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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17026/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleudito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso insistendoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 14 luglio 2025 la Corte d’Appello di Catanzaroconfermava la sentenza emessa il 20 luglio 2020 dal Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Catanzaro con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] stato dichiarato colpevole del reato di tentata estorsione in concorso,aggravata ex artt. 416-bis.1 e 629, secondo comma, cod. pen. in relazioneall’art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., e condannato alle pene di legge; alSerpa in particolare, era stato contestato di avere avanzato una richiesta didenaro, su mandato del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di BruniMichele, organizzatore della fiera denominata “Festival del Tirreno”, richiestaeffettuata avvalendosi della forza di intimidazione ed assoggettamentoderivante dall’appartenenza alla ‘ndrangheta e in particolare all’associazione ditipo mafioso denominata “Rango – Zingari”.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 110, 56 e 629 cod.pen., 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell’imputato e inparticolare alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa aseguito dell’integrazione probatoria disposta ex art. 421 cod. proc. pen. dalGiudice per l’udienza preliminare.Assumeva in particolare che la motivazione della sentenza impugnata eraillogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenutoche i due episodi, verificatisi a distanza di circa un anno, relativi alla ricezioneda parte della vittima di richieste di denaro avanzate una volta dal [OSCURATO:PERSONA] el’altra dal [OSCURATO:PERSONA], fossero fra loro collegati, considerato che il [OSCURATO:PERSONA],collaboratore di giustizia, aveva affermato che la persona offesa non era aconoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato da esso [OSCURATO:PERSONA] diavanzare la richiesta di denaro.Evidenziava, inoltre, che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva sempreescluso di aver consegnato al [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro, laddove il collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva dapprima affermato di aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] lasomma di euro 1.000,00 in contanti, consegnata dal [OSCURATO:PERSONA], e successivamenteaveva cambiato versione, in tal modo palesando la sua inattendibilità,affermando di non aver ricevuto denaro pur essendo a conoscenza del fatto chela persona offesa aveva consegnato al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 2.000,00.Deduceva, sotto altro profilo, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a parteciparealla fiera denominata “Festival del Tirreno” nonostante avesse ricevuto dellerichieste di denaro, circostanza che la difesa riteneva sintomatica del fatto chela persona offesa non aveva ritenuto di contenuto minaccioso la frase proferitaal suo indirizzo dal [OSCURATO:PERSONA].Assumeva che la sentenza impugnata era illogica e contraddittoria anchenella parte in cui aveva escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse volontariamente desistitodall’azione; evidenziava al riguardo che la stessa vittima aveva dichiarato che,successivamente alla richiesta avanzata dal ricorrente, non aveva più visto ilSerpa né aveva ricevuto suoi messaggi in relazione alla consegna del denaro.4.

Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 628, terzo comma,n. 3), 62-bis, 99, 132, 133 e 416-bis.1 cod. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione, innanzitutto, allaritenuta sussistenza delle due circostanze aggravanti contestate.Assumeva in particolare che la circostanza di cui all’art. 628, terzo comma,n. 3), cod. pen. (che contempla l’ipotesi di violenza o minaccia posta in essereda persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.) non siestendeva ai correi, e che il [OSCURATO:PERSONA] non era considerato un membro della cosca“Rango – Zingari”.Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplicedeclinazione del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, la difesadeduceva che il [OSCURATO:PERSONA] si era presentato una sola volta al cospetto del [OSCURATO:PERSONA] eche lo stesso collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già mandante dell’estorsione edesponente di spicco della suddetta cosca mafiosa, aveva affermato di non averricevuto denaro dal [OSCURATO:PERSONA].Infine, in relazione al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva, la difesalamentava il vizio di carenza di motivazione.5.

In data 9 febbraio 2026 la difesa dell’imputato depositava memoriaillustrativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è non consentito in quanto aspecifico, reiterativo einoltre teso a una inammissibile rilettura nel merito delle prove assunte.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), si evidenziacome la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspettirimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, quali il collegamento frai due episodi in occasione dei quali la vittima aveva ricevuto richieste di denaro,la dedotta contraddittorietà fra le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e quelle resedal [OSCURATO:PERSONA] concernenti la consegna di denaro da parte della vittima, l’idoneitàdelle minacce a coartare la volontà della persona offesa, che aveva continuato apartecipare alla fiera commerciale denominata “Festival del Tirreno” e ladedotta desistenza volontaria da parte del [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Cortescegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile.

Per questo, ledoglianze di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materialeprobatorio costituiscono motivi non consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc.pen.).

Ed invero debbono essere considerate censure di merito, come taliinammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversidalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla suacontraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo.

Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudicedel merito.Del resto, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che ladeduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice digenericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di meritodella doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).In particolare, la motivazione del giudice dell’impugnazione non può esseredefinita 'apparente' o `tautologica', allorquando dà conto puntuale delle censuree deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia il Collegio come la Corte d’appello, nellafattispecie, abbia reso una motivazione immune da vizi evidenziando:- quanto al collegamento fra i due episodi di estorsione ai danni di BruniMichele, che il collaboratore di giustizia e coimputato [OSCURATO:PERSONA] avevadichiarato di avere inviato più volte il [OSCURATO:PERSONA] a chiedere del denaro al [OSCURATO:PERSONA];- quanto alle dedotte contraddizioni del collaboratore relative alle plurimeconsegne di denaro, che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai affermato di averevolontariamente desistito dall’azione intimidatrice e che risultava corretta laqualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata estorsione, non essendostata raggiunta la piena prova della consegna di denaro da parte della vittima;- quanto all’idoneità delle minacce proferite dal [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] avevariferito della frase proferita dal quest’ultimo, che lo aveva minacciato per il casoin cui avesse deciso di comportarsi come l’anno precedente (“[OSCURATO:PERSONA] nonfare come hai fatto l’anno scorso che te ne sei andato senza lasciare niente,perché quest’anno le cose si mettono male”), rendendo evidente che il Bruniera ben consapevole che i due episodi di tentata estorsione avessero la stessamatrice.Come si vede, la Corte d’appello ha richiamato in maniera specifica glielementi considerati ai fini del giudizio di responsabilità e da essi ha trattoconseguenze improntate a logica, rendendo in tal modo una motivazioneimmune da vizi in relazione a tutti gli aspetti considerati dal ricorrente.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Si deve premettere che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto lasussistenza di entrambe le circostanze aggravanti di cui agli artt. 629, secondocomma in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3) (l’esser stata la violenza ominaccia posta in essere da persona che fa parte dell’associazione mafiosa), e416-bis.1 cod. pen. nella declinazione del metodo mafioso.Ciò posto, osservarsi che secondo il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, al quale il Collegio intendono dare continuità, le due circostanzeaggravanti considerate possono concorrere (v.Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, Alessi, Rv. 288638-01, secondo cui, in temadi estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia"silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipomafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cuiall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, commasecondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.,sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta apunire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato deditoanche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona lamaggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal nonassociato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva,Rv. 286426-01.In relazione alla ulteriore questione sollevata dal ricorrente deve osservarsiche, in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione delfatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede chetutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato,trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualitàpersonale del colpevole (v., ex multis, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep.2025, Arapi, Rv. 287482-04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017,Mancuso, Rv. 269365-01).Ritiene, inoltre, il Collegio che, in relazione alla ritenuta sussistenzadell’aggravante del cosiddetto metodo mafioso, la Corte di merito abbia resouna motivazione immune da vizi richiamando le dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca denominata “Rango –Zingari”, che ha affermato di avere inviato più volte il [OSCURATO:PERSONA] a chiedere deldenaro al [OSCURATO:PERSONA], nonché le dichiarazioni di quest’ultimo, che ha riferito che ilSerpa, nel rivolgergli la richiesta estorsiva, aveva richiamato esplicitamente larichiesta avanzata l’anno precedente, ciò che aveva generato in lui un fortesentimento di timore, considerato anche che il [OSCURATO:PERSONA] era “figlio e fratello disoggetti uccisi in quanto appartenenti alla locale criminalità organizzata, siapure personalmente estraneo ai suddetti ambienti” (v. pag. 2 della sentenzaimpugnata).Anche la motivazione, resa dalla Corte territoriale per relationem con ilrichiamo alla sentenza di primo grado, relativa alla ritenuta recidiva, al diniegodelle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio appareimmune da vizi, dovendosi considerare che il G.U.P., con la sentenza richiamatadalla Corte d’appello:- ha motivato in relazione alla sussistenza della recidiva con il richiamo ainumerosi precedenti penali per reati posti in essere in un arco di tempoparticolarmente ampio, rendendo evidente che il reato qui giudicato si poneva“nel solco delle precedenti condotte delinquenziali”, costituendo “ulterioremanifestazione di una sempre più accentuata capacità a delinquere” (v. pag. 8della sentenza di primo grado);- ha motivato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generichecon il richiamo all’assenza di elementi da valutarsi positivamente per l’imputato;- ha motivato con il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. inrelazione al trattamento sanzionatorio, individuato in misura inferiore alla mediaedittale (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01,secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudicenel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deveessere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, madividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimoedittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleudito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso insistendoper l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 14 luglio 2025 la Corte d’Appello di Catanzaroconfermava la sentenza emessa il 20 luglio 2020 dal Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Catanzaro con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] stato dichiarato colpevole del reato di tentata estorsione in concorso,aggravata ex artt. 416-bis.1 e 629, secondo comma, cod. pen. in relazioneall’art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., e condannato alle pene di legge; alSerpa in particolare, era stato contestato di avere avanzato una richiesta didenaro, su mandato del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di BruniMichele, organizzatore della fiera denominata “Festival del Tirreno”, richiestaeffettuata avvalendosi della forza di intimidazione ed assoggettamentoderivante dall’appartenenza alla ‘ndrangheta e in particolare all’associazione ditipo mafioso denominata “Rango – Zingari”.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 110, 56 e 629 cod.pen., 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell’imputato e inparticolare alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa aseguito dell’integrazione probatoria disposta ex art. 421 cod. proc. pen. dalGiudice per l’udienza preliminare.Assumeva in particolare che la motivazione della sentenza impugnata eraillogica e contraddittoria nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenutoche i due episodi, verificatisi a distanza di circa un anno, relativi alla ricezioneda parte della vittima di richieste di denaro avanzate una volta dal [OSCURATO:PERSONA] el’altra dal [OSCURATO:PERSONA], fossero fra loro collegati, considerato che il [OSCURATO:PERSONA],collaboratore di giustizia, aveva affermato che la persona offesa non era aconoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato da esso [OSCURATO:PERSONA] diavanzare la richiesta di denaro.Evidenziava, inoltre, che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva sempreescluso di aver consegnato al [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro, laddove il collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva dapprima affermato di aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] lasomma di euro 1.000,00 in contanti, consegnata dal [OSCURATO:PERSONA], e successivamenteaveva cambiato versione, in tal modo palesando la sua inattendibilità,affermando di non aver ricevuto denaro pur essendo a conoscenza del fatto chela persona offesa aveva consegnato al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 2.000,00.Deduceva, sotto altro profilo, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a parteciparealla fiera denominata “Festival del Tirreno” nonostante avesse ricevuto dellerichieste di denaro, circostanza che la difesa riteneva sintomatica del fatto chela persona offesa non aveva ritenuto di contenuto minaccioso la frase proferitaal suo indirizzo dal [OSCURATO:PERSONA].Assumeva che la sentenza impugnata era illogica e contraddittoria anchenella parte in cui aveva escluso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse volontariamente desistitodall’azione; evidenziava al riguardo che la stessa vittima aveva dichiarato che,successivamente alla richiesta avanzata dal ricorrente, non aveva più visto ilSerpa né aveva ricevuto suoi messaggi in relazione alla consegna del denaro.4. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 628, terzo comma,n. 3), 62-bis, 99, 132, 133 e 416-bis.1 cod. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione, innanzitutto, allaritenuta sussistenza delle due circostanze aggravanti contestate.Assumeva in particolare che la circostanza di cui all’art. 628, terzo comma,n. 3), cod. pen. (che contempla l’ipotesi di violenza o minaccia posta in essereda persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.) non siestendeva ai correi, e che il [OSCURATO:PERSONA] non era considerato un membro della cosca“Rango – Zingari”.Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplicedeclinazione del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, la difesadeduceva che il [OSCURATO:PERSONA] si era presentato una sola volta al cospetto del [OSCURATO:PERSONA] eche lo stesso collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già mandante dell’estorsione edesponente di spicco della suddetta cosca mafiosa, aveva affermato di non averricevuto denaro dal [OSCURATO:PERSONA].Infine, in relazione al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva, la difesalamentava il vizio di carenza di motivazione.5. In data 9 febbraio 2026 la difesa dell’imputato depositava memoriaillustrativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è non consentito in quanto aspecifico, reiterativo einoltre teso a una inammissibile rilettura nel merito delle prove assunte.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), si evidenziacome la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspettirimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, quali il collegamento frai due episodi in occasione dei quali la vittima aveva ricevuto richieste di denaro,la dedotta contraddittorietà fra le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e quelle resedal [OSCURATO:PERSONA] concernenti la consegna di denaro da parte della vittima, l’idoneitàdelle minacce a coartare la volontà della persona offesa, che aveva continuato apartecipare alla fiera commerciale denominata “Festival del Tirreno” e ladedotta desistenza volontaria da parte del [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Cortescegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. Per questo, ledoglianze di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materialeprobatorio costituiscono motivi non consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc.pen.). Ed invero debbono essere considerate censure di merito, come taliinammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversidalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla suacontraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudicedel merito.Del resto, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che ladeduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice digenericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di meritodella doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).In particolare, la motivazione del giudice dell’impugnazione non può esseredefinita 'apparente' o `tautologica', allorquando dà conto puntuale delle censuree deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia il Collegio come la Corte d’appello, nellafattispecie, abbia reso una motivazione immune da vizi evidenziando:- quanto al collegamento fra i due episodi di estorsione ai danni di BruniMichele, che il collaboratore di giustizia e coimputato [OSCURATO:PERSONA] avevadichiarato di avere inviato più volte il [OSCURATO:PERSONA] a chiedere del denaro al [OSCURATO:PERSONA];- quanto alle dedotte contraddizioni del collaboratore relative alle plurimeconsegne di denaro, che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai affermato di averevolontariamente desistito dall’azione intimidatrice e che risultava corretta laqualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata estorsione, non essendostata raggiunta la piena prova della consegna di denaro da parte della vittima;- quanto all’idoneità delle minacce proferite dal [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] avevariferito della frase proferita dal quest’ultimo, che lo aveva minacciato per il casoin cui avesse deciso di comportarsi come l’anno precedente (“[OSCURATO:PERSONA] nonfare come hai fatto l’anno scorso che te ne sei andato senza lasciare niente,perché quest’anno le cose si mettono male”), rendendo evidente che il Bruniera ben consapevole che i due episodi di tentata estorsione avessero la stessamatrice.Come si vede, la Corte d’appello ha richiamato in maniera specifica glielementi considerati ai fini del giudizio di responsabilità e da essi ha trattoconseguenze improntate a logica, rendendo in tal modo una motivazioneimmune da vizi in relazione a tutti gli aspetti considerati dal ricorrente.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Si deve premettere che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto lasussistenza di entrambe le circostanze aggravanti di cui agli artt. 629, secondocomma in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3) (l’esser stata la violenza ominaccia posta in essere da persona che fa parte dell’associazione mafiosa), e416-bis.1 cod. pen. nella declinazione del metodo mafioso.Ciò posto, osservarsi che secondo il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, al quale il Collegio intendono dare continuità, le due circostanzeaggravanti considerate possono concorrere (v.Sez. 6, n. 31325 del 18/06/2025, Alessi, Rv. 288638-01, secondo cui, in temadi estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia"silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipomafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cuiall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, commasecondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.,sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta apunire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato deditoanche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona lamaggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal nonassociato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva,Rv. 286426-01.In relazione alla ulteriore questione sollevata dal ricorrente deve osservarsiche, in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione delfatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede chetutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato,trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualitàpersonale del colpevole (v., ex multis, Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep.2025, Arapi, Rv. 287482-04; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017,Mancuso, Rv. 269365-01).Ritiene, inoltre, il Collegio che, in relazione alla ritenuta sussistenzadell’aggravante del cosiddetto metodo mafioso, la Corte di merito abbia resouna motivazione immune da vizi richiamando le dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca denominata “Rango –Zingari”, che ha affermato di avere inviato più volte il [OSCURATO:PERSONA] a chiedere deldenaro al [OSCURATO:PERSONA], nonché le dichiarazioni di quest’ultimo, che ha riferito che ilSerpa, nel rivolgergli la richiesta estorsiva, aveva richiamato esplicitamente larichiesta avanzata l’anno precedente, ciò che aveva generato in lui un fortesentimento di timore, considerato anche che il [OSCURATO:PERSONA] era “figlio e fratello disoggetti uccisi in quanto appartenenti alla locale criminalità organizzata, siapure personalmente estraneo ai suddetti ambienti” (v. pag. 2 della sentenzaimpugnata).Anche la motivazione, resa dalla Corte territoriale per relationem con ilrichiamo alla sentenza di primo grado, relativa alla ritenuta recidiva, al diniegodelle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio appareimmune da vizi, dovendosi considerare che il G.U.P., con la sentenza richiamatadalla Corte d’appello:- ha motivato in relazione alla sussistenza della recidiva con il richiamo ainumerosi precedenti penali per reati posti in essere in un arco di tempoparticolarmente ampio, rendendo evidente che il reato qui giudicato si poneva“nel solco delle precedenti condotte delinquenziali”, costituendo “ulterioremanifestazione di una sempre più accentuata capacità a delinquere” (v. pag. 8della sentenza di primo grado);- ha motivato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generichecon il richiamo all’assenza di elementi da valutarsi positivamente per l’imputato;- ha motivato con il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. inrelazione al trattamento sanzionatorio, individuato in misura inferiore alla mediaedittale (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01,secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudicenel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deveessere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, madividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimoedittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17026/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris