CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ROMANIA il 074/05/1982 Avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. ( così riqualificata la originaria imputazione ex art. 628 co.1 e 3 bis cod. pen., e ritenuta la circostanza attenuante del risarcimento del danno equivalente alla contestata recidiva specifica), per essersi introdotto in una privata abitazione, in cui erano in corso d'opera lavori di ristrutturazione, e avere prelevato gli scuri delle finestre e altri beni, tra cui una vasca idromassaggio momentaneamente posta all'esterno dell'abitazione, non riuscendo nell'intento furtivo per il sopraggiungere del fratello della persona offesa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 624 bis cod. pen., e correlato vizio della motivazione. Secondo la Difesa ricorrente, non ricorre il requisito fondante del furto di cui all'art.624 bis cod. pen. non potendosi qualificare quelli nei quali è avvenuto il tentativo di furto quali luoghi di privata dimora, invocando il principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite, giacchè l'immobile non era stato mai destinato effettivamente ad abitazione né a luogo in cui si svolgono atti della vita privata, in quanto sottoposto a intervento di ristrutturazione subito dopo l'acquisto da parte della persona offesa; al momento dell'accesso furtivo i lavori edili erano sospesi; il cantiere era accessibile a un numero indeterminato di persone, cosicchè non può ravvisarsi il jus excludendi alios né connotati di riservatezza. Si duole poi che la Corte di appello non ha motivato in merito agli elementi fattuali che l'hanno indotta a ritenere il luogo in questione come di privata dimora, in tal senso denunciandosi la non pertinenza dei richiami giurisprudenziali, comunque superati dall'approdo delle Sezioni uniti. 3. Il ricorso è stato tardivamente proposto e deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata, infatti, emessa il 18 giugno 2020 con termine di 60 giorni per il deposito della motivazione ( 17 agosto 2020), ai sensi dell'art. 544 co. 3 cod. proc. pen.; la sentenza è stata depositata il 21 luglio 2020, nel termine che il giudice si era assegnato, e, pertanto, il termine di quarantacinque giorni per impugnare ( ex art. 585 cod. proc. pen.), calcolata la sospensione feriale fino al 31 agosto 2020, è venuto a scadere il 15 ottobre 2020. Il ricorso è stato, tuttavia, solo il 29 ottobre 2020, cosicchè correttamente la cancelleria ne ha decretato la irrevocabilità il 16 ottobre 2020. 4. Giova ricordare che, con il decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalle legge n. 162 del 2014, è stata modificata la durata della sospensione feritale, rendendola più breve a decorrere dall'anno 2015. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 31 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]