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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04544/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MC), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 11/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 14/02/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di bancarotta semplice - il solo [OSCURATO:PERSONA] - ed entrambi di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 24/04/2013, il primo quale legale rappresentante della fallita, il secondo quale socio ed amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era socio anche [OSCURATO:PERSONA]., dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 217 legge fallimentare, perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena.

2. In data 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 546 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e e) cod. proc. pen., in quanto il dispositivo della sentenza ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito al reato di cui a gli artt. 110 cod. pen., 216, 219 legge fallimentare, benché, in motivazione, abbia argomentato sul punto, confermando la sentenza impugnata; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto non risulta adeguata la motivazione circa le doglianze difensive relative alla condotta distrattiva, avendo la Corte di merito liquidato le spiegazioni fornite dagli imputati, che avevano spiegato in termini di ragionevolezza imprenditoriale la scelta, da loro operata, di liberarsi del canone di locazione e di acquisire una sede di proprietà, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. che, a sua volta, era una società della famiglia ed aveva stipulato un mutuo per la costruzione del capannone, essendo, quindi, le sorti delle due società strettamente collegate, posto che la Tercas, che aveva erogato il mutuo, stava per pignorare il capannone; alla luce delle molteplici circostanze riportate in ricorso, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la reale portata dell'operazione finanziaria e l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili.1.Quanto al primo motivo, premesso che in primo grado gli imputati erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta semplice documentale, la sentenza di appello - come si evince chiaramente dal tessuto argomentativo della stessa, aveva dichiarato l'estinzione del reato di bancarotta semplice documentale, in quanto estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la condanna per la condotta distrattiva.

In particolare, la sentenza impugnata ha dedicato le pagg. 6-9 della motivazione alla ricognizione dei motivi di appello ed alla sussistenza del compendio probatorio circa la detta fattispecie, a nulla rilevando l'omissione della formula "conferma nel resto" nel dispositivo di sentenza, in cui si dà atto della prescrizione del reato di cui all'art.217 legge fallimentare, con rideterminazione della pena.

Alla luce di tali elementi - ampia motivazione della parte argomentativa della pronuncia e rideternninazione della pena anche in dispositivo - è evidente come, nel caso in esame, la motivazione prevalga sul dispositivo, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 28/01/2019, B., Rv. 275690) Questa Corte può, quindi, procedere alla rettifica di tale errore, ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen., disponendo la correzione del dispositivo letto in udienza e trascritto nella sentenza documento impugnata, mediante aggiunta dell'espressione "conferma nel resto".

Non vi è dubbio, infatti, che nel caso in esame il dispositivo contenga una evidente discrasia relativamente alla rideterminazione della pena, che non si giustificherebbe se non individuando la conferma della pronuncia di condanna della più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta e l'eliminazione della porzione di pena corrispondente alla bancarotta semplice documentale, dichiarata prescritta (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283516).

2. Il secondo motivo risulta versato in fatto, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali ed una diversa interpretazione del materiale probatorio.

Con motivazione del tutto immune da censure logico-ricostruttive, la sentenza impugnata, aderendo all'impostazione del primo giudice, ha ricordato come la società nel 2010 versasse in una condizione strutturale di perdita, come ammesso dalla stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre che confermato dal curatore fallimentare, il quale aveva evidenziato come il mutuo concesso alla fallita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona nel maggio 2010 fosse del tutto esiguo rispetto alle perdite maturate e rappresentasse, piuttosto, un'operazione di consolidamento del debito.

Quanto ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile ai fratelli Magi, la fallita vantava un credito di oltre 130.000,00 euro al momento del fallimento, derivante dalla cessione di un terreno edificabile, conclusa nel 2004 per oltre 270.00,00 euro, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] interrotto i pagamento dal 2010, ed essendo scaduto il termine per il saldo.

La società fallita, anche per la situazione di conflitto di interessi sussistente, era rimasta del tutto inerte in riferimento alla corresponsione del prezzo residuo, con evidente danno, in quanto in quella fase la disponibilità di liquidità sarebbe stata necessaria per la prosecuzione dell'attività; tale situazione era stata resa ancor più critica dai prelevamenti effettuati dai soci, tra il 2010 ed il 2012, per circa 30.000,00 euro, somme destinate anche'esse alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., benché questa avesse sospeso il pagamento delle somme dovute come prezzo per la vendita del terreno.

Infine, benché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse, a sua volta, debitrice della [OSCURATO:SOCIETA]., inspiegabilmente nessuno aveva mai pensato ad addivenire ad una compensazione di quanto reciprocamente dovuto, nonostante nel 2010 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non versasse in difficoltà.

In sostanza, quindi, la sentenza impugnata ha ravvisato la distrazione nella detta condotta, finalizzata a salvaguardare il capannone della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. edificato sul terreno ceduto, per il quale detta ultima società doveva pagare dei ratei di mutuo.

In realtà, il motivo di ricorso insiste sulla palese volontà di salvaguardare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dando, quindi, per ammessa la commistione tra le due società, che, tuttavia, restavano due soggetti giuridici distinti, con evidente danno per i creditori della [OSCURATO:SOCIETA]. dall'attività posta in essere ad esclusivo vantaggio di altra compagine societaria, ossia la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Dispone la correzione del dispositivo letto in udienza e trascritto nella sentenza documento impugnata mediante aggiunta dell'espressione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MC), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 11/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 14/02/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia per i reati di bancarotta semplice - il solo [OSCURATO:PERSONA] - ed entrambi di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 24/04/2013, il primo quale legale rappresentante della fallita, il secondo quale socio ed amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era socio anche [OSCURATO:PERSONA]., dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 217 legge fallimentare, perché estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena. 2. In data 29/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 546 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e e) cod. proc. pen., in quanto il dispositivo della sentenza ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito al reato di cui a gli artt. 110 cod. pen., 216, 219 legge fallimentare, benché, in motivazione, abbia argomentato sul punto, confermando la sentenza impugnata; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto non risulta adeguata la motivazione circa le doglianze difensive relative alla condotta distrattiva, avendo la Corte di merito liquidato le spiegazioni fornite dagli imputati, che avevano spiegato in termini di ragionevolezza imprenditoriale la scelta, da loro operata, di liberarsi del canone di locazione e di acquisire una sede di proprietà, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. che, a sua volta, era una società della famiglia ed aveva stipulato un mutuo per la costruzione del capannone, essendo, quindi, le sorti delle due società strettamente collegate, posto che la Tercas, che aveva erogato il mutuo, stava per pignorare il capannone; alla luce delle molteplici circostanze riportate in ricorso, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la reale portata dell'operazione finanziaria e l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili.1.Quanto al primo motivo, premesso che in primo grado gli imputati erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta semplice documentale, la sentenza di appello - come si evince chiaramente dal tessuto argomentativo della stessa, aveva dichiarato l'estinzione del reato di bancarotta semplice documentale, in quanto estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la condanna per la condotta distrattiva. In particolare, la sentenza impugnata ha dedicato le pagg. 6-9 della motivazione alla ricognizione dei motivi di appello ed alla sussistenza del compendio probatorio circa la detta fattispecie, a nulla rilevando l'omissione della formula "conferma nel resto" nel dispositivo di sentenza, in cui si dà atto della prescrizione del reato di cui all'art.217 legge fallimentare, con rideterminazione della pena. Alla luce di tali elementi - ampia motivazione della parte argomentativa della pronuncia e rideternninazione della pena anche in dispositivo - è evidente come, nel caso in esame, la motivazione prevalga sul dispositivo, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 28/01/2019, B., Rv. 275690) Questa Corte può, quindi, procedere alla rettifica di tale errore, ai sensi dell'art.619 cod. proc. pen., disponendo la correzione del dispositivo letto in udienza e trascritto nella sentenza documento impugnata, mediante aggiunta dell'espressione "conferma nel resto". Non vi è dubbio, infatti, che nel caso in esame il dispositivo contenga una evidente discrasia relativamente alla rideterminazione della pena, che non si giustificherebbe se non individuando la conferma della pronuncia di condanna della più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta e l'eliminazione della porzione di pena corrispondente alla bancarotta semplice documentale, dichiarata prescritta (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283516). 2. Il secondo motivo risulta versato in fatto, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali ed una diversa interpretazione del materiale probatorio. Con motivazione del tutto immune da censure logico-ricostruttive, la sentenza impugnata, aderendo all'impostazione del primo giudice, ha ricordato come la società nel 2010 versasse in una condizione strutturale di perdita, come ammesso dalla stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre che confermato dal curatore fallimentare, il quale aveva evidenziato come il mutuo concesso alla fallita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona nel maggio 2010 fosse del tutto esiguo rispetto alle perdite maturate e rappresentasse, piuttosto, un'operazione di consolidamento del debito. Quanto ai rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile ai fratelli Magi, la fallita vantava un credito di oltre 130.000,00 euro al momento del fallimento, derivante dalla cessione di un terreno edificabile, conclusa nel 2004 per oltre 270.00,00 euro, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] interrotto i pagamento dal 2010, ed essendo scaduto il termine per il saldo. La società fallita, anche per la situazione di conflitto di interessi sussistente, era rimasta del tutto inerte in riferimento alla corresponsione del prezzo residuo, con evidente danno, in quanto in quella fase la disponibilità di liquidità sarebbe stata necessaria per la prosecuzione dell'attività; tale situazione era stata resa ancor più critica dai prelevamenti effettuati dai soci, tra il 2010 ed il 2012, per circa 30.000,00 euro, somme destinate anche'esse alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., benché questa avesse sospeso il pagamento delle somme dovute come prezzo per la vendita del terreno. Infine, benché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse, a sua volta, debitrice della [OSCURATO:SOCIETA]., inspiegabilmente nessuno aveva mai pensato ad addivenire ad una compensazione di quanto reciprocamente dovuto, nonostante nel 2010 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non versasse in difficoltà. In sostanza, quindi, la sentenza impugnata ha ravvisato la distrazione nella detta condotta, finalizzata a salvaguardare il capannone della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. edificato sul terreno ceduto, per il quale detta ultima società doveva pagare dei ratei di mutuo. In realtà, il motivo di ricorso insiste sulla palese volontà di salvaguardare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dando, quindi, per ammessa la commistione tra le due società, che, tuttavia, restavano due soggetti giuridici distinti, con evidente danno per i creditori della [OSCURATO:SOCIETA]. dall'attività posta in essere ad esclusivo vantaggio di altra compagine societaria, ossia la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dispone la correzione del dispositivo letto in udienza e trascritto nella sentenza documento impugnata mediante aggiunta dell'espressione
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