CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30627/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27056/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] sanitaria Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 24/2019 pubblicata il 30 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: arricchimento senza giusta causa - inesistenza unità organizzativa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Campobasso e ha esposto che: era dirigente medico, con specializzazione in geriatria nell’UOC di Medicina dell’Ospedale di Campobasso, una delle sette unità organizzative alle quali era stato affidato dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] il progetto strategico di ricerca ALAMO della durata di 24 mesi dal 16 agosto 2001; nell’ambito di tale progetto erano stati realizzati il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], da lui diretti e coordinati, che avevano continuato a operare anche dopo la scadenza del progetto ex successive delibere del [OSCURATO:PERSONA]; la struttura aveva assunto le caratteristiche di una UOS a valenza dipartimentale; aveva diritto al pagamento della retribuzione di posizione. Il Tribunale di Campobasso, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 231/2016, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Campobasso, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 24/2019, ha accolto, limitatamente alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento relativamente agli anni dal 2010 al 2014, con condanna dell’azienda a pagare la somma di € 20.000,00. L’ASREM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso e ha presentato ricorso incidentale sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per contrasto con il principio di sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza giusta causa in quanto detta azione non avrebbe potutoessere esercitata perché il lavoratore ben avrebbe potuto chiedere la remunerazione della sua attività lavorativa tramite un’azione ordinaria basata sulla contrattazione collettiva di settore.Peraltro, la domanda ex art. 2041 c.c. non avrebbe potuto essere accolta proprio perché la domanda principale sarebberisultata infondata nel merito. Con il secondo motivo l’ASREM contesta la violazione degli artt.2041 c.c., 24, comma 3, e 27 d.lgs. n. 165 del 2001 per contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Con il terzo motivo parte ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. atteso che non sarebbero stati presenti i presupposti dell’arricchimento e del depauperamento e che, comunque, questi non sarebbero statidimostrati. Con il quarto motivo l’ASREM evidenzia la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla ricorrenzadei presupposti e degli elementi costitutivi dell’azione di arricchimento senza giusta causa. Le doglianze, che, stante la stretta connessione, possono essere decise congiuntamente, sono fondate. Infatti, la S.C. ha chiarito che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa f ondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (Cass., SU, n. 33954del 5 dicembre 2023).Nella specie, la Corte d’appello di Campobasso ha respinto, come pure il Tribunale di Campobasso, la domanda principale volta a ottenere, a titolo contrattuale, il pagamento della retribuzione di posizione connessa allo svolgimento di funzioni dirigenziali di direzione dei Centri sopra citati e la prima richiesta subordinata finalizzata a conseguire il risarcimento del danno per responsabilità aquiliana per assenza dei relativi presupposti, soprattutto per mancanza di prova dell’istituzione di “UOC, UOS o UOS a valenza dipartimentale con riferimento al centro Alzheimer”. Non è possibile, allora,per il dipendente agire per conseguire, ai sensi dell’art. 2041 c.c., un bene della vita che già gli è stato negato con il rigetto, nel merito, delle azioni tipiche da lui esercitate in via preliminare in quanto non è riuscito a dimostrare la ricorrenza dei relativi presupposti. Inoltre, occorre evidenziare che, non esistendo l’unità organizzativa con riferimento alla quale il lavoratore ha agito e non essendovi un diritto economico previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale sul quale fondare la pretesa de qua, trova applicazione, nel caso in esame, il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti medici. La S.C., al riguardo, ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 32617del 4 novembre 2022). Ciòperché, nel pubblico impiego privatizzato, vige il principio di onnicomprensività dellaretribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto; ne consegue che per il lavoro straordinario - inteso quale prestazione eccedente gli orari st abiliti dalla contrattazione collettiva - non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, per la dirigenza sanitaria, gli incarichi libero- professionali “intramoenia” ex art. 15 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 (Cass., Sez. L, n. 32264 del10 dicembre 2019). Infine, si osserva che, in effetti, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge alcun riferimento alla dimostrazione, ad opera del dipendente, sul quale grava il relativo onere, del suo depauperamento e delcorrelato arricchimento dell’ente (Cass., Sez. 3, n. 11209 del24 aprile 2019; Cass., Sez. 1 , n. 20933 del 27 ottobre 2005), difettando ogni motivazione sul punto. 2)Il ricorso incidentale, con il quale è contestato l’omesso esame di un fatto storico che avrebbe inciso sulla corretta determinazione dell’indennizzo spettante al lavoratore, è respinto, alla luce dell’accoglimento del ricorso principale e per le ragioni indicate nell’esame dei relativi motivi. 3)Il ricorso principale è accolto e quello incidentale è rigettato. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma2, c.p.c., con il rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa del lavoratore. Le spese dei gradi di merito sono compensate, in ragione degli esiti alterni degli stessi. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente incidentaleex art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo.Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. P.Q.M. La Corte, -accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; -cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di arricchimento senza giusta causa del dipendente; -compensa le spese dei gradi di merito e condanna il ricorrente incidentale a rifondere le spese di lite di legittimità , che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali e d in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contri