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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 agosto 1990

Cassazione n. 38898/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1990 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7 ottobre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Messina, provvedendo - quale Giudice del rinvio disposto con sentenza di questa Corte del 7 febbraio 2020 - sull'istanza avanzata nell'interesse di Marco SETTINERI a seguito della sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni) - ha rideterminato la pena inflitta allo stesso condannato con sentenza della Corte di appello di Messina del 22 dicembre 2017 (irrevocabile il 30 ottobre 2018) in anni sei di reclusione ed euro trentamila di multa.

2. Avverso l'ordinanza il difensore del SETTINERI ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il ricorrente: - ha premesso che, con la sentenza sopra indicata, il SETTINERI è stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa, poiché responsabile, tra l'altro, del delitto previsto dall'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990; - la pena base, proprio con riferimento al detto reato, era stata determinata in anni nove di reclusione e, dunque, in misura prossima al minimo edittale illo tempore previsto dalla norma incriminatrice in anni otto di reclusione; - dunque, nel caso di specie, sarebbe ingiustificato, immotivato ed illegittimo il trattamento sanzionatorio come rideterminato dall'ordinanza impugnata nei termini che seguono: • pena base anni sette e mesi sei di reclusione ed euro trentancinquemila di multa; • aumentato per la recidiva di anni uno di reclusione ed euro cinquemila di multa, in misura di gran lunga superiore a quello concordato ex art. 599 -bis cod. proc. pen. (pari a mesi cinque di reclusione e recepito dalla Corte di appello nella sentenza divenuta irrevocabile); • ed aumentato per la continuazione di mesi sei di reclusione, e dunque pure in misura superiore a quello concordato ex art 599- bis, cit. (che era pari a mesi quattro di reclusione). - anche gli aumenti appena menzionati, pur non essendo stati interessati direttamente da declaratoria di illegittimità costituzionale, comunque nel caso di specie dovrebbero subirne gli effetti poiché sono stati eseguiti sulla pena base determinata sulla scorta della norma dichiarata incostituzionale.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, con requisitoria scritta del 13 gennaio 2021, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rappresentando che con l'ordinanza impugnata - come disposto dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - si è provveduto in ossequio al principio di diritto posto dalla sentenza di annullamento con giudice di legittimità; e che il ricorso sarebbe manifestamente infondato e non si è confrontato né con il richiamato principio di diritto, né con l'effettivo sviluppo della motivazione del provvedimento impugnato."Ì ‘‘' [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in ragione della sua manifesta infondatezza e anche per la sua genericità.

1. Invero, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in caso di annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente (cfr. Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280213 - 01).

1.1. La sentenza rescindente ha annullato la precedente ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina nei confronti del SETTINERI, con rinvio per nuovo esame dell'istanza, proposta nell'interesse di quest'ultimo, di rideterminazione della pena (a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, cit., pronunciata con sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale).

La sentenza ha precisato, al fine del nuovo esame, che la natura del giudizio riservato al giudice dell'esecuzione non è «una operazione di mera trasposizione matematica di quel giudizio (formulato in sede di cognizione) entro la nuova cornice edittale, bensì [...] un nuovo giudizio commisurativo, da operare alla stregua dei principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e con i limiti che, di seguito, si indicano»: - in particolare, «il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle componenti, attinenti [al] trattamento sanzionatorio, già riconosciuti in sede di cognizione, e anche ove frutto, nell'an, di una valutazione discrezionale, come è il caso delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento tra circostanze»; - «con riferimento [...] al quantum di pena, anche nei diversi passaggi della determinazione del trattamento sanzionatorio [...] il giudice dell'esecuzione è vincolato quanto al risultato finale, che deve pervenire ad una pena più mite, ed opera con discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.»; - «il giudizio, demandato al giudice dell'esecuzione, finalizzato alla rideterminazione della pena, divenuta illegale per incostituzionalità di norma sul trattamento sanzionatorio, concerne la complessiva commisurazione della pena, in tutte le componenti del trattamento sanzionatorio» ed al giudice è «attribuito il potere-dovere di compieree una nuova valutazione in ordine alla pena giusta, esercitando, rispetto a tutti i giudizi che concorrono a determinare il trattamento sanzionatorio, il potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen.», che «è più ampio di quello proprio del giudice che provvede ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.» poiché in tale ipotesi «il giudice dell'esecuzione, nel rispetto delle componenti (circostanze, continuazione, diminuenti processuali) del trattamento sanzionatorio riconosciute in sede di cognizione, esercita il potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen. nella stessa ampiezza riconosciuta al giudice della cognizione», con «il limite costituito dalla necessità che il risultato del rinnovato giudizio commisurativo sia in favorem rei» al fine di «eliminare gli effetti, sfavorevoli per il condannato, della applicazione di una norma dichiarata incostituzionale».

1.2. Ebbene, nel caso di specie: - a fronte della pena irrogata all'esito del giudizio di cognizione (anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale già richiamata) in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa, così determinata: • pena base anni nove di reclusione ed euro trentacinquennila di multa (sulla scorta dello spazio edittale posto dall'art. 73 cit. poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento al minimo della pena detentiva); • aumentata per la recidiva di mesi cinque di reclusione ed euro cinquemila di multa; • ulteriormente aumentata per continuazione di mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa; • fino alla pena complessiva di anni nove e mesi nove di reclusione ed euro quarantacinquemila di multa, poi ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata; - l'ordinanza impugnata ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione ed euro trentamila di multa, nei termini seguenti: • pena base anni sette e mesi otto di reclusione ed euro trentacinquemila di multa (alla luce del minimo edittale conseguente alla declaratoria di incostituzionalità); • aumentata per la recidiva di mesi dieci di reclusione ed euro cinquemila di multa; • ulteriormente aumentata per continuazione di mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa; • fino alla pena complessiva di anni nove di reclusione ed euro quarantacinquennila di multa, poi ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata; - dunque, il Giudice dell'esecuzione ha fatto esercizio della propria discrezionalità nei termini posti dalla pronuncia rescindente (al cui dictum si è, pertanto, uniformato), dando conto delle ragioni per cui ha determinato la pena base e l'aumento per la recidiva nella misura predetta, pervenendo a seguito del rinnovato giudizio commisurativo a un risultato più favorevole al reo; e il ricorrente non ha mosso specifiche censure all'esercizio di tale potere discrezionale, limitandosi a dolersi dell'esiguità della riduzione di pena da parte del provvedimento impugnato e del fatto che esso avrebbe determinato gli aumenti per la recidiva e la continuazione in misura superiore rispetto a quelli precedentemente disposti e ciò quantunque, come appena rilevato, la sentenza rescindente consentisse tale statuizione al Giudice dell'esecuzione e dunque tale dato non sia ex se indice di un'illegittima o erronea commisurazione della pena.

3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/04/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1990 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 ottobre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Messina, provvedendo - quale Giudice del rinvio disposto con sentenza di questa Corte del 7 febbraio 2020 - sull'istanza avanzata nell'interesse di Marco SETTINERI a seguito della sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni) - ha rideterminato la pena inflitta allo stesso condannato con sentenza della Corte di appello di Messina del 22 dicembre 2017 (irrevocabile il 30 ottobre 2018) in anni sei di reclusione ed euro trentamila di multa. 2. Avverso l'ordinanza il difensore del SETTINERI ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorrente: - ha premesso che, con la sentenza sopra indicata, il SETTINERI è stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa, poiché responsabile, tra l'altro, del delitto previsto dall'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990; - la pena base, proprio con riferimento al detto reato, era stata determinata in anni nove di reclusione e, dunque, in misura prossima al minimo edittale illo tempore previsto dalla norma incriminatrice in anni otto di reclusione; - dunque, nel caso di specie, sarebbe ingiustificato, immotivato ed illegittimo il trattamento sanzionatorio come rideterminato dall'ordinanza impugnata nei termini che seguono: • pena base anni sette e mesi sei di reclusione ed euro trentancinquemila di multa; • aumentato per la recidiva di anni uno di reclusione ed euro cinquemila di multa, in misura di gran lunga superiore a quello concordato ex art. 599 -bis cod. proc. pen. (pari a mesi cinque di reclusione e recepito dalla Corte di appello nella sentenza divenuta irrevocabile); • ed aumentato per la continuazione di mesi sei di reclusione, e dunque pure in misura superiore a quello concordato ex art 599- bis, cit. (che era pari a mesi quattro di reclusione). - anche gli aumenti appena menzionati, pur non essendo stati interessati direttamente da declaratoria di illegittimità costituzionale, comunque nel caso di specie dovrebbero subirne gli effetti poiché sono stati eseguiti sulla pena base determinata sulla scorta della norma dichiarata incostituzionale. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, con requisitoria scritta del 13 gennaio 2021, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rappresentando che con l'ordinanza impugnata - come disposto dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - si è provveduto in ossequio al principio di diritto posto dalla sentenza di annullamento con giudice di legittimità; e che il ricorso sarebbe manifestamente infondato e non si è confrontato né con il richiamato principio di diritto, né con l'effettivo sviluppo della motivazione del provvedimento impugnato."Ì ‘‘' [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in ragione della sua manifesta infondatezza e anche per la sua genericità. 1. Invero, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in caso di annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente (cfr. Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280213 - 01). 1.1. La sentenza rescindente ha annullato la precedente ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina nei confronti del SETTINERI, con rinvio per nuovo esame dell'istanza, proposta nell'interesse di quest'ultimo, di rideterminazione della pena (a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, cit., pronunciata con sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale). La sentenza ha precisato, al fine del nuovo esame, che la natura del giudizio riservato al giudice dell'esecuzione non è «una operazione di mera trasposizione matematica di quel giudizio (formulato in sede di cognizione) entro la nuova cornice edittale, bensì [...] un nuovo giudizio commisurativo, da operare alla stregua dei principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e con i limiti che, di seguito, si indicano»: - in particolare, «il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle componenti, attinenti [al] trattamento sanzionatorio, già riconosciuti in sede di cognizione, e anche ove frutto, nell'an, di una valutazione discrezionale, come è il caso delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento tra circostanze»; - «con riferimento [...] al quantum di pena, anche nei diversi passaggi della determinazione del trattamento sanzionatorio [...] il giudice dell'esecuzione è vincolato quanto al risultato finale, che deve pervenire ad una pena più mite, ed opera con discrezionalità ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.»; - «il giudizio, demandato al giudice dell'esecuzione, finalizzato alla rideterminazione della pena, divenuta illegale per incostituzionalità di norma sul trattamento sanzionatorio, concerne la complessiva commisurazione della pena, in tutte le componenti del trattamento sanzionatorio» ed al giudice è «attribuito il potere-dovere di compieree una nuova valutazione in ordine alla pena giusta, esercitando, rispetto a tutti i giudizi che concorrono a determinare il trattamento sanzionatorio, il potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen.», che «è più ampio di quello proprio del giudice che provvede ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.» poiché in tale ipotesi «il giudice dell'esecuzione, nel rispetto delle componenti (circostanze, continuazione, diminuenti processuali) del trattamento sanzionatorio riconosciute in sede di cognizione, esercita il potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen. nella stessa ampiezza riconosciuta al giudice della cognizione», con «il limite costituito dalla necessità che il risultato del rinnovato giudizio commisurativo sia in favorem rei» al fine di «eliminare gli effetti, sfavorevoli per il condannato, della applicazione di una norma dichiarata incostituzionale». 1.2. Ebbene, nel caso di specie: - a fronte della pena irrogata all'esito del giudizio di cognizione (anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale già richiamata) in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa, così determinata: • pena base anni nove di reclusione ed euro trentacinquennila di multa (sulla scorta dello spazio edittale posto dall'art. 73 cit. poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento al minimo della pena detentiva); • aumentata per la recidiva di mesi cinque di reclusione ed euro cinquemila di multa; • ulteriormente aumentata per continuazione di mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa; • fino alla pena complessiva di anni nove e mesi nove di reclusione ed euro quarantacinquemila di multa, poi ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata; - l'ordinanza impugnata ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione ed euro trentamila di multa, nei termini seguenti: • pena base anni sette e mesi otto di reclusione ed euro trentacinquemila di multa (alla luce del minimo edittale conseguente alla declaratoria di incostituzionalità); • aumentata per la recidiva di mesi dieci di reclusione ed euro cinquemila di multa; • ulteriormente aumentata per continuazione di mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa; • fino alla pena complessiva di anni nove di reclusione ed euro quarantacinquennila di multa, poi ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata; - dunque, il Giudice dell'esecuzione ha fatto esercizio della propria discrezionalità nei termini posti dalla pronuncia rescindente (al cui dictum si è, pertanto, uniformato), dando conto delle ragioni per cui ha determinato la pena base e l'aumento per la recidiva nella misura predetta, pervenendo a seguito del rinnovato giudizio commisurativo a un risultato più favorevole al reo; e il ricorrente non ha mosso specifiche censure all'esercizio di tale potere discrezionale, limitandosi a dolersi dell'esiguità della riduzione di pena da parte del provvedimento impugnato e del fatto che esso avrebbe determinato gli aumenti per la recidiva e la continuazione in misura superiore rispetto a quelli precedentemente disposti e ciò quantunque, come appena rilevato, la sentenza rescindente consentisse tale statuizione al Giudice dell'esecuzione e dunque tale dato non sia ex se indice di un'illegittima o erronea commisurazione della pena. 3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/04/2021. Il Consigliere
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