CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (N. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CUSCINA' GIOVANBATTISTA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia degli imputati, insiste per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina riconosceva: [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati al medesimo ascritti ai capi 1 e 2 della rubrica (tentato omicidio premeditato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; detenzione e porto dell'arma utilizzata nell'occasione, delitti tutti aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.,1 cod. pen.), nonché di quello ascrittogli al capo 5 dell'imputazione (reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei già indicati reati di cui ai capi 1 e 2 della contestazione, nonché di quelli di cui ai capi 3 e 4 (rapina aggravata, in concorso con persona ignota, ai danni dell'addetto al distributore di benzina ENI di [OSCURATO:PERSONA] in Messina e porto in luogo pubblico di due coltelli da cucina con lama lunga, utilizzati nell'occasione); [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo 6 della rubrica (detenzione illegale di un'arma comune da sparo); conseguentemente, unificati sotto il vincolo della continuazione i soli delitti di cui ai capi 1 e 2, condannava il [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni 19, mesi 10 di reclusione; condannava, altresì, il [OSCURATO:PERSONA], unificati sotto il vincolo della continuazione oltre che i delitti di cui ai capi 1 e 2, anche, tra loro, quelli di cui ai capi 3 e 4, alla pena complessiva di anni 17, mesi 4 di reclusione ed C. 2.200,00 di multa; condannava, infine, il Cuscinà alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione; condannava gli imputati, ciascuno, alle pene accessorie di legge e applicava al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di anni tre. 2. Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di Messina, rideterminava la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 2, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, 1 cod. pen., in anni 13, mesi 4 di reclusione; rideterminava, altresì, la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 2, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in anni 8, mesi 4 di reclusione e in ordine ai reati di cui ai capi 3 e 4 della rubrica, in anni 4, mesi 2 di reclusione ed C. 1.200,00 di multa; confermava nel resto la decisione impugnata anche da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Secondo le due concordi pronunce di merito, le indagini, avviate a seguito della sparatoria avvenuta il 25.8.2018 davanti al bar "Micali" di [OSCURATO:PERSONA] di Messina, avevano consentito non solo di ricostruire i fatti oggetto della suddetta vicenda nei modi di seguito riportati, ma anche di accertare la verificazione degli altri reati contestati agli imputati. Gli inquirenti avevano avuto modo di verificare che quella mattina a sparare era stato un individuo sceso da un ciclomotore, condotto da altro soggetto, il quale, appena terminata l'azione del complice, era ripartito insieme a quest'ultimo a grande velocità, facendo perdere le tracce; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato che quella • «=. mattina, mentre si trovava dentro il bar, aveva sentito il rumore di uno sparo e, giratosi, aveva visto due persone litigare; aveva precisato che una delle due indossava un casco e armeggiava un oggetto cromato e che la stessa si era allontanata a bordo di uno scooter guidato da un uomo che aveva anch'egli un casco; Aricò, un altro avventore del bar, aveva descritto i fatti in termini sostanzialmente analoghi a quelli del citato testimone, pur riferendo di avere udito due spari e non uno solo; detti contributi dichiarativi avevano trovato riscontro nelle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza installati in zona, la cui visione aveva consentito di verificare che, nel periodo di tempo in cui vi era stata l'aggressione ai danni del Cuscinà, l'unico veicolo che si era fermato nei pressi del bar "Micali" era un motociclo con a bordo due soggetti; gli investigatori, sulla base dell'orario in cui era stato visto transitare detto ciclomotore e di quello in cui era pervenuta la chiamata al 112 da parte del Ragno per segnalare l'accaduto, avevano tratto la conclusione che la prima azione compiuta dal soggetto sceso dal veicolo era stata quella di sparare, per poi accanirsi sulla vittima e intraprendere con la stessa una colluttazione, nel corso della quale venivano usati anche due bastoni, trovati intrisi di sangue dai Carabinieri intervenuti sul posto; lo stesso Ragno, peraltro, aveva riferito di avere dapprima udito lo sparo e che solo dopo aveva visto i due litigare. Sempre secondo la ricostruzione accreditata nelle pronunce di merito, siffatta scansione temporale dello svolgimento del fatto delittuoso si rilevava esatta alla luce degli ulteriori sviluppi investigativi, rappresentati principalmente dagli esiti delle intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze in uso alla persona offesa e, poi, estese a quelle in uso agli imputati; nel corso delle conversazioni captate, infatti, si aveva la conferma che l'intenzione iniziale dei due uomini era quella di sparare a [OSCURATO:PERSONA], ma l'inceppamento della pistola dopo il primo sparo aveva costretto l'attentatore a fare ricorso alla violenza fisica anche con l'uso di bastoni, trovati probabilmente sulla strada, pur di portare a termine la spedizione punitiva decisa da [OSCURATO:PERSONA] per vendicare un contrasto insorto tra il nipote e il Cuscinà (secondo quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato proprio gli odierni imputati quali esecutori materiali del reato); illuminante in tal senso era il dialogo tra il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA], durante il quale il primo - nel riferire al suo interlocutore il contenuto della riunione tenutasi presso il ristorante messinese "[OSCURATO:PERSONA]" il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, con il ruolo di intermediari, oltre lui, gli altri collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ricomporre la situazione venutasi a creare dopo il grave episodio verificatosi alcuni giorni prima - aveva sottolineato la fortuna di [OSCURATO:PERSONA], scampato per una seconda volta a un attentato grazie al fatto che l'arma, dopo il primo colpo, si era inceppata.I Giudici di merito sottolineavano, inoltre, che determinanti, al fine di individuare negli imputati gli autori del reato, erano stati i contenuti delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento penale sulle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e alla madre di questi; che, in particolare, era risultato che proprio la mattina del 25.8.2018 alle ore 4,19 [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato al cugino [OSCURATO:PERSONA] un messaggio con il quale lo aveva invitato ad andarlo a prendere con il suo ciclomotore e ciò a dimostrazione che il progetto criminale era stato pianificato e previamente concordato tra i due e che, quindi, non si era trattato di un'azione estemporanea e della quale il [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza; che la definitiva conferma della bontà dell'ipotesi investigativa era derivata dalla confessione resa da [OSCURATO:PERSONA], che si era addossato la responsabilità esclusiva del delitto, pur precisando che la sua intenzione non era quella di attentare alla vita della vittima designata, bensì solo quella di avere un i;6 chiarimento con la stessa; che il [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo di avere portato con sé un'arma, aveva dichiarato che, nel corso della colluttazione con il Cuscinà, quest'ultimo lo aveva colpito con un bastone trovato nelle vicinanze e lui, dopo averlo attinto a sua volta con un altro bastone, aveva estratto la pistola solo per intimorire il contendente, ma durante il tentativo di questo di disarmarlo, accidentalmente era partito un colpo che aveva procurato le lesioni di arma da fuoco certificate presso l'ospedale dove il ferito si era recato per farsi medicare. Ritenevano tuttavia i suddetti Giudici che la volontà del [OSCURATO:PERSONA] fosse stata quella di uccidere la persona offesa e che del reato di tentato omicidio dovesse rispondere in concorso con questi anche [OSCURATO:PERSONA]; che quest'ultimo, inoltre, alla stregua del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, si era reso responsabile anche di una rapina, commessa con un ignoto complice, ai danni del distributore di benzina ENI sito in [OSCURATO:PERSONA] di Messina; che, infatti, la visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza ivi installato aveva consentito di ricostruire le fasi dell'azione delittuosa posta in essere in pieno giorno e alla presenza di altre persone da due soggetti travisati, giunti a bordo di un ciclomotore, i quali erano stati chiaramente ripresi, uno, nell'atto di puntare un coltello alla gola del benzinaio, dal quale si erano fatti consegnare la somma di 500,00 euro che il predetto custodiva nelle tasche dei pantaloni, mentre l'altro, armato anch'egli di coltello, lo bloccava da dietro, perr poi allontanandosi insieme rapidamente dal posto; che l'attribuibilità del fatto al [OSCURATO:PERSONA] si evinceva con certezza dal contenuto di numerose conversazioni intrattenute dalla madre del predetto con stretti familiari, laddove, senza mezzi termini, la stessa aveva riferito che, visionando il filmato della rapina (compiuta presso il distributore di cui era titolare il marito di una sua amica), aveva riconosciuto il figlio in uno dei due malviventi in quanto, pur avendo questi il volto travisato, aveva notato che aveva la sua stessa fisionomia e le sue stesse movenze; che la donna aveva manifestato questa sua convinzione anche al congiunto e, nonostante le riassicurazioni dello stesso circa la sua estraneità al fatto, gli comunicava che lo avevano riconosciuto anche l'addetto al distributore, vittima della rapina, e la sua amica, la quale per il rispetto che le portava aveva, tuttavia, deciso di non sporgere denuncia; che, ancora, pur avendo la donna tentato di convincere l'amica che la corporatura di uno dei rapinatori non corrispondesse a quella del figlio (essendosi camuffato per sembrare più grosso) e che quest'ultimo non possedesse il giubbotto e le scarpe che indossava la persona ripresa nel filmato, restava, invece, convinta del contrario, come emergeva dalle telefonate con i suoi parenti, laddove affermava di essere certa che si trattasse del figlio. Quanto al delitto contestato al [OSCURATO:PERSONA] al capo 5 della rubrica, le due pronunce di merito mettevano in evidenza come fosse risultato che l'imputato avesse attribuito fittiziamente a tale [OSCURATO:PERSONA] la titolarità della sala giochi "[OSCURATO:PERSONA]" di Messina al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione che vietano a chi possa essere sottoposto a una di dette misure di gestire in nome proprio attività; infine, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di detenzione illegale di arma, contestatogli al capo 6 della rubrica, era risultata dimostrata alla stregua del tenore delle indicate conversazioni intercettate. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti, uno nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'altro, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con l'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha formulato sette distinti motivi di impugnazione. 5.1. Con il primo motivo, ha dedotto, con riguardo ai reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica (tentato omicidio e connessi reati in materia di armi), violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. 'pen. in relazione agli artt. 110, 582, 583, 585 cod., nonché vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta accertata quale tentato omicidio, anziché quale lesioni personali. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe indicato in forza di quale elemento di prova fosse possibile sostenere che l'arma in uso a [OSCURATO:PERSONA] si fosse inceppata dopo l'esplosione del primo colpo; la dinamica dell'evento, ricavabile dalle sovrapponibili dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dai testi (Ragno, Aricò e Galletta) e dal contenuto della conversazione intercettata il 28.8.2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indurrebbe a escludere la sussistenza dell'animus necandi in capo al soggetto attivo del reato; nell'esternare il proprio convincimento, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto: a) che quando era stato attinto dal colpo di pistola il Cuscinà era in posizione eretta, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era a bordo di un ciclomotore; b) che il Cute si trovava, quindi, a un'altezza superiore al Cuscinà e il colpo era stato certamente sparato dall'alto verso il basso; c) che l'avambraccio di un soggetto che si trova in posizione eretta occupa la parte del corpo che va dal bacino all'arto inferiore; d) che a riprova di tale assunto soccorre la natura e l'entità delle lesioni riportate dal Cuscinà, di cui solo quella all'avambraccio era stata determinata dall'esplosione del colpo dell'arma da sparo. 5.2. Con il secondo motivo, la difesa, con riguardo al delitto di tentato omicidio e con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen. e 116, 575 cod. pen.. La Corte nell'escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art.116 cod. pen. non avrebbe considerato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, gli argomenti spesi nell'impugnata sentenza non sarebbero incompatibili con la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] della consapevolezza che il suo correo intendeva solo ferire il Cuscinà. 5.3. Con il terzo motivo, la difesa, con riguardo ai reati di cui ai capi 3 e 4 ascritti a [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto violazione degli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 628 cod. pen. e 4 della legge n. 110 del 1975, nonché vizio di motivazione sul punto. Secondo la difesa, la motivazione svolta dalla Corte territoriale in relazione alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di rapina e flretJ reato di porto ingiustificato di coltelli sarebbe ".tautologica" e autoreferenziale"; nessuna emergenza probatoria legittimerebbe l'assunto secondo cui la madre dell'imputato lo aveva riconosciuto come autore della rapina; al contrario, la madre aveva chiesto al figlio se si fosse reso responsabile della rapina e, dinnanzi alla protesta di innocenza di questi, aveva, poi, visionato le immagini delle video registrazioni che ritraevano il rapinatore, prendendo atto dell'innocenza del suo congiunto; inoltre, quanto riferito dalla vittima del reato e dalla moglie del titolare del distributore di benzina i durante l'interlocuzione con la madre dell'imputato, sarebbe un mero sospetto, tanto che neppure nella denuncia era stato fatto alcun riferimento al [OSCURATO:PERSONA]. 5.4. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto) con riguardo al reato di cui al capo 5 della rubrica ascritto al Cutkviolazione di legge e difetto dì motivazione. Ha, in proposito, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva ammesso di essere il titolare della sala scommesse intestata formalmente a [OSCURATO:PERSONA] perché, a causa delle sue pregresse vicissitudini giudiziarie, non poteva ottenere le licenze di pubblica sicurezza necessarie per l'esercizio dell'impresa; che il reato de quo si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità realizzata in qualsiasi forma e, quindi, consiste, sotto il profilo oggettivo, nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza; che, quanto all'elemento soggettivo, il reato richiede che tutti i concorrenti abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità: solo il dolo specifico, consistente nella precipua finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, qualifica la condotta, differenziandola da una lecita simulazione di carattere civilistico. E ha sostenuto che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai operato un'effettiva schermatura della sua titolarità e si sarebbe sempre accreditato come proprietario con tutti i soggetti con i quali si era relazionato (la stessa Corte territoriale aveva, infatti, affermato che era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si era personalmente occupato dell'attivazione della linea telefonica, aveva acquistato le dotazioni informatiche necessarie, si era occupato di ricevere merce e altri oggetti destinati al centro, aveva tenuto i contatti con le società erogatrici di servizi, con i fornitori e con il commercialista, aveva provveduto alle assunzioni dei dipendenti e all'organizzazione dei turni di lavoro), con la conseguenza che sarebbe palese l'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie oggetto di contestazione. 5.5. Con il quinto motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 5.6. Con il sesto motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha, al riguardo, osservato che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione né la confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA], né i profili soggettivi dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], soggetto assolutamente incensurato, e neppure la loro acclarata condizione tossicomanica. 5.7. Con il settimo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena in relazione alle posizioni di entrambi gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre distinti motivi di impugnazione. 6.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione degli artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, nonché vizio di motivazione.Secondo il ricorrente, il percorso argomentativo posto a fondamento della ritenuta responsabilità in relazione al reato contestato al capo 7 della rubrica si risolverebbe in un ragionamento di tipo meramente assertivo; muovendo dalla premessa che l'imputato nel corso della telefonata registrata aveva palesato la sua intenzione di sparare a qualcuno, la Corte territoriale era giunta alla conclusione che il predetto detenesse illegalmente un'arma; ma così motivando, la sentenza avrebbe operato una inammissibile sovrapposizione tra la consapevolezza dell'altrui detenzione (del padre) e il concorso nella detenzione medesima, da escludersi proprio in considerazione del tenore della conversazione captata. 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. 6.3. Con il terzo motivo (indicato con il numero romano VII), il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena in concreto inflittagli. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il primo motivo di impugnazione, con cui la difesa del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale accolto la doglianza difensiva con la quale si chiedeva la derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali, non è fondato. Al riguardo, infatti, ritiene il Collegio che la difesa dei suddetti imputati non ha tenuto conto, nel riprodurre in questa sede l'indicata censura, delle precise e puntuali osservazioni svolte dalla Corte di appello di Messina, con le quali non si è minimamente confrontata e, soprattutto, nel prospettare le ragioni del proprio assunto, si è appuntata su una ricostruzione del fatto e sull'individuazione del distretto corporeo della vittima, attinto dallo sparo, diverse da quelle accreditate nelle due conformi pronunce di merito. 2. Come è stato evidenziato nella prima parte della presente sentenza, i Giudici del merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] era stato sparato da un individuo sceso da un ciclomotore, condotto da altro soggetto, il quale appena terminata l'azione del complice, era ripartito insieme a quest'ultimo a grande velocità, facendo perdere le tracce; che, in particolare, alla stregua delle dichiarazioni dei testi oculari e delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza installati in zona, era stato accertato che; nel periodo di tempo in cui vi era stata l'aggressione ai danni del Cuscinà, l'unico veicolo che si era fermato nei pressi del bar "Micali" era un motociclo con a bordo due soggetti; che, sulla base dell'orario in cui era stato visto transitare detto ciclomotore e di quello in cui era pervenuta la chiamata al 112 da parte del teste Ragno per segnalare l'accaduto, doveva trarsi la conclusione che la prima azione compiuta dal soggetto sceso dal veicolo era stata quella di sparare, per poi accanirsi sulla vittima e intraprendere con la stessa una colluttazione, nel corso della quale venivano usati anche due bastoni, trovati intrisi di sangue dai Carabinieri intervenuti sul posto; che, inoltre, lo stesso Ragno aveva riferito di avere dapprima udito lo sparo e che solo dopo aveva visto i due litigare; che dal contenuto delle conversazioni successivamente captate era risultato chiaro che l'intenzione iniziale dei due soggetti era quella di sparare a [OSCURATO:PERSONA], ma l'inceppamento della pistola dopo il primo sparo aveva costretto l'attentatore a fare ricorso alla violenza fisica anche con l'uso di bastoni, trovati probabilmente sulla strada, pur di portare a termine la spedizione punitiva decisa da [OSCURATO:PERSONA] per vendicare un contrasto insorto tra il nipote e il Cuscinà (secondo quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato proprio gli odierni imputati quali esecutori materiali del reato); che illuminante in tal senso era il dialogo tra il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA], durante il quale il primo - nel riferire al suo interlocutore il contenuto della riunione tenutasi presso il ristorante messinese "[OSCURATO:PERSONA]" il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, con il ruolo di intermediari, oltre lui, gli altri collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ricomporre la situazione venutasi a creare dopo il grave episodio verificatosi alcuni giorni prima - aveva sottolineato la fortuna di [OSCURATO:PERSONA], scampato per una seconda volta a un attentato grazie al fatto che l'arma, dopo il primo colpo, si era inceppata. 3. Appare doveroso ribadire che detti Giudici hanno sottolineato che determinanti, al fine di individuare negli imputati gli autori del reato, erano stati i contenuti delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento penale sulle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e alla madre di questi; che, in particolare, era risultato che proprio la mattina del 25.8.2018 alle ore 4,19 [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato al cugino [OSCURATO:PERSONA] un messaggio con il quale lo aveva invitato ad andarlo a prendere con il suo ciclomotore e ciò a dimostrazione che il progetto criminale era stato pianificato e previamente concordato tra i due e che, quindi, non si era trattato di un'azione estemporanea e della quale il [OSCURATO:PERSONA] non era a conoscenza. Ancora, va osservato che gli stessi hanno ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che - contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], ovvero che tra lui e il Cuscinà vi era stata soltanto una colluttazione e che lo sparo era partito accidentalmente durante il suo tentativo di difendersi dall'aggressione del contendente e al fine di spaventarlo - le uniche dichiarazioni testimoniali e le altre emergenze probatorie inducevano, invece, a ritenere che prima era stata usata la pistola e, solo dopo l'inceppamento dell'arma, vi era stata l'aggressione fisica a colpi di bastone; che, in maniera altrettanto puntuale e logica, hanno evidenziato che il colpo era stato sparato a distanza ravvicinata e in direzione dell'addome della vittima e che anche se il proiettile aveva perforato l'avambraccio sinistro del Cuscinà, ciò era avvenuto in quanto quest'ultimo aveva verosimilmente cercato di proteggere quella parte del corpo sede di organi vitali. 4. Ebbene detto argomentare è a giudizio del Collegio assolutamente adeguato a sorreggere la decisione assunta e del tutto congruo rispetto alla decisione di sussumere la condotta posta in essere dagli imputati sotto il paradigma del tentato omicidio. Non ricorre, dunque, il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui al combinato disposto degli artt., 56 e 575 cod. pen., alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte in materia. E in vero, la decisione della Corte territoriale è fondata sull'accertamento del fatto perfettamente corrispondente alla norma incriminatrice come correttamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" (Cass. Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Rv. 248305). Inoltre, i giudici di legittimità hanno costantemente affermato che "in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa" (Cass. Sez. 1, n. 54043 del 10/06/2014, Rv. 261702). 5. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale la difesa lamenta la mancata applicazione dell'istituto del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen., in quanto assolutamente generico.r> Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 6. Non merita accoglimento neppure il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e con specifico riguardo alla ritenuta responsabilità di costui per i reati di cui ai capi 3 e 4 della rubrica. La Corte territoriale ha evidenziato - come già riportato nella prima parte della presente sentenza - che l'attribuibilità del fatto al [OSCURATO:PERSONA] si evinceva con certezza dal contenuto di numerose conversazioni intrattenute dalla madre del predetto con stretti familiari, laddove, senza mezzi termini, la stessa aveva riferito che, visionando il filmato della rapina, compiuta, peraltro, presso il distributore di cui era titolare il marito di una sua amica, aveva riconosciuto il figlio in uno dei due malviventi in quanto, pur avendo questi il volto travisato, aveva notato che aveva la sua stessa fisionomia e le sue stesse movenze; che la donna aveva manifestato questa sua convinzione anche al congiunto e, nonostante le riassicurazioni dello stesso circa la sua estraneità alla vicenda, gli comunicava che lo avevano riconosciuto anche l'addetto al distributore, vittima della rapina, e la sua amica, la quale per il rispetto che le portava aveva deciso di non sporgere denuncia; che, ancora, pur avendo la donna tentato di convincere l'amica che la corporatura di uno dei rapinatori non corrispondesse a quella del figlio (essendosi camuffato per sembrare più grosso) e che quest'ultimo non possedesse il giubbotto e le scarpe che indossava la persona ripresa nel filmato, restava, invece, convinta del contrario, come emergeva dalle telefonate con i suoi parenti, laddove affermava di essere certa che si trattasse del figlio. Ebbene, l'argomentare della Corte, fondato essenzialmente sull'interpretazione dei dialoghi intercettati, è esente da vizi rilevabili in questa sede e non risulta essere scalfito dalle osservazioni difensive con le quali, in buona sostanza, si tenta di proporre una diversa lettura delle conversazioni captate. 7. Non è fondato neppure il quarto motivo di ricorso con il quale la sentenza impugnata è stata censurata con riferimento alla ritenuta responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., del quale difetterebbe, secondo l'assunto difensivo, l'elemento soggettivo. Come correttamente osservato nelle due sentenze di merito, non è state, oggetto di contestazione la circostanza che l'attività della sala giochi, "[OSCURATO:PERSONA], fosse solo formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], ma che in realtà la stessa fosse riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso l'addebito e non aveva esitato a manifestare la sua preoccupazione per la possibile instaurazione di un procedimento di prevenzione patrimoniale a suo carico, che aveva costituito la ragione per la quale si era "accordato con la Curatola che è una mia conoscente, che è mia socia in questa attività poiché non potevo ottenere le licenze perché ho dei precedenti". Così argomentando, i Giudice del merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 quinques D.L. n. 306 del 1992 (conv. in I. n. 356 del 1992), non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione" (Cass. Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, Rv. 270480 - 01; Cass. Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014 (dep.2015) Rv. 261980 - 01). 8. Inammissibile è il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la difesa ha censurato la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta recidiva, poiché non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. 9. Non merita accoglimento il sesto motivo di impugnazione, con il quale la difesa degli imputati ha censurato la pronuncia impugnata in ordine alla mancata concessione nei confronti dei predetti delle circostanze attenuanti generiche. Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez; 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, Rv 249163 - 01; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, Rv 204768. 01; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, Rv. 207560 - 01). 12 dr Nel caso di specie, la concreta possibilità di riconoscere al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] le invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa - come risulta dalla lettura congiunta delle due pronunce di merito che si integrano vicendevolmente -, con riguardo al primo, in considerazione, oltre che della gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna, della sua personalità, essendo il predetto gravato di numerosi precedenti penali sintomatici della sua rilevante capacità a delinquere e, con riguardo al secondo, tenuto conto sia dell'entità delle condotte sia della sua "spregiudicatezza", indice inequivocabile di un'allarmante personalità delinquenziale particolarmente incline alla violenza. Trattasi di argomentare assolutamente adeguato e congruo a giustificare la decisione adottata, che le osservazioni difensive non riescono a scalfire nella sua intrinseca consistenza. 10. Del tutto generico è, a giudizio del Collegio, il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], con il quale la pronuncia della Corte territoriale è stata censurata con riferimento all'entità della pena inflitta ai suddetti imputati. E in vero, la difesa non ha indicato alcun vizio rilevabile in sede di legittimità, limitandosi ad affermare che le norme di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. riconoscono al Giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena e che, per il [OSCURATO:PERSONA], mentre per il reato di cui al capo 1 della rubrica la pena era stata individuata nel minimo edittale, per il reato di rapina aggravata, la stessa era stata individuata in misura superore a detto limite; quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha esclusivamente lamentato che la pena inflittagli sarebbe "di gran lunga superiore al minimo edittale previsto dalle fattispecie oggetto di imputazione" senza alcuna altra necessaria specificazione. 11. Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 5 ottobre 2021, Rv. 282337; conforme a Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26 febbraio 2015, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 4 ottobre 2016, Rv. 268389; Sentenza n. 3643 del 1997, Rv. 209620 - 01; Sentenza n. 35680 del 2005, Rv. 232576 - 01; Sentenza n. 117 del 2006, Rv. 232626 - 01; Sentenza n. 15396 del 2008, Rv. 239636 - 01; Sentenza n. 17619 del 2008, Rv. 239724 - 01;Sentenza n. 11794 del 2013, Rv. 254439 - 01; Sentenza n. 35181 del 2013, Rv. 257784 - 01; Sentenza n. 46301 del 2013, Rv. 258164 - 01). Ciò posto, il Collegio osserva che LI motivo in esame tende a dare una diversa interpretazione alle pur chiare conversazioni intercettate, puntualmente riportate nel provvedimento impugnato, dalle quali i giudici del merito, con una doppia conforme, hanno logicamente desunto che il Cuscinà aveva la disponibilità di una pistola, conoscendo perfettamente il luogo dove la stessa era custodita, tanto da indicarlo alla madre, e potendo egli accedervi in qualunque momento. 12. Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa del Cuscinà ha lamentato il mancato riconoscimento, in favore del predetto, delle circostanze attenuanti generiche, ritiene il Collegio che - alla stregua della giurisprudenza in materia, precedentemente richiamata con riguardo alla posizione degli altri ricorrenti — l'avversata decisione sia stata adeguatamente motivata sulla base, oltre che della gravità del fatto, della personalità del prevenuto, soggetto attinto da numerosi precedenti penali, denotanti la sua "indole delinquenziale" e la sua "insensibilità ai dettami della legge". 13. Parimenti, la sentenza della Corte di appello di Messina, del tutto conforme a quella di primo grado, resiste alle doglianze difensive in punto di dosimetria della pena, determinata, nell'entità indicata, in c