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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11759/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 465-P/22 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale del 15 giugno 2002 che gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine all'accusa provvisoria di partecipazione per forti legami parentali alla cosca di 'ndrangheta Condello di [OSCURATO:PERSONA] (art. 416-bis cod. pen.)

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce i seguenti motivi di censura.

Violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 125 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza della partecipazione al gruppo criminale di cui alla contestazione provvisoria.

Deduce in particolare che a dimostrazione di quanto sopra militano da un lato la partecipazione, risalente al 24 dicembre 2014, in rappresentanza del sodalizio criminale di riferimento ad un incontro, definito di rilevanza e significato mafioso, con presunti appartenenti alla cosca Crea di Rizziconi (Rc) e dall'altro la gestione della propria impresa individuale di cui risulterebbe socio occulto il cognato [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della consorteria mafiosa.

A riscontro di tali risultanze, l'ordinanza impugnata indica, inoltre, le dichiarazioni, ritenute convergenti, rese da tre collaboratori di giustizia (Zappia, Iannò, [OSCURATO:PERSONA]), i quali senza in verità ulteriori precisazioni collocherebbero l'indagato "nelle schiere della cosca Condello".

Si eccepisce da un lato l'assenza di significato indiziario della partecipazione all'incontro del 2014, costituente di fatto un adempimento di mera cortesia e dall'altro l'irrilevanza della presunta interposizione fittizia.

A tale ultimo riguardo si segnala che nell'ambito di separato giudizio, l'indagato è stato certo condannato in ordine al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., ma con esclusione della contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Complice certamente la strategia processuale della difesa dell'indagato, che ha focalizzato le doglianze sottoposte all'attenzione del Tribunale soprattutto sul tema della retrodatazione di termi9 i di custodia cautelare dell'ordinanza ..-,--. e '— genetica emessa dal L%k.p. (art. 97, comma 3, cod. proc. pen.), quella impugnata dedica larghissimo spazio all'argomento, finendo, però, per riservarne uno residuale ai temi della gravità indiziaria e della sussistenza di attuali esigenze cautelari.

In conseguenza di quanto sopra, reputa il Collegio che sia stata, dunque, articolata una motivazione sostanzialmente apodittica riferita al profilo della partecipazione dell'indagato alla cosca di 'ndrangheta Condello di [OSCURATO:PERSONA].

È stata, infatti, indicata a dimostrazione di detta partecipazione la circostanza che tre collaboratori di giustizia (Zappia, Iannò e [OSCURATO:PERSONA]) abbiano reso dichiarazioni sul conto dell'indagato, collocandolo nella schiera degli appartenenti alla ‘ndrina Condello, ma di quelle dichiarazioni non è stato esplicitato, neppure sinteticamente, il contenuto, così che ne resta impedito lo scrutinio di logicità ed intima coerenza da parte di questa Corte di legittimità.

È stata, inoltre, richiamata la partecipazione dell'indagato, asseritamente in rappresentanza della stessa cosca Condello, ad un incontro avvenuto in epoca risalente (2014) con presunti appartenenti alla 'ndrina Crea di Rizziconi (Rc), incontro descritto nel suo svolgimento esteriore (pag. 26 ordinanza) ma senza darne ragionata lettura del suo recondito significato.

Ancor più sintetico per non dire criptico è il riferimento alla circostanza che la ditta individuale dell'indagato siasi inserita nella realizzazione dell'appalto relativo al sottopasso ferroviario della stazione di Pellaro, evento che avrebbe ipso facto introdotto la cosca Condello nel processo di realizzazione dell'opera pubblica.

In questo caso, anzi, è dato verificare la ricorrenza di una vera e propria scorciatoia logica dell'argomentazione, dal momento che il fatto da dimostrare (partecipazione del ricorrente alla cosca Condello), sembra trovare dimostrazione nel citato episodio sulla base di un inaccettabile automatismo probatorio, sostanzialmente fondato sull'esistenza di rapporti di parentela con il citato [OSCURATO:PERSONA] e sull'affermata appartenenza di quest'ultimo alla omonima cosca mafiosa.

3. A tali lacune argonnentative dovrà porre rimedio lo stesso Tribunale competente, cui gli atti vanno restituiti per nuovo esame, previo annullamento dell'impugnata ordinanza.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 465-P/22 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale del 15 giugno 2002 che gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine all'accusa provvisoria di partecipazione per forti legami parentali alla cosca di 'ndrangheta Condello di [OSCURATO:PERSONA] (art. 416-bis cod. pen.) 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che deduce i seguenti motivi di censura. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 125 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza della partecipazione al gruppo criminale di cui alla contestazione provvisoria. Deduce in particolare che a dimostrazione di quanto sopra militano da un lato la partecipazione, risalente al 24 dicembre 2014, in rappresentanza del sodalizio criminale di riferimento ad un incontro, definito di rilevanza e significato mafioso, con presunti appartenenti alla cosca Crea di Rizziconi (Rc) e dall'altro la gestione della propria impresa individuale di cui risulterebbe socio occulto il cognato [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della consorteria mafiosa. A riscontro di tali risultanze, l'ordinanza impugnata indica, inoltre, le dichiarazioni, ritenute convergenti, rese da tre collaboratori di giustizia (Zappia, Iannò, [OSCURATO:PERSONA]), i quali senza in verità ulteriori precisazioni collocherebbero l'indagato "nelle schiere della cosca Condello". Si eccepisce da un lato l'assenza di significato indiziario della partecipazione all'incontro del 2014, costituente di fatto un adempimento di mera cortesia e dall'altro l'irrilevanza della presunta interposizione fittizia. A tale ultimo riguardo si segnala che nell'ambito di separato giudizio, l'indagato è stato certo condannato in ordine al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., ma con esclusione della contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Complice certamente la strategia processuale della difesa dell'indagato, che ha focalizzato le doglianze sottoposte all'attenzione del Tribunale soprattutto sul tema della retrodatazione di termi9 i di custodia cautelare dell'ordinanza ..-,--. e '— genetica emessa dal L%k.p. (art. 97, comma 3, cod. proc. pen.), quella impugnata dedica larghissimo spazio all'argomento, finendo, però, per riservarne uno residuale ai temi della gravità indiziaria e della sussistenza di attuali esigenze cautelari. In conseguenza di quanto sopra, reputa il Collegio che sia stata, dunque, articolata una motivazione sostanzialmente apodittica riferita al profilo della partecipazione dell'indagato alla cosca di 'ndrangheta Condello di [OSCURATO:PERSONA]. È stata, infatti, indicata a dimostrazione di detta partecipazione la circostanza che tre collaboratori di giustizia (Zappia, Iannò e [OSCURATO:PERSONA]) abbiano reso dichiarazioni sul conto dell'indagato, collocandolo nella schiera degli appartenenti alla ‘ndrina Condello, ma di quelle dichiarazioni non è stato esplicitato, neppure sinteticamente, il contenuto, così che ne resta impedito lo scrutinio di logicità ed intima coerenza da parte di questa Corte di legittimità. È stata, inoltre, richiamata la partecipazione dell'indagato, asseritamente in rappresentanza della stessa cosca Condello, ad un incontro avvenuto in epoca risalente (2014) con presunti appartenenti alla 'ndrina Crea di Rizziconi (Rc), incontro descritto nel suo svolgimento esteriore (pag. 26 ordinanza) ma senza darne ragionata lettura del suo recondito significato. Ancor più sintetico per non dire criptico è il riferimento alla circostanza che la ditta individuale dell'indagato siasi inserita nella realizzazione dell'appalto relativo al sottopasso ferroviario della stazione di Pellaro, evento che avrebbe ipso facto introdotto la cosca Condello nel processo di realizzazione dell'opera pubblica. In questo caso, anzi, è dato verificare la ricorrenza di una vera e propria scorciatoia logica dell'argomentazione, dal momento che il fatto da dimostrare (partecipazione del ricorrente alla cosca Condello), sembra trovare dimostrazione nel citato episodio sulla base di un inaccettabile automatismo probatorio, sostanzialmente fondato sull'esistenza di rapporti di parentela con il citato [OSCURATO:PERSONA] e sull'affermata appartenenza di quest'ultimo alla omonima cosca mafiosa. 3. A tali lacune argonnentative dovrà porre rimedio lo stesso Tribunale competente, cui gli atti vanno restituiti per nuovo esame, previo annullamento dell'impugnata ordinanza. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso
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