio aveva svolto compiti e mansioni di livello) D, oltre che, implicitamente, dal nuovo Direttone Generale, che, nel rioordinare il personale, aveva disposto la chiusura della cassa economica presso le strutture decentrate, per mancanza di professionalità idonee per categoria, così ammettendo il Ric. 2020 n. 7800 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- livello superiore di coloro cui erano state affidate fino ad allora le corrispondenti direzioni; 3. ;\ DISU ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto) di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5.1'. ntonelli ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente per essere stato, il ricorso, proposto a nome dell'ADISU, soppressa con legge regionale fin dal 2017 e con subentro nei rapporti della nuova Azienda per il diritto allo [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania (di seguito ADISURC), unico soggetto) legittimato; 2. la situazione prospettata e desumibile dalla normativa regionale è quella di una successione a titolo universale del nuovo ente, come si trae dal fatto che le procedure liquidatorie del pregresso ente dovevano concludersi entro il 31.12.2017 (art. 15, co. 4 legge regionale cit.), con l'ulteriore previsione, soprattutto, che ADISURC, entro il 1 gennaio 2018, subentrava nei rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte A1)1SU, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente (art. 15, co. 8 legge regionale cit.); 3. la conseguenza è che trovano applicazione l'art. 110 c.p.c. e gli artt. 299 ss. c.p.c., con l'effetto che, in mancanza di dichiarazione di estinzione in sede processuale dell'ente soppresso ad opera della corrispondente difesa, la causa prosegue "a nome" del soggetto estinto Ric. 2020 n. 7800 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- (Cass., SII., 15295/2014 e, per un'applicazione in tema eli enti pubblici, C. 21747/2020), né si pone un problema di perdita dello ifis posi/dar/di, non proponibile allorquando la P.A. sia difesa dall'Avvocatura dello Stato (C. 9517/2019; C. 4648/2013); 4. è quindi del tutto rituale che l'impugnazione per cassazione sia stata proposta a nome del pregresso ente, per quanto gli effetti, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., legittimamente sono destinati a prodursi verso l'ente succeduto nei rapporti giuridici attivi e passivi; 5. il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione del CCN1, del comparto Regioni ed I ',liti Locali del 31.3.1999 e dell'art. 52, co. 3, d. lgs 165/2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si sostiene che la Corte territoriale, nel ricondurre le mansioni svolte dall'Antonelli nella categoria "D" non avrebbe rispettato la suddivisione in categorie come prevista dall'allegato ",\" del medesimo CCN1, e non avrebbe compiuto una valutazione che tenesse conto della prevalenza, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni svolte dallo stesso; 6. il motivo è infondato, non potendosi condividere quanto in esso affermato, ovverosia che la Corte territoriale non abbia apprezzato l'elevato livello quali-quantitativo della prestazione (v. il riferimento alla gestione dell' «intera resideq:a» cd all' «autonomia discre:-\-ionaie» su plurimi aspetti, esplicitamente individuati nella gestione del denaro, del personale, dei rapporti esterni) o la prevalenza delle mansioni, questione che non si è in realtà proprio posta. non risultando lo svolgimento di altre mansioni; 7. nel resto, d'altra parte, con il motivo si propone una diversa valutazione, sotto il profilo della complessità ed importanza ai fini della riconduzione ad una o all'altra delle categorie di inquadramento, delle attività svolte dall'Antonelli, oltre che del rilievo da attribuire ai dati Ric. 2020 n. 7800 sez. ML - ud. 13-07-2021 -4- documentali valorizzati dalla Corte territoriale e dunque una diversa valutazione e ponderazione di dati di merito, certamente estranea al giudizio di legittimità (C., SU., 34476/2019; (., SU., 24148/2013); 8. il secondo motivo è rubricato come omesso esame circa un fatto decisivo) per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) per non esservi stata motivazione adeguata sul perché le mansioni effettivamente svolte rientrassero nella categoria D e non invece nella categoria B; 9. anche tale motivo è inammissibile, in quanto formulato al di fuori della disciplina del vigente art. 360 n. 5 c.p.c., mancando il riferimento a specifici fatti (storici) di cui sarebbe stato) omesso l'esame e deducendosi sostanzialmente un'insufficienza di motivazione (la Corte d'Appello, secondo la ricorrente avrebbe infatti «omesso di motiture (Idei/afa/mille»), difetto che non rientra più nell'ambito della predetta norma processuale, né, in sé e per sé, e nella sua genericità, in alcun altro) dei possibili motivi di ricorso per Cassazione (v. (., S. LT., 8053/2020); 10. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado di legittimità; P.Q.M. 1,a Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 9/0 ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-1uater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2020 n. 7800 sez. ML - ud. 13-07-2021 -5- pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio