Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:T:2011:217
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑299/08
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’Accordo SEE — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Principio di individualità delle pene e delle sanzioni — Principio di legalità delle pene — Presunzione d’innocenza — Principio di buona amministrazione — Principio della certezza del diritto — Sviamento di potere — Ammende — Circostanza aggravante — Deterrenza — Circostanza attenuante — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Valore aggiunto significativo»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
2.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della
difesa — Portata
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23 e 27, n. 1)
3.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione
(Art. 81, n. 1, CE)
4.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)
5.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione
(Art. 81, n. 1, CE)
6.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Decisione
riguardante una pluralità di destinatari — Necessità di una motivazione sufficiente in particolare nei confronti dell’ente
che deve sostenere l’onere conseguente a un’infrazione
(Artt. 81, n. 1, CE e 253 CE)
7.
Atti delle istituzioni — Presunzione di validità — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che addebita ad una società controllante la
violazione del diritto della concorrenza commessa dalla sua controllata
(Art. 249 CE)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punti 25 e
30)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione
dell’impresa incriminata — Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione da parte della
[OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18 e 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2002/C 45/03, punti 20, 21 e 23,
lett. b)]
10.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Sindacato giurisdizionale — Competenza
del giudice dell’Unione estesa al merito
(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
1.
Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità
giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in
sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli
economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici. Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione,
la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa,
circostanza che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante,
senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione.
Riguardo al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia
infranto le norme in materia di concorrenza, da un lato, la società controllante può esercitare un’influenza determinante
sul comportamento di tale controllata e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui detta società controllante
esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata.
Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto
dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale
controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda
inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione,
non fornisca sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma
sul mercato.
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a comprovare la suddetta presunzione di esercizio di un’influenza determinante con indizi
supplementari. Sebbene una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], precedente all’adozione della decisione, fosse consistita
nel comprovare detta presunzione con indizi supplementari, tale osservazione non può che rimanere priva di influenza sulla
conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a basarsi unicamente sul fatto che una società controllante deteneva
la quasi totalità del capitale sociale della sua controllata per presumere che essa esercitasse su quest’ultima un’influenza
determinante.
(v. punti 49-52, 59)
2.
Il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa chiamata a rispondere di una violazione delle norme sulla concorrenza
sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo avviato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], di far conoscere in modo
efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti
di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto per suffragare l’asserita trasgressione del Trattato.
Il regolamento n. 1/2003 prevede, all’art. 27, n. 1, l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti che deve contenere
in termini chiari tutti gli elementi essenziali su cui la [OSCURATO:PERSONA] si fonda in tale fase del procedimento, per consentire
agli interessati di prendere effettivamente conoscenza dei comportamenti loro contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] e di far valere
utilmente la loro difesa prima che essa adotti una decisione definitiva.
Una tale comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale del principio fondamentale del diritto comunitario
che richiede il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento. Tale principio esige in particolare che
la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione
delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti
addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché l’impresa
in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a
suo carico.
In particolare, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno
essere inflitte ammende, dev’essere inviata a quest’ultima e deve indicare in che qualità a tale persona giuridica sono contestati
i fatti addebitati. È infatti con la comunicazione degli addebiti che l’impresa interessata viene informata di tutti gli elementi
essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento. Di conseguenza, solo dopo l’invio di detta comunicazione
l’impresa interessata può far pienamente valere i suoi diritti della difesa.
Pertanto, allorché la [OSCURATO:PERSONA] informa una società controllante, in una comunicazione degli addebiti, che intende imputarle,
sul fondamento della presunzione di esercizio di un’influenza determinante, il comportamento illecito della sua controllata,
il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia assunto alcun provvedimento istruttorio nei confronti di detta società prima di notificarle
la comunicazione degli addebiti non viola i diritti della difesa di tale impresa. In proposito, tale società è stata messa
in grado di far conoscere utilmente il proprio punto di vista nel corso della fase amministrativa del procedimento riguardo
all’effettività e alla pertinenza dei fatti e delle circostanze dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione degli addebiti,
tanto nelle sue osservazioni in risposta a tale comunicazione, quanto durante l’audizione presso il consigliere auditore.
(v. punti 134-140)
3.
In forza del principio del carattere individuale delle pene e delle sanzioni, una persona fisica o giuridica può essere sanzionata
esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti. Il principio in questione è applicabile in qualsiasi procedimento
amministrativo che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni in forza delle norme sulla concorrenza.
Tuttavia, tale principio deve conciliarsi con la nozione di impresa ai sensi dell’art. 81 CE. Pertanto, qualora l’entità economica
violi le regole della concorrenza, è tenuta, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione.
Infatti, non è un atto di istigazione a commettere l’illecito compiuto dalla società controllante nei confronti della sua
controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica
impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione che impone ammende nei confronti di
una società capogruppo.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non viola il principio d’individualità delle pene e delle sanzioni condannando una società controllante
per un’infrazione che si è presunto avesse commesso a causa dei legami economici e giuridici che la univano alla sua controllata
e che le permettevano di determinare il comportamento di quest’ultima sul mercato.
(v. punti 178-181)
4.
Il principio di legalità delle pene impone che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le pene che essa reprime. Tale
condizione si rivela soddisfatta allorché il soggetto sia in grado di sapere, sulla base del dettato della disposizione pertinente
e con l’aiuto di un’interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implicano la sua responsabilità penale.
Orbene, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA]
può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese che commettano, in particolare, un’infrazione alle disposizioni dell’art. 81 CE.
Nella misura in cui una società controllante e la sua controllata sono state considerate costituire un’impresa, ai sensi di
quest’ultimo articolo, la [OSCURATO:PERSONA], senza violare il principio della legalità delle pene, può imporre un’ammenda alle persone
giuridiche che facevano parte della suddetta impresa.
(v. punti 187-189)
5.
Il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni
diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
Nell’ambito di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che infligge un’ammenda ad una società controllante per un’infrazione alle
norme sulla concorrenza commessa dalla sua controllata, in applicazione della presunzione di influenza determinante della
società controllante che detiene la quasi totalità del capitale sociale della propria controllata, la [OSCURATO:PERSONA] dispone
di un margine di discrezionalità per decidere se sia opportuno imputare la responsabilità di un’infrazione ad una controllante.
Pertanto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà, ma non l’obbligo, di imputare la responsabilità dell’infrazione a una società
controllante, allorché le condizioni di una simile presunzione sono soddisfatte, il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non
abbia proceduto a tale imputazione in un altro caso non implica che essa sia tenuta ad effettuare la stessa valutazione in
una decisione impugnata. Tuttavia, tale imputazione è soggetta al controllo dei giudici dell’Unione, ai quali spetta di verificare
che ricorrano le condizioni di una siffatta imputazione.
(v. punti 196-198)
6.
La motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in
forma chiara ed inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana in modo da consentire agli interessati
di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.
La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento
volto ad analizzare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE deve essere valutato alla luce
non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
Allorquando una decisione che applica l’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema di imputabilità dell’infrazione,
essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il
tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Ne consegue che, per essere sufficientemente
motivata nei confronti delle società controllanti delle controllate autrici dell’infrazione, la decisione della [OSCURATO:PERSONA]
deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tali società.
(v. punti 216-217)
7.
Le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] si presumono valide e producono effetti giuridici finché non siano state annullate o revocate.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a sospendere il procedimento avviato nei confronti di una società, per infrazioni alle
regole della concorrenza, in attesa che il giudice dell’Unione si pronunci su un ricorso proposto dalla stessa società contro
un’altra decisione che la sanziona per altre infrazioni alle regole della concorrenza. Infatti, nessuna disposizione di legge
impone alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l’adozione di decisioni in cause vertenti su fatti diversi.
(v. punto 241)
8.
Nell’ambito del potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende alle imprese che commettono un’infrazione ai sensi dell’art. 81 CE,
in via di principio la responsabilità per l’impresa di cui trattasi incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa
interessata al momento in cui l’infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato
l’infrazione, la gestione dell’impresa era stata posta sotto la responsabilità di un’altra persona. Per l’applicazione e l’esecuzione
delle decisioni prese dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 81 CE, è necessario identificare un’entità dotata di personalità
giuridica. Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione in applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, essa deve identificare
la o le persone, fisiche o giuridiche, potenzialmente responsabili del comportamento dell’impresa in causa e sanzionabili
a tal titolo, alle quali indirizzare la decisione.
Gli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare l’importo delle ammende garantiscono la certezza del diritto delle
imprese, dato che determinano la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta per la fissazione dell’importo delle ammende.
L’amministrazione non può discostarsene, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità
di trattamento.
Per quanto riguarda due società, ossia una società controllante e la sua controllata, che costituiscono, all’epoca della commissione
dell’infrazione, un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE, ma che non esistevano più in tale forma alla data dell’adozione della
decisione che imponeva loro un’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] può, da un lato, infliggere, conformemente all’art. 23, n. 2, del regolamento
n. 1/2003, un’ammenda in solido a tali due imprese, che devono rispondere dell’infrazione commessa, e, dall’altro lato, imporre
alla sola società controllante, ai sensi del punto 30 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda, dal momento
che il fatturato particolarmente importante di essa, rispetto alle altre entità sanzionate al momento dell’adozione della
decisione, le permetteva di mobilizzare più facilmente i fondi necessari per il pagamento di un’ammenda.
A tale riguardo, il fatto che l’ammenda, imposta a scopo dissuasivo alla sola società controllante, sia calcolata con riguardo
all’importo di base dell’ammenda inflitta in solido alle due società, e che già include una maggiorazione specifica a scopo
dissuasivo, non può essere iniquo.
Infatti, l’ammenda imposta in solido alle due società corrisponde all’importo di base dell’ammenda comprensivo di un importo
addizionale calcolato in funzione di una certa aliquota del valore delle vendite della controllata, conformemente al punto
25 degli orientamenti, «al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione
dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione».
Per contro, l’ammenda irrogata alla sola società controllante e comprendente una notevole maggiorazione dell’importo di base
dell’ammenda ha lo scopo, conformemente al punto 30 degli orientamenti, di «garantire l’effetto sufficientemente dissuasivo
delle ammende» per le imprese il cui fatturato, oltre alle vendite di beni e servizi oggetto dell’infrazione, è particolarmente
considerevole.
Pertanto, da un lato, l’importo addizionale applicato ai sensi del punto 25 degli orientamenti e, dall’altro lato, la maggiorazione
specifica imposta alla società controllante in forza del punto 30 degli orientamenti, rispondono a due obiettivi dissuasivi
distinti, di cui la [OSCURATO:PERSONA] può giustamente tener conto nel determinare l’ammenda.
(v. punti 250-253, 255-256, 288-289)
9.
[OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e può, a questo
proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine
condotta dai propri servizi. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad effettuare complesse valutazioni di fatto, quali
quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle imprese suddette. Nell’ambito della valutazione della cooperazione
fornita dai membri di un’intesa, solo un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] può essere censurato,
poiché essa gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa,
segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese.
Se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a motivare per quali ragioni ritiene che elementi di prova forniti dalle imprese nel
quadro della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli
tra imprese costituiscano un contributo che giustifica o meno una riduzione dell’ammenda inflitta, spetta, in compenso, alle
imprese che desiderino contestare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo dimostrare che essa, in mancanza di tali informazioni
fornite volontariamente da queste imprese, non sarebbe stata in grado di provare la sostanza dell’infrazione e di adottare
quindi una decisione con conseguenti ammende.
La riduzione delle ammende, nel caso della cooperazione di imprese che partecipino ad infrazioni al diritto della concorrenza,
trova il suo fondamento nella considerazione secondo cui tale cooperazione facilita il compito della [OSCURATO:PERSONA] mirante a
dichiarare l’esistenza di un’infrazione e, se del caso, a porvi fine. Tenuto conto della ragion d’essere della riduzione,
la [OSCURATO:PERSONA] non può non tener conto dell’utilità dell’informazione fornita, la quale deve necessariamente dipendere dagli
elementi di prova già in suo possesso.
Quando un’impresa, nell’ambito della cooperazione, si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni
già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche
possa presentare una certa utilità per la [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa
che ha trasmesso le dette informazioni. Una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione
di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già, infatti, non agevola in misura significativa l’assolvimento dei compiti di quest’ultima.
Essa quindi non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione.
Inoltre, la collaborazione di un’impresa alle indagini non dà diritto ad alcuna riduzione dell’ammenda qualora tale collaborazione
non abbia oltrepassato quanto l’impresa era tenuta a fare in forza dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003.
(v. punti 340-344)
10.
Quanto al controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza, al di
là del semplice controllo di legittimità, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto
impugnato, la competenza giurisdizionale estesa al merito conferita, ai sensi dell’art. 229 CE, al Tribunale dall’art. 31
del regolamento n. 1/2003 legittima tale giudice a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto
di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda.
(v. punto 379)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
17 maggio 2011(
*
)
«Concorrenza – Intese – Mercato del clorato di sodio – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE – Imputabilità del comportamento illecito – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Principio di individualità delle pene e delle sanzioni – Principio di legalità delle pene – Presunzione d’innocenza – Principio di buona amministrazione – Principio della certezza del diritto – Sviamento di potere – Ammende – Circostanza aggravante – Deterrenza – Circostanza attenuante – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Valore aggiunto significativo»
Nella causa T‑299/08,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata dagli avv.ti É. Morgan de Rivery e S. Thibault-Liger,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. X. Lewis, É. [OSCURATO:PERSONA] e R. Sauer, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 giugno 2008, C (2008)
2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] (SEE) (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui tale decisione la riguarda e, in subordine, una domanda
di annullamento o di riduzione degli importi delle ammende che le sono state irrogate con tale decisione,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto dalle sig.re I. [OSCURATO:PERSONA], presidente, K. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1
Con decisione 11 giugno 2008, C (2008) 2626 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo
53 dell’accordo sullo [OSCURATO:PERSONA] (SEE) (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio; in prosieguo: la «decisione impugnata»),
la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha sanzionato, tra varie altre imprese, la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] SA, che sino al
2006 era la società controllante dell’[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] SA, poi [OSCURATO:PERSONA] SA, successivamente Atofina SA e [OSCURATO:PERSONA]
SA), a causa della loro partecipazione a un insieme di accordi e di pratiche concordate riguardanti il mercato del clorato
di sodio nel SEE, per il periodo compreso tra l’11 maggio 1995 e il 9 febbraio 2000 per quanto riguarda la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] (punti 12‑15 e art. 1 della decisione impugnata).
2
Il clorato di sodio è un potente agente ossidante ottenuto tramite l’elettrolisi di una soluzione acquosa di cloruro di sodio
in una cellula priva di diaframma. Il clorato di sodio può essere prodotto in forma cristallizzata o in soluzione. Esso viene
utilizzato principalmente nella produzione del biossido di cloro, impiegato dall’industria cartaria, e della pasta di cellulosa
per l’imbianchimento della pasta chimica. Le sue ulteriori applicazioni riguardano, in misura nettamente minore, la depurazione
dell'acqua potabile, l’imbianchimento dei tessili, i diserbanti e la raffinazione dell’uranio (punto 2 della decisione impugnata).
3
Nel 1999, i concorrenti principali sul mercato del clorato di sodio nel SEE erano le seguenti imprese: anzitutto, la EKA [OSCURATO:PERSONA]
AB (in prosieguo: la «EKA»), il cui capitale sociale era detenuto integralmente dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], possedeva una quota
del 49% del suddetto mercato. [OSCURATO:PERSONA], il cui capitale sociale era detenuto indirettamente e integralmente
dalla [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: l’«ELSA») possedeva, da parte sua, una quota del 30% del mercato stesso. Inoltre,
l’[OSCURATO:PERSONA], il cui capitale sociale era detenuto per il 97,55% dalla ricorrente tra il 1992 e il 2000, possedeva una
quota del 9% del mercato. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] y Energia SAU (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), il cui capitale sociale,
tra il 1992 e il 2000, era detenuto, totalmente o per la maggior parte, direttamente o indirettamente, dalla Uralita SA, disponeva,
come la Solvay SA/NV, di una quota del 5% del suddetto mercato, mentre altri produttori possedevano cumulativamente una quota
del 2% del mercato stesso (punti 13, 14, 25-30, 42 e 46 della decisione impugnata).
4
Il 28 marzo 2003 l’EKA ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra
imprese (GU C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione»), riguardante l’esistenza di un’intesa
sul mercato del clorato di sodio (in prosieguo: l’«intesa»). L’EKA ha suffragato la suddetta domanda con elementi probatori
documentali e con una dichiarazione verbale (punti 54 e 55 della decisione impugnata).
5
Il 30 settembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione che accordava all’EKA un’immunità condizionale dalle ammende
in conformità con il punto 15 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punto 55 della decisione impugnata).
6
Il 10 settembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto richieste di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla
[OSCURATO:PERSONA], conformemente all’art. 18, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 56 della decisione impugnata).
7
Il 18 ottobre 2004 l’[OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionata supra,
al punto 6, ha presentato una domanda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punto 57 della decisione impugnata).
8
Il 29 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] una domanda ai sensi della comunicazione del 2002
sulla cooperazione e le ha fornito oralmente informazioni riguardanti l’intesa. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la suddetta
domanda con lettera del 2 novembre 2004 e ha fornito contemporaneamente elementi di prova documentali riguardanti la sua partecipazione
all’infrazione in questione (punto 58 della decisione impugnata).
9
A partire dal 4 novembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto richieste di informazioni, conformemente all’art. 18, n. 2, del regolamento
n. 1/2003, in particolare all’[OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], alla EKA e alla [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha inoltre incontrato
le due ultime imprese. Per quanto riguarda la ricorrente, essa le ha altresì rivolto una richiesta di informazioni per la
prima volta l’11 aprile 2008 (punti 59‑65 della decisione impugnata).
10
Con lettera 11 luglio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] l’intenzione di respingere la sua domanda ai sensi
della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punto 563 della decisione impugnata).
11
Con lettera recante la stessa data la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre informato la [OSCURATO:PERSONA] della sua intenzione di concederle,
conformemente alla comunicazione del 2002 sulla cooperazione, una riduzione compresa fra il 30 e il 50% dell’importo dell’ammenda
alla quale era esposta (punto 583 della decisione impugnata).
12
Il 27 luglio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti le cui destinatarie erano, oltre alla ricorrente,
l’EKA, l’[OSCURATO:PERSONA] NV, la [OSCURATO:PERSONA], l’ELSA, l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e la Uralita. Le destinatarie hanno risposto
entro i termini impartiti (punti 66 e 67 della decisione impugnata).
13
Il 20 novembre 2007 l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, in particolare, hanno esercitato il loro diritto al contraddittorio in
un’audizione orale presso il consigliere auditore (punto 68 della decisione impugnata).
14
L’11 giugno 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, che è stata notificata alla ricorrente il 16 giugno 2008.
15
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] rileva, in sostanza, che l’[OSCURATO:PERSONA], l’EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]
hanno messo in atto una strategia volta a stabilizzare il mercato del clorato di sodio con l’obiettivo ultimo di spartirsi
i volumi di vendita del prodotto, di coordinare la politica di fissazione dei prezzi nei confronti dei clienti e, in tal modo,
di massimizzare i margini. Il funzionamento dell’intesa si sarebbe basato su contatti frequenti tra i concorrenti nella forma
di riunioni bilaterali o multilaterali e di conversazioni telefoniche, senza peraltro seguire uno schema fisso. Secondo la
[OSCURATO:PERSONA], queste pratiche collusive hanno avuto luogo a partire dal 21 settembre 1994 per l’EKA e la [OSCURATO:PERSONA],
dal 17 maggio 1995 per l’[OSCURATO:PERSONA], dal 16 dicembre 1996 per l’[OSCURATO:PERSONA] e dal 13 febbraio 1997 per l’ELSA. Le suddette
pratiche sarebbero continuate fino al 9 febbraio 2000, almeno per quel che riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], l’EKA, la [OSCURATO:PERSONA]
e l’[OSCURATO:PERSONA] (punti 69‑71 della decisione impugnata).
16
Per quanto riguarda, in particolare, il comportamento illecito dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i fatti esposti
nella decisione impugnata indicano che quest’ultima ha partecipato direttamente alle pratiche anticoncorrenziali di cui trattasi.
[OSCURATO:PERSONA] inoltre rileva che, per tutta la durata dell’infrazione, la ricorrente deteneva oltre il 97% del capitale sociale
dell’[OSCURATO:PERSONA]. Per tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sia ragionevole pensare che essa dovesse conformarsi alla
politica definita dalla sua società controllante e che non poteva quindi agire in maniera autonoma. [OSCURATO:PERSONA] conclude,
pertanto, che si può presumere che la ricorrente abbia esercitato un’influenza determinante sull’[OSCURATO:PERSONA], come sarebbe
comprovato da ulteriori indizi da essa elencati (punti 384 e 386 della decisione impugnata).
17
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in particolare all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA]
si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento
n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti») (punto 498 della decisione impugnata).
18
Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, per stabilire l’importo di base dell’ammenda imposta all’[OSCURATO:PERSONA], occorre prendere
in considerazione un importo corrispondente al 19% del valore delle vendite dei prodotti interessati dall’intesa di cui trattasi.
Da un lato, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’infrazione per almeno quattro anni e otto mesi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che tale importo debba essere moltiplicato per cinque al fine di tener conto della durata dell’infrazione. Dall’altro lato,
al fine di dissuadere le imprese interessate, e in particolare l’[OSCURATO:PERSONA], dal partecipare ad accordi orizzontali di
fissazione dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] considera necessario imporre un importo addizionale di ammenda corrispondente al 19%
del valore delle suddette vendite. Pertanto, essa conclude che occorre irrogare in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente
un’ammenda di EUR 22 700 000 (punti 510 e 521‑523 della decisione impugnata).
19
Inoltre, per quanto riguarda le correzioni dell’importo di base dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA], a titolo di circostanze aggravanti,
osserva di aver già sanzionato l’[OSCURATO:PERSONA], alla data dell’adozione della decisione impugnata, nell’ambito di tre decisioni
in cui quest’ultima veniva considerata responsabile per precedenti attività collusive. Per un verso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene,
in sostanza, che il comportamento recidivo dell’[OSCURATO:PERSONA] giustifichi il fatto che a tale impresa venga inflitta una maggiorazione
del 90% dell’importo di base. Per altro verso, essa non rileva alcuna circostanza attenuante a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] o
della ricorrente che motivi una riduzione dell’ammenda. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] considera che, tenuto conto di tutti
i fatti di cui trattasi, «nessuna circostanza eccezionale» sia idonea a giustificare la concessione all’[OSCURATO:PERSONA] di una
riduzione di ammenda al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione (punti 525, 526,
538 e 544 della decisione impugnata).
20
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] spiega in sostanza che, al fine di assicurarsi che le ammende abbiano un effetto sufficientemente
deterrente, e tenuto conto del fatto che il fatturato della ricorrente è particolarmente importante, oltre alle vendite di
beni oggetto dell’infrazione e, infine, che quest’ultimo è di gran lunga superiore, in termini assoluti, al fatturato delle
altre imprese interessate, è necessario infliggere alla suddetta impresa una maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda
(punti 545, 548 e 559 della decisione impugnata).
21
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che le ammende da irrogare all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente, in particolare, sono inferiori
al 10% del loro rispettivo fatturato complessivo realizzato nel 2007 e che le ammende che potevano essere loro comminate prima
dell’applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione ammontavano, da un lato, per l’[OSCURATO:PERSONA], a EUR 43 130 000
e, dall’altro, per la ricorrente, a EUR 38 590 000 (punti 551 e 552 della decisione impugnata).
22
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’[OSCURATO:PERSONA] non debba beneficiare di alcuna riduzione di ammenda ai sensi della comunicazione
del 2002 sulla cooperazione, dal momento che gli elementi informativi che essa le ha fornito non hanno apportato alcun valore
aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della suddetta comunicazione. Per contro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] le ha fornito elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della stessa comunicazione.
Di conseguenza, essa le accorda una riduzione del 50% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta (punti
580, 588 e 591 della decisione impugnata).
23
Gli artt. 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata così recitano:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi
indicati, ad un sistema di accordi e pratiche concordate con l’obiettivo di spartire i volumi di vendita, fissare i prezzi,
scambiarsi informazioni commerciali riservate sui prezzi e sui volumi di vendita nonché di controllare l’esecuzione degli
accordi anticoncorrenziali sul clorato di sodio all’interno del mercato SEE:
a) [EKA], dal 21 settembre 1994 al 9 febbraio 2000;
b) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 21 settembre 1994 al 9 febbraio 2000;
c) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 21 settembre 1994 al 9 febbraio 2000;
d) [ELSA], dal 13 febbraio 1997 al 9 febbraio 2000;
e) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 17 maggio 1995 al 9 febbraio 2000;
f) [la ricorrente], dal 17 maggio 1995 al 9 febbraio 2000;
g) [OSCURATO:PERSONA] (…), dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000;
h) Uralita (…), dal 16 dicembre 1996 al 9 febbraio 2000.
Articolo 2
Per le infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:
« a) a EKA (…) e [OSCURATO:PERSONA] (…), in solido: EUR 0;
b) a [OSCURATO:PERSONA] (…): EUR 10 150 000, di cui in solido con [ELSA] (in liquidazione): EUR 50 900;
c) [OSCURATO:PERSONA] (…) e [la ricorrente], in solido: EUR 22 700 000;
d) [OSCURATO:PERSONA] (…): EUR 20 430 000;
e) [la ricorrente]: EUR 15 890 000;
f) [OSCURATO:PERSONA] (…) e Uralita (…), in solido: EUR 9 900 000.
(…)».
24
All’art. 3 del dispositivo della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ingiunge alle imprese elencate all’art. 1 della decisione
stessa, da un lato, di porre fine all’infrazione di cui trattasi, qualora non lo abbiano già fatto e, dall’altro lato, di
astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento descritto all’art. 1 della decisione stessa, o da qualsiasi atto o
comportamento che abbia oggetto ed effetto identico o analogo.
25
L’art. 4 del dispositivo della decisione impugnata elenca i destinatari della decisione stessa, che sono le imprese indicate
all’art. 1.
1.
Procedimento e conclusioni delle parti
26
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2008 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
27
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Il Tribunale
ha posto alcuni quesiti alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha altresì chiesto a quest’ultima di produrre taluni documenti.
Fatta salva la trascrizione della domanda orale di immunità dell’EKA, che la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di produrre, le parti
hanno risposto alle suddette domande entro i termini impartiti.
28
Gli argomenti delle parti, nonché le loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale, sono stati sentiti all’udienza del
2 giugno 2010.
29
Con ordinanza 11 giugno 2010, causa T‑299/08, ELF [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, da
un lato, ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre la trascrizione della domanda orale di immunità dell’EKA e, dall’altro lato,
ha autorizzato la consultazione di tale documento da parte degli avvocati della ricorrente presso la cancelleria del Tribunale.
[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto entro il termine impartito il suddetto documento, che gli avvocati della ricorrente hanno consultato
presso la cancelleria del Tribunale. Rispondendo ad un quesito scritto del Tribunale la ricorrente ha spiegato che, pur non
essendo in grado di confermare che tale documento fosse identico a quello cui aveva avuto accesso nel corso della fase amministrativa
del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], essa non aveva alcun motivo di dubitare che si trattasse dello stesso documento.
30
La fase orale del procedimento è stata chiusa il 16 luglio 2010.
31
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare, ai sensi dell’art. 230 CE, la decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda;
– in subordine, annullare o ridurre, ai sensi dell’art. 229 CE, l’importo delle ammende che le sono state inflitte dall’art. 2,
lett. c), ed e), della decisione impugnata;
─ in ogni caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
32
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
2.
In diritto
3.
Le conclusioni, formulate in via principale, dirette all’annullamento della decisione impugnata
33
A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda, la ricorrente solleva
dieci motivi. Il primo motivo attiene alla violazione delle norme che disciplinano l’imputabilità della responsabilità di
un’infrazione all’interno di gruppi societari. Il secondo motivo attiene alla violazione di sei principi fondamentali derivante
dall’imputazione a suo carico della responsabilità del comportamento illecito di cui trattasi. Il terzo motivo riguarda lo
snaturamento del complesso degli indizi invocati dalla ricorrente. Il quarto motivo attiene ad una contraddittorietà della
motivazione della decisione impugnata. Il quinto motivo è relativo alla violazione del principio di buona amministrazione.
Il sesto motivo riguarda la violazione del principio di certezza del diritto. Il settimo motivo attiene ad uno sviamento di
potere. L’ottavo motivo attiene all’infondatezza dell’irrogazione di un’ammenda che le è stata inflitta a titolo personale.
Il nono motivo riguarda la violazione dei principi e delle regole che hanno disciplinato il calcolo delle ammende imposte
in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente stessa. Il decimo motivo attiene alla violazione delle disposizioni della comunicazione
del 2002 sulla cooperazione.
Il primo motivo, attinente a una violazione delle norme che disciplinano l’imputabilità della responsabilità di un’infrazione
all’interno di gruppi societari
34
Il primo motivo della ricorrente, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato, nella decisione impugnata, le norme che disciplinano
l’imputabilità della responsabilità delle infrazioni all’interno di gruppi societari, si divide in cinque parti.
La prima parte, relativa ad un errore di diritto nell’imputazione della responsabilità del comportamento illecito di cui trattasi
alla ricorrente
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
35
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto quando ha ritenuto, al punto 369
della decisione impugnata, di non essere tenuta ad allegare elementi concreti comprovanti la presunzione secondo cui, essenzialmente,
una società controllante che detiene una controllata al 100% esercita un’influenza determinante su quest’ultima (in prosieguo:
la «presunzione di esercizio di un’influenza determinante»).
36
In primo luogo, tanto da una giurisprudenza abbondante quanto dalla prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe
che quest’ultima è tenuta a comprovare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante con indizi concreti da cui
risulti la suddetta influenza. Tali indizi dovrebbero dimostrare o che la società controllante era coinvolta nell’infrazione,
o che ne era a conoscenza, oppure che l’organizzazione interna del gruppo le permetteva di intervenire concretamente nella
politica commerciale della sua controllata. In particolare, la ricorrente sostiene che, per circa quarant’anni prima dell’adozione
della decisione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo
53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 – AMCA) (GU 2006, L 353, pag. 12; in prosieguo: la «decisione AMCA»), la [OSCURATO:PERSONA]
ha preso in considerazione indizi concreti che comprovavano la presunzione di esercizio di un’influenza determinante. Essa
inoltre precisa che, al punto 574 della decisione 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE]
e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C.39181 – Cere per candele) (GU C 295, pag. 17; in prosieguo: la «decisione
Cere per candele»), la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che, prima del 2005, essa non imputava la responsabilità di un’infrazione ad
una società controllante senza apportare indizi concreti comprovanti la suddetta presunzione.
37
In secondo luogo, la ricorrente fa osservare che, nella decisione 10 dicembre 2003, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo
81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑2/37.857 – Perossidi organici) (GU 2005, L 110. pag. 44; in prosieguo:
la «decisione Perossidi organici»), la [OSCURATO:PERSONA] non ha imputato la responsabilità dell’infrazione sanzionata in tale decisione
alla ricorrente, avendo ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente autonoma sul mercato.
38
In terzo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di fornire indizi supplementari comprovanti
la presunzione di esercizio di un’influenza determinante nell’ambito dell’applicazione dell’art. 81 CE è confortata dalla
giurisprudenza in materia di imputazione allo Stato di una misura adottata da un’impresa pubblica nel diritto degli aiuti
di Stato. Al riguardo, essa rinvia alla sentenza della Corte 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4397),
e alla sentenza del Tribunale 26 giugno 2008, causa T‑442/03, SIC/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1161). A suo avviso, conformemente
all’art. 295 CE, un azionista privato di un gruppo di società non può, in nome del principio della parità di trattamento,
essere trattato meno favorevolmente di un azionista pubblico.
39
In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta al punto 369 della decisione impugnata,
secondo la quale non spetta a quest’ultima comprovare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante con indizi
supplementari che dimostrino il dominio di una società controllante sulla propria controllata, è in contrasto con le soluzioni
seguite nella maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, come il Belgio, la Francia, l’Italia e il [OSCURATO:PERSONA], nonché
negli [OSCURATO:PERSONA], la cui influenza sul diritto comunitario della concorrenza è innegabile. Da un lato, in tutti questi [OSCURATO:PERSONA]
le autorità nazionali di concorrenza farebbero ricorso a un complesso di indizi volti a dimostrare il comportamento autonomo
di una controllata rispetto alla propria controllante. Dall’altro lato, pur non essendo vincolata dalle soluzioni adottate
dalle autorità nazionali di concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe nondimeno tenerne conto, considerati i
meccanismi di cooperazione rafforzata che regolano i suoi rapporti con le suddette autorità all’interno della rete europea
di concorrenza.
40
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
41
In primo luogo, va osservato che, dopo aver ricordato, ai punti 369‑372 della decisione impugnata, la giurisprudenza relativa
all’imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua controllante, la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 386 e 387 della
suddetta decisione, rileva quanto segue:
42
«(386) Per tutta la durata dell’infrazione, [la ricorrente] ha detenuto oltre il 97% delle azioni dell’[[OSCURATO:PERSONA]]. Tenuto
conto del fatto che in simili circostanze è ragionevole pensare che la controllata dovrà conformarsi alla politica definita
dalla propria società controllante (e non possa quindi agire autonomamente) e che la società controllante non incontrerà alcun
ostacolo al momento di definire tale politica per la sua controllata, si può presumere [che la ricorrente] abbia esercitato
un’influenza determinante sull’[[OSCURATO:PERSONA]]. Esistono peraltro ulteriori elementi che comprovano la presunzione secondo
cui l’influenza esercitata da[lla ricorrente] è stata effettivamente determinante. Anzitutto, i membri del consiglio di amministrazione
dell’[[OSCURATO:PERSONA]] erano tutti designati dal[la ricorrente]. Inoltre, tra il 1994 e il 1999, il sig. [P.] è stato sia membro
del comitato direttivo generale dell’[[OSCURATO:PERSONA]] e del[la ricorrente], sia membro del consiglio di amministrazione dell’[[OSCURATO:PERSONA]]. Lo stesso vale per il sig. [I.], il quale è stato membro del consiglio di amministrazione dell’[[OSCURATO:PERSONA]] tra
il 1994 e il 1998 e del comitato direttivo generale d[ella ricorrente] tra il 1994 e il 1997. Parimenti, il sig. [W.] è stato
membro del consiglio di amministrazione dell’[[OSCURATO:PERSONA]] tra il 1994 e il 1999 ed è stato nominato nel comitato direttivo
generale d[ella ricorrente] nel 1999. Inoltre, molte altre persone, come il sig. [D.] (1994-2000) e il sig. [R.] (1994-1997)
sono state simultaneamente membri dei consigli di amministrazione dell’[[OSCURATO:PERSONA]] e d[ella ricorrente]. Considerate le
numerose sovrapposizioni di personale tra gli organi direttivi e di controllo dell’[[OSCURATO:PERSONA]] i cui membri (per quanto
riguarda gli organi direttivi) erano stati designati e – bisogna supporre – avrebbero potuto essere revocati dal[la ricorrente],
è evidente che quest’ultima era informata di tutte le decisioni prese dalla [[OSCURATO:PERSONA]] e poteva influenzarle in qualunque
momento. Inoltre, non vi era alcun altro azionista importante in grado di esercitare un’influenza sulla politica commerciale
della controllata.
43
(387) Tenuto conto della presunzione che deriva dalla partecipazione d[ella ricorrente] nell’[[OSCURATO:PERSONA]] al momento dell’infrazione (superiore al 97%) e dei legami organizzativi, la [OSCURATO:PERSONA] considera c[he la ricorrente] ha esercitato un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata [[OSCURATO:PERSONA]]».
44
Inoltre, ai punti 396‑415 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] respinge gli argomenti sollevati dall’[OSCURATO:PERSONA] e
dalla ricorrente nelle loro osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti e diretti a contestare l’imputazione
alla ricorrente della responsabilità dell’infrazione di cui trattasi.
45
Pertanto, dai motivi della decisione impugnata esposti supra, ai punti 41 e 42, emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato la responsabilità
dell’infrazione di cui trattasi alla ricorrente sulla base della presunzione secondo cui una società controllante che detiene
oltre il 97% del capitale sociale della sua controllata esercita un’influenza determinante su quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA]
ha inoltre considerato, da un lato, che tale presunzione era corroborata da indizi supplementari che essa aveva esposto nella
decisione impugnata e, dall’altro lato, che gli argomenti fatti valere dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente nelle loro osservazioni
in risposta alla comunicazione degli addebiti non permettevano di confutare la suddetta presunzione.
46
Occorre pertanto esaminare se, come sostenuto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore di diritto concludendo
che il possesso da parte della ricorrente stessa di oltre il 97% del capitale sociale dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse sufficiente,
di per sé solo, per imputarle la responsabilità dell’infrazione di cui trattasi.
47
Nella sua sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8237, punto 54), la Corte
ha ricordato che il diritto in materia di concorrenza riguardava le attività delle imprese (sentenza 7 gennaio 2004, cause
riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123,
punto 59), e che la nozione di impresa abbracciava qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo
status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite
C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto
112; 10 gennaio 2006, causa C‑222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑289, punto 107, nonché 11 luglio 2006,
causa C‑205/03 P, FENIN/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6295, punto 25).
48
La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, doveva essere intesa nel senso che
essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da
più persone, fisiche o giuridiche (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 45, punto 55, e giurisprudenza
ivi citata).
49
Qualora un ente di tal genere violi le regole della concorrenza, esso è tenuto, secondo il principio della responsabilità
personale, a rispondere di tale infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 45, punto 56, e
giurisprudenza ivi citata).
50
L’infrazione al diritto in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla
quale potranno essere inflitte ammende e la comunicazione degli addebiti dev’essere inviata a quest’ultima. È parimenti necessario
che la comunicazione degli addebiti indichi in che qualità a una persona giuridica vengano addebitati i fatti invocati (v.
sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 45, punto 57, e giurisprudenza ivi citata).
51
Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare
qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta
sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione,
in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 45, punto 58, e giurisprudenza ivi citata).
52
Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa
unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza citata supra ai punti 45 e 46. Così,
il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente
alla [OSCURATO:PERSONA] di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di
dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra
al punto 45, punto 59, e giurisprudenza ivi citata).
53
Riguardo al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia
infranto le norme in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante
sul comportamento di tale controllata e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui la detta società controllante
esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 45, punto 60, e giurisprudenza ivi citata).
54
Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto
dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale
controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda
inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione,
non fornisca sufficienti elementi probatori idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma
sul mercato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 45, punto 61, e giurisprudenza ivi citata).
55
Se è pur vero che la Corte, nella sentenza 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925,
punti 28 e 29), ha menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la
mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla controllante sulla politica commerciale della propria controllata e
la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che tali circostanze siano
state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento
e non per subordinare l’applicazione della presunzione menzionata alla produzione di indizi supplementari relativi all’effettivo
esercizio di un’influenza della società controllante (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 45, punto
62, e giurisprudenza ivi citata).
56
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni risulta che, nel caso in cui la società controllante detenga il 100% del capitale
sociale della propria controllata, esiste la presunzione semplice secondo cui tale società controllante esercita un’influenza
determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 45,
punto 63, e giurisprudenza ivi citata).
57
Inoltre, dalla giurisprudenza del Tribunale emerge che, se una società controllante detiene la quasi totalità del capitale
sociale della propria controllata, si può ragionevolmente concludere che la detta controllata non determina in modo autonomo
il proprio comportamento sul mercato e che, di conseguenza, essa forma un’unica impresa con la propria controllante ai sensi
dell’art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071,
punto 290, e giurisprudenza ivi citata).
58
Nel caso di specie occorre rilevare, da un lato che, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 386 della decisione impugnata,
la ricorrente non nega di aver posseduto oltre il 97% del capitale sociale dell’[OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti di cui trattasi
e, più precisamente, che ne deteneva il 97,55%, come accertato al punto 13 della decisione impugnata. Dall’altro lato, la
ricorrente afferma che la mancanza di un azionista diverso da essa stessa nel capitale sociale dell’[OSCURATO:PERSONA] non è idoneo
a dimostrare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, ma non deduce alcun argomento che possa mettere in
discussione la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 396 della decisione impugnata, secondo cui il possesso, da
parte di una società controllante, della quasi totalità del capitale sociale della propria controllata è assimilabile alla
detenzione della totalità del suddetto capitale dal momento che, in via di principio, «gli azionisti minoritari non beneficiano
in questo caso di alcun diritto speciale oltre al loro semplice interessamento agli utili della controllata».
59
Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata supra, ai punti 45‑55, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente presunto, nella
decisione impugnata, che la ricorrente esercitasse un’influenza determinante sull’[OSCURATO:PERSONA], in base alla constatazione
che essa ne possedeva la quasi totalità del capitale sociale.
60
Nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente inficia tale conclusione.
61
In primo luogo, gli argomenti secondo i quali, da un lato, sia dalla giurisprudenza sia dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA]
precedente all’adozione della decisione AMCA deriva che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a comprovare la presunzione di esercizio di
un’influenza determinante con indizi concreti, vanno respinti in quanto infondati. Infatti, come emerge dai punti 45‑55 della
presente sentenza, conformemente ad una costante giurisprudenza, la Corte ha ricordato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]
(citata supra al punto 45), che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a comprovare con indizi supplementari la suddetta presunzione.
Inoltre, sebbene, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisone Cere per candele, la sua prassi decisionale precedente
all’adozione della decisione AMCA fosse consistita nel comprovare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante
con indizi supplementari, tale osservazione non può che rimanere priva di influenza sulla conclusione, esposta al punto 57
supra, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata, nella decisione impugnata, a basarsi unicamente sul fatto che la ricorrente
deteneva la quasi totalità del capitale sociale dell’[OSCURATO:PERSONA] per presumere che essa esercitasse su quest’ultima un’influenza
determinante.
62
In secondo luogo, va respinto in quanto infondato l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto
imputando la responsabilità del comportamento illecito di cui trattasi alla ricorrente, mentre non aveva proceduto ad un’imputazione
analoga nella decisione Perossidi organici. Da un lato, dal momento che, come emerge dai punti 45‑55 della presente sentenza,
nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato la responsabilità dell’infrazione in parola alla ricorrente sulla base
di un’interpretazione corretta della nozione di impresa ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
non abbia proceduto a una simile imputazione in una decisione precedente che sanzionava l’[OSCURATO:PERSONA] non può rimettere
in discussione la legittimità della decisione impugnata sotto questo profilo. Dall’altro lato, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha la
facoltà, ma non l’obbligo, di imputare la responsabilità dell’infrazione a una società controllante (v., in tal senso, sentenza
della Corte 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8681,
punto 82, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punto 331), il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia proceduto a tale
imputazione nella decisione Perossidi organici non implica che essa sia tenuta ad effettuare la stessa valutazione in una
decisione successiva (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94
a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 990).
63
In terzo luogo, quanto al fatto che la ricorrente afferma, in sostanza, che la sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], citata supra
al punto 38 (punti 50‑52, 55 e 56) e la sentenza SIC/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 38 (punti 94, 95, 98, 99, 101‑105
e 107) tendono a confermare che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fornire indizi supplementari che comprovino la presunzione di esercizio
di un’influenza determinante su cui essa si è basata in sede di applicazione dell’art. 81 CE, tale argomento va dichiarato
ininfluente. Infatti, i punti in questione, relativi alla possibilità di imputare allo Stato una misura adottata da un’impresa
pubblica, e quindi, alla possibilità di qualificare tale misura come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, da un lato,
sono privi di relazione con i requisiti per l’imputazione della responsabilità di una violazione all’art. 81 CE ad una società
controllante e, dall’altro lato, non ostano all’esistenza di una presunzione di esercizio di un’influenza determinante in
materia di violazione dell’art. 81 CE, di cui i giudici dell’Unione hanno esplicitamente riconosciuto la legittimità, come
emerge dalla giurisprudenza citata supra ai punti 45‑55.
64
In quarto luogo, va dichiarato ininfluente l’argomento secondo cui, in sostanza, la giurisprudenza, in numerosi [OSCURATO:PERSONA] membri
dell’Unione europea e negli [OSCURATO:PERSONA], esige che sia comprovato da indizi concreti l’esercizio di un’influenza determinante
della società controllante sulla propria controllata. Infatti, oltre al fatto che la giurisprudenza dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] non
vincola la [OSCURATO:PERSONA] e non costituisce il contesto giuridico rilevante alla luce del quale va esaminata la legittimità della
decisione impugnata, la mancanza di riconoscimento della presunzione di esercizio di un’influenza determinante da parte della
giurisprudenza dei suddetti [OSCURATO:PERSONA], anche ove dimostrata, non implicherebbe, in ogni caso, la sua illegittimità nel diritto
comunitario.
65
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte va respinta in parte in quanto infondata e in parte in quanto
ininfluente.
La seconda parte, attinente alla violazione dei principi di autonomia giuridica ed economica delle società
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
66
La ricorrente sostiene che, nel caso in cui la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, come avvenuto nella
prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] precedente all’adozione della decisione AMCA, non sia comprovata da indizi supplementari
che confermino l’ingerenza della società controllante nell’attività della propria controllata sul mercato interessato dall’infrazione,
una simile presunzione è incompatibile con il principio di autonomia della persona giuridica, poiché comporta la responsabilità
automatica della società controllante per le infrazioni commesse dalla propria controllata.
67
In primo luogo, la ricorrente sostiene che, solo a titolo di deroga debitamente giustificata al principio dell’autonomia economica
della persona giuridica, una società controllante può essere riconosciuta come parte del perimetro dell’impresa ai sensi dell’art. 81 CE.
In una simile ipotesi eccezionale, una società controllante potrebbe allora vedersi imputare la responsabilità dell’infrazione
commessa dalla propria controllata ed essere condannata in solido al pagamento dell’ammenda imposta alla suddetta controllata,
ma non può essere condannata ad un’ammenda a titolo personale.
68
La ricorrente fa osservare che il diritto delle società, negli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, sancisce il principio dell’autonomia
delle persone giuridiche, anche per le controllate il cui capitale sociale sia integralmente detenuto dalle proprie società
controllanti. Tale principio deriverebbe dalle caratteristiche della personalità giuridica e conferirebbe, tra l’altro, una
piena capacità giuridica e un patrimonio proprio a ciascuna società, la quale sarebbe pienamente responsabile dei propri comportamenti,
comprese le conseguenze della sua attività economica sul mercato. Al riguardo, essa precisa che il principio dell’autonomia
economica di una controllata, che deriva dall’autonomia giuridica di quest’ultima, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza.
Tale principio costituirebbe altresì un elemento fondamentale del buon funzionamento delle economie moderne. Di conseguenza,
la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA], in quanto persone giuridiche distinte, possiederebbero entrambe una propria autonomia giuridica
ed economica.
69
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il principio di autonomia economica della controllata costituisce la traduzione
concreta dell’utilizzo da parte di quest’ultima dell’insieme delle caratteristiche della sua personalità giuridica. Da un
lato, l’analisi del diritto della maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione dimostrerebbe che il principio dell’autonomia
della persona giuridica fa parte dei fondamenti giuridici essenziali su cui si basa la loro organizzazione sociale, al quale
si può derogare solo in circostanze eccezionali, come emerge dalle diverse giurisprudenze nazionali. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe tenuta, nell’applicare il diritto della concorrenza, a non ignorare la giurisprudenza delle giurisdizioni degli [OSCURATO:PERSONA]
membri dell’Unione, a pena di mettere a repentaglio la necessaria convergenza dei diversi diritti in materia di concorrenza
all’interno delle reti della concorrenza europea e internazionale.
70
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
71
La ricorrente afferma, in sostanza, che imputandole la responsabilità dell’infrazione in parola la [OSCURATO:PERSONA] ha violato
il principio di autonomia giuridica ed economica delle società.
72
Orbene, senza che occorra pronunciarsi sulla portata dei principi di autonomia giuridica ed economica delle società né sull’esistenza
del secondo di tali principi, è sufficiente osservare che i suddetti principi non possono comunque implicare che una società
il cui capitale sia detenuto totalmente o quasi totalmente da un’altra società agisca necessariamente in modo autonomo sul
mercato semplicemente per il fatto che essa dispone di una personalità giuridica o di mezzi economici propri. Infatti, una
simile supposizione trascurerebbe del tutto le numerose possibilità che esistono in pratica per una società controllante,
che sia in possesso della totalità o della quasi totalità del capitale della sua controllata, di influenzare il comportamento
di quest’ultima in maniera formale o informale.
73
Pertanto, i presunti principi di autonomia giuridica ed economica che la ricorrente invoca nel caso di specie non sono stati
violati dalla [OSCURATO:PERSONA].
74
Gli argomenti che la ricorrente solleva al riguardo non possono essere accolti. Da un lato, gli argomenti secondo cui la presunzione
di esercizio di un’influenza determinante sarebbe contraria al diritto applicabile in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione vanno
respinti in quanto infondati, per gli stessi motivi esposti supra al punto 62, ossia in particolare per il fatto che il diritto
dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] non costituisce il contesto normativo rilevante alla luce del quale dev’essere valutata la legittimità
della decisione impugnata. Dall’altro lato, quanto al fatto che la ricorrente sostiene che, imputandole la responsabilità
dell’infrazione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto delle società applicabile negli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione
e, pertanto, il principio di sussidiarietà, occorre rilevare che, conformemente all’art. 81, n. 1, CE, allorché un’entità
economica violi le regole in materia di concorrenza, essa è tenuta a rispondere di tale infrazione che la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata
a sanzionare in forza dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
75
Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte va respinta in quanto infondata.
La terza parte, attinente all’errore riguardante il fatto che gli indizi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
impugnata non comprovano la presunzione di esercizio di un’influenza determinante
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
76
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto e in errori manifesti di valutazione
ritenendo che i tre elementi supplementari esposti al punto 386 della decisione impugnata (v. supra, punto 41) comprovassero
la presunzione di esercizio di un’influenza determinante. Al riguardo, in sostanza, essa asserisce che, da un lato, il fatto
di aver nominato i membri del consiglio di amministrazione della propria controllata e, dall’altro lato, che cinque membri
del comitato direttivo generale o del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] facessero parte del suo comitato direttivo
generale o del suo consiglio di amministrazione non permettono di comprovare la suddetta presunzione.
77
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
78
Secondo la giurisprudenza esposta supra, ai punti 52‑55, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a comprovare con elementi supplementari
la presunzione di esercizio di un’influenza determinante che è legittimata a far valere nel caso in cui una società controllante
detenga la totalità o la quasi totalità del capitale sociale della sua controllata, ma spetta invece alla ricorrente, per
confutare tale presunzione, fornire elementi di prova sufficienti che possano dimostrare che la sua controllata si comportava
in modo autonomo sul mercato.
79
Pertanto, anche se si dovesse ritenere, come afferma la ricorrente, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata a torto, al punto 386 della
decisione impugnata, su indizi che non erano idonei a comprovare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante,
un simile errore non potrebbe in ogni caso rimettere in discussione il fatto che essa poteva legittimamente fondarsi sulla
semplice constatazione del possesso, da parte della ricorrente, della quasi totalità del capitale sociale della sua controllata
per presumere che essa esercitava un’influenza determinante su quest’ultima.
80
Pertanto, la terza parte dev’essere respinta in quanto ininfluente senza che occorra esaminare gli argomenti della ricorrente
diretti, in sostanza, a contestare la rilevanza degli indizi considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata per comprovare
la presunzione di esercizio di un’influenza determinante.
La quarta parte, attinente al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto a torto che la ricorrente non avesse fornito un complesso
di indizi diretti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
81
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto a torto che essa non avesse prodotto un complesso di indizi
diretti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante e a dimostrare, da un lato, l’autonomia dell’[OSCURATO:PERSONA] sul mercato e, dall’altro lato, l’assenza di intromissione da parte sua nella politica commerciale della sua controllata.
Essa precisa che, al contrario di quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], il complesso di indizi da essa prodotti non si limita
a dimostrare il fatto che essa non aveva partecipato all’intesa o che non ne era a conoscenza.
82
In primo luogo, la ricorrente sostiene di aver dimostrato con un complesso di indizi concordanti l’autonomia dell’[OSCURATO:PERSONA]
sul mercato.
83
Anzitutto, la ricorrente ricorda che, come la stessa ha fatto rilevare nell’ambito della prima parte del primo motivo (v.
supra, punto 37), la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l’autonomia dell’[OSCURATO:PERSONA] sul mercato nella decisione Perossidi organici.
Essa poi sostiene che, se nella decisione 3 maggio 2006, Perossido di idrogeno e perborato (Caso COMP/F/C.38.620) (GU L 353,
pag. 54; in prosieguo: la decisione «Perossido di idrogeno»), la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai tentato di comprovare con un qualsiasi
elemento concreto la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, è perché allora aveva considerato che non esistevano
indizi atti a confortare la suddetta presunzione. Infine, poiché il clorato di sodio appartiene alla stessa famiglia di prodotti
oggetto della decisione Perossidi organici e della decisione Perossido di idrogeno e visto che veniva gestito all’interno
del gruppo [OSCURATO:PERSONA] esattamente allo stesso modo dei prodotti oggetto delle suddette due decisioni, la [OSCURATO:PERSONA] non
sarebbe legittimata a sostenere, nell’ambito della presente causa, che la ricorrente si è intromessa nella strategia commerciale
dell’[OSCURATO:PERSONA].
84
Inoltre, la ricorrente sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] apparteneva ad un gruppo caratterizzato da una gestione decentrata delle
proprie controllate e che, di conseguenza, la ricorrente agiva come leader del gruppo solo come società holding non operativa,
senza intervenire affatto nella gestione concreta delle proprie controllate. Per tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto
imputarle la responsabilità dell’infrazione di cui trattasi, così come, per una ragione identica, non aveva proceduto a tale
imputazione nei confronti di una delle società controllanti sanzionate nella decisione 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento
ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/C.38.238/B.2) – Tabacco greggio – Spagna) (GU 2007, L 102, pag. 14; in prosieguo:
la «decisione Tabacco greggio Spagna»).
85
Ancora, la ricorrente sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] ha sempre definito la sua strategia commerciale in modo autonomo.
86
Da un lato, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 324 della comunicazione degli addebiti e come essa
stessa avrebbe ammesso durante l’audizione presso il consigliere auditore, la ricorrente non aveva mai definito o approvato
il piano di attività o il bilancio delle attività dell’[OSCURATO:PERSONA] specificamente legate al clorato di sodio. Al contrario,
l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto, all’epoca dei fatti, di tutti i mezzi e di tutte le risorse organizzative, giuridiche e
finanziarie necessarie per definire la strategia commerciale delle attività connesse al clorato di sodio nonché alla gestione
di tali attività.
87
Dall’altro lato, la ricorrente deduce una serie di argomenti diretti a dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] agiva in maniera autonoma
sul mercato. Anzitutto, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe goduto di un pieno potere di contrattare senza autorizzazione preliminare
della sua controllante, il che le avrebbe dato la possibilità di gestire in maniera del tutto autonoma la sua politica commerciale.
Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre definito liberamente la gamma dei prodotti o dei servizi che immetteva sul mercato
del clorato di sodio, dato che la ricorrente non aveva mai inviato alcuna istruzione o direttiva alla propria controllata
riguardo alla sua produzione, ai prezzi praticati e agli sbocchi della sua produzione. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe beneficiato
pienamente della libertà di definire, senza intervento da parte della sua controllante, i propri obiettivi di vendita e i
propri utili lordi, non essendo nessun membro del personale della ricorrente idoneo a intromettersi in questo tipo di decisioni.
Del resto, la ricorrente non era mai stata presente, a valle o a monte, sui mercati nei quali operava la sua controllata.
Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuta sul mercato del clorato di sodio a proprio nome e per proprio conto e non come
suo rappresentante o agente commerciale.
88
Ancora, secondo la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] disponeva di una piena autonomia finanziaria. Tale osservazione deriverebbe
dalle considerazioni esposte supra, ai punti 81‑85, nonché dal carattere estremamente modesto della sua attività relativa
al clorato di sodio all’interno del gruppo all’epoca dei fatti controversi. Essa aggiunge che il controllo finanziario da
essa esercitato sull’[OSCURATO:PERSONA] era molto generale e non poteva pertanto vertere sull’attività relativa al clorato di sodio.
89
Inoltre, la ricorrente sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] non la informava riguardo alla sua attività sul mercato e che l’unica
rendicontazione che l’[OSCURATO:PERSONA] le presentava si atteneva strettamente ai limiti degli obblighi di una holding riguardo
alle regole contabili e alla normativa finanziaria applicabile. Pertanto, tale rendicontazione era rimasta ad un livello molto
generale e non aveva riguardato la politica commerciale dell’[OSCURATO:PERSONA].
90
Infine, la ricorrente fa rilevare che, alla luce dell’insieme delle considerazioni esposte supra, ai punti 81‑87, da un lato,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto constatare che l’attività dell’[OSCURATO:PERSONA] non era subordinata alle istruzioni della propria
società madre. Dall’altro lato, tanto dalla giurisprudenza quanto dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe
che il complesso di indizi dedotti dalla ricorrente per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante
sarebbe rilevante per dimostrare l’autonomia della sua controllata. Respingendo gli indizi forniti dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA]
le avrebbe di fatto negato tale modalità di prova per superare la suddetta presunzione.
91
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto a torto, al punto 370 della decisione impugnata, il
carattere probatorio della mancanza di una sua partecipazione all’infrazione commessa dalla sua controllata nonché quello
della non conoscenza, da parte sua, della suddetta infrazione per escluderne la responsabilità, e questo anche se la [OSCURATO:PERSONA]
ha espressamente riconosciuto nella decisione impugnata che la ricorrente non era mai stata direttamente o indirettamente
coinvolta nell’infrazione in parola. Orbene, la partecipazione o la conoscenza di un’infrazione sono considerate come un indizio
pertinente, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dei giudici dell’Unione, in sede di imputazione della responsabilità di tale infrazione
ad una società controllante.
92
In terzo luogo, la ricorrente rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto a torto, al punto 403 della decisione impugnata, che,
il fatto che essa non intervenisse né sul mercato del clorato di sodio nel SEE, né sui mercati a monte o a valle di tale prodotto,
non costituiva una prova della sua indipendenza. Una simile posizione sarebbe incompatibile con la giurisprudenza derivante
dalla sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑30/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta).
93
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
94
La ricorrente afferma, in sostanza, di aver fornito un complesso di indizi che dimostrano l’autonomia dell’[OSCURATO:PERSONA] sul
mercato del clorato di sodio e la mancanza di intromissione da parte sua nella politica commerciale della sua controllata.
95
Occorre ricordare che, da un lato, come emerge dalla giurisprudenza ricordata, in particolare, ai punti 52‑55 supra, quando
la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante per imputare la responsabilità di un’infrazione
ad una società controllante, spetta a quest’ultima confutarla fornendo elementi di prova sufficienti idonei a dimostrare che
la sua controllata si comporta in modo autonomo sul mercato. Dall’altro lato, per dimostrare l’autonomia della sua controllata
sul mercato e quindi confutare la suddetta presunzione, spetta alla società controllante produrre tutti gli elementi relativi
ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti con la propria controllata tali da dimostrare che la controllante
e la controllata non costituiscono un’entità economica unica.
96
Nel caso di specie, occorre pertanto esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia giustamente ritenuto che gli elementi del complesso
di indizi che la ricorrente ha prodotto non permettevano di dimostrare l’autonomia dell’[OSCURATO:PERSONA] sul mercato né di confutare
la presunzione di esercizio di un’influenza determinante.
97
In primo luogo, va respinto in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui la posizione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella decisione Perossidi organici e nella decisione Perossido di idrogeno dimostra che l’[OSCURATO:PERSONA] si comportava in modo
autonomo sul mercato. Anzitutto, va rilevato, da un lato, che la ricorrente interpreta erroneamente le suddette decisioni,
poiché la [OSCURATO:PERSONA] in esse non ha affatto concluso che l’[OSCURATO:PERSONA] agiva in modo autonomo né, in particolare, sul mercato
del clorato di sodio né, in generale, sugli altri mercati di prodotti da essa venduti. Infatti, come emerge in particolare
dall’art. 1 della decisione Perossidi organici, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a sanzionare l’[OSCURATO:PERSONA] (in precedenza Atofina),
senza pronunciarsi sul problema dell’opportunità di imputare la responsabilità di tale infrazione alla ricorrente. Dall’altro
lato, va rilevato che, nella decisione Perossido di idrogeno, la [OSCURATO:PERSONA] ha in sostanza concluso, in particolare al punto
427 della suddetta decisione, che la responsabilità dell’infrazione oggetto della decisione stessa doveva essere imputata
alla ricorrente. Pertanto, né l’una né l’altra delle suddette decisioni permettono di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
considerato, in circostanze analoghe a quelle del caso di specie, che l’[OSCURATO:PERSONA] agisse in modo autonomo sul mercato.
98
Inoltre, poiché la [OSCURATO:PERSONA], come rilevato supra, al punto 60, ha la facoltà ma non l’obbligo di imputare la responsabilità
di un’infrazione ad una società controllante e poiché è sulla base di un’interpretazione corretta dell’art. 81 CE che essa
ha imputato, nel caso di specie, la responsabilità dell’infrazione in parola alla ricorrente, l’eventuale rilievo secondo
cui la [OSCURATO:PERSONA], in cause precedenti, non aveva ritenuto opportuno procedere ad una imputazione siffatta, o aveva comprovato
la presunzione di esercizio di un’influenza determinante con indizi supplementari non permetterebbe comunque di concludere,
nel caso di specie, che essa è incorsa in un errore di diritto imputando la responsabilità dell’infrazione in parola alla
ricorrente.
99
In secondo luogo, vanno respinti in quanto infondati anche gli argomenti della ricorrente secondo cui l’autonomia dell’[OSCURATO:PERSONA] è dimostrata dalla gestione decentrata del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che la ricorrente era soltanto una «holding
non operativa» che non interveniva nella gestione concreta delle proprie controllate, con la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe dovuto imputarle la responsabilità dell’infrazione, come del resto si sarebbe astenuta dal fare nei confronti
di un’altra società controllante nella decisione Tabacco greggio Spagna.
100
Anzitutto occorre rilevare, da un lato, che l’affermazione secondo la quale la ricorrente è una società «holding non operativa»
non è suffragata da alcun elemento concreto atto a dimostrare che essa non esercitava un’influenza determinante sulla propria
controllata. Dall’altro lato, come emerge dalla giurisprudenza esposta supra al punto 60, il fatto che nella decisione Tabacco
greggio Spagna la [OSCURATO:PERSONA] non abbia imputato la responsabilità di un’infrazione ad una società controllante non può in
alcun caso inficiare la constatazione secondo cui nella decisione impugnata sussistevano i requisiti per una imputazione di
questo tipo.
101
Per di più, in ogni caso, nell’ambito di un gruppo di società, una holding concentra partecipazioni in diverse società e ha
la funzione di garantirne l’unità direttiva. Pertanto, non si può escludere che la ricorrente abbia esercitato un’influenza
determinante sul comportamento della sua controllata, coordinando, in particolare, gli investimenti finanziari in seno al
gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la suddivisione interna delle diverse attività della ricorrente, simile a una gestione decentrata,
tra differenti divisioni o dipartimenti costituisce un fenomeno normale all’interno dei gruppi societari come quello alla
testa del quale si trovava la ricorrente. Pertanto, il presente argomento non confuta affatto la presunzione secondo la quale
la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] costituivano un’impresa unica ai sensi dell’art. 81 CE.
102
In terzo luogo, debbono essere respinti come infondati anche gli argomenti della ricorrente secondo i quali, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sempre definito in modo autonomo la propria strategia commerciale sul mercato del clorato di sodio, poiché non ha
mai definito né approvato il piano di attività e il bilancio delle attività dell’[OSCURATO:PERSONA] specificamente legate a tale
prodotto e quest’ultima, in sostanza, disponeva della capacità di agire in modo autonomo sul mercato e, dall’altro lato, l’[OSCURATO:PERSONA] godeva di piena autonomia finanziaria, poiché il controllo che essa esercitava sulla propria controllata era estremamente
generico.
103
Difatti, oltre alla circostanza che gli argomenti della ricorrente non sono suffragati da alcun elemento concreto, occorre
rilevare anzitutto che il fatto che quest’ultima non abbia mai definito né approvato il piano di attività e il bilancio delle
attività dell’[OSCURATO:PERSONA] non consente di dimostrare che essa non fosse in grado di modificarli o respingerli o di controllarne
l’applicazione.
104
Inoltre, non si può escludere che la ricorrente abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento della propria
controllata, in particolare coordinandone gli investimenti finanziari all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
105
Infine, se è vero che — come del resto ha sostenuto la ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (v.
pag. 71 di tale risposta) e come emerge dal punto 392 della decisione impugnata — essa controllava gli impegni più importanti
della propria controllata, tale circostanza non fa altro che rafforzare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la suddetta
controllata non era autonoma rispetto alla ricorrente.
106
In quarto luogo, dev’essere respinto in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non le riferiva
circa la sua attività sul mercato e le presentava una rendicontazione solo in termini assai generali, nel rispetto del diritto
francese e delle sue leggi. Al riguardo, oltre al fatto che occorre rilevare come tale argomento non sia suffragato da alcun
elemento concreto, la circostanza che la ricorrente, come esposto supra, al punto 103, abbia ammesso di controllare gli impegni
più importanti della propria controllata va nella direzione contraria al suddetto argomento.
107
In quinto luogo, riguardo al fatto che la ricorrente sostiene di non aver mai partecipato all’infrazione, di non averne avuto
conoscenza e di non essere intervenuta né a monte né a valle del mercato del clorato di sodio, e neppure sul suddetto mercato,
che per essa rivestiva un’importanza minore, occorre rilevare che detti elementi non sono tali da dimostrare l’autonomia dell’[OSCURATO:PERSONA]. Anzitutto, va ricordato che, come emerge dalla giurisprudenza, non è un atto di istigazione a commettere l’illecito
compiuto dalla società controllante nei confronti della sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima
in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione
che impone ammende nei confronti di una società capogruppo (sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 55, punto
290). Inoltre, nessuna conclusione può essere tratta dal fatto che la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] operavano su mercati diversi
o che il mercato del clorato di sodio aveva per la ricorrente un’importanza minore. Occorre infatti rilevare che, in un gruppo
come quello alla testa del quale si trova la ricorrente, la divisione dei compiti costituisce un fenomeno normale, che non
permette di confutare la presunzione secondo cui la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] costituivano un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE.
Pertanto, i suddetti argomenti vanno respinti in quanto ininfluenti.
108
In sesto luogo, va respinto in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] le ha, di fatto, negato
il diritto di superare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante ritenendo che gli indizi da essa forniti non
permettessero di dimostrare l’autonomia dell’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nella decisione impugnata, non solo la [OSCURATO:PERSONA] non
ha contestato il diritto della ricorrente di apportare indizi idonei a superare la presunzione di esercizio di un’influenza
determinante, ma soltanto dopo aver esaminato il complesso di indizi che la ricorrente le aveva fornito essa ha concluso legittimamente,
come emerge dalle osservazioni esposte supra, ai punti 95‑105, che gli elementi appartenenti a tale complesso non consentivano
di superare la suddetta presunzione.
109
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che
la ricorrente non avesse apportato elementi idonei a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante.
110
Pertanto, la quarta parte del primo motivo dev’essere respinta in parte in quanto infondata e in parte in quanto ininfluente.
La quinta parte, attinente alla trasformazione della presunzione di esercizio di un’influenza determinante in presunzione
assoluta
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
111
La ricorrente sostiene che, respingendo l’insieme di indizi da essa forniti alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha trasformato
la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, che avrebbe dovuto essere una presunzione relativa, in una presunzione
assoluta.
112
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la trasformazione di una presunzione relativa in una presunzione assoluta pregiudica
il principio della presunzione di innocenza. Anzitutto, detta trasformazione costituirebbe una probatio diabolica, ossia una
prova impossibile da fornire e pertanto una prova inammissibile alla luce della giurisprudenza. Inoltre, in udienza la ricorrente
ha precisato che tale presunzione è contraria al principio della presunzione di innocenza sancito, da un lato, dalla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1959 (in prosieguo: la
«CEDU»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia (Serie
A, n. 141‑A, § 28), e, dall’altro lato, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), e che possiede lo stesso valore giuridico dei Trattati in forza dell’art. 6, n. 1, primo
comma, TUE. Infine, rispondendo ad un quesito del Tribunale in udienza, essa ha precisato di ritenere che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 45, fosse incompatibile con le disposizioni sopra menzionate.
113
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha reso insuperabile la presunzione di esercizio di un’influenza
determinante, su cui si è basata nella decisione impugnata.
114
Anzitutto, dai punti 386 e 412 della decisione impugnata emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ammette che in pratica è impossibile
superare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, specificando, in particolare, che «tale presunzione si
verifica quasi in tutti i casi».
115
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di prendere in considerazione gli indizi dedotti dalla ricorrente per superare la
presunzione di esercizio di un’influenza determinante mentre tali indizi, quando sono invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], permettono
a quest’ultima di suffragare la presunzione stessa.
116
Ancora, dal punto 401, in fine, della decisione impugnata, risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene a torto che una società
controllante va considerata responsabile di un’infrazione a prescindere dal fatto che abbia interferito o meno nell’attività
della sua controllata, che l’abbia lasciata agire liberamente o meno, e che fosse o meno a conoscenza delle infrazioni commesse
dalla suddetta controllata.
117
[OSCURATO:PERSONA] poi avrebbe omesso di trarre le conseguenze opportune dal proprio errore di interpretazione, che essa stessa
avrebbe ammesso durante l’audizione presso il consigliere auditore, riguardo alle osservazioni formulate dall’[OSCURATO:PERSONA]
il 18 ottobre 2004, in risposta alla richiesta di informazioni che quest’ultima le aveva rivolto il 10 settembre 2004, e nelle
quali aveva confuso la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente.
118
Ancora, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata non su elementi concreti che dimostrino l’esercizio effettivo
di un’influenza determinante della ricorrente sulla gestione commerciale dell’[OSCURATO:PERSONA], ma su semplici affermazioni non
comprovate, che costituirebbero ulteriori presunzioni e supposizioni da essa mai verificate.
119
Infine, si dovrebbe dedurre dal rigetto di tutti gli elementi del complesso di indizi forniti dalla ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA]
esige prove documentali negative dell’assenza di intromissione di una società controllante nella politica commerciale della
propria controllata.
120
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
121
La ricorrente afferma, in sostanza, che respingendo gli indizi da essa forniti la [OSCURATO:PERSONA] ha trasformato la presunzione
di esercizio di un’influenza determinante in una presunzione assoluta. Una presunzione di tal genere sarebbe illegittima tanto
alla luce della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quanto della giurisprudenza delle giurisdizioni
dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo.
122
A questo proposito occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 52, non è stato imposto alla
ricorrente di fornire una prova della sua mancata intromissione nella gestione della propria controllata, ma soltanto di produrre
elementi probatori sufficienti a dimostrare che la sua controllata si comportava in modo autonomo sul mercato di cui trattasi.
123
Orbene, il fatto che, nel caso di specie, la ricorrente non abbia prodotto elemento probatori idonei a confutare la presunzione
di esercizio di un’influenza determinante, come emerge dall’esame della quarta parte del motivo (v. supra, punti 95‑106),
non significa che la suddetta presunzione non possa essere superata in alcun caso.
124
Per tale ragione, in primo luogo, deve respingersi in quanto ininfluente l’argomento della ricorrente esposto supra, al punto
110, secondo il quale, in sostanza, la presunzione di esercizio di un’influenza determinante che la [OSCURATO:PERSONA] ha enunciato
nella decisione impugnata e la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 45, è contraria al principio di presunzione di innocenza come, da un lato, riconosciuto nella Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella CEDU e, dall’altro lato, come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo e dai giudici dell’Unione. In secondo luogo, vanno respinti in quanto infondati gli argomenti esposti supra, ai
punti 111‑117, secondo i quali, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto a torto che gli indizi ad essa forniti dalla ricorrente
dimostravano che essa non esercitava un’influenza determinante sull’[OSCURATO:PERSONA], mentre, com’è emerso in sede di esame della
quarta parte del primo motivo (v. supra, punti 95‑106), è a causa del fatto che nessuno degli indizi dedotti dalla ricorrente
permetteva di concludere, nel caso di specie, nel senso dell’autonomia sul mercato dell’[OSCURATO:PERSONA] che, nella decisione
impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato la responsabilità dell’infrazione alla ricorrente.
125
Pertanto, occorre respingere, in parte come infondati e in parte come ininfluenti, la quinta parte del primo motivo e, conseguentemente,
il primo motivo nel suo complesso.
Il secondo motivo, attinente alla violazione di sei principi fondamentali, derivante dall’imputazione della responsabilità
del comportamento illecito di cui trattasi alla ricorrente
126
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato sei principi fondamentali imputandole il comportamento illecito
dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il presente motivo si divide quindi in sei parti.
La prima parte, attinente ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
127
La ricorrente afferma, in sostanza, che i suoi diritti della difesa sono stati violati prima e dopo che le è stata notificata
la comunicazione degli addebiti.
128
In primo luogo, la ricorrente sostiene anzitutto che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta al punto 406 della decisione
impugnata, secondo cui essa non era tenuta ad una diligenza particolare nei suoi confronti prima della notificazione della
comunicazione degli addebiti, è confutata dalla giurisprudenza derivante dalle sentenze della Corte 2 ottobre 2003, causa
C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10921), e 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8725). Infatti, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto ricorrere ai suoi poteri di indagine, prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, al fine di raccogliere
indizi comprovanti la presunzione di esercizio di un’influenza determinante presso la ricorrente, anziché limitarsi a quelli
forniti dalla [OSCURATO:PERSONA]. In udienza essa ha precisato che siffatto obbligo derivava altresì dalla sentenza del Tribunale
8 luglio 2008, causa T‑99/04, AC‑Treuhand/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1501), e dal codice di buone pratiche della [OSCURATO:PERSONA],
relativo agli artt. 101 TFUE e 102 TFUE (in prosieguo: il «codice di buone pratiche») che, alla data dell’udienza, era disponibile
sul sito Internet della [OSCURATO:PERSONA].
129
Inoltre, in mancanza di misure di indagine svolte nei suoi confronti, la ricorrente sarebbe stata privata del suo diritto
di spiegare, prima dell’adozione della comunicazione degli addebiti, le modalità di funzionamento del gruppo [OSCURATO:PERSONA],
i suoi rapporti con l’[OSCURATO:PERSONA] e il suo ruolo puramente passivo nella gestione della sua attività relativa al clorato
di sodio. Essa inoltre non avrebbe potuto controllare la veridicità delle informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] e per le
quali quest’ultima aveva invocato la riservatezza, come il fatturato della ricorrente che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva fornito alla
[OSCURATO:PERSONA] in risposta ad una richiesta di informazioni.
130
Inoltre, dal momento che l’indagine riguardava il periodo successivo alla fuoriuscita dell’[OSCURATO:PERSONA] dal gruppo [OSCURATO:PERSONA],
il 18 maggio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto raccogliere risposte complete alle domande che aveva posto a quest’ultima.
Pertanto, la ricorrente avrebbe perduto una possibilità, da un lato, di far modificare le censure mosse nei suoi confronti,
dimostrando, sin dalla fase dell’indagine, l’impossibilità di imputarle l’infrazione commessa dall’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro
lato, di evitare di vedersi comminare due ammende distinte. In udienza, essa ha aggiunto che, dal momento che la comunicazione
degli addebiti le era pervenuta in una data in cui l’[OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ed erano
trascorsi quattro anni dall’inizio dell’indagine, essa non disponeva più di prove che le consentissero di difendersi utilmente
il giorno della notificazione della suddetta comunicazione.
131
Infine, l’alterazione della capacità della ricorrente di difendersi sarebbe stata aggravata dal carattere incoerente e contraddittorio
della posizione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione AMCA, nella decisione 31 maggio 2006, C (2006 def.), relativa a
un procedimento ex articolo 81 [CE] ed ex articolo 53 dell'accordo SEE (caso n. COMP/F/38.645 – Metacrilati) (GU L 322, pag. 20;
in prosieguo: la «decisione Metacrilati»), nella decisione Perossido di idrogeno e nella decisione impugnata.
132
Inoltre, in udienza, la ricorrente ha fatto osservare, da un lato, che la Corte aveva riconosciuto il carattere penale delle
ammende in materia di concorrenza nelle sentenze 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287), 22
maggio 2008, causa C‑266/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (non pubblicata nella Raccolta), e 23 dicembre 2009,
causa C‑45/08, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12073) e, dall’altro lato, che la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, entrata in vigore il 1° dicembre 2009, era immediatamente applicabile alle controversie dinanzi al Tribunale.
In tale contesto, essa sostiene che i suoi diritti fondamentali sono stati violati, avendo la [OSCURATO:PERSONA] considerato a torto
che «era l’impresa, e non ciascuna delle persone giuridiche considerate isolatamente, che doveva beneficiare di diritti fondamentali».
133
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che dai punti 402‑406 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso
di esaminare accuratamente, in contrasto con i requisiti sanciti dalla giurisprudenza, l’insieme degli elementi del complesso
di indizi da essa forniti per confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, essendosi limitata a respingere
i suddetti elementi con affermazioni non motivate, supposizioni e presunzioni puramente teoriche, non corrispondenti alla
realtà del funzionamento del gruppo [OSCURATO:PERSONA] al momento dei fatti di cui trattasi.
134
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
135
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa, da un lato, non avviando alcun provvedimento
istruttorio nei suoi confronti prima di notificarle la comunicazione degli addebiti e, dall’altro lato, omettendo di esaminare
accuratamente, dopo la notificazione della suddetta comunicazione degli addebiti, l’insieme degli elementi del complesso di
indizi che essa aveva fornito al fine di superare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante.
136
Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata messa
in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà
e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto per suffragare
l’asserita trasgressione del Trattato [sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA]
française e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 10), e 6 aprile 1995, causa C‑310/93 P, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑865, punto 21)].
137
Al pari del regolamento n. 17 del Consiglio, 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81 CE]
e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1/2003, tale ultimo regolamento prevede,
all’art. 27, n. 1, l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti che deve contenere in termini chiari tutti gli elementi
essenziali su cui la [OSCURATO:PERSONA] si fonda in tale fase del procedimento (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 45, punto 67), per consentire agli interessati di prendere effettivamente conoscenza dei comportamenti loro
contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] e di far valere utilmente la loro difesa prima che essa adotti una decisione definitiva. Una
tale comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale del principio fondamentale del diritto comunitario che
richiede il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento (sentenza della Corte 3 settembre 2009, cause
riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7191, punto 35).
138
Tale principio esige in particolare che la comunicazione degli addebiti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un’impresa alla quale
intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza contenga gli elementi essenziali della contestazione
mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui
si fonda la [OSCURATO:PERSONA], affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito
del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra
al punto 135, punto 36, e la giurisprudenza ivi citata).
139
In particolare, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno
essere inflitte ammende, dev’essere inviata a quest’ultima e deve indicare in che qualità a tale persona giuridica sono contestati
i fatti addebitati (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 135, punti
37 e 38).
140
È infatti con la comunicazione degli addebiti che l’impresa interessata viene informata di tutti gli elementi essenziali sui
quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento. Di conseguenza, solo dopo l’invio della detta comunicazione l’impresa
interessata può far pienamente valere i suoi diritti della difesa (v. sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P,
Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 59, e la giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza AC‑Treuhand/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 126, punto 48).
141
Per quanto riguarda il primo motivo della ricorrente, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa non
avviando alcun provvedimento istruttorio nei suoi confronti prima che le venisse notificata la comunicazione degli addebiti,
va rilevato che, sebbene le parti non abbiano fornito al Tribunale la suddetta comunicazione degli addebiti, emerge tuttavia
inequivocabilmente dalle osservazioni della ricorrente del 27 settembre 2007, in risposta a tale comunicazione, che la [OSCURATO:PERSONA]
l’ha informata della sua intenzione di imputarle il comportamento illecito dell’[OSCURATO:PERSONA] sulla base della presunzione
di esercizio di un’influenza determinante. La ricorrente ha dunque avuto conoscenza dell’accusa mossa nei suoi confronti nella
suddetta comunicazione ed è stata messa in condizioni di rispondere, cosa che ha fatto effettivamente per iscritto, alla comunicazione
stessa. Inoltre, essa non contesta di essere stata in grado di presentare, e di aver effettivamente presentato, le proprie
osservazioni su tale comunicazione durante l’audizione presso il consigliere auditore.
142
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia assunto alcun provvedimento istruttorio nei confronti della ricorrente prima di notificarle
la comunicazione degli addebiti, o ancora, come la ricorrente fa inoltre osservare, che la [OSCURATO:PERSONA] in precedenti decisioni
le abbia imputato o meno la responsabilità di altre infrazioni commesse dalla sua controllata, non può mettere in discussione
la conclusione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva informarla delle accuse mosse nei suoi confronti, per la prima volta,
nella suddetta comunicazione. Infatti, la ricorrente è stata messa in grado di far conoscere utilmente il proprio punto di
vista nel corso della fase amministrativa del procedimento riguardo all’effettività e alla pertinenza dei fatti e delle circostanze
dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione degli addebiti, tanto nelle sue osservazioni in risposta a tale comunicazione,
quanto durante l’audizione presso il consigliere auditore.
143
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato i diritti della difesa della ricorrente non avendo avviato alcun provvedimento istruttorio
nei suoi confronti prima di notificarle la comunicazione degli addebiti.
144
Gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente non inficiano tale conclusione.
145
In primo luogo, va respinto come infondato l’argomento sollevato dalla ricorrente nel corso dell’udienza, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]
ha violato i suoi diritti fondamentali, come riconosciuti dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, considerando a torto che era l’impresa, e non ciascuna delle persone giuridiche singolarmente considerata,
a dover beneficiare dei suddetti diritti fondamentali. Difatti, oltre al fatto che né dalla decisione impugnata né dalle sue
memorie emerge che la [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato una simile considerazione, occorre rilevare, come risulta dal punto 66 della
decisione impugnata e dall’art. 4 del dispositivo di tale decisione, che la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato la comunicazione degli
addebiti alla ricorrente e all’[OSCURATO:PERSONA], singolarmente considerate, e pertanto, sia durante la fase amministrativa del
procedimento sia alla conclusione della stessa, la [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato i diritti della difesa di entrambe le suddette
società.
146
In secondo luogo, va respinto in quanto infondato anche l’argomento secondo il quale emerge dalla giurisprudenza citata supra
al punto 126 che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato a torto, nella fattispecie, di non essere tenuta ad assumere provvedimenti
particolari nei confronti della ricorrente.
147
Anzitutto, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 126 (punto 31), la Corte ha statuito che occorreva
dichiarare che i diritti della difesa di un’impresa sono violati dalla [OSCURATO:PERSONA] laddove vi sia una possibilità che, a causa
di un’irregolarità commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], il procedimento amministrativo da quest’ultima instaurato sia potuto giungere
ad un risultato differente. Al medesimo punto la Corte ha altresì affermato che un’impresa fornisce la prova del verificarsi
di tale violazione quando dimostri adeguatamente non già che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un contenuto differente,
bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità in questione, ad esempio per il fatto
che avrebbe potuto utilizzare per la propria difesa documenti il cui accesso le era stato rifiutato nell’ambito del procedimento
amministrativo. Orbene, nel caso di specie va rilevato che la ricorrente non dimostra che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non
abbia promosso alcun provvedimento istruttorio nei suoi confronti prima di notificarle la comunicazione degli addebiti avrebbe
potuto indurla a giungere ad un risultato diverso nella decisione impugnata. Infatti, contrariamente a quanto da essa stessa
sostenuto, la ricorrente ha avuto la possibilità di far conoscere, sulla base della comunicazione degli addebiti, le proprie
osservazioni relative alle modalità di funzionamento del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ai suoi rapporti con l’[OSCURATO:PERSONA] e al suo
asserito ruolo puramente passivo nella gestione della sua attività relativa al clorato di sodio.
148
Inoltre, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 126 (punti 48‑50 e 56), la Corte ha dichiarato in particolare che era importante evitare che i diritti della
difesa potessero essere irrimediabilmente compromessi a motivo della durata eccessiva della fase istruttoria, e che tale durata
possa ostacolare l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità
delle imprese interessate. Orbene, va rilevato nel caso di specie che la ricorrente non deduce alcun elemento concreto che
dimostri che la fase istruttoria della procedura che ha portato ad adottare la decisione impugnata abbia avuto una durata
eccessiva e, pertanto, abbia costituito un ostacolo affinché la ricorrente potesse fornire indizi idonei a confutare la presunzione
di esercizio di un’influenza determinante.
149
Infine, nella sentenza AC-Treuhand/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 126 (punto 56), il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA]
è obbligata ad informare l’impresa interessata segnatamente dell’oggetto e dello scopo dell’indagine, già sin dal momento
della prima misura adottata nei suoi confronti, incluso il caso di una richiesta di informazioni inviata ai sensi dell’art. 11
del regolamento n. 17. Al punto 58 della detta sentenza il Tribunale ha altresì dichiarato che, solo nel caso in cui l’irregolarità
commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] sia stata di natura tale da incidere concretamente sui diritti della difesa della ricorrente nell’ambito
del procedimento, una simile irregolarità poteva condurre all’annullamento della decisione finale della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene,
nel caso di specie, oltre al fatto che non è possibile dedurre dalla suddetta sentenza l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA], come
afferma la ricorrente, di adottare provvedimenti istruttori nei confronti di un’impresa prima dell’invio di una comunicazione
degli addebiti nel caso in cui essa ritenga di disporre, tra l’altro, di informazioni che giustifichino l’invio di tale comunicazione,
è giocoforza rilevare che la ricorrente non deduce alcun elemento concreto per dimostrare che, a causa di ciò, essa sia stata
privata della facoltà di fornire la prova del mancato esercizio di una sua influenza determinante sull’[OSCURATO:PERSONA].
150
In terzo luogo, quanto all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il codice di buone pratiche non avendo avviato
nei suoi confronti alcun provvedimento istruttorio, occorre rilevare, da un lato, che il detto codice, il quale ai sensi del
suo punto 5 va applicato solo alle cause pendenti e future a partire dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, è stato adottato successivamente alla decisione impugnata e pertanto non è applicabile ai fatti del caso di specie. Dall’altro
lato, e in ogni caso, va rilevato che il punto 14 del suddetto codice, facendo riferimento alla sentenza AC-Treuhand/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 126 (punto 56), dispone che «all’atto del primo provvedimento di indagine (solitamente una richiesta
di informazioni o un’ispezione), le imprese vengono informate del fatto di essere oggetto di un’indagine preliminare, nonché
del suo oggetto e del suo scopo». Pertanto, senza che occorra pronunciarsi sulla portata giuridica del detto codice, occorre
rilevare, in ogni caso, che esso non fa sorgere in capo alla [OSCURATO:PERSONA] alcun obbligo di assumere provvedimenti istruttori
nei confronti delle imprese prima dell’adozione della comunicazione degli addebiti.
151
Pertanto, la prima censura della ricorrente va respinta in quanto infondata.
152
Quanto alla seconda censura della ricorrente, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti della difesa in quanto
non ha esaminato accuratamente il complesso degli elementi dell’insieme di indizi da essa forniti per confutare la presunzione
di esercizio di un’influenza determinante, occorre rilevare che, da un lato, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente
non individua alcun elemento di fatto o di diritto richiamato nella decisione impugnata a proposito del quale essa non avrebbe
potuto spiegarsi nella risposta alla comunicazione degli addebiti. Dall’altro lato, occorre far riferimento ai punti 397‑415
della decisione impugnata per rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto agli argomenti sollevati dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla
ricorrente nelle loro osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti in modo motivato ed esaustivo. Di conseguenza,
non si può accusare la [OSCURATO:PERSONA] di aver violato i diritti della difesa della ricorrente sotto questo profilo.
153
Pertanto, la seconda censura della ricorrente nonché la prima parte nel suo complesso vanno respinte in quanto infondate.
La seconda parte, attinente ad una violazione del principio della parità delle armi
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
154
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità delle armi. Tale violazione deriverebbe, nel
caso di specie, dal fatto che, invece di fornire elementi concreti idonei a gettare una diversa luce sui fatti del caso di
specie così come risultanti dal complesso di indizi forniti dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a dedurre
nuove supposizioni e presunzioni, mentre, conformemente alla giurisprudenza, la ricorrente aveva fornito un’altra spiegazione
plausibile dei fatti in contrapposizione a quella seguita dalla [OSCURATO:PERSONA].
155
In udienza la ricorrente ha aggiunto che il mancato avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un’indagine nei suoi confronti ha
comportato una violazione del principio della parità delle armi, in quanto essa avrebbe potuto «conservare le prove» e «premunirsi
contro un’accusa di interferenza con la propria controllata».
156
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
157
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità delle armi in quanto, avendo la
ricorrente fornito un complesso di indizi che costituivano una spiegazione plausibile del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] esercitava
la sua attività in modo autonomo, spettava conseguentemente alla [OSCURATO:PERSONA] dedurre elementi concreti comprovanti la presunzione
di esercizio di un’influenza determinante.
158
Si deve rammentare che il principio di parità delle armi, come anche, in particolare, il principio del contraddittorio, rappresenta
un mero corollario della nozione stessa di giusto processo (v., per analogia, sentenze 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre
des barreaux francophones et germanophone e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5305, punto 31; 2 dicembre 2009, causa C‑89/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11245, punto 50, e 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX‑II, Riesame M/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12033, punti 39
e 40). Tale principio, in particolare, implica l’obbligo di offrire a ciascuna delle parti una possibilità ragionevole di
esporre la propria causa in condizioni tali da non porla in una situazione di netto svantaggio rispetto al suo avversario
(v. Corte eur. D. U., sentenza [OSCURATO:PERSONA] BV c. [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 1993, serie A n. 274, § 33; Ernst e a. c. Belgio
del 15 luglio 2003, § 60, e Vezon c. Francia del 18 aprile 2006, § 31).
159
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, essa non versava in una situazione di netto svantaggio
rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], a causa del fatto che quest’ultima le aveva contestato la presunzione di esercizio di un’influenza
determinante, basata sull’esistenza di vincoli capitalistici con l’[OSCURATO:PERSONA].
160
Infatti, poiché, da un lato, come rilevato supra, al punto 57, la [OSCURATO:PERSONA] ha presunto a buon diritto l’esercizio di un’influenza
determinante della ricorrente sull’[OSCURATO:PERSONA], in base al fatto che essa ne deteneva la quasi totalità del capitale sociale
e, dall’altro lato, come emerge dalle constatazioni formulate supra, ai punti 139 e 140, la ricorrente era stata in grado,
nelle osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti e durante l’audizione presso il consigliere auditore, di
presentare tutti gli elementi di diritto e di fatto utili a confutare la suddetta presunzione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato
nel caso di specie il principio della parità delle armi.
161
Occorre respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente, sollevato in udienza, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha violato
il principio della parità delle armi in quanto, se fosse stata avviata un’indagine nei suoi confronti, essa avrebbe potuto
«conservare le prove» del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] agiva in modo autonomo e, quindi, «premunirsi contro un’accusa di interferenza
con la sua controllata». Occorre infatti ricordare, innanzi tutto, che la ricorrente, che era la società controllante dell’[OSCURATO:PERSONA] quando la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a quest’ultima una richiesta di informazioni, il 10 settembre 2004, avrebbe potuto
sin da tale data raccogliere eventuali prove dell’autonomia della sua controllata. Inoltre, l’argomento della ricorrente a
tal proposito non è suffragato da alcun elemento concreto che dimostri la scomparsa di prove che sarebbero state utili alla
sua difesa o che la decisione impugnata avrebbe potuto essere diversa se le fosse stato trasmesso un provvedimento istruttorio
prima della comunicazione degli addebiti. Infine, e in ogni caso, il suddetto argomento non inficia la conclusione, esposta
supra al punto 158, secondo la quale la ricorrente, nell’ambito delle osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti
e durante l’audizione presso il consigliere auditore, era stata in grado di presentare tutti gli elementi di diritto e di
fatto utili ai fini del superamento della presunzione di esercizio di un’influenza determinante.
162
Pertanto, la seconda parte del secondo motivo va respinta in quanto infondata.
La terza parte, attinente a una violazione della presunzione di innocenza
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
163
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato la presunzione di innocenza, che è un diritto fondamentale garantito
dal Trattato CE e dall’art. 6, n. 2, della CEDU.
164
In primo luogo, la ricorrente fa osservare che, ai punti 409‑411 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] l’ha sanzionata
per una violazione dell’art. 81 CE, sulla base di una presunzione che non era suffragata da alcun elemento concreto e che
ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a non tener conto delle prove contrarie che essa aveva fornito. Tale presunzione di responsabilità
sarebbe basata su semplici allusioni, che il Tribunale ha condannato nella sentenza 6 ottobre 2005, cause riunite T‑22/02
e T‑23/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4065, punto 106).
165
Innanzi tutto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare la colpevolezza, da un lato, dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato,
della ricorrente, in modo specifico e distinto. Inoltre, e comunque, la colpevolezza della ricorrente non sarebbe stata dimostrata,
poiché la sua responsabilità le è stata ascritta in violazione, da un lato, delle regole che disciplinano l’imputazione della
responsabilità di un’infrazione ad una società controllante e, dall’altro lato, dei suoi diritti della difesa.
166
Infine, in udienza, la ricorrente ha fatto rilevare che l’assenza di indagini nei suoi confronti dimostra che la [OSCURATO:PERSONA]
ha agito sulla base di un pregiudizio. A suo avviso, la decisione impugnata si basa su tale pregiudizio, che è «continuato
dalla procedura dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che oggi [sarebbe] del tutto inaccettabile alla luce degli imperativi della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea», in quanto la decisione finale viene adottata da un’istituzione che al contempo
è «incaricata dell’indagine, dell’azione e della decisione».
167
In secondo luogo, la ricorrente sostiene anzitutto che, applicandole in modo automatico la presunzione di esercizio di un’influenza
determinante, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto gravare su di essa una presunzione assoluta di colpevolezza, che costituirebbe una probatio
diabolica e sarebbe inammissibile. Essa fa rilevare che, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
qualsiasi presunzione dev’essere inquadrata da limiti a tutela dei diritti della difesa (v. Corte eur. D. U., sentenza Salabiaku
c. Francia, citata supra al punto 110 supra, § 28, e sentenza Janosevic c. Svezia, del 23 luglio 2002, n. 34619/97, § 101).
Inoltre, in forza della giurisprudenza comunitaria, qualsiasi ricorso sistematico a presunzioni di colpevolezza dovrebbe essere
escluso e qualsiasi presunzione di colpevolezza dovrebbe poter essere confutata in modo efficace dalla persona cui è applicata.
168
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
169
La ricorrente invoca, in sostanza, una violazione della presunzione di innocenza, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] l’ha sanzionata
per l’infrazione commessa dall’[OSCURATO:PERSONA], da un lato, senza comprovare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante
e senza tener conto del complesso di indizi da essa forniti, idonei a confutare la suddetta presunzione e, dall’altro lato,
violando i suoi diritti della difesa.
170
Secondo la giurisprudenza, la presunzione di innocenza implica che ogni persona accusata è presunta innocente fino a quando
la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Essa osta, quindi, a qualsiasi constatazione formale ed anche a qualsiasi
allusione alla responsabilità della persona cui sia imputata una data infrazione in una decisione che pone fine all’azione,
senza che la persona abbia potuto beneficiare di tutte le garanzie inerenti all’esercizio dei diritti della difesa nell’ambito
di un procedimento che segua il suo corso normale e si chiuda con una decisione sulla fondatezza dell’addebito (sentenza del
Tribunale 12 ottobre 2007, causa T‑474/04, [OSCURATO:PERSONA] für industrielle Prozesse/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4225, punto
76).
171
Nel caso di specie, è pacifico che l’infrazione di cui trattasi è stata ammessa dalla controllata della ricorrente. Inoltre,
come indicato supra, al punto 57, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha presunto correttamente che la ricorrente fosse
responsabile del comportamento della sua controllata in ragione del fatto che ne possedeva oltre il 97% del capitale sociale.
Poiché, come rilevato supra, al punto 107, la ricorrente non ha confutato la presunzione di esercizio di un’influenza determinante,
la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto legittimamente imputato alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione di cui trattasi.
172
Inoltre, come rilevato in sede di esame della prima parte del secondo motivo, attinente alla presunta violazione dei suoi
diritti della difesa (v. supra, punti 139 e 140), la ricorrente è stata messa nelle condizioni di far conoscere utilmente
il proprio punto di vista, durante la fase amministrativa del procedimento, riguardo all’effettività e alla rilevanza dei
fatti e delle circostanze dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti, sia nelle osservazioni in risposta
alla comunicazione degli addebiti, sia nell’audizione presso il consigliere auditore, e pertanto ha potuto beneficiare di
tutte le garanzie inerenti all’esercizio dei diritti della difesa nell’ambito di un procedimento che ha seguito il suo corso
normale e si è chiuso con una decisione sulla fondatezza dell’addebito.
173
Infine, come indicato nell’ambito dell’esame della quinta parte del primo motivo (v. supra, punto 121), il fatto che, nel
caso di specie, la ricorrente non abbia prodotto elementi probatori idonei a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza
determinante non significa che la detta presunzione non possa in alcun caso essere superata e che, come inoltre affermato
dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto gravare su di essa una presunzione assoluta di colpevolezza, che costituirebbe
una probatio diabolica, o che l’abbia sanzionata solo sulla base di un «pregiudizio» che la ricorrente non avrebbe avuto la
possibilità di confutare.
174
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato la presunzione di innocenza supponendo l’esercizio di un’influenza determinante
della ricorrente sulla propria controllata.
175
Inoltre, quanto al fatto che la ricorrente ha sostenuto in udienza, in sostanza, che la presunzione di innocenza, come riconosciuta
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è stata violata nel caso di specie, essendo la [OSCURATO:PERSONA] un’istituzione
incaricata «dell’indagine, dell’azione e della decisione», occorre rilevare, come dichiarato oralmente dalla [OSCURATO:PERSONA],
che tale censura è stata sollevata tardivamente, essendo stata formulata per la prima volta nel corso dell’udienza e che non
si può considerare come un ampliamento del presente motivo così come dedotto nel ricorso, in base al quale la presunzione
di esercizio di un’influenza determinante su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata è contraria alla presunzione
di innocenza. Pertanto, tale censura dev’essere dichiarata irricevibile, conformemente all’art. 48, n. 2, del regolamento
di procedura del Tribunale.
176
Di conseguenza, la terza parte del secondo motivo va respinta in parte come infondata e in parte come irricevibile.
La quarta parte, attinente ad una violazione del principio di responsabilità personale e di carattere individuale delle pene
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
177
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della responsabilità personale e il suo corollario, vale
a dire il principio di personalità delle pene poiché, da un lato, ha riconosciuto l’esistenza e la responsabilità della presunta
impresa formata dalla ricorrente stessa e dall’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, l’ha condannata a pagare, anzitutto, un’ammenda
che le è stata comminata in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, un’ammenda a titolo personale, mentre avrebbe
dovuto riconoscere l’esistenza di due entità economiche distinte in mancanza di elementi concreti idonei a comprovare la presunzione
di esercizio di un’influenza determinante. La violazione dei suddetti principi sarebbe confermata dai punti 313 e 315 della
decisione impugnata, i quali fanno riferimento alle nozioni di coautore e di autore dell’infrazione. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe ingiustamente qualificato la ricorrente come coautrice dell’infrazione di cui trattasi.
178
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
179
La ricorrente afferma in sostanza che, imputandole la responsabilità dell’infrazione in parola, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato
i principi di responsabilità personale e di personalità delle pene.
180
In forza del principio del carattere individuale delle pene e delle sanzioni, una persona fisica o giuridica può essere sanzionata
esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti (sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98
e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punto 63), principio applicabile
in qualsiasi procedimento amministrativo che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni in forza della normativa sulla
concorrenza (sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑304/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1887, punto 118).
181
Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza esposta supra, al punto 50, tale principio deve conciliarsi con la nozione di impresa
ai sensi dell’art. 81 CE. Pertanto, qualora l’entità economica violi le regole della concorrenza, è tenuta, secondo il principio
della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione.
182
Orbene, come già esposto supra, al punto 105, non è un atto di istigazione a commettere l’illecito compiuto dalla società
controllante nei confronti della sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il
fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare la decisione
che impone ammende nei confronti di una società capogruppo (v., in tal senso, sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], citata supra
al punto 55, punto 292). Pertanto, la ricorrente è stata personalmente condannata per un’infrazione che si è presunto avesse
commesso a causa dei legami economici e giuridici che la univano all’[OSCURATO:PERSONA] e che le permettevano di determinare il
comportamento di quest’ultima sul mercato.
183
Di conseguenza, l’imputazione della responsabilità dell’infrazione di cui trattasi alla ricorrente non viola il principio
del carattere individuale delle pene e delle sanzioni.
184
A questo proposito, occorre respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo il quale dai punti 313 e 315
della decisione impugnata deriva che la [OSCURATO:PERSONA] l’ha ingiustamente considerata come coautrice o autrice dell’infrazione.
Difatti, oltre al fatto che in tali punti la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato tali qualificazioni nei confronti della ricorrente,
dal combinato disposto, in particolare, dei punti 367‑375, 386, 387, 396 e 415 della decisione impugnata emerge chiaramente
che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la ricorrente esercitava un’influenza determinante sull’[OSCURATO:PERSONA] e le due
società costituivano quindi un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE, le suddette società che componevano l’impresa, ai sensi dell’art. 81 CE,
autrice dell’infrazione, andavano considerate responsabili della stessa.
185
Pertanto, la quarta parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.
La quinta parte, attinente a una violazione del principio della legalità delle pene
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
186
La ricorrente afferma che, violando i principi di responsabilità personale e di personalità delle pene, la [OSCURATO:PERSONA] ha
violato il principio di legalità delle pene. Essa sostiene di essere stata condannata nonostante l’assenza di qualsiasi disposizione
di legge che sanzioni un’infrazione che non sia stata dimostrata contro un’impresa. Da un lato, l’art. 23, n. 2, del regolamento
n. 1/2003 autorizzerebbe solo la [OSCURATO:PERSONA] a sanzionare le imprese «partecipanti a [un’]infrazione». Dall’altro lato, gli
orientamenti prevedono che il potere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere esercitato solo «nei limiti previsti
[dal regolamento n. 1/2003]».
187
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
188
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della legalità delle pene irrogandole la sanzione,
mentre l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, e le linee guida non prevedono una sanzione siffatta.
189
Secondo la giurisprudenza, il principio di legalità delle pene impone che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le
pene che essa reprime. Tale condizione si rivela soddisfatta allorché il soggetto sia in grado di sapere, sulla base del dettato
della disposizione pertinente e con l’aiuto di un’interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implicano
la sua responsabilità penale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, citata supra al punto 130, punto 39).
190
Occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003,
la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese che commettano, in particolare, un’infrazione alle
disposizioni dell’art. 81 CE.
191
Nel caso di specie, alla luce delle disposizioni citate supra, al punto 188 e poiché è stato considerato che la ricorrente
e la sua controllata [OSCURATO:PERSONA] formavano un’impresa, ai sensi dell’art. 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA], senza violare il principio
della legalità delle pene, poteva imporre, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 50, un’ammenda alle persone
giuridiche che facevano parte della suddetta impresa.
192
Pertanto, la quinta parte del secondo motivo va respinta in quanto infondata.
La sesta parte, attinente a una violazione del principio di parità di trattamento
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
193
La ricorrente sostiene che il principio di parità di trattamento secondo il quale, conformemente alla giurisprudenza, situazioni
analoghe non possono essere trattate in maniera diversa, è stato violato nel caso di specie per un duplice motivo.
194
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento in quanto, nella
decisione Perossidi organici, la responsabilità dell’infrazione alla quale aveva partecipato l’[OSCURATO:PERSONA] non le era stata
imputata, mentre, al momento dei fatti oggetto della detta decisione, la gestione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] era la stessa che
all’epoca dei fatti oggetto della decisione impugnata. Essa aggiunge, a questo proposito, che la [OSCURATO:PERSONA] ha in tal modo
violato anche il principio di certezza del diritto.
195
In particolare, la ricorrente fa osservare che vanno respinti gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali il fatto che
quest’ultima non le abbia precedentemente imputato la responsabilità dell’infrazione di cui trattasi non le impedirebbe di
procedere ad una simile imputazione nella decisione impugnata, e secondo i quali essa dispone di un ampio margine discrezionale
in materia di ammende e non è vincolata dalla propria prassi decisionale. Da un lato, sarebbe incoerente che, in situazioni
identiche, la [OSCURATO:PERSONA] possa o meno imputarle la responsabilità di un’infrazione. Dall’altro lato, tale facoltà non rientrerebbe
nel potere discrezionale che le è riconosciuto per garantire un’efficace applicazione delle regole in materia di concorrenza,
ma sarebbe puramente e semplicemente arbitrario, senza un possibile controllo da parte delle giurisdizioni dell’Unione.
196
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che è stato violato il principio di parità di trattamento tra la ricorrente stessa,
da un lato, e l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ELSA, dall’altro lato. Al riguardo, essa fa rilevare che, ai punti 378‑382 e 481‑483 della
decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione un complesso di indizi concreti comprovanti la presunzione di
esercizio di un’influenza determinante nei confronti dell’EKA e dell’ELSA, senza però dedurre alcun indizio concreto nei suoi
confronti per imputarle l’infrazione commessa dall’[OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, nulla giustificherebbe una tale disparità di trattamento.
197
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
198
Secondo una giurisprudenza consolidata, il principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione impone che
situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a
meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., sentenza della Corte 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten
voor de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3633, punto 56, e giurisprudenza ivi citata).
199
Per quanto riguarda la prima censura della ricorrente, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato sia il principio di parità
di trattamento sia il principio di certezza del diritto, poiché non le ha imputato la responsabilità dell’infrazione di cui
trattasi nella decisione Perossidi organici, tale argomento dev’essere respinto in quanto infondato. Infatti, da un lato,
poiché la [OSCURATO:PERSONA], tra l’adozione della decisione Perossidi organici e quella della decisione impugnata, aveva già imputato
alla ricorrente la responsabilità delle infrazioni accertate in tre decisioni, vale a dire la decisione AMCA, la decisione
Perossido di idrogeno e la decisione Metacrilati, la ricorrente non poteva ignorare le condizioni di tale imputazione. Dall’altro
lato, occorre ricordare che, come già esposto supra, al punto 60, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà, ma non l’obbligo, di
imputare la responsabilità dell’infrazione ad una società controllante e poiché le condizioni di tale imputazione erano soddisfatte
nel caso di specie, il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia proceduto a siffatta imputazione nella decisione Perossidi
organici non implicava che fosse tenuta ad effettuare la stessa valutazione nella decisione impugnata.
200
Inoltre, dev’essere respinto in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] disponga
di un margine di discrezionalità che l’autorizza ad imputare un’infrazione commessa da una controllata alla propria controllante
risulterebbe arbitrario. Difatti, pur se, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 60, la [OSCURATO:PERSONA] dispone
di un potere discrezionale per decidere se sia opportuno imputare la responsabilità di un’infrazione ad una controllante,
tuttavia la sua decisione di procedere a tale imputazione non è sottratta, come nel caso di specie, al controllo dei giudici
dell’Unione, ai quali spetta di verificare che ricorrano le condizioni di una siffatta imputazione.
201
Pertanto, la prima censura della ricorrente dev’essere respinta in quanto infondata.
202
Quanto alla seconda censura della ricorrente, secondo cui essa ha subito un trattamento discriminatorio nella decisione impugnata
rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] e all’ELSA, poiché, a differenza di quanto accaduto con queste ultime società, la [OSCURATO:PERSONA] ha
omesso di dedurre elementi concreti nei confronti della ricorrente per imputarle la responsabilità dell’infrazione di cui
trattasi, essa va respinta in quanto infondata.
203
Per un verso, tale censura si basa su una lettura erronea della decisione impugnata. Infatti, così come ha dedotto indizi
supplementari per comprovare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante della [OSCURATO:PERSONA] sulla propria controllata
EKA (punto 378 della decisione impugnata) e dell’ELSA sulla sua controllata [OSCURATO:PERSONA] (punto 481 della decisione impugnata),
la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato altresì taluni indizi comprovanti la presunzione di esercizio di un’influenza determinante della
ricorrente sull’[OSCURATO:PERSONA] (punto 386 della decisione impugnata).
204
Per altro verso, anche se nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] avesse comprovato la presunzione di esercizio di un’influenza
determinante solo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della sua controllata EKA, nonché nei confronti dell’ELSA e della sua controllata
[OSCURATO:PERSONA], ma non nei confronti della ricorrente e della sua controllata, questo non metterebbe in discussione la
legittimità della detta decisione. Infatti, come emerge dalla valutazione esposta supra, al punto 77, la [OSCURATO:PERSONA] non era
tenuta a suffragare la suddetta presunzione, tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] possedeva la quasi totalità del capitale
sociale della propria controllata. Pertanto, anche supponendo che le dette imprese si fossero trovate in una situazione analoga,
il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di comprovare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante solo nei confronti
di alcune di esse non può comportare l’annullamento della decisione impugnata.
205
Pertanto, occorre respingere in quanto infondate la seconda censura della ricorrente nonché la sesta parte nel suo complesso.
206
Poiché le sei parti del secondo motivo vanno respinte in parte come irricevibili e in parte come irrilevanti, il motivo va
respinto nella sua integralità.
207
Il terzo motivo, attinente a uno snaturamento del complesso di indizi fornito dalla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
208
La ricorrente sostiene che i motivi esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 400‑404 della decisione impugnata per respingere gli
elementi del complesso di indizi da essa forniti dimostrano che la stessa ha snaturato alcuni di tali indizi ricorrendo ad
estrapolazioni, a supposizioni e a presunzioni non dimostrate. Inoltre, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], contenuta al punto
404 della decisione impugnata, secondo cui i fatti del caso di specie sarebbero conformi a tali congetture, confermerebbe
il fatto che essa ha snaturato i suddetti indizi.
209
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento.
Giudizio del Tribunale
210
Occorre anzitutto osservare che, a sostegno del presente motivo, la ricorrente non deduce alcun elemento concreto per suffragare
la sua affermazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha snaturato il complesso di indizi da essa forniti per superare la presunzione
di esercizio di un’influenza determinante. Inoltre, quanto al fatto che la ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA]
ha considerato a torto che il complesso di indizi da essa apportato non superasse la presunzione di esercizio di un’influenza
determinante, va rilevato che tale motivo costituisce una riformulazione della quarta parte del primo motivo e, pertanto,
occorre respingerlo per le stesse ragioni esposte supra, ai punti 95‑107, nei quali è stato dichiarato che l’insieme di indizi
forniti dalla ricorrente non permetteva di superare la suddetta presunzione.
211
Di conseguenza, il terzo motivo va respinto in quanto infondato.
Il quarto motivo, attinente all’esistenza di contraddizioni della motivazione della decisione impugnata
212
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata contiene tre contraddizioni che ne determinano la nullità. Rispondendo ai
quesiti posti dal Tribunale in udienza, essa ha confermato di far valere, al riguardo, un difetto di motivazione. Il presente
motivo si suddivide in tre parti.
La prima parte, attinente ad una contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione della nozione di impresa ai
sensi dell’art. 81, n. 1, CE
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
213
Secondo la ricorrente, esiste una contraddittorietà della motivazione nella decisione impugnata in ordine all’applicazione
della nozione di impresa ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.
214
In primo luogo, la ricorrente fa osservare che, sebbene dai punti 1 e 320 della decisione impugnata risulti che la [OSCURATO:PERSONA]
ha valutato che i destinatari della decisione stessa fossero sanzionati a causa della loro partecipazione all’infrazione di
cui trattasi, al tempo stesso quest’ultima rileva, in maniera contraddittoria, ai punti 69, 384 e 385 della medesima decisione,
che essa non ha mai partecipato all’infrazione in parola.
215
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata contiene una contraddittorietà della motivazione riguardo
al «perimetro» dell’impresa, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA].
216
Anzitutto, ai punti 16 e 385 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha definito l’[OSCURATO:PERSONA] come l’unica impresa responsabile
dell’infrazione mentre, ai punti 375 e 415 della suddetta decisione, ha stimato opportuno imputare alla ricorrente l’infrazione
commessa dall’[OSCURATO:PERSONA].
217
Inoltre, nella decisione impugnata esisterebbero contraddizioni tra i motivi dedicati al calcolo delle ammende che sono state
imposte alla ricorrente. A questo proposito, la ricorrente afferma che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] le impone
un’ammenda personale, sebbene essa non abbia preso parte all’infrazione e non ne fosse a conoscenza, e che le due ammende
comminatele sono state calcolate in base a parametri specifici per l’[OSCURATO:PERSONA] e sui quali essa non ha potuto esercitare
alcuna influenza.
218
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
219
Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di
cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara ed inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana
in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente
di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto
pertinenti, in quanto l’accertamento volto ad analizzare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE
deve essere valutato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che
disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719,
punto 63, e giurisprudenza ivi citata, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 178, punto 58).
220
È altresì giurisprudenza costante che, allorquando una decisione che applica l’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone
un problema di imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei
destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione
(sentenza del Tribunale 28 aprile 1994, causa T‑38/92, AWS Benelux/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑211, punto 26). Ne consegue
che, per essere sufficientemente motivata nei confronti delle società controllanti autrici dell’infrazione, la decisione della
[OSCURATO:PERSONA] deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tali
società (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373,
punto 80).
221
Nel caso di specie, senza bisogno di esaminare ognuno dei punti della decisione impugnata invocati dalla ricorrente, occorre
rilevare che, dai punti 386 e 387 della decisione impugnata, esposti supra, ai punti 41 e 42, emerge senza alcuna ambiguità
che è sulla base della constatazione secondo la quale la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] costituivano un’impresa unica ai sensi
dell’art. 81, n. 1, CE che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di imputare alla ricorrente l’infrazione commessa dall’[OSCURATO:PERSONA] e
di irrogarle ammende.
222
Orbene, anche se le contraddittorietà della motivazione nella decisione impugnata lamentate dalla ricorrente fossero confermate,
resta pur vero che la motivazione contenuta nella detta decisione, per un verso, ha permesso alla ricorrente di conoscere
le giustificazioni della sua condanna e delle ammende che le sono state inflitte, com’è dimostrato dal fatto che, in particolare,
nei suoi due primi motivi essa contesta la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] le ha imputato
la responsabilità dell’infrazione in parola, mentre nell’ottavo e nono motivo essa lamenta il fatto che un’ammenda le sia
stata imposta in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] e a titolo personale, e, per altro verso, ha consentito al Tribunale di esercitare
il suo controllo.
223
Inoltre, quanto al fatto che la ricorrente lamenta una contraddittorietà della motivazione, derivante dal fatto che le ammende
ad essa inflitte all’art. 2, lett. c), ed e), della decisione impugnata sono state calcolate sulla base di «parametri specifici»
dell’[OSCURATO:PERSONA], tale argomento dev’essere respinto in quanto infondato. Infatti, occorre rilevare in proposito che, oltre
al fatto che la ricorrente non ha spiegato perché un simile calcolo delle ammende sarebbe contraddittorio, l’imposizione di
un’ammenda personale e il fatto che quest’ultima sia calcolata in base a parametri specifici dell’[OSCURATO:PERSONA] sono conseguenza
diretta dell’applicazione degli orientamenti e non necessitano pertanto di una motivazione particolare nella decisione impugnata.
La prima parte del quarto motivo va quindi respinta in quanto infondata.
La seconda parte, relativa ad una contraddittorietà della motivazione nella decisione impugnata in ordine alla conoscenza,
da parte della ricorrente, dell’infrazione di cui trattasi
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
224
La ricorrente sostiene che esiste una contraddittorietà della motivazione nella decisione impugnata in ordine alla conoscenza
che essa poteva avere dell’infrazione commessa dall’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in un primo momento nella detta decisione la [OSCURATO:PERSONA]
affermerebbe che la ricorrente era per forza informata dell’attività dell’[OSCURATO:PERSONA], a causa della presenza, nell’organico
della ricorrente e dell’[OSCURATO:PERSONA], delle stesse persone e poi, in un secondo momento, al punto 401 della decisione impugnata,
essa osserverebbe in maniera contraddittoria che la ricorrente aveva potuto ignorare la condotta anticoncorrenziale della
propria controllata.
225
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
226
Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui alcuni motivi della decisione impugnata sarebbero contraddittori quanto
alla sua conoscenza dell’infrazione di cui trattasi, occorre rilevare che, anche se tali contraddizioni fossero confermate,
ciò sarebbe privo di incidenza sul fatto che, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente costituivano una sola impresa ai sensi
dell’art. 81, n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] poteva imputare, conformemente alla giurisprudenza esposta supra, ai punti 45‑55, la
responsabilità dell’infrazione in parola alla ricorrente, indipendentemente dalla circostanza che essa ne fosse a conoscenza
o che avesse partecipato direttamente alla suddetta infrazione, cosa che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad accertare. Pertanto,
un’eventuale contraddittorietà della motivazione nella decisione impugnata al riguardo sarebbe in ogni caso priva di incidenza
sulla legittimità della decisione impugnata.
227
Di conseguenza, la seconda parte del quarto motivo dev’essere respinta in quanto ininfluente.
228
La terza parte, attinente ad una contraddittorietà della motivazione in ordine alla natura del controllo che una società controllante
esercita sulla propria controllata per vedersi imputare l’infrazione commessa da quest’ultima
229
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
230
La ricorrente deduce una doppia contraddizione nella motivazione della decisione impugnata.
231
In primo luogo, la ricorrente osserva che, al punto 407 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma correttamente che
l’imputazione della responsabilità di un’infrazione a una controllante è subordinata alla prova di un controllo effettivo
da parte di quest’ultima sulla politica commerciale della propria controllata. Orbene, l’esame da parte della [OSCURATO:PERSONA]
del complesso di indizi forniti dalla ricorrente, come risulta dai punti 403 e 404 della decisione impugnata, dimostrerebbe
che la [OSCURATO:PERSONA] ha esteso l’ambito di applicazione di tale controllo effettivo della ricorrente al di là della politica
commerciale della propria controllata.
232
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i punti 403 e 404 della decisione impugnata sono in contraddizione con il punto
413 della decisione stessa, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essersi basata, nella decisione Perossido di idrogeno, unicamente
su una presunzione di esercizio di un’influenza determinante da parte della ricorrente sulla politica commerciale della propria
controllata.
233
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
234
– Giudizio del Tribunale
235
Con le due censure sollevate la ricorrente afferma, in sostanza, che sussiste una contraddittorietà di motivazioni nella decisione
impugnata in ordine alla natura del controllo che dev’essere esercitato da una società controllante sulla propria controllata
affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa imputarle la responsabilità di un’infrazione.
236
Nel caso di specie, va rilevato che, anche ove venissero confermate le contraddizioni nella motivazione, esse sarebbero prive
di incidenza sull’osservazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non è venuta meno al proprio obbligo di motivazione al riguardo,
poiché da un lato, come risulta dall’esame della quarta parte del primo motivo (v. supra, punti 95‑107), alla ricorrente è
stata data la possibilità di conoscere i motivi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che gli indizi da essa forniti
non permettevano di superare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante e, quindi, di contestarne la legittimità
e, dall’altro lato, il Tribunale era in grado di esercitare il proprio controllo.
237
Pertanto, la terza parte del quarto motivo va respinta in quanto infondata e il quarto motivo va respinto nel suo complesso
in parte in quanto infondato e in parte in quanto ininfluente.
Il quinto motivo, attinente ad una violazione del principio di buona amministrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
238
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di buona amministrazione.
239
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato con cura e imparzialità tutti gli elementi di fatto rilevanti e, in particolare,
le informazioni che la ricorrente le aveva fornito nelle sue osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti, i
quali dimostravano in maniera chiara e precisa l’autonomia economica dell’[OSCURATO:PERSONA] sul mercato. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe effettuato un esame individuale e concreto della situazione della ricorrente.
240
In secondo luogo, il principio di buona amministrazione imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di applicare alle imprese le norme che
applica a se stessa. Orbene, al punto 358 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricordato che poteva a buon diritto
basarsi su un complesso di indizi per dimostrare un’infrazione pur negando, di fatto, questa modalità di prova alla ricorrente
nel caso di specie. Al riguardo, la ricorrente rinvia alla quarta e quinta parte del primo motivo.
241
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 314 della decisione
impugnata, il principio di buona amministrazione impone, come fatto valere dalla ricorrente stessa nelle sue osservazioni
in risposta alla comunicazione degli addebiti, che la [OSCURATO:PERSONA] sospenda l’adozione della decisione impugnata in attesa
che il Tribunale si pronunci sui ricorsi da essa proposti contro la decisione AMCA, la decisione Perossido di idrogeno e la
decisione Metacrilati. In proposito, essa ricorda che il fatto di obbligare una ricorrente a proporre un nuovo ricorso di
annullamento contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] può essere contrario all’esigenza di economia processuale, come dichiarato
dal Tribunale nella sua sentenza 21 ottobre 2004, causa T‑36/99, Lenzig/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3597).
242
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
243
Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento comunitario nei procedimenti amministrativi
ha un’importanza ancor più fondamentale nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongono di un potere discrezionale nell’esercizio
delle loro funzioni. Tra queste garanzie, v’è in particolare l’obbligo dell’istituzione competente d’esaminare, con cura ed
imparzialità, tutti gli elementi utili del caso (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5469, punto 14; sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T‑44/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1,
punto 86, e 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881, punto 99).
244
Nel caso di specie, occorre prendere in esame ognuna delle tre censure della ricorrente dirette a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA]
ha violato il principio di buona amministrazione.
245
In primo luogo, va respinta in quanto infondata la censura della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato
con cura e imparzialità gli indizi da essa prodotti per superare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante
e non ha preso in esame la sua situazione concreta. Infatti, oltre al fatto che la ricorrente non deduce alcun argomento o
prova specifica a sostegno di tale censura, dai punti 396‑415 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato
e respinto esplicitamente gli argomenti sollevati dalla ricorrente per confutare la suddetta presunzione.
246
In secondo luogo, va respinta in quanto infondata la censura della ricorrente secondo la quale, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA]
ha violato il principio di buona amministrazione in quanto, nel caso di specie, ha di fatto respinto la modalità di prova
attraverso un complesso di indizi per superare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante, pur avendo essa stessa
fatto ricorso a tale modalità di prova. Difatti, in proposito occorre sottolineare che, come indicato nell’ambito della quarta
parte del primo motivo (v. supra, punti 95‑107), è dopo aver esaminato il complesso di indizi forniti dalla ricorrente che
la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che essi non fossero idonei a superare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di buona amministrazione a questo riguardo.
247
In terzo luogo, va respinta in quanto infondata la censura della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA], conformemente
ai principi di buona amministrazione e di economia processuale, avrebbe dovuto sospendere il procedimento avviato nei suoi
confronti nella presente causa in attesa che il Tribunale si pronunci sui ricorsi promossi dalla ricorrente stessa contro
la decisione AMCA, contro la decisione Perossido di idrogeno e contro la decisione Metacrilati. Occorre infatti rilevare che,
oltre al fatto che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] si presumono valide finché non siano state annullate o revocate (sentenza
della Corte 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2555, punto 48), nessuna disposizione di
legge impone alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l’adozione di decisioni in cause vertenti su fatti diversi. Inoltre, contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla sentenza Lenzig/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 235 (punto 56), non deriva che
la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta, per ragioni di economia processuale, a sospendere l’adozione della decisione impugnata in attesa
della pronuncia del Tribunale sui ricorsi proposti dalla ricorrente contro altre decisioni che la sanzionavano. Infatti, al
punto 58 di tale sentenza il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, in caso di rettifica di una decisione oggetto di ricorso,
le parti possono essere autorizzate ad adeguare le proprie conclusioni a causa del sopraggiungere di questo fatto nuovo, poiché
in tale circostanza «[s]arebbe infatti in contrasto con una sana amministrazione della giustizia e con l’esigenza di economia
processuale costringere la ricorrente a proporre un nuovo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale».
248
Pertanto, occorre respingere in quanto infondati la terza censura della ricorrente e il quinto motivo nel suo complesso.
Il sesto motivo, attinente ad una violazione del principio di certezza del diritto
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
249
La ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione impugnata mette gravemente in pericolo la certezza del diritto che essa
poteva legittimamente attendersi, considerata la costante giurisprudenza da essa invocata nell’ambito del primo motivo.
250
In primo luogo, l’imputazione alla ricorrente della responsabilità dell’infrazione di cui trattasi nella decisione impugnata
sarebbe fondata su un criterio tanto nuovo quanto incomprensibile, che dipenderebbe dalla volontà della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza
di ogni prova concreta di un’eventuale intromissione della società controllante nella politica commerciale della propria controllata.
251
In secondo luogo, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe condannato la ricorrente, per la prima volta e senza alcun
fondamento giuridico, a due ammende, distinte ma cumulative, di cui una personale, per gli stessi fatti.
252
In terzo luogo, la ricorrente sostiene, come ha già fatto valere nell’ambito della prima parte del quarto motivo, che, poiché
i legami tra la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] sono identici nella presente causa e in quella che ha portato la [OSCURATO:PERSONA]
ad adottare la decisione Perossidi organici, è inspiegabile il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato soluzioni completamente
diverse in queste due cause.
253
[OSCURATO:PERSONA] si oppone a tali argomenti.
Giudizio del Tribunale
254
In primo luogo va respinta in quanto infondata la censura della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio
di certezza del diritto avendo deciso di imputarle la responsabilità dell’infrazione in parola secondo un criterio «nuovo»
e «incomprensibile». Infatti, da un lato, come rilevato supra, al punto 197, prima di adottare la decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA]
ha imputato alla ricorrente la responsabilità delle infrazioni sanzionate in tre decisioni, ossia la decisione AMCA, la decisione
Perossido di idrogeno e la decisione Metacrilati. Di conseguenza, la ricorrente non può affermare a buon diritto che le condizioni
di imputazione della responsabilità di un’infrazione ad una società controllante le erano ignote. Dall’altro lato, e comunque,
come emerge dalla giurisprudenza indicata supra, ai punti 45‑55, la presunzione di esercizio di un’influenza determinante
su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata nella decisione impugnata per sanzionare la ricorrente non è né «nuova» né «incomprensibile».
255
In secondo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio
della certezza del diritto sanzionandola per la prima volta, e senza alcun fondamento giuridico, a due ammende distinte ma
cumulative, di cui una ad essa personale, per gli stessi fatti, occorre anzitutto rilevare che, conformemente alle sanzioni
previste dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante
decisione, infliggere ammende alle imprese che commettono un’infrazione all’art. 81 CE. È pacifico che le sanzioni previste
all’art. 15 del regolamento n. 17 e all’art. 23 del regolamento n. 1/2003 hanno lo scopo di reprimere comportamenti illeciti,
come pure di prevenire il loro ripetersi (v. sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑497,
punto 218, e la giurisprudenza ivi citata).
256
Secondo la giurisprudenza, in via di principio, la responsabilità per l’impresa di cui trattasi incombe alla persona fisica
o giuridica che dirigeva la medesima al momento in cui l’infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della
decisione che ha constatato l’infrazione, la gestione dell’impresa era stata posta sotto la responsabilità di un’altra persona
(sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 9693, punto 78).
257
Tuttavia, per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni prese ai sensi dell’art. 81 CE, è necessario identificare un’entità
dotata di personalità giuridica che sarà destinataria dell’atto (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata
supra al punto 45, punto 59, e [OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 60, punto 978). Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione
in applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, essa deve identificare la o le persone, fisiche o giuridiche, potenzialmente responsabili
del comportamento dell’impresa in causa e sanzionabili a tal titolo, alle quali indirizzare la decisione (v., in tal senso,
sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2999, punto 11).
258
Inoltre, va ricordato che gli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare l’importo delle ammende garantiscono la
certezza del diritto delle imprese, dato che determinano la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta per la fissazione
dell’importo delle ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1331; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte», punto 23). L’amministrazione non può discostarsene, in
un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (sentenza della Corte 18
maggio 2006, causa C‑397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4429,
punto 91).
259
Ai sensi dei punti 9‑11 degli orientamenti, la determinazione dell’importo delle ammende avviene in due fasi. In un primo
tempo, in forza dei punti 12‑26 dei citati orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] deve determinare un importo di base dell’ammenda che
viene calcolato sulla base di una percentuale del valore delle vendite delle imprese in questione, moltiplicato per la durata
della partecipazione all’intesa e al quale viene aggiunta una somma corrispondente ad una percentuale del valore di tali vendite
al fine di dissuaderle dal prendere parte ad intese. In un secondo tempo, in forza dei punti 27‑29 degli orientamenti stessi,
la [OSCURATO:PERSONA] può prendere in considerazione talune circostanze che comportano una riduzione o un incremento dell’importo
delle ammende. Il punto 28 degli orientamenti indica, tra l’altro che, in sostanza, la recidiva può essere sanzionata con
una maggiorazione del 100% dell’importo di base dell’ammenda per ogni infrazione identica o simile precedentemente accertata.
Inoltre, i punti 30 e 31 degli orientamenti prevedono, in talune circostanze, un importo addizionale della maggiorazione.
In particolare, ai sensi del punto 30 degli orientamenti, «[l]a [OSCURATO:PERSONA] presterà particolare attenzione all’esigenza di
garantire l’effetto sufficientemente dissuasivo delle ammende» e, «a tal fine essa può aumentare l’ammenda da infliggere alle
imprese che abbiano un fatturato particolarmente grande al di là delle vendite dei beni e servizi ai quali l’infrazione si
riferisce». A questo proposito, va ricordato che il Tribunale ha dichiarato che, poiché un’impresa che dispone di un fatturato
nettamente superiore a quello degli altri membri dell’intesa può mobilizzare più facilmente i fondi necessari per il pagamento
della sua ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata a maggiorare a tal titolo la suddetta ammenda al fine di garantire un effetto
dissuasivo sufficiente di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01
a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181, punto 241).
260
Nel caso di specie, da un lato occorre rilevare che, come emerge dai punti 18‑23 della presente sentenza, nella decisione
impugnata la [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle disposizioni degli orientamenti il cui tenore è sintetizzato supra al punto 253,
ha imposto un’ammenda, in primo luogo, di importo pari a EUR 22 700 000 all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente in solido, corrispondente
all’importo di base dell’ammenda [v. art. 2, lett. c), della suddetta decisione], in secondo luogo, di importo pari a EUR 20 430 000
alla sola [OSCURATO:PERSONA], corrispondente ad una maggiorazione del 90% dell’importo di base dell’ammenda a titolo di recidiva
[v. art. 2, lett. d), della suddetta decisione] e, in terzo luogo, di importo pari a EUR 15 890 000 alla sola ricorrente [v.
art. 2, lett. e), della suddetta decisione], corrispondente alla maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda,
legata all’importanza del suo fatturato, oltre alle vendite di beni cui l’infrazione si riferisce.
261
Dall’altro lato, occorre sottolineare che, sebbene la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] formassero, all’epoca dell’infrazione in
parola, un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE, la detta impresa non esisteva più al momento dell’adozione della decisione impugnata
dato che, come indicato supra, al punto 1, l’[OSCURATO:PERSONA] non era più controllata dalla ricorrente a partire dal 2006.
262
Di conseguenza, è conformemente all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 che la [OSCURATO:PERSONA] poteva, da un lato, infliggere
un’ammenda in solido alla ricorrente e all’[OSCURATO:PERSONA], le quali erano le due società, all’epoca dei fatti controversi,
che componevano l’impresa, ai sensi dell’art. 81 CE, e dovevano rispondere dell’infrazione in parola e, dall’altro lato, al
fine di tener conto della circostanza indicata supra, al punto 255, imporre una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda
ai sensi del punto 30 degli orientamenti alla sola ricorrente il cui fatturato particolarmente importante rispetto alle altre
entità sanzionate al momento dell’adozione della decisione impugnata, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti
548 e 549 della decisione stessa, le permetteva di mobilizzare più facilmente i fondi necessari per il pagamento di un’ammenda.
263
Pertanto, irrogando un’ammenda in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente, ammenda successivamente maggiorata del 70% dell’importo
per la sola ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito conformemente al potere di fissare l’importo delle ammende che essa detiene
in forza dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e che si è impegnata ad applicare conformemente al disposto degli orientamenti.
La censura della ricorrente, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della certezza del diritto condannandola,
senza alcun fondamento giuridico, a due ammende distinte ma cumulative, deve pertanto essere respinta in quanto infondata.
264
In terzo luogo, occorre respingere in quanto infondata la censura della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato
il principio di certezza del diritto a causa del «ragionamento a geometria variabile» che essa avrebbe adottato nella decisione
impugnata e nella decisione Perossido di idrogeno. Difatti, oltre alla circostanza che in queste due decisioni la [OSCURATO:PERSONA]
ha imputato in modo identico la responsabilità delle infrazioni di cui trattasi alla ricorrente sul fondamento della presunzione
di esercizio di un’influenza determinante, occorre ricordare che, come emerge dalla giurisprudenza indicata supra, al punto
60, anche ove la [OSCURATO:PERSONA] non avesse effettuato ad una simile imputazione in una decisione precedente, ciò non le impedirebbe
affatto di procedervi in una decisione successiva.
265
Pertanto, il sesto motivo va respinto in quanto infondato.
Il settimo motivo, attinente a uno sviamento di potere
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
266
La ricorrente sostiene che, imputandole la responsabilità dell’infrazione in parola e condannandola a due ammende cumulative,
la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento del potere che essa detiene in forza del regolamento n. 1/2003. Infatti, le sanzioni
che le sono state inflitte sarebbero state stornate dal loro legittimo obiettivo secondo il suddetto regolamento, poiché la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe cercato di massimizzare la sanzione di un’impresa diversa dalla ricorrente, ossia quella della sua controllata,
la quale ha riconosciuto la propria responsabilità nell’infrazione di cui trattasi.
267
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento.
Giudizio del Tribunale
268
Secondo una costante giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti
e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (v. sentenza del Tribunale 16 settembre
1998, cause riunite T‑133/95 e T‑204/95, IECC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3645, punto 188, e la giurisprudenza ivi citata).
269
Da un lato, quanto al fatto che la ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento di potere
imputandole la responsabilità dell’infrazione di cui trattasi, si deve ricordare che, come è stato visto nell’ambito delle
cinque parti del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva a buon diritto procedere a tale imputazione, dal momento che l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente costituivano un’impresa unica ai sensi dell’art. 81 CE.
270
Dall’altro lato, riguardo al fatto che la ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento di
potere irrogandole un’ammenda personale all’art. 2, lett. e), della decisione impugnata, va ricordato che, come rilevato in
sede di esame della seconda parte del sesto motivo (v. supra, punti 249‑257), è in forza dell’art. 23, n. 2, del regolamento
n. 1/2003, e conformemente al punto 30 degli orientamenti, che la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto una maggiorazione dell’importo di
base dell’ammenda alla sola ricorrente.
271
Pertanto, il settimo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
L’ottavo motivo, attinente all’infondatezza dell’inflizione di un’ammenda personale alla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
272
La ricorrente afferma, in sostanza, che l’ammenda ad essa comminata all’art. 2, lett. e), della decisione impugnata è giuridicamente
infondata.
273
In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’ammenda di EUR 15 890 000 che le è stata irrogata è priva di fondamento giuridico
e viola numerose disposizioni e diversi principi di diritto comunitario.
274
Anzitutto, l’irrogazione di un’ammenda personale alla ricorrente sarebbe contraria all’art. 81, n. 1, CE e all’art. 23, n. 2,
del regolamento n. 1/2003. Da un lato, poiché non sussisteva alcuna unità economica con l’[OSCURATO:PERSONA], l’ammenda personale
imposta alla ricorrente non può essere giustificata, non avendo essa preso parte all’infrazione di cui trattasi. Dall’altro
lato, sarebbe contraddittorio sostenere che la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] formassero una sola e unica impresa e sanzionare
la prima in modo personale, cosa che equivarrebbe ad ammettere l’esistenza di due imprese all’interno del medesimo gruppo.
Inoltre, soltanto la partecipazione diretta ad un’infrazione implicherebbe una responsabilità che comporta una sanzione personale.
In udienza, la ricorrente ha fatto altresì osservare che un’ammenda di questo tipo portava a sanzionarla due volte per una
stessa infrazione, il che sarebbe in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
275
Inoltre, l’inflizione di un’ammenda personale alla ricorrente sarebbe contraria al punto 30 degli orientamenti, dato che tale
punto fa riferimento unicamente alla possibilità di aumentare «l’ammenda da infliggere alle imprese» e che, nel caso di specie,
l’unica impresa «rilevante», all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA], sarebbe l’[OSCURATO:PERSONA].
276
Infine, la ricorrente ritiene innanzi tutto che l’ammenda personale che le è stata irrogata violi, in assenza di qualsiasi
fondamento giuridico, la presunzione di innocenza, i principi dell’autonomia della persona giuridica, della legalità, della
responsabilità personale e della personalità delle pene. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa al riguardo in una seconda
violazione del principio di legalità, dal momento che il punto 30 degli orientamenti non precisa i parametri di calcolo dell’«aumento
specifico dell’ammenda allo scopo di garantire l’effetto dissuasivo». L’aumento del 70% dell’importo dell’ammenda inflitta
alla ricorrente sarebbe quindi del tutto infondato giuridicamente, in violazione del principio di legalità che esige un grado
di precisione sufficiente di una disposizione repressiva. In udienza, la ricorrente ha fatto altresì rilevare che i suddetti
orientamenti non possedevano, in ogni caso, la forza giuridica di una disposizione di legge.
277
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, basando l’ammenda personale inflitta all’[OSCURATO:PERSONA], ai punti 545‑549 della
decisione impugnata, sulla presunta necessità di garantire un effetto dissuasivo «a causa dell’entità considerevole del fatturato
complessivo dell’impresa, oltre alle vendite di beni e servizi oggetto dell’infrazione», la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto
comunitario sotto un duplice profilo.
278
Anzitutto, sarebbe per un verso iniquo imporre un’ammenda personale alla ricorrente a scopo dissuasivo, mentre la medesima
ammenda viene calcolata in funzione dell’importo di base dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] che comprende già una maggiorazione
specifica a scopo dissuasivo. Per altro verso, l’imposizione di un’ammenda personale alla ricorrente sarebbe privo di rilevanza,
dal momento che l’impresa costituita dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non esisteva più dal 2006.
Inoltre, la dissuasione è un fattore che la [OSCURATO:PERSONA] può prendere in considerazione nel calcolare l’importo dell’ammenda,
ma tuttavia non costituisce il fondamento giuridico dell’ammenda stessa.
279
Inoltre, la ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non si potesse basare unicamente sul suo fatturato per infliggerle un’ammenda
personale e che avrebbe dovuto considerare soltanto la minima proporzione del fatturato del prodotto di cui trattasi nel fatturato
complessivo dell’impresa per determinare l’importo dell’ammenda. In proposito, essa ricorda che, secondo la giurisprudenza,
l’entità considerevole del fatturato complessivo dell’impresa costituisce un criterio solo approssimativo e imperfetto per
fissare l’importo dell’ammenda. Orbene, non essendo presente sul mercato del clorato di sodio nel SEE, la capacità economica
della ricorrente a causare un pregiudizio alla concorrenza sarebbe del tutto inesistente.
280
Ancora, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva riferirsi alla decisione Metacrilati per giustificare la necessità
di un’ammenda che le era stata inflitta a titolo personale, poiché la suddetta decisione costituisce attualmente oggetto di
un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.
281
La ricorrente sostiene poi che è ingiusto calcolare l’ammenda che le è stata comminata a titolo personale sulla base dei fattori
di gravità, durata ed effetto dissuasivo esposti ai punti 511‑523 della decisione impugnata, i cui parametri le sfuggono,
dal momento che essa non era a conoscenza dell’infrazione di cui trattasi e non poteva influire sui parametri suddetti.
282
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto sufficientemente conto, nel calcolo dell’ammenda che è stata inflitta alla ricorrente
a titolo personale, di quattro fattori. Anzitutto, essa avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA]
era coinvolta nell’infrazione in parola per un periodo di tempo inferiore a quello dell’EKA e della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare la circostanza attenuante rilevata al punto 401 della decisione impugnata, relativa
all’eventuale negligenza da essa dimostrata nei confronti della propria controllata. Sarebbe stato poi opportuno prendere
in considerazione le irregolarità procedurali costitutive di una violazione dei diritti fondamentali elencate nel suo secondo
motivo. Da ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto della cooperazione fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] durante la fase
amministrativa del procedimento.
283
Infine, l’irrogazione di un’ammenda a titolo personale alla ricorrente violerebbe il principio della parità di trattamento
sotto un duplice profilo.
284
Per un verso, la ricorrente sarebbe la sola società controllante, tra le altre società capogruppo oggetto della decisione
impugnata, ossia l’[OSCURATO:PERSONA], l’ELSA e l’Uralita, a vedersi infliggere un’ammenda personale a scopo dissuasivo, mentre tale
ammenda si basa in maniera iniqua su una duplice presa in considerazione dell’effetto dissuasivo.
285
Per altro verso, la ricorrente fa osservare che dal punto 524 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha arrotondato
al ribasso l’importo di base dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente soltanto di EUR 54 000, mentre gli
importi di base delle ammende comminate alla [OSCURATO:PERSONA] e all’EKA sono stati arrotondati al ribasso rispettivamente
di EUR 660 000 e di EUR 213 500. Orbene, è sul fondamento di questo primo importo di base che sarebbe stata calcolata l’ammenda
inflitta alla ricorrente a titolo personale.
286
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
287
La ricorrente contesta, in sostanza, l’ammenda di EUR 15 890 000 che la [OSCURATO:PERSONA] le ha comminato all’art. 2, lett. e),
della decisione impugnata. In tale contesto, essa solleva sei censure.
288
Con la prima censura, la ricorrente deduce tre argomenti relativi alla mancanza di fondamento giuridico che permettesse alla
[OSCURATO:PERSONA] di infliggerle un’ammenda personale.
289
In primo luogo, quanto al fatto che la ricorrente sostiene che l’ammenda di EUR 15 890 000 che le è stata comminata all’art. 2,
lett. e), della decisione impugnata è priva di fondamento giuridico e viola l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 23, n. 2, del regolamento
n. 1/2003, poiché non esiste alcuna unità economica con l’[OSCURATO:PERSONA] e che l’imposizione di tale ammenda è in contrasto
con il punto 30 degli orientamenti, dal momento che il suddetto punto fa riferimento solo alla possibilità di aumentare «l’ammenda
da infliggere alle imprese» e, nella fattispecie, la sola impresa «rilevante» all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe
l’[OSCURATO:PERSONA], occorre osservare che tale argomento costituisce una riformulazione della seconda censura del sesto e del
settimo motivo, che va respinta per le stesse ragioni esposte supra, ai punti 249‑257 e 264. Infatti, è in base al potere
di fissazione dell’importo delle ammende, detenuto in forza dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, che si è impegnata
ad applicare conformemente alle disposizioni degli orientamenti, che la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla ricorrente una maggiorazione
del 70% dell’importo di base dell’ammenda, tenuto conto del fatto che al momento dell’adozione della decisione impugnata il
suo fatturato particolarmente importante le permetteva di mobilizzare più facilmente i fondi necessari per il pagamento dell’ammenda.
290
In secondo luogo, quanto all’argomento della ricorrente in base al quale l’imposizione nei suoi confronti dell’ammenda di
EUR 15 890 000 viola la presunzione di innocenza, i principi dell’autonomia della persona giuridica, della responsabilità
personale e della personalità delle pene, va rilevato che, oltre al fatto che le violazioni da essa lamentate non sono suffragate
da alcuna motivazione specifica, tale argomento dev’essere respinto per gli stessi motivi esposti nell’ambito della seconda
parte del primo motivo (v. supra, punti 69‑73), nonché nell’ambito della terza (v. supra, punti 167‑174), della quarta (v.
supra, punti 177‑183) e della quinta parte (v. supra, punti 186‑190) del secondo motivo. Infatti, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] e
la ricorrente costituivano un’impresa unica ai sensi dell’art. 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA], senza violare i principi di autonomia
della persona giuridica, della presunzione di innocenza, della responsabilità personale e della personalità delle pene, poteva
imporre alla sola ricorrente una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda a causa del suo fatturato particolarmente
elevato al momento dell’adozione della decisione impugnata.
291
In terzo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale la violazione del principio di legalità sarebbe tanto
più grave nel caso di specie in quanto il punto 30 degli orientamenti non specifica con sufficiente precisione la possibilità
di imporre una maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda in una simile circostanza, va ricordato, da un lato,
che gli orientamenti non costituiscono il fondamento normativo per la fissazione dell’importo dell’ammenda, bensì si limitano
a precisare l’applicazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata
supra al punto 252, punto 28), e, dall’altro lato, che, mentre l’importo di base dell’ammenda è fissato in ragione dell’infrazione,
la gravità di quest’ultima va accertata in funzione di altri elementi, in ordine ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine
di discrezionalità (sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte, citata supra al punto 252, punto 25). Pertanto, è in forza dell’art. 23,
n. 2, del regolamento n. 1/2003 e conformemente al punto 30 degli orientamenti, che la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata ad applicare,
nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale che quest’ultima poteva imporre, una maggiorazione del 70% dell’importo
di base dell’ammenda alla ricorrente a causa del fatto che essa era in grado, in virtù del suo fatturato particolarmente importante,
di mobilizzare fondi più facilmente per il pagamento dell’ammenda rispetto alle altre entità sanzionate nel caso di specie.
292
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito nella fattispecie senza violare il principio di legalità. Occorre quindi respingere la prima
censura della ricorrente in quanto infondata.
293
Con la seconda censura la ricorrente contesta, in sostanza, l’importo dell’ammenda personale che le è stata comminata all’art. 2,
lett. e), della decisione impugnata.
294
Infatti, in primo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui in sostanza è «iniquo» imporle un’ammenda personale
a scopo dissuasivo, mentre la stessa ammenda è calcolata con riguardo all’importo di base dell’ammenda inflitta in solido
all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente, e che già include una maggiorazione specifica a scopo dissuasivo, occorre ricordare,
come emerge dal punto 523 della decisione impugnata, che l’ammenda di EUR 22 700 000 imposta in solido alla ricorrente e all’[OSCURATO:PERSONA] corrisponde all’importo di base dell’ammenda, comprensivo di un importo addizionale del 19% del valore delle vendite
dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 18), conformemente al punto 25 degli orientamenti, «al fine di dissuadere ulteriormente
le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione
della produzione». Per contro, l’ammenda di EUR 15 890 000 irrogata alla sola ricorrente corrisponde al 70% dell’importo di
base dell’ammenda e ha lo scopo, conformemente al punto 30 degli orientamenti, di «garantire l’effetto sufficientemente dissuasivo
delle ammende» per le imprese il cui fatturato, oltre alle vendite di beni e servizi oggetto dell’infrazione, è particolarmente
considerevole.
295
Pertanto occorre rilevare che, da un lato, l’importo addizionale del 19% del valore delle vendite dell’[OSCURATO:PERSONA] preso
in considerazione nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda, conformemente al punto 25 degli orientamenti e, dall’altro
lato, la maggiorazione specifica imposta alla ricorrente in forza del punto 30 degli orientamenti, rispondono a due obiettivi
dissuasivi distinti, di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva giustamente tener conto nel determinare l’ammenda da infliggere alla ricorrente.
L’argomento di quest’ultima al riguardo va pertanto respinto in quanto infondato.
296
In secondo luogo, va respinto in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto unicamente
prendere in considerazione la minima proporzione del fatturato del prodotto di cui trattasi nel fatturato complessivo dell’impresa
per stabilire l’importo dell’ammenda a titolo personale che le è stata comminata. Infatti, come emerge dal punto 30 degli
orientamenti, è proprio nel caso in cui l’importo complessivo del fatturato dell’impresa interessata superi in modo «particolarmente
importante» il valore delle vendite dei beni oggetto dell’intesa che la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata ad imporre un importo addizionale
a scopo dissuasivo.
297
Pertanto, la seconda censura della ricorrente va respinta in quanto infondata.
298
Con la terza censura la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva riferirsi alla decisione Metacrilati per giustificare
la necessità di infliggerle un’ammenda personale, in quanto la detta decisione costituisce attualmente oggetto di un ricorso
di annullamento dinanzi al Tribunale. Al riguardo, da un lato va rilevato che, come emerge dalla giurisprudenza citata supra,
al punto 241, le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] si presumono valide finché non siano state annullate o revocate. Pertanto, nessuna
disposizione normativa osta a che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] faccia riferimento alla decisione Metacrilati
per suffragare il proprio ragionamento. Dall’altro lato, e comunque, anche ove la decisione Metacrilati fosse annullata dai
giudici dell’Unione, ciò sarebbe privo di incidenza sulla legittimità della decisione impugnata poiché, come indicato supra
ai punti 256 e 257, è in forza dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e conformemente al punto 30 degli orientamenti,
che la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto un’ammenda a titolo personale alla ricorrente nel caso di specie.
299
Di conseguenza, la terza censura della ricorrente va respinta in quanto infondata.
300
Con la quarta censura, la ricorrente sostiene che è iniquo calcolare l’ammenda personale che le è stata comminata sulla base
dei fattori di gravità, di durata e di effetti dissuasivi specifici dell’[OSCURATO:PERSONA], i cui parametri le sfuggono, poiché
non aveva avuto conoscenza dell’infrazione di cui trattasi e non poteva influire sui detti parametri.
301
Al riguardo, va rilevato che la ricorrente non deduce alcun argomento o prova idonei a rimettere in discussione il fatto che,
come constatato supra, ai punti 256 e 257, è in forza dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e conformemente al punto
30 degli orientamenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato un’ammenda personale alla ricorrente. Il fatto che quest’ultima abbia
avuto conoscenza o meno dell’infrazione di cui trattasi e che l’ammenda personale che le è stata inflitta si basi su dati
specifici dell’[OSCURATO:PERSONA] non è suscettibile di inficiare tale conclusione.
302
Pertanto, la quarta censura va respinta in quanto infondata.
303
Con la quinta censura la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in considerazione quattro fattori nel
calcolo dell’ammenda personale che le è stata comminata. A suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione,
in primo luogo, il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] era coinvolta nell’infrazione in parola per una durata inferiore a quella dell’EKA
e della [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, la circostanza attenuante riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA], al punto 401 della
decisione impugnata, attinente all’eventuale negligenza dimostrata dalla ricorrente nei confronti della propria controllata,
in terzo luogo, le irregolarità procedurali costitutive di una violazione dei suoi diritti fondamentali elencate nel secondo
motivo e, in quarto luogo, la cooperazione fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] durante la fase amministrativa del procedimento.
304
Al riguardo occorre ricordare, come indicato supra al punto 254, che l’ammenda imposta alla ricorrente di EUR 15 890 000 corrisponde
esclusivamente alla maggiorazione del 70% dell’importo di base dell’ammenda prevista al punto 30 degli orientamenti. Orbene,
ai sensi di tale punto, anche se le circostanze indicate supra al punto 207 fossero accertate, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe
stata affatto tenuta a prenderle in considerazione per applicare un simile tasso di maggiorazione.
305
Di conseguenza, la quinta censura va respinta in quanto infondata.
306
Con la sesta censura la ricorrente sostiene che il fatto che le sia stata comminata un’ammenda personale viola il principio
della parità di trattamento sotto un duplice profilo.
307
In primo luogo, secondo la ricorrente il principio della parità di trattamento è stato violato essendo essa l’unica società
controllante, tra le altre società capogruppo oggetto della decisione impugnata, ossia l’[OSCURATO:PERSONA], l’ELSA e l’Uralita, che
si è vista infliggere un’ammenda personale in forza del punto 30 degli orientamenti, mentre tale ammenda si basa in maniera
iniqua su una duplice considerazione dell’effetto dissuasivo.
308
Al riguardo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio di uguaglianza e di non discriminazione impone
che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale,
a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza Advocaten voor de [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 196
supra, punto 56, e la giurisprudenza ivi citata).
309
Orbene, occorre constatare nel caso di specie che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 548 e 549 della decisione impugnata
senza essere contestata dalla ricorrente, il fatturato di quest’ultima è di gran lunga superiore a quello delle altre imprese
alle quali è stata inflitta un’ammenda nella decisione impugnata, essendo tale fatturato pari a EUR 139 389 milioni mentre
quelli dell’EKA, dell’ELSA e dell’Uralita ammontavano rispettivamente a EUR 550 milioni, EUR 509 000 milioni e EUR 1 095 milioni.
Pertanto, a causa del suo fatturato nettamente superiore a quello delle altre imprese sanzionate, la ricorrente non si trovava
in una situazione paragonabile a queste ultime, il che giustifica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] l’abbia trattata in maniera
diversa rispetto alle suddette imprese.
310
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della parità di trattamento aumentando l’ammenda imposta alla ricorrente
conformemente al punto 30 degli orientamenti. Pertanto, il primo argomento della ricorrente dev’essere respinto in quanto
infondato.
311
In secondo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale dal punti 524 della decisione impugnata deriva che
la [OSCURATO:PERSONA] ha arrotondato al ribasso l’importo dell’ammenda che le è stata comminata in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] soltanto
di EUR 54 000, mentre gli importi delle ammende comminate alla [OSCURATO:PERSONA] e all’EKA sono stati arrotondati al ribasso,
rispettivamente, di EUR 666 000 e di EUR 213 500, va ricordato anzitutto che, in forza del punto 26 degli orientamenti, «[n]ella
determinazione dell’importo di base dell’ammenda la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà (…) cifre arrotondate».
312
Inoltre, come emerge dalla lettura delle risposte della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti scritti del Tribunale, e dal documento interno
da essa prodotto in proposito, che spiega la metodologia da essa utilizzata per arrotondare al ribasso gli importi delle ammende
comminate alle entità oggetto della decisione impugnata, va rilevato, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l’importo
dell’ammenda dell’EKA e dell’[OSCURATO:PERSONA] da EUR 116 243 541 a EUR 116 000 000, quello della [OSCURATO:PERSONA] da EUR 68 773 445
a EUR 68 000 000, quello dell’ELSA da EUR 42 322 120 a EUR 42 000 000, quello dell’[OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente da EUR
22 754 400 a EUR 22 700 000 e, infine, quello dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’Uralita da EUR 9 969 300 a EUR 9 900 000. Dall’altro
lato, come spiega in sostanza la [OSCURATO:PERSONA] nel detto documento, dai suddetti arrotondamenti al ribasso risulta che essa
ha arrotondato al ribasso gli importi di ognuna delle ammende in questione, al milione di euro inferiore, là dove l’arrotondamento
al ribasso non comportava una riduzione superiore al 2% dell’importo della detta ammenda, e al centinaio di migliaia di euro
inferiore, nel caso in cui l’arrotondamento al ribasso al milione di euro inferiore avrebbe implicato una riduzione superiore
al 2% dell’importo dell’ammenda stessa.
313
Pertanto, anche se l’EKA e l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e l’ELSA hanno beneficiato di riduzioni di ammenda, ossia rispettivamente
di un importo pari a EUR 243 541, EUR 73 445 e EUR 322 120 euros, riduzioni maggiori, in termini assoluti, di quelle ottenute,
da un lato, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente, e dall’altro lato dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Uralita, pari rispettivamente
a EUR 54 400 e EUR 69 300, a seguito dell’applicazione del punto 26 degli orientamenti, è pur vero che la metodologia seguita
dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata in maniera coerente per ciascuna delle imprese sanzionate e la metodologia stessa è obiettivamente
giustificata in quanto la [OSCURATO:PERSONA], conformemente al suo potere discrezionale nell’ambito della fissazione degli importi
delle ammende, poteva considerare che l’arrotondamento al ribasso degli importi di tali ammende non avrebbe dovuto portare,
comunque, a una riduzione dell’ammenda superiore al 2%.
314
Pertanto, si deve dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della parità di trattamento in sede di arrotondamento
al ribasso dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla ricorrente e all’[OSCURATO:PERSONA]. Alla luce dell’insieme delle
considerazioni che precedono, l’ottavo motivo nel suo complesso va respinto in quanto infondato.
Il nono motivo, attinente a una violazione dei principi e delle regole che hanno disciplinato il calcolo dell’ammenda comminata
in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente
315
La ricorrente contesta, in sostanza, l’importo dell’ammenda che le è stata comminata in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] all’art. 2,
lett. c), della decisione impugnata. Il presente motivo si suddivide in due parti.
La prima parte, attinente a errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda comminata in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
316
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di tenere conto di taluni elementi nel calcolo dell’ammenda
che le è stata comminata in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata.
317
Anzitutto, la ricorrente contesta l’importo dell’ammenda che le è stata comminata in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] all’art. 2,
lett. c), della decisione impugnata rinviando ai quattro argomenti da essa dedotti nell’ambito della quinta censura dell’ottavo
motivo, nel quale essa contesta l’ammenda che le è stata inflitta all’art. 2, lett. e), della decisione impugnata (v. supra,
punto 297). Pertanto essa sostiene, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto
che l’[OSCURATO:PERSONA] era coinvolta nell’infrazione in parola per una durata inferiore a quella dell’EKA e della [OSCURATO:PERSONA].
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto della circostanza attenuante da essa rilevata, al punto 401 della
decisione impugnata, attinente all’eventuale negligenza dimostrata dalla ricorrente nei confronti della propria controllata.
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare le irregolarità procedurali costitutive di una violazione dei diritti
fondamentali elencati nel secondo motivo. In quarto luogo, secondo la ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto
della cooperazione fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] durante la fase amministrativa del procedimento.
318
Inoltre, la ricorrente rinvia al primo argomento da essa dedotto nella sesta censura dell’ottavo motivo (v. supra, punto 278),
con il quale essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento imponendo ad essa soltanto
un’ammenda personale, mentre le altre società capogruppo nella decisione impugnata si sono viste infliggere unicamente un’ammenda
in solido con le loro controllate.
319
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento.
– Giudizio del Tribunale
320
Innanzitutto, per quanto riguarda i quattro argomenti sollevati dalla ricorrente per contestare il calcolo dell’importo dell’ammenda
comminata all’art. 2, lett. c), della decisione impugnata, in primo luogo occorre respingere in quanto infondato l’argomento
secondo cui la suddetta ammenda dovrebbe essere ridotta a causa del fatto che la ricorrente è stata coinvolta nell’infrazione
per un periodo di tempo inferiore rispetto all’EKA e alla [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo va infatti rilevato che, come emerge
espressamente dal punto 522 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione, conformemente al punto 24
degli orientamenti, un fattore moltiplicatore di 5 per l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, corrispondente alla durata della loro
partecipazione all’intesa di 4 anni e 8 mesi, mentre ha considerato un fattore moltiplicatore di 5,5 per l’EKA e la sua controllante
nonché per la [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllante, a motivo della loro partecipazione all’infrazione di cui trattasi per
un periodo di 5 anni e 4 mesi. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente su questo punto va respinto in quanto infondato.
321
In secondo luogo, laddove la ricorrente invoca la circostanza attenuante che la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe riconosciuto, al punto
401 della decisione impugnata, a causa della «eventuale negligenza» da essa dimostrata nei riguardi della propria controllata,
va rilevato che tale argomento si fonda su una lettura erronea del suddetto punto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, infatti, in esso la [OSCURATO:PERSONA] non indica che la negligenza dimostrata da quest’ultima nel vigilare sui comportamenti
della propria controllata costituisce una circostanza attenuante, ma al contrario che «la mancanza di diligenza di cui hanno
dato prova le direzioni dell’[[OSCURATO:PERSONA]] e d[ella ricorrente] nell’esercizio delle loro funzioni, consistenti nel fatto
che gli organi statutari e di gestione delle due società sostenevano di essere all’oscuro di tutte le azioni intraprese dai
propri dipendenti, non può essere da queste utilizzato come argomento per sottrarsi alla responsabilità delle proprie azioni».
Dall’altro lato, e comunque, la ricorrente non deduce alcun elemento contrario a sostegno della sua affermazione secondo la
quale la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato a torto che la sua «eventuale negligenza» nel vigilare sulla propria controllata potesse
giustificare la concessione di una riduzione dell’ammenda. Pertanto, il suddetto argomento va respinto in quanto infondato.
322
In terzo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione
le violazioni dei suoi diritti fondamentali da essa indicate nel suo secondo motivo per concederle una riduzione dell’ammenda
comminatale in solido con l’[OSCURATO:PERSONA], va ricordato, come osservato in sede di esame del suddetto motivo (v. supra, punto
204), che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna delle violazioni lamentate dalla ricorrente. Di conseguenza, anche questo
argomento va respinto in quanto infondato.
323
In quarto luogo, quanto all’argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto della cooperazione fornita
dall’[OSCURATO:PERSONA] durante la fase amministrativa del procedimento, va rilevato che nel presente motivo la ricorrente non
deduce alcun argomento specifico per contestare le valutazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA], ai punti 543 e 544 e da 561 a 580
della decisione impugnata, secondo cui, in sostanza, la cooperazione offerta dall’[OSCURATO:PERSONA] non giustificava il fatto
che essa si vedesse concedere una riduzione dell’ammenda nell’ambito o al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione
del 2002 sulla cooperazione. Pertanto, tale argomento va respinto in quanto infondato.
324
Inoltre, occorre respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il
principio della parità di trattamento essendo essa l’unica, tra le altre società capogruppo sanzionate, che si è vista comminare
un’ammenda personale. Occorre infatti ricordare, come rilevato nell’ambito del sesto motivo (v. supra, punto 254), che l’ammenda
inflitta alla ricorrente all’art. 2, lett. e), della decisione impugnata corrisponde alla maggiorazione del 70% dell’importo
di base dell’ammenda che le è stata comminata in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] all’art. 2, lett. c), della stessa decisione,
in ragione del fatto che il suo fatturato particolarmente importante rispetto a quello delle altre entità sanzionate al momento
dell’adozione della decisione impugnata le consentiva di mobilizzare più facilmente i fondi necessari per pagare la suddetta
ammenda. Orbene, essendo pacifico che le altre società capogruppo nella decisione impugnata non disponevano di un fatturato
tale da giustificare una simile maggiorazione, va constatato che la ricorrente non versava in una situazione paragonabile
alle suddette società tale da indurre la [OSCURATO:PERSONA] a trattarle in maniera identica.
325
Di conseguenza, la prima parte del nono motivo va respinta in quanto infondata.
La seconda parte, attinente a una violazione del principio della parità di trattamento legato all’ammenda comminata in solido
all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
326
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento, tenuto conto del fatto che
l’ammenda comminata in solido alla ricorrente stessa e all’[OSCURATO:PERSONA] è la più elevata tra quelle inflitte alle imprese
sanzionate nella decisione impugnata.
327
In primo luogo, come del resto la ricorrente ha fatto valere nell’ambito della sesta censura del suo ottavo motivo (v. supra,
punto 279), l’arrotondamento al ribasso dell’importo di base dell’ammenda comminata in solido alla ricorrente e all’[OSCURATO:PERSONA] era di gran lunga inferiore rispetto a quello degli importi di base delle ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e
all’EKA.
328
In secondo luogo, l’ammenda comminata in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente non terrebbe sufficientemente conto, conformemente
agli orientamenti, di due fattori. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto sufficientemente conto del basso fatturato
dell’[OSCURATO:PERSONA] sul mercato SEE del clorato di sodio rispetto a quello dell’EKA che beneficia di un’immunità dalle ammende
e della [OSCURATO:PERSONA] che è stata condannata ad un’ammenda quattro volte inferiore rispetto a quella inflitta all’[OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto sufficientemente conto della limitata quota di mercato dell’[OSCURATO:PERSONA], pari al 9% sul mercato del clorato di sodio, rispetto, da un lato, a quella dell’EKA che è di cinque volte superiore
e, dall’altro lato, a quella della [OSCURATO:PERSONA] che è di tre volte superiore. A questo riguardo, la ricorrente fa altresì
osservare che esiste solo una differenza di quattro punti tra le quote di mercato dell’[OSCURATO:PERSONA] e quelle dell’[OSCURATO:PERSONA]
e della Solvay.
329
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’ammenda ad essa comminata in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] non tiene sufficientemente
conto del minor coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione di cui trattasi rispetto a quello dell’EKA e della [OSCURATO:PERSONA].
330
[OSCURATO:PERSONA] contesta i suddetti argomenti.
– Giudizio del Tribunale
331
Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura della ricorrente secondo cui l’arrotondamento al ribasso dell’importo di base
dell’ammenda comminata in solido alla stessa e all’[OSCURATO:PERSONA] è stato di gran lunga inferiore rispetto a quello degli importi
di base delle ammende inflitte alla [OSCURATO:PERSONA] e all’EKA, va osservato come tale censura sia del tutto identica alla
sesta censura dell’ottavo motivo (v. supra, punto 279). Essa va pertanto respinta in quanto infondata per le stesse ragioni
esposte supra, ai punti 305‑308, nei quali è stato constatato, in sostanza, che la metodologia di arrotondamento al ribasso
dell’importo della suddetta ammenda era stata applicata in modo coerente per ciascuna delle imprese sanzionate nella decisione
impugnata e che tale metodologia era obiettivamente giustificata.
332
In secondo luogo, va respinta in quanto infondata la censura della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il
principio della parità di trattamento in quanto non ha sufficientemente tenuto conto, da un lato, del basso fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] sul mercato SEE del clorato di sodio rispetto all’EKA e alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, della limitata quota
di mercato dell’[OSCURATO:PERSONA] sul detto mercato.
333
Per un verso, occorre rilevare che la ricorrente non deduce argomenti né prove volti a dimostrare che, tenuto conto degli
elementi da essa considerati per determinare l’ammenda imposta solidalmente alla ricorrente stessa e all’[OSCURATO:PERSONA], la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato in modo discriminatorio le disposizioni degli orientamenti nella decisione impugnata. Per altro
verso, anche se esiste una notevole differenza tra l’importo dell’ammenda comminata all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente e
gli importi delle ammende inflitte solidalmente all’EKA e all’[OSCURATO:PERSONA] nonché all’ELSA e alla [OSCURATO:PERSONA], malgrado
il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] disponesse di una quota di mercato del clorato di sodio nel SEE inferiore rispetto a quella dell’EKA
e della [OSCURATO:PERSONA], ciò si giustifica a causa del fatto che l’EKA e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno ottenuto un’esenzione totale
dall’ammenda e che il limite del 10% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ottenuto una riduzione del 50% dell’ammenda
nell’ambito dell’applicazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, era inferiore della metà circa a quello della
ricorrente (v. le tabelle figuranti ai punti 524 e 552 della decisione impugnata).
334
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la censura della ricorrente secondo cui l’ammenda che la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto in
solido con l’[OSCURATO:PERSONA] non tiene sufficientemente conto del minor coinvolgimento di quest’ultima nell’infrazione rispetto
a quello dell’EKA e della [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che, oltre a non dedurre nei suoi atti alcun argomento o prova a
sostegno di tale censura, la ricorrente non contesta i motivi esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 536 della decisione impugnata
per respingere gli argomenti della ricorrente sul punto, secondo i quali, in particolare, «essa ha mantenuto contatti frequenti
con i propri concorrenti per tutta la durata della sua partecipazione all’intesa», «questi contatti iniziali dimostrano già
la sua partecipazione attiva agli accordi anticoncorrenziali [di cui trattasi]», o ancora che l’affermazione della ricorrente
secondo la quale «essa non ha potuto svolgere un ruolo di mediatore tra l’EKA e la [OSCURATO:PERSONA] a causa della sua limitata
quota di mercato è chiaramente smentit[a] dagli elementi di prova dedotti [nella decisione impugnata]».
335
Pertanto, vanno respinti in quanto infondati la terza censura e, conseguentemente, il nono motivo nel suo complesso.
Il decimo motivo, attinente alla violazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione
336
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errori di fatto e di diritto non concedendole una riduzione di ammenda
in forza della comunicazione del 2002 sulla cooperazione. Tale motivo si divide in due parti.
La prima parte, relativa al rifiuto di concedere una riduzione di ammenda in forza della comunicazione del 2002 sulla cooperazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
337
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato la comunicazione del 2002 sulla cooperazione non riducendo l’ammenda
imposta solidalmente alla stessa e all’[OSCURATO:PERSONA], a causa del fatto che le prove dedotte da quest’ultima erano insufficienti.
Al riguardo essa considera che, essendo vincolata dalle disposizioni di tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata
a negare, vuoi in maniera immotivata vuoi in maniera astratta e «capricciosa», qualsiasi riduzione per le due ammende comminate
alla ricorrente.
338
In primo luogo, come risulterebbe dai punti 554, 561, 581 e 584 della decisione impugnata, sarebbe pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA]
fosse la prima impresa, dopo l’EKA, ad aver fornito prove dell’intesa alla [OSCURATO:PERSONA].
339
In secondo luogo, secondo la ricorrente, dalla stessa motivazione della decisione impugnata emerge che, contrariamente alle
valutazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 568‑580 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulle prove
dedotte dall’[OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l’infrazione di cui trattasi. Al riguardo essa rinvia, nella decisione impugnata,
ai punti 38 e 46 e alla nota n. 63, al punto 76 e alla nota n. 116, al punto 94 e alla nota n. 136, al punto 98 e alla nota
n. 142, ai punti 243 e 251 e alla nota n. 302, ai punti 254, 255, 259, 260, 273, 314, 344, 355, 589, 593 e 594 e alle note
nn. 118, 259, 293, 337, 540 e 542. Inoltre, secondo la ricorrente, le prove dedotte dall’[OSCURATO:PERSONA] hanno permesso di confermare
un certo numero di fatti relativi all’infrazione di cui trattasi, come emerge dai punti 568, 569, 571‑573, 575 e 576 della
decisione impugnata. Inoltre, dal punto 344 della decisione impugnata, in limine, emergerebbe che l’[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
che le informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] avessero un valore aggiunto significativo.
340
[OSCURATO:PERSONA] si oppone agli argomenti della ricorrente.
341
– Giudizio del Tribunale
342
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le disposizioni della comunicazione del 2002 sulla cooperazione
non concedendo all’[OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda compresa fra il 30 e il 50%, mentre quest’ultima era la prima
impresa, dopo l’EKA che ha ottenuto l’immunità dall’ammenda, a fornirle elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo.
343
Ai sensi del punto 20 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per ottenere
una esenzione dalle ammende] possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata
inflitta».
344
Il punto 21 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione dispone che, «[a]l fine di poter beneficiare di [una riduzione
dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 20 della suddetta comunicazione], un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi
di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già
in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi
di prova».
345
Al punto 23, lett. b), primo comma, della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, vengono previste tre forcelle di riduzione
dell’importo dell’ammenda. Difatti, la prima impresa che soddisfa la condizione di cui al punto 21 della stessa comunicazione
ha diritto di ottenere una riduzione dell’ammenda compresa fra il 30 e il 50%, la seconda impresa ha diritto ad una riduzione
compresa fra il 20 e il 30%, e le imprese successive hanno diritto ad una riduzione dell’ammenda massima del 20%.
346
Il punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, dispone che «[a]l fine di definire
il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto della data in cui gli elementi di prova
che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 [della detta comunicazione] le sono stati comunicati e del grado di valore
aggiunto che detti elementi hanno rappresentato» e che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità
della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo».
347
Secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle
ammende e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate
in occasione dell’indagine condotta dai propri servizi. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad effettuare complesse
valutazioni di fatto, quali quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle imprese suddette (sentenze della
Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3921, punto 81, e del Tribunale 28 aprile 2010,
cause riunite T‑456/05 e T‑457/05, Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1443, punto 219).
348
Inoltre, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, solo un errore manifesto di valutazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] può essere censurato, poiché essa gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la qualità
e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza
SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 340, punto 88). Va altresì rammentato che, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta
a motivare per quali ragioni ritiene che elementi di prova forniti dalle imprese nel quadro della comunicazione sulla cooperazione
costituiscano un contributo che giustifica o meno una riduzione dell’ammenda inflitta, spetta, in compenso, alle imprese che
desiderino contestare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo dimostrare che essa, in mancanza di tali informazioni
fornite volontariamente da queste imprese, non sarebbe stata in grado di provare la sostanza dell’infrazione e di adottare
una decisione con conseguenti ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 60, punto 297).
349
Inoltre, la riduzione delle ammende, nel caso della cooperazione di imprese che partecipino ad infrazioni al diritto della
concorrenza, trova il suo fondamento nella considerazione secondo cui tale cooperazione facilita il compito della [OSCURATO:PERSONA]
mirante a dichiarare l’esistenza di un’infrazione e, se del caso, a porvi fine (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 45, punto 399, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1617,
punto 363). Tenuto conto della ragion d’essere della riduzione, la [OSCURATO:PERSONA] non può non tener conto dell’utilità dell’informazione
fornita, la quale deve necessariamente dipendere dagli elementi di prova già in suo possesso (sentenza Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA],
citata supra al punto 341, punto 220).
350
Ancora, risulta dalla giurisprudenza che, quando un’impresa, nell’ambito della cooperazione, si limita a confermare in maniera
meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della
cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerato
equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni. Infatti, una dichiarazione che si limiti
a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già non agevola in misura significativa
l’assolvimento dei compiti di quest’ultima e quindi non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda
in considerazione della cooperazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punto 301; 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407; in prosieguo:
la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale», punto 455, e Gütermann e Zwicky/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 341, punto 222).
351
Infine, la collaborazione di un’impresa alle indagini non dà diritto ad alcuna riduzione dell’ammenda qualora tale collaborazione
non abbia oltrepassato quanto l’impresa era tenuta a fare in forza dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑907, punti 341 e 342, e sentenza del
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra al punto 344, punto 451).
352
Nel caso di specie occorre rilevare in via preliminare che, come emerge dal punto 561 della decisione impugnata, è pacifico
che l’[OSCURATO:PERSONA] è la seconda impresa, dopo l’EKA, ad aver depositato una domanda ai sensi della comunicazione del 2002
sulla cooperazione. Occorre pertanto esaminare se, come sostiene la ricorrente, dalla lettura di ognuno dei punti della decisione
impugnata da essa indicati ed esposti supra, al punto 333, emerga che l’[OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] elementi
di un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.
353
In primo luogo, quanto alla censura della ricorrente secondo cui, in sostanza, essa avrebbe dovuto ottenere una riduzione
dell’ammenda conformemente alla comunicazione del 2002 sulla cooperazione, essendo essa la prima impresa a fornire le informazioni
indicate ai punti 38, 46, 344, 355 e 589 della decisione impugnata, nonché alla relativa nota n. 63, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA]
non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che tali informazioni non avessero un valore aggiunto significativo.
354
Innanzi tutto, per quanto riguarda i punti 38 e 46 della decisione impugnata, nonché la relativa nota n. 63, va osservato
che essi riguardano informazioni dedotte dall’[OSCURATO:PERSONA] relative alle sue capacità di produzione nonché al valore delle
vendite e alle quote di mercato delle imprese presenti sul mercato SEE del clorato di sodio. Orbene, poiché le dette informazioni
non oltrepassano, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 344, quanto l’[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a fare in forza
dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003, bisogna rilevare che esse non hanno un valore aggiunto significativo.
355
Inoltre, per quanto riguarda il punto 344 della decisione impugnata, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] vi riporta un argomento
dedotto dall’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui «[g]li elementi di prova dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] si basano essenzialmente sulle domande
[ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione] presentate dall’EKA, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[[OSCURATO:PERSONA]]».
A questo riguardo occorre osservare che, dato che al suddetto punto la [OSCURATO:PERSONA] si limita a richiamare un argomento formulato
dall’[OSCURATO:PERSONA], tale argomento non può essere considerato come il riconoscimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del fatto che
l’[OSCURATO:PERSONA] le abbia fornito informazioni dotate di un valore aggiunto significativo o come prova del fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
sia incorsa in un errore manifesto di valutazione escludendo che le informazioni dedotte dall’[OSCURATO:PERSONA] avessero un valore
aggiunto significativo.
356
Ancora, quanto al punto 355 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] in sostanza vi osserva che «le dichiarazioni contrarie
agli interessi del dichiarante debbono, in linea di principio, essere considerate come elementi di prova particolarmente affidabili».
In proposito, occorre osservare che una valutazione generale di questo tipo da parte della [OSCURATO:PERSONA] non permette di concludere
che le informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] abbiano, nella fattispecie, agevolato il compito della [OSCURATO:PERSONA] in maniera
significativa permettendole di accertare i fatti dell’infrazione e, pertanto, che esse avessero un valore aggiunto significativo.
357
Inoltre, per quanto riguarda il punto 589 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] in esso rileva che «ai fini della valutazione
del valore delle prove dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare che al momento in cui [essa] ha preso contatto
con la [OSCURATO:PERSONA], [quest’ultima] già disponeva di elementi di prova che le erano stati forniti dall’EKA, [dalla] [OSCURATO:PERSONA] (nella sua risposta alla richiesta di informazioni datata 10 settembre 2004) e [dall’[OSCURATO:PERSONA]]». In proposito
si deve rilevare che, se il tenore del suddetto punti poteva essere interpretato nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto
che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse fornito «elementi probatori», una simile interpretazione non può tuttavia essere ammessa nel caso
di specie, tenuto conto del contesto in cui tale valutazione è stata formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] e delle osservazioni che
essa del resto ha operato nella decisione impugnata. Infatti, anzitutto, poiché tale valutazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata
effettuata in sede di valutazione del valore aggiunto significativo delle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], essa
è diretta a sottolineare che è alla luce delle informazioni già disponibili nel suo fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta
ad esaminare se le informazioni dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] possiedano un valore aggiunto significativo, ma non che l’[OSCURATO:PERSONA] ha fornito informazioni di valore aggiunto significativo. Inoltre, la suddetta valutazione non inficia le osservazioni
formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 561‑580 della decisione impugnata, secondo le quali occorre respingere tutti gli argomenti
della ricorrente e dell’[OSCURATO:PERSONA] esposti nella decisione impugnata, diretti a sostenere che quest’ultima ha fornito elementi
informativi aventi un valore aggiunto significativo. Infine, e comunque, la valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto
589 della decisione impugnata non è idonea a dimostrare che, alla luce delle informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
è incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo che le suddette informazioni non avessero un valore aggiunto significativo.
358
In secondo luogo, per quanto riguarda i punti 76, 254, 255, 259 e 273 della decisione impugnata, nonché le relative note nn. 116
e 337, ai quali la ricorrente fa rinvio, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione
ritenendo che esse non avessero un valore aggiunto significativo.
359
Anzitutto, quanto al punto 76 della decisione impugnata e alla relativa nota n. 116, la [OSCURATO:PERSONA] vi descrive il funzionamento
generale dell’intesa che era caratterizzata in particolare da «contatti frequenti sotto forma di riunioni bilaterali o multilaterali
e di conversazioni telefoniche, senza peraltro seguire uno schema specifico». [OSCURATO:PERSONA] inoltre rileva che, «secondo
[l’[OSCURATO:PERSONA]], subito all’inizio dell’intesa è stato stabilito un elenco dei clienti comuni e dei volumi di vendita che
ognuno dei produttori di clorato di sodio membri dell’intesa era autorizzato a fornire loro» e che «tuttavia [l’[OSCURATO:PERSONA]]
non ha presentato l’elenco in questione alla [OSCURATO:PERSONA]». Al riguardo, oltre al fatto che dalla richiesta orale di immunità
dell’EKA emerge che quest’ultima aveva già informato la [OSCURATO:PERSONA] circa la natura dei contatti esistenti tra le imprese
in questione, questa informazione, che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha suffragato con alcuna prova documentale, non aveva un valore
aggiunto significativo ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 343.
360
Inoltre, quanto al punto 254 della decisione impugnata e alla nota n. 305, la [OSCURATO:PERSONA] vi rileva che l’[OSCURATO:PERSONA] ha
dichiarato che «[il suo rappresentante, il sig. L.,] pensa di ricordare una riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e [l’[OSCURATO:PERSONA]] al fine di capire perché le regole di ripartizione applicabili [al cliente] MODO non fossero più rispettate» e che,
«nel corso di tale riunione, che [il sig. L.] ritiene essersi svolta durante il primo trimestre del 1999 in Finlandia, la
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere diventata fornitore esclusivo di [MODO] a seguito di un accordo tra la propria casa
madre e MODO, infrangendo così l’accordo esistente tra l’EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e [l’[OSCURATO:PERSONA]] a proposito di tale
cliente». A questo riguardo, occorre rilevare che, al punto 255 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, «ciononostante,
poiché il contratto tra MODO e la [OSCURATO:PERSONA] era stato concluso solo nel settembre 1999, [essa] ritiene che [il sig. L.]
abbia confuso le date e i luoghi da lui indicati e che in realtà si riferisca alla riunione del 9 novembre 1999 a Copenhagen».
Pertanto, oltre al fatto che l’informazione fornita verbalmente dall’[OSCURATO:PERSONA] è, per sua stessa ammissione, incerta,
(«[il sig. L.] pensa di ricordare») ma anche imprecisa, va comunque rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] osserva espressamente, al
punto 255 della decisione impugnata, che la suddetta informazione è errata, il che del resto non viene contestato dalla ricorrente.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione escludendo che tale informazione potesse avere
un valore aggiunto significativo.
361
Ancora, per quanto riguarda il punto 259 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] vi riporta i rendiconti delle spese di
viaggio del rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], il sig. L., che coprono il periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre
1999 e che gli sono stati forniti dall’[OSCURATO:PERSONA]. In tale punto viene altresì spiegato che tali documenti contengono l’indicazione
«15/12 EKA Roissy» e che l’[OSCURATO:PERSONA] da ciò deduce che «tale indicazione potrebbe riferirsi a una riunione con i rappresentanti
dell’EKA all’aeroporto Roissy‑Charles‑de‑Gaulle a Parigi il 15 dicembre 1999». Va rilevato che, al suddetto punto la [OSCURATO:PERSONA]
ha osservato che l’EKA non ricorda tale riunione. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione
ritenendo che tale informazione, della quale l’[OSCURATO:PERSONA] non è sicura e che non è stata suffragata da prove, non avesse
un valore aggiunto significativo. In proposito, occorre sottolineare che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della mancanza
di elementi di prova sufficienti a corroborare tale informazione, non abbia incluso la riunione che si sarebbe svolta all’aeroporto
Roissy‑Charles‑de‑Gaulle nell’elenco delle riunioni e delle telefonate riguardanti l’intesa (v. allegato I della decisione
impugnata), conferma che la suddetta informazione non ha un valore aggiunto significativo.
362
In merito poi al punto 273 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] vi precisa che l’[OSCURATO:PERSONA] riferisce di una riunione
tra l’EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] «nella primavera 2000». Orbene, va rilevato che al suddetto punto la [OSCURATO:PERSONA]
osserva altresì che né l’EKA né la [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato che tale riunione abbia avuto luogo. Per di più, la
[OSCURATO:PERSONA] rileva come, sulla base delle informazioni fornite dall’EKA come esposte al punto 283 della decisione impugnata,
si debba constatare che in realtà si tratta della riunione svoltasi il 9 febbraio 2000. Pertanto, oltre al fatto che questa
informazione fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] è imprecisa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, senza che la ricorrente lo abbia contestato,
che essa non è stata suffragata da altri elementi che permettessero alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrarla. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA]
non è incorsa in un errore manifesto di valutazione escludendo che tale informazione avesse un valore aggiunto significativo.
363
Infine, riguardo alla nota n. 337 della decisione impugnata, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] vi precisa il contenuto del punto
284 della detta decisione, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato in particolare che, «benché vi fossero ancora state alcune
telefonate e riunioni tra concorrenti nel gennaio e nel febbraio 2000 (…), il livello di cooperazione [abituale], consistente
essenzialmente in tentativi di ripartirsi i volumi di vendita e di fissare i prezzi, non è stato ripristinato [nel 2000] a
causa della perdita di reciproca fiducia e per qualunque altro motivo connesso menzionato dai concorrenti nelle loro diverse
dichiarazioni». Nella nota n. 337 della detta decisione la [OSCURATO:PERSONA], riguardo alla data di conclusione dell’intesa, spiega
che «l’EKA e [l’[OSCURATO:PERSONA]] rinviano ai loro rispettivi programmi [di rispetto del diritto della concorrenza] presentati
nel 1999 e nel 2000» e che «la [OSCURATO:PERSONA] indica che i contatti con i concorrenti sono divenuti obsoleti dopo la conclusione
del contratto con [il cliente] MODO». Al riguardo, va altresì rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 575 della decisione impugnata,
indica che il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], il sig. L., «si è limitato a confermare la dichiarazione dell’EKA riguardo
all’effetto dell’adozione dei programmi [di rispetto del diritto della concorrenza] senza fornire al riguardo nuovi elementi
di prova». Inoltre, al punto 593 della decisione impugnata e nella nota n. 540, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, «nel momento in
cui ha ricevuto la risposta alla domanda di informazioni e alla domanda di [cooperazione] della [OSCURATO:PERSONA], il suo
fascicolo conteneva già alcune informazioni provenienti da due fonti indipendenti [l’EKA e l’[OSCURATO:PERSONA]], le quali indicavano
che l’infrazione non era terminata prima della primavera 2000». Infine, al punto 594 della decisione impugnata, nonché alla
nota n. 542, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che essa «aveva già dedotto da[l] contributo [dell’EKA]» che nella primavera 2000 quest’ultima
aveva preso le distanze dall’intesa.
364
Alla luce delle osservazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti della decisione impugnata indicati supra al punto 356, si
deve considerare che l’informazione fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] al riguardo non aveva un valore aggiunto significativo nel
momento in cui essa l’ha fornita alla [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, oltre alla circostanza che l’informazione dell’[OSCURATO:PERSONA],
secondo la quale l’intesa è cessata dopo la presentazione dei programmi di rispetto del diritto della concorrenza, non è precisa
riguardo alla data esatta considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire la cessazione dell’infrazione, ossia il 9 febbraio 2000
[art. 1, lett. e), della decisione impugnata], è sulla base delle precisazioni fornite dall’EKA, come emerge dal punto 290
della decisione impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto stabilire che l’infrazione era cessata con la riunione dell’associazione
professionale CEFIC tenutasi il 9 febbraio 2000.
365
In terzo luogo, per quanto riguarda, nella decisione impugnata, il punto 94 e la relativa nota n. 196, il punto 98 e la relativa
nota n. 142, il punto 243 e la relativa nota n. 293, il punto 251 e la relativa nota n. 302, il punto 260, il punto 593 e
la relativa nota n. 540, il punto 594 e la relativa nota n. 542, nonché le note nn. 118 e 259, va rilevato che essi riportano
informazioni che, come emerge dalla decisione impugnata, erano già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato la sua domanda in forza della comunicazione del 2002 sulla cooperazione, o erano informazioni insufficientemente
precise o comprovate per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti dell’infrazione, oppure, infine, erano informazioni
che la [OSCURATO:PERSONA] poteva procurarsi conformemente all’art. 18 del regolamento n. 1/2003.
366
Anzitutto, per quel che riguarda il punto 94 della decisione impugnata e la relativa nota n. 136, la [OSCURATO:PERSONA] vi indica
che, «[s]econdo la [OSCURATO:PERSONA], il 17 maggio [1995] presso l’hotel [OSCURATO:SOCIETA] si è svolta una riunione
alla quale hanno preso parte [l’EKA, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]]». [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che i rendiconti
delle spese di viaggio del rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], il sig. D., hanno confermato la sua presenza a tale riunione.
In proposito, da un lato, va rilevato che dai punti 95 e 96 della decisione impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato
l’esistenza di tale riunione tenendo in considerazione gli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], cosa che la
ricorrente non contesta. Infatti, al punto 96 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che gli appunti presi durante
la riunione del 17 maggio 1995 dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], il sig. S., «dimostrano la partecipazione del[l’[OSCURATO:PERSONA]] all’intesa». Dall’altro lato, e comunque, va rilevato che la produzione dei soli rendiconti delle spese di viaggio
del rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], che permettono di confermare la sua presenza alla riunione di cui trattasi, costituisce
una cooperazione che non oltrepassa, ai sensi della giurisprudenza indicata supra al punto 344, quanto essa era tenuta a fare
in forza dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione
ritenendo che l’[OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito elementi aventi un valore aggiunto significativo al riguardo.
367
Inoltre, per quanto riguarda il punto 98 della decisione impugnata e la relativa nota n. 142, la [OSCURATO:PERSONA] vi spiega in
particolare che «l’EKA riferisce altresì che, verso il 1995, è stato deciso assieme alla [OSCURATO:PERSONA] e al[l’[OSCURATO:PERSONA]]
di “procedere ad un notevole rialzo di prezzi che ha funzionato” per il Portogallo tenuto conto della svalutazione dello scudo»
e aggiunge che «gli elementi di prova presentati dall’EKA dimostrano che nel 1995 l’impresa ha aumentato le tariffe praticate
ai propri clienti portoghesi del 31% e del 44% rispetto ai prezzi applicati nel 1993». Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] indica che
«anche [l’[OSCURATO:PERSONA]] parla di un vantaggioso rialzo di prezzi». Pertanto, dalla lettera della decisione impugnata deriva
che tale rialzo dei prezzi nel 1995 è stato stabilito sulla base di informazioni verbali e di documenti forniti dall’EKA,
il che non viene contestato dalla ricorrente. Di conseguenza, anche se l’informazione verbale fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] conferma
quella dell’EKA, si deve constatare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che tale informazione non può essere considerata, conformemente
alla giurisprudenza citata supra, al punto 344, come dotata di un valore aggiunto significativo, dal momento che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito dettagli relativi al suddetto rialzo dei prezzi in aggiunta a quelli dedotti dall’EKA.
368
Ancora, quanto al punto 243 della decisione impugnata e alla relativa nota n. 293, la [OSCURATO:PERSONA] vi rileva che «[n]elle loro
dichiarazioni, l’EKA e l’[[OSCURATO:PERSONA]] hanno indicato che nel febbraio o nel marzo 1999 aveva avuto luogo una riunione tra
i loro rappresentanti» e che «[l’[OSCURATO:PERSONA]] ha confermato che il sig. [W.] rappresentava l’EKA durante tale riunione».
Al riguardo va osservato che, al detto punto la [OSCURATO:PERSONA] riprende espressamente le informazioni verbali fornite dall’EKA.
Si deve inoltre rilevare che al punto 243 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì sottolineato che, «benché non
sia stato possibile stabilire con certezza assoluta che la riunione ha avuto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene verosimile che
le discussioni tra i concorrenti siano continuate così come descritto dall’EKA». Pertanto, oltre al fatto che è sulla base
delle sole informazioni fornite dall’EKA che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto venire a conoscenza della suddetta riunione e del suo
tenore, essa ritiene, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che tale informazione non permetta di dimostrare con certezza
i fatti dell’infrazione. Pertanto, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione
escludendo che l’informazione fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] al riguardo avesse un valore aggiunto significativo.
369
Per quanto riguarda poi il punto 251 della decisione impugnata e la relativa nota n. 302, la [OSCURATO:PERSONA] vi rileva che «la
[OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] riguardo a una riunione svoltasi a Copenhagen il 9 novembre 1999» alla presenza
dei rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si precisa che l’[OSCURATO:PERSONA] «ha confermato che
tale riunione si era effettivamente svolta e [di aver] trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] i rendiconti delle spese di viaggio del
suo rappresentante, il sig. L.], i quali dimostrano che egli si è recato a Copenhagen il 9 novembre 1999». Al riguardo si
deve osservare, da un lato, che la produzione dei soli rendiconti delle spese di viaggio del rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA],
che consentono di confermare la sua presenza alla riunione di cui trattasi, costituisce una cooperazione che non oltrepassa,
ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 344, quanto essa era tenuta a fare in forza dell’art. 18 del regolamento
n. 1/2003. Dall’altro lato, al punto 252 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] riprende alla lettera le informazioni precise
fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] che riportano il contenuto delle discussioni svoltesi nel corso della suddetta riunione, mentre
il punto 254 della decisione impugnata riporta le dichiarazioni imprecise dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardo alla riunione stessa.
Infine, dai suddetti punti emerge che le informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] non hanno consentito di avvalorare taluni
elementi del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] nel giorno in cui sono stati forniti, ma che sono le informazioni prodotte dalla
[OSCURATO:PERSONA] ad aver consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i suddetti fatti. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa
in un errore manifesto di valutazione ritenendo che le informazioni prodotte dall’[OSCURATO:PERSONA] al riguardo non avevano un
valore aggiunto significativo.
370
Inoltre, per quanto riguarda il punto 260 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] vi rileva che «la [OSCURATO:PERSONA] ha
dichiarato [tramite il suo rappresentante, il sig. S.], che i rappresentanti [dell’[OSCURATO:PERSONA]] e della [OSCURATO:PERSONA]
si erano incontrati un’altra volta il 21 dicembre 1999 (…) a Stoccolma» e che «tale riunione è confermata anche dai rendiconti
delle spese di viaggio del sig. [L.] trasmessi da[ll’[OSCURATO:PERSONA]]». Al riguardo occorre rilevare che, oltre alla circostanza
che, come risulta dal detto punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato l’esistenza di tale riunione soltanto sulla base delle informazioni
fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], la produzione dei soli rendiconti delle spese di viaggio del rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA],
che permettono di confermarne la presenza alla riunione di cui trattasi, costituisce una cooperazione che, conformemente alla
giurisprudenza citata supra al punto 344, non va oltre quanto essa era tenuta a fare in forza dell’art. 18 del regolamento
n. 1/2003.
371
Quanto poi alla nota n. 118 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] vi rileva che «[l’[OSCURATO:PERSONA]] ha confermato l’esistenza
del meccanismo di spartizione del mercato e del regime di compensazione descritti dall’EKA». Al riguardo occorre osservare
che, oltre al fatto che dal detto punto risulta che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulle dichiarazioni verbali dell’EKA per dimostrare
i fatti dell’infrazione, il che non viene contestato dalla ricorrente, la semplice conferma verbale e imprecisa di tale informazione
non può essere considerata, come deriva dalla giurisprudenza citata supra al punto 343, come dotata di un valore aggiunto
significativo.
372
Infine, per quanto riguarda il punto 207 della decisione impugnata e la relativa nota n. 259, la [OSCURATO:PERSONA] vi osserva che
«si deve sottolineare che nell’ambito delle discussioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[[OSCURATO:PERSONA]] riguardo a[l cliente]
MODO, il sig. [L., rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA]], ha telefonato al sig. [B.] (rappresentante della Quadrimex, importatore
della [OSCURATO:PERSONA] in Francia) per discutere dei volumi perduti da[ll’[OSCURATO:PERSONA]]» e che «durante tali telefonate,
il 2 e il 5 ottobre 1998, il sig. [L.] si è lamentato dell’aggressività scandinava e ha reclamato una compensazione in volumi
per [l’[OSCURATO:PERSONA]]». Al riguardo, dai documenti citati alla nota n. 257 della decisione impugnata e dal punto 4.3.1.20,
intitolato «1998 – Conflitto relativo al cliente MODO», ai punti 205‑216 della decisione suddetta, deriva che, per dimostrare
l’esatta natura dei contatti intervenuti tra i concorrenti a proposito dell’approvvigionamento del cliente MODO, delle date
dei suddetti contatti e dei volumi ripartiti, la [OSCURATO:PERSONA] si è completamente fondata sulle precise informazioni ad essa
fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pertanto non è incorsa in un errore manifesto di valutazione escludendo che
l’informazione fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] al riguardo potesse avere un valore aggiunto significativo.
373
In quarto luogo, quanto ai punti 568, 569, 571-573, 575 e 576 della decisione impugnata, invocati dalla ricorrente, va osservato
che da essi emerge che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di tali informazioni «provenienti da due fonti» nel momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] gliele ha fornite (punto 568 della decisione impugnata), che essa «ha confermato l’esistenza del sistema di ripartizione
in termini generali, ma non ha fornito elementi di prova scritti risalenti al periodo cui i fatti si riferiscono, cosa che
avrebbe rafforzato la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti di cui trattasi» (punto 569 della decisione impugnata),
che le informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] riguardo ai contatti con i suoi concorrenti sono state «elementar[i] e non
le hanno permesso di dimostrare i fatti di cui trattasi» (punto 571 della decisione impugnata), che le informazioni relative
al rialzo dei prezzi dal 1993 al 1995 hanno confermato «in termini assai generali» le informazioni già a sua disposizione»
(punto 572 della decisione impugnata), che le informazioni relative all’approvvigionamento del cliente MODO erano «già state
ben dimostrat[e] dai documenti prodotti dall’EKA» (punto 573 della decisione impugnata), che l’[OSCURATO:PERSONA] si è «limitat[a]
a confermare la dichiarazione dell’EKA riguardo all’effetto dell’adozione di programmi di adeguamento, senza apportare elementi
di prova nuovi al riguardo» (punto 575 della decisione impugnata), nonché che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la
quale «anche se [l’[OSCURATO:PERSONA]] ha potuto confermare alcuni aspetti del funzionamento dell’intesa in modo assai generale,
tuttavia non lo ha fatto in un modo tale da rafforzare la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di provare l’infrazione» (punto579 della
decisione impugnata). Pertanto, va rilevato che nessuno dei suddetti punti dimostra che le informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] avessero un valore aggiunto significativo.
374
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore
manifesto di valutazione non concedendo all’[OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda in forza della comunicazione del 2002
sulla cooperazione. Di conseguenza, la prima parte del decimo motivo va respinta in quanto infondata.
La seconda parte, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
375
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento non concedendo all’[OSCURATO:PERSONA],
a differenza di quanto accaduto con la [OSCURATO:PERSONA], alcun «credito» per le informazioni che essa le ha fornito e a proposito
delle quali peraltro, ai punti 568, 569, 571, 572, 573, 575 e 576 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che
permettevano di confermare i fatti dell’infrazione. Questa disparità di trattamento avrebbe avuto l’effetto di «incrementare»
le ammende comminate alla ricorrente, la quale avrebbe dovuto beneficiare assieme all’[OSCURATO:PERSONA] di una riduzione dell’importo
dell’ammenda tra il 30 e il 50% rispetto alle ammende inflitte alle imprese interessate e in particolare alla [OSCURATO:PERSONA].
376
[OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento.
– Giudizio del Tribunale
377
La ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento avendo accordato alla
[OSCURATO:PERSONA], ma non all’[OSCURATO:PERSONA], una riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.
378
Secondo la giurisprudenza ricordata supra, al punto 196, il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe
non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento
non sia obiettivamente giustificato.
379
Nel caso di specie, poiché, da un lato, come concluso in esito all’esame della prima parte del decimo motivo (v. supra, punto
367), la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo che le prove fornite dall’[OSCURATO:PERSONA]
non avessero un valore aggiunto significativo e, dall’altro lato, la ricorrente non contesta, in tale ambito, la valutazione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le informazioni prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] avevano, da parte loro, un valore aggiunto
significativo, occorre constatare che l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non si trovavano in una situazione identica riguardo
alla concessione di una riduzione dell’ammenda in forza della comunicazione del 2002 sulla cooperazione.
380
Occorre pertanto dichiarare che la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio della parità
di trattamento non concedendo alcuna riduzione dell’ammenda all’[OSCURATO:PERSONA] in forza della comunicazione del 2002 sulla
cooperazione.
381
Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del decimo motivo in quanto infondata e, conseguentemente, il decimo motivo
nel suo complesso, nonché il primo capo delle conclusioni della ricorrente.
4.
Sulle conclusioni, sollevate in subordine, dirette alla riforma degli importi delle ammende
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
382
Nell’ambito del suo undicesimo motivo, la ricorrente sostiene che, nell’ipotesi in cui il Tribunale non annullasse la decisione
impugnata nella parte in cui la riguarda, le ammende ad essa inflitte dovrebbero essere annullate o ridotte.
383
In primo luogo, la ricorrente sostiene che non sarebbe equo infliggerle l’ammenda più elevata tra quelle comminate alle imprese
considerate dalla decisione impugnata, mentre la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione è considerevolmente inferiore
a quella dell’EKA e della [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, essa sottolinea che i due principali attori dell’intesa erano l’EKA
e la [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla motivazione della decisione impugnata e che era proprio per effetto della lotta
tra questi due concorrenti per la spartizione dei mercati nordici che le altre parti dell’intesa come l’[OSCURATO:PERSONA] sono
state indotte a reagire e a proteggere i loro mercati nelle rispettive aree.
384
In secondo luogo, la ricorrente osserva che, nell’ambito del suo potere discrezionale generale il Tribunale deve tener conto,
da un lato, della minore responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione in parola rispetto a quella dell’EKA e della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, dei fattori da essa fatti valere nelle prime due censure dell’ottavo motivo (v. supra, punti
267‑273), nelle prime due parti del nono motivo (v. supra, punti 310‑312 e 320‑323) nonché nel decimo motivo (v. supra, punti
331‑333 e 368).
385
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
386
Secondo la giurisprudenza, quanto al controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia
di concorrenza, occorre rammentare che, al di là del semplice controllo di legittimità, che consente soltanto di respingere
il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, la competenza giurisdizionale anche di merito conferita, ai sensi
dell’art. 229 CE, al Tribunale dall’art. 31 del regolamento n. 1/2003, legittima tale giudice a riformare l’atto impugnato,
anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo
dell’ammenda (v. sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415,
punto 86, e la giurisprudenza ivi citata).
387
Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di riforma dell’importo dell’ammenda comminata in solido alla ricorrente e
all’[OSCURATO:PERSONA] a causa del fatto che essa non terrebbe sufficientemente conto del minor coinvolgimento dell’[OSCURATO:PERSONA]
nell’intesa rispetto all’EKA e alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritiene che tale domanda non possa essere accolta poiché,
come rilevato supra al punto 328, la ricorrente non apporta alcun argomento o prova che dimostri che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia
svolto un ruolo minore nell’intesa il quale possa giustificare la concessione, in suo favore, di una riduzione dell’importo
dell’ammenda a tale titolo.
388
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda di riforma delle ammende comminate in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente
nonché a titolo personale alla ricorrente, tenuto conto degli argomenti sollevati nelle prime due censure dell’ottavo motivo,
nelle prime due parti del nono motivo e nel decimo motivo, alla luce dell’insieme delle motivazioni esposte supra e in assenza
di altri argomenti fatti valere dalla ricorrente al riguardo, il Tribunale considera che nulla giustifichi una simile riduzione.
389
Pertanto, la seconda parte delle conclusioni della ricorrente dev’essere respinta, e con essa il ricorso nella sua integralità.
Sulle spese
390
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
1. Le conclusioni, formulate in via principale, dirette all’annullamento della decisione impugnata
Il primo motivo, attinente a una violazione delle norme che disciplinano l’imputabilità della responsabilità di un’infrazione
all’interno di gruppi societari
La prima parte, relativa ad un errore di diritto nell’imputazione della responsabilità del comportamento illecito di cui trattasi
alla ricorrente
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La seconda parte, attinente alla violazione dei principi di autonomia giuridica ed economica delle società
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La terza parte, attinente all’errore riguardante il fatto che gli indizi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
impugnata non comprovano la presunzione di esercizio di un’influenza determinante
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La quarta parte, attinente al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto a torto che la ricorrente non avesse fornito un complesso
di indizi diretti a confutare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La quinta parte, attinente alla trasformazione della presunzione di esercizio di un’influenza determinante in presunzione
assoluta
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Il secondo motivo, attinente alla violazione di sei principi fondamentali, derivante dall’imputazione della responsabilità
del comportamento illecito di cui trattasi alla ricorrente
La prima parte, attinente ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La seconda parte, attinente ad una violazione del principio della parità delle armi
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
La terza parte, attinente a una violazione della presunzione di innocenza
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La quarta parte, attinente ad una violazione del principio di responsabilità personale e di carattere individuale delle pene
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La quinta parte, attinente a una violazione del principio della legalità delle pene
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La sesta parte, attinente a una violazione del principio di parità di trattamento
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Il terzo motivo, attinente a uno snaturamento del complesso di indizi fornito dalla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Il quarto motivo, attinente all’esistenza di contraddizioni della motivazione della decisione impugnata
La prima parte, attinente ad una contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione della nozione di impresa ai
sensi dell’art. 81, n. 1, CE
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La seconda parte, relativa ad una contraddittorietà della motivazione nella decisione impugnata in ordine alla conoscenza,
da parte della ricorrente, dell’infrazione di cui trattasi
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
– Giudizio del Tribunale
Il quinto motivo, attinente ad una violazione del principio di buona amministrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Il sesto motivo, attinente ad una violazione del principio di certezza del diritto
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Il settimo motivo, attinente a uno sviamento di potere
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
L’ottavo motivo, attinente all’infondatezza dell’inflizione di un’ammenda personale alla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Il nono motivo, attinente a una violazione dei principi e delle regole che hanno disciplinato il calcolo dell’ammenda comminata
in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente
La prima parte, attinente a errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda comminata in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La seconda parte, attinente a una violazione del principio della parità di trattamento legato all’ammenda comminata in solido
all’[OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Il decimo motivo, attinente alla violazione della comunicazione del 2002 sulla cooperazione
La prima parte, relativa al rifiuto di concedere una riduzione di ammenda in forza della comunicazione del 2002 sulla cooperazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
La seconda parte, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
2. Sulle conclusioni, sollevate in subordine, dirette alla riforma degli importi delle ammende
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: il francese.