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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 15504/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/12/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; visto il ricorso con motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 76/17, eseguito il 22/11/2020, il ricorrente è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre.

L'esecuzione di tale misura, poi, è stata sospesa durante la sua detenzione, per un periodo superiore a due anni.

Dopo la cessazione della detenzione, la misura di prevenzione è stata ripristinata per la residua durata.

Il Tribunale di Catania, investito ex art. 14, comma 2-ter, d.

Igs. n. 159/2011 della valutazione sulla persistente pericolosità del ricorrente, ha rigettato la domanda di revoca della misura e la Corte di appello, con il decreto impugnato, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso tale decreto.

2. Il decreto della Corte di appello è stato impugnato con ricorso per cassazione dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato un unico motivo di annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 14 d.

Igs. n. 159 del 2011, 125 cod. proc. pen. e per omessa valutazione di una prova presente agli atti.

Deduce il difensore che la Corte di appello ha fondato il giudizio di persistente pericolosità su un procedimento penale pendente per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., risalente al 2022, senza in alcun modo considerare che, per tale reato, il ricorrente era stato assolto con sentenza del 10 ottobre 2024, il cui dispositivo era stato prodotto dal difensore.

Con i motivi aggiunti viene evidenziato che il principio di non contraddizione non consente di assumere un fatto, negato dalla sentenza di assoluzione, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 14, comma 2-ter, d.

Igs. n. 150/2011 stabilisce che: «l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena.

Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria.

Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo

7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

3. Investita, in sede di gravame, della questione della persistente pericolosità del ricorrente, la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio sulla pendenza di un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., consistito nel dichiarare falsamente all'ufficiale di anagrafe del Comune di Catania di aver trasferito la propria residenza dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Catania al Comune di Catania, [OSCURATO:PERSONA]Elena e Costantino n. 8.

Nel decreto sono valutate le deduzioni del ricorrente in merito alla dichiarazione, che si assume falsa, relativa al cambio di residenza, dichiarazioni che non sono ritenute plausibili, tanto che la stessa la pendenza del procedimento per il delitto falso è stata considerata indicativa della attualità della pericolosità sociale.

Da tale reato, però, il ricorrente era stato assolto perché il fatto non sussiste, con sentenza il cui dispositivo era stato depositato alla Corte di appello e la cui valutazione è stata completamente pretermessa.

Ebbene, nonostante l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice non poteva esimersi dal confrontarsi con la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, quantunque, in quel momento, non definitiva.

Pertanto il decreto impugnato va annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, che valuterà anche la circostanza che, nelle more, è stata depositata la motivazione della sentenza di assoluzione, divenuta definitiva.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/12/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; visto il ricorso con motivi aggiunti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 76/17, eseguito il 22/11/2020, il ricorrente è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre. L'esecuzione di tale misura, poi, è stata sospesa durante la sua detenzione, per un periodo superiore a due anni. Dopo la cessazione della detenzione, la misura di prevenzione è stata ripristinata per la residua durata. Il Tribunale di Catania, investito ex art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159/2011 della valutazione sulla persistente pericolosità del ricorrente, ha rigettato la domanda di revoca della misura e la Corte di appello, con il decreto impugnato, ha rigettato l'impugnazione proposta avverso tale decreto. 2. Il decreto della Corte di appello è stato impugnato con ricorso per cassazione dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato un unico motivo di annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 14 d. Igs. n. 159 del 2011, 125 cod. proc. pen. e per omessa valutazione di una prova presente agli atti. Deduce il difensore che la Corte di appello ha fondato il giudizio di persistente pericolosità su un procedimento penale pendente per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., risalente al 2022, senza in alcun modo considerare che, per tale reato, il ricorrente era stato assolto con sentenza del 10 ottobre 2024, il cui dispositivo era stato prodotto dal difensore. Con i motivi aggiunti viene evidenziato che il principio di non contraddizione non consente di assumere un fatto, negato dalla sentenza di assoluzione, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 150/2011 stabilisce che: «l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione». 3. Investita, in sede di gravame, della questione della persistente pericolosità del ricorrente, la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio sulla pendenza di un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., consistito nel dichiarare falsamente all'ufficiale di anagrafe del Comune di Catania di aver trasferito la propria residenza dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Catania al Comune di Catania, [OSCURATO:PERSONA]Elena e Costantino n. 8. Nel decreto sono valutate le deduzioni del ricorrente in merito alla dichiarazione, che si assume falsa, relativa al cambio di residenza, dichiarazioni che non sono ritenute plausibili, tanto che la stessa la pendenza del procedimento per il delitto falso è stata considerata indicativa della attualità della pericolosità sociale. Da tale reato, però, il ricorrente era stato assolto perché il fatto non sussiste, con sentenza il cui dispositivo era stato depositato alla Corte di appello e la cui valutazione è stata completamente pretermessa. Ebbene, nonostante l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice non poteva esimersi dal confrontarsi con la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, quantunque, in quel momento, non definitiva. Pertanto il decreto impugnato va annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, che valuterà anche la circostanza che, nelle more, è stata depositata la motivazione della sentenza di assoluzione, divenuta definitiva. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di
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