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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51354/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BS9D9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25517/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria allo scopo di effettuare una perizia psichiatrica, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nella mera riproposizione dei medesimi rilievi (v. in particolare pag. 3, ove si rimarca che la produzione dei certificati medici avvenuta in primo grado - dove la perizia non era stata richiesta - è risultata idonea a comprovare lo stato di salute dell'imputato, né sono emerse evidenze tali da far ritenere scemata la sua capacità al momento dei fatti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BS9D9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25517/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, incentrate sulla denegata rinnovazione istruttoria allo scopo di effettuare una perizia psichiatrica, sono prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale e si risolvono nella mera riproposizione dei medesimi rilievi (v. in particolare pag. 3, ove si rimarca che la produzione dei certificati medici avvenuta in primo grado - dove la perizia non era stata richiesta - è risultata idonea a comprovare lo stato di salute dell'imputato, né sono emerse evidenze tali da far ritenere scemata la sua capacità al momento dei fatti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 51354/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris