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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02194/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27693/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2008/2021 depositata il19/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato: che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Venezia, che aveva parzialmente accolto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Treviso.

Quest’ultimo aveva rigettato l’opposizione dell’odierna ricorrente al decreto ingiuntivo emesso a favore del Fallimento IRC [OSCURATO:PERSONA], per € 54.284,00; che i giudici di secondo grado avevano ritenuto tempestiva la contestazione del vizio lamentato, che era stato altresì riconosciuto ex adverso; che il Fallimento I.R.C. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, a cui a sua volta ha resistito la ricorrente principale; Considerato: che il ricorso principale è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., si invoca violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1490, comma 1°, 1492, comma 1°, e1493, commi 1° e 2° c.c.; che, in particolare, la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare l’assoluta inidoneità e inservibilità della merce consegnata in forza del contratto di fornitura concluso; che, col secondo, si assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, comma 1°, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. giacché la sentenza impugnata, pur avendo disposto che le spese legali non oggetto di compensazione dovessero seguire la soccombenza, nella parte dispositiva aveva posto tali spese legali a carico della parte vittoriosa in appello, odierna ricorrente; che, in data 6 dicembre 2022, le parti hanno fatto pervenire rinuncia al ricorso e contestuale accettazione della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese; che pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015).

P.Q.M.

Dichiaral’estinzione del giudizio di cassazione.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27693/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2008/2021 depositata il19/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Venezia, che aveva parzialmente accolto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Treviso. Quest’ultimo aveva rigettato l’opposizione dell’odierna ricorrente al decreto ingiuntivo emesso a favore del Fallimento IRC [OSCURATO:PERSONA], per € 54.284,00; che i giudici di secondo grado avevano ritenuto tempestiva la contestazione del vizio lamentato, che era stato altresì riconosciuto ex adverso; che il Fallimento I.R.C. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, a cui a sua volta ha resistito la ricorrente principale; Considerato: che il ricorso principale è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., si invoca violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1490, comma 1°, 1492, comma 1°, e1493, commi 1° e 2° c.c.; che, in particolare, la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare l’assoluta inidoneità e inservibilità della merce consegnata in forza del contratto di fornitura concluso; che, col secondo, si assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, comma 1°, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. giacché la sentenza impugnata, pur avendo disposto che le spese legali non oggetto di compensazione dovessero seguire la soccombenza, nella parte dispositiva aveva posto tali spese legali a carico della parte vittoriosa in appello, odierna ricorrente; che, in data 6 dicembre 2022, le parti hanno fatto pervenire rinuncia al ricorso e contestuale accettazione della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con integrale compensazione delle spese; che pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del 16 luglio 2015). P.Q.M. Dichiaral’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella
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