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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46994/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], n.

Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], n.

Caserta [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 5160/23 della Corte di appello di Napoli del 17/04/2023 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle concordi richieste formulate dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- b i s cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena convenuta di quattro anni e sei mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110 cod. pen. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 110, 697 cod. pen.; che avverso la sentenza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione gli imputati che deducono entrambi la violazione degli artt. 125, 129, comma 3 e 599-bis cod. proc. pen., lamentando la totale assenza di motivazione a sostegno della pena applicata; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale (tra molte v.

Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che i ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], n. Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], n. Caserta [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 5160/23 della Corte di appello di Napoli del 17/04/2023 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle concordi richieste formulate dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- b i s cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena convenuta di quattro anni e sei mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 110 cod. pen. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 110, 697 cod. pen.; che avverso la sentenza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione gli imputati che deducono entrambi la violazione degli artt. 125, 129, comma 3 e 599-bis cod. proc. pen., lamentando la totale assenza di motivazione a sostegno della pena applicata; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale (tra molte v. Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che i ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 46994/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris