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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2020

Cassazione n. 02830/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Molfetta, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 62, da cui è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 640-2020 della CORTE D'APPELLO di Bari, depositata il 6.5.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 dicembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso avverso la sentenza n. 640- 2020, depositata il 6.5.2020, con cui è stata respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1058-2017 del 15.5.2017 del Tribunale di Trani che aveva rigettato la querela di falso diretta ad accertare la falsità della dichiarazione a sua firma datata 8.8.2000 limitatamente alla frase "che la fattura , dell'Alteco avrà lo stesso imponibile della parcella" per l'asserita aggiunta della stessa dopo la sottoscrizione del documento; La Corte d'Appello - dopo aver ricordato che la domanda di querela di falso era stata presentata incidentalmente nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Trani per opporsi al pagamento del credito ingiunto dalla predetta società - ha, in primo luogo, rilevato che l'appellante non aveva contestato la sottoscrizione del documento ma solo l'attribuibilità a lui di una parte del documento stesso tramite riempimento abusivo absque pactis, con una ulteriore frase nel documento trascritto mediante computer in data 8.8.2000; ha tuttavia osservato che, nel caso di specie, mancava la prova che il documento in esame contenesse effettivamente un'aggiunta successiva ovvero che tale aggiunta fosse abusiva, non essendo ammissibile la richiesta Ctu che era stata invocata, nei due gradi di giudizio, non già per accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione, quanto piuttosto le modalità di redazione del documento informatico, sotto il profilo dell'analisi logico grammaticale del testo ovvero dell'utilizzo delle minuscole o maiuscole e della punteggiatura; ha dunque osservato che tale analisi era del tutto superflua in quanto ciò che rilevava, ai fini della decisione, era non già l'eventuale aggiunta successiva quanto piuttosto l'abusività di quest'ultima, riguardando quest'ultimo profilo un accertamento in fatto e non un accertamento tecnico per il quale avrebbero dovuto essere articolati ordinari mezzi di prova che invece non erano stati richiesti; - che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO

1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere mancata la prova dell'abusività dell'aggiunta al documento oggetto della querela di falso e comunque vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per la mancata ammissione della Ctu grafologica richiesta in entrambi i gradi di giudizio;

2. che il motivo, per come articolato, è inammissibile; che in realtà il ricorrente pretende - in parte sotto l'egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e, per altra parte, deducendo solo formalmente il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. (ma nella sostanza allegando un vizio di motivazione non più 2 k- deducibile: Cass. ss.uu. n. 8053/2014) - una rivisitazione della questio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio in ordine alla fondatezza e legittimità dell'istanza di ammissione della richiesta C.t.u., profilo quest'ultimo sul quale la corte di merito ha invece assolto correttamente il suo obbligo motivazionale evidenziando, per un verso, l'assoluta irrilevanza del predetto mezzo istruttorio (per il cui tramite non sarebbe stato possibile accertare l'eventuale abusività dell'aggiunta della frase al documento sopra descritto) e, per altro verso, la mancata offerta da parte dell'attore di prove volte ad accertare la veridicità delle circostanze fattuali relativa all'aggiunta documentale absque pactis; - che, peraltro, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949); - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in C 2.600 di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Molfetta, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 62, da cui è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 640-2020 della CORTE D'APPELLO di Bari, depositata il 6.5.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 dicembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso avverso la sentenza n. 640- 2020, depositata il 6.5.2020, con cui è stata respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1058-2017 del 15.5.2017 del Tribunale di Trani che aveva rigettato la querela di falso diretta ad accertare la falsità della dichiarazione a sua firma datata 8.8.2000 limitatamente alla frase "che la fattura , dell'Alteco avrà lo stesso imponibile della parcella" per l'asserita aggiunta della stessa dopo la sottoscrizione del documento; La Corte d'Appello - dopo aver ricordato che la domanda di querela di falso era stata presentata incidentalmente nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Trani per opporsi al pagamento del credito ingiunto dalla predetta società - ha, in primo luogo, rilevato che l'appellante non aveva contestato la sottoscrizione del documento ma solo l'attribuibilità a lui di una parte del documento stesso tramite riempimento abusivo absque pactis, con una ulteriore frase nel documento trascritto mediante computer in data 8.8.2000; ha tuttavia osservato che, nel caso di specie, mancava la prova che il documento in esame contenesse effettivamente un'aggiunta successiva ovvero che tale aggiunta fosse abusiva, non essendo ammissibile la richiesta Ctu che era stata invocata, nei due gradi di giudizio, non già per accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione, quanto piuttosto le modalità di redazione del documento informatico, sotto il profilo dell'analisi logico grammaticale del testo ovvero dell'utilizzo delle minuscole o maiuscole e della punteggiatura; ha dunque osservato che tale analisi era del tutto superflua in quanto ciò che rilevava, ai fini della decisione, era non già l'eventuale aggiunta successiva quanto piuttosto l'abusività di quest'ultima, riguardando quest'ultimo profilo un accertamento in fatto e non un accertamento tecnico per il quale avrebbero dovuto essere articolati ordinari mezzi di prova che invece non erano stati richiesti; - che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere mancata la prova dell'abusività dell'aggiunta al documento oggetto della querela di falso e comunque vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per la mancata ammissione della Ctu grafologica richiesta in entrambi i gradi di giudizio; 2. che il motivo, per come articolato, è inammissibile; che in realtà il ricorrente pretende - in parte sotto l'egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e, per altra parte, deducendo solo formalmente il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. (ma nella sostanza allegando un vizio di motivazione non più 2 k- deducibile: Cass. ss.uu. n. 8053/2014) - una rivisitazione della questio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio in ordine alla fondatezza e legittimità dell'istanza di ammissione della richiesta C.t.u., profilo quest'ultimo sul quale la corte di merito ha invece assolto correttamente il suo obbligo motivazionale evidenziando, per un verso, l'assoluta irrilevanza del predetto mezzo istruttorio (per il cui tramite non sarebbe stato possibile accertare l'eventuale abusività dell'aggiunta della frase al documento sopra descritto) e, per altro verso, la mancata offerta da parte dell'attore di prove volte ad accertare la veridicità delle circostanze fattuali relativa all'aggiunta documentale absque pactis; - che, peraltro, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949); - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in C 2.600 di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso a
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