CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39060/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] i. Lk-Cerz avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello(di Taranto ha confermato la condanna—dlAntonante jIIDe Bartolomeo per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento. Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti. Alla inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ore Il PreleØte E