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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09415/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], VISONA' DALLA POZZA1079 FEDERICA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ora [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ARZIGNANO, inNumero registro generale 28145/2022persona dei rispettivi legali rappresentanti pro temporeN, umero sezionale 1079/2026Numero di raccolta generale 9415/2026rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALEData pubblicazione 14/04/2026DELLO STATO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 220/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 280/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. il Tribunale di Vicenza, in accoglimento della domandaproposta da un gruppo di docenti dell’Istituto di IstruzioneSuperiore “[OSCURATO:PERSONA]” di Arzignano, dichiaraval’illegittimità del piano annuale delle attività dei docenti2018/2019, predisposto dal Dirigente scolastico senzal’approvazione del Collegio dei docenti, come previsto dallenorme del contratto collettivo di comparto, non modificate dallenorme della dirigenza scolastica di cui al T.U. n. 165/2001, edichiarava conseguentemente l’illegittimità dell’ordine diservizio emesso dallo stesso dirigente, ove era stabilita comeobbligatoria la partecipazione dei docenti a tre sessioniformative per complessive 12 ore; condannava, inoltre,l’amministrazione scolastica a corrispondere in favore deiricorrenti che avevano partecipato a questi percorsi formativi ilpagamento della retribuzione oraria di cui alla tabella 5 allegataal contratto collettivo;2. la Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appellodell’amministrazione, così rigettando le domande proposte inprimo grado, condividendo l’assunto secondo cui, a frontedell’obbligatorietà della formazione dei docenti di cui all’art. 1,Numero registro generale 28145/2022Numero sezionale 1079/2026comma 12, legge n. 107/2015, le ore di formazione nonN uemrearon doi r accolta generale 9415/2026Data pubblicazione 14/04/2026aggiuntive, ma rientravano nel monte ore annuo previstodall’art. 29 del CCNL di comparto;3. per la cassazione della sentenza d’appello propongonoricorso 18 docenti con 6 motivi; il Ministero si è costituito, fuoritermine, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione.CONSIDERATO CHE1. con il primo motivo gli odierni ricorrenti deduconoviolazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per rigetto non motivatodell’eccezione di formazione del giudicato interno sullaquestione che l’ordine di servizio avesse ad oggetto lapartecipazione ai Collegi formativi previsti nel Piano Annuale2018/2019;2. con il secondo motivo deducono violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione del principiodi non contestazione in ordine al fatto che l’ordine di servizioaveva ad oggetto la partecipazione ai Collegi formativicontenuti nel [OSCURATO:PERSONA] 2018/2019, per l’introduzioneillegittima di nuove eccezioni, e poiché la Corte d’Appello nonha posto a fondamento della decisione i fatti nonspecificamente contestati dal Ministero;3. con il terzo motivo deducono violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ha omesso di esaminare le domande dell’appellanteNumero registro generale 28145/2022Numero sezionale 1079/2026di accertamento della legittimità dell’opNeurmaertoo d i raccolta generale 9415/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’Amministrazione scolastica nella predisposizione del PianoAnnuale delle Attività 2018/2019, dei collegi formativi edell’ordine di servizio aventi ad oggetto la partecipazione aicollegi formativi previsti dal predetto [OSCURATO:PERSONA] 2018/2019e le domande degli appellati di conferma della sentenza diprimo grado in ordine alla dichiarazione di invalidità del PianoAnnuale delle Attività 2018/2019, di illegittimità dei Collegiservizio, avente ad oggetto la partecipazione ai Collegi4. con il quarto motivo deducono nullità della sentenzaimpugnata ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, commasesto, Cost., in ragione dell’omessa motivazione del rigetto edel dichiarato assorbimento delle domande di accertamentodella legittimità dell’operato dell’Amministrazione scolasticanella predisposizione del [OSCURATO:PERSONA] delle Attività2018/2019, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ordine di servizioaventi ad oggetto la partecipazione ai [OSCURATO:PERSONA] previstidal predetto [OSCURATO:PERSONA] 2018/2019;5. con il quinto motivo deducono violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 124, della legge n. 107/2015,dell’art. 66, primo comma, del CCNL 2006/2009 Istruzione eRicerca, degli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009 Istruzione eRicerca, richiamati dall’art. 28 del CCNL 2016/2018 [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,avendo la Corte d’Appello erroneamente affermato che le oredi partecipazione ai Collegi formativi di cui all’ordine di servizionon andavano retribuite in quanto erano funzionaliall’insegnamento ex art. 29 CCNL Comparto scuola, conformiNumero registro generale 28145/2022Numero sezionale 1079/2026ai temi approvati e deliberati dai docenti nel triennNiuom erdo id i raccolta generale 9415/2026Data pubblicazione 14/04/2026competenza e rientranti nel piano triennale dell’attivitàformativa approvato dai docenti nella seduta del 30.8.2018, eper tali ragioni non davano diritto ad ulteriore retribuzione o arisarcimento, nonché violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver valutatosecondo prudente apprezzamento il doc. 4 ed il doc. 8 delMinistero citati in sentenza;6. con il sesto motivo deducono violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 124, della legge n. 107/2015,dell’art. 66, primo comma, del CCNL 2006/2009 Istruzione eRicerca, degli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009 Istruzione eRicerca, richiamati dall’art. 28 del CCNL 2016/2018 [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,avendo la Corte d’Appello disatteso le domande dei ricorrentiin primo grado, erroneamente affermando che le ore dipartecipazione ai collegi formativi di cui all’ordine di servizioerano funzionali all’insegnamento ex art. 29 CCNL Compartoscuola, conformi ai temi approvati e deliberati dai docenti neltriennio di competenza e rientranti nel piano triennaledell’attività formativa approvato dai docenti nella seduta del30.8.2018, nonché violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver valutatosecondo prudente apprezzamento il doc. 4 ed il doc. 8 delMinistero citati in sentenza;7. il Collegio reputa opportuno l’approfondimento dellequestioni sottese, in particolare, al terzo e quarto motivo(qualificazione del vizio in caso di denuncia di erroneoassorbimento di questioni controverse, interesse ad agire peril mero accertamento dell’illegittimità di atti) e al quinto e sestomotivo (eventuali conseguenze retributive o risarcitorieNumero registro generale 28145/2022Numero sezionale 1079/2026derivanti dalla mancata approvazione del piano dell’oNffuemerrtoa d i raccolta generale 9415/2026Data pubblicazione 14/04/2026formativa da parte del Collegio dei docenti) in pubblicaudienza, per il loro rilievo nomofilattico.

P.Q.MLa Corte dispone la trattazione della causa in pubblica udienzae la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
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[OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. il Tribunale di Vicenza, in accoglimento della domandaproposta da un gruppo di docenti dell’Istituto di IstruzioneSuperiore “[OSCURATO:PERSONA]” di Arzignano, dichiaraval’illegittimità del piano annuale delle attività dei docenti2018/2019, predisposto dal Dirigente scolastico senzal’approvazione del Collegio dei docenti, come previsto dallenorme del contratto collettivo di comparto, non modificate dallenorme della dirigenza scolastica di cui al T.U. n. 165/2001, edichiarava conseguentemente l’illegittimità dell’ordine diservizio emesso dallo stesso dirigente, ove era stabilita comeobbligatoria la partecipazione dei docenti a tre sessioniformative per complessive 12 ore; condannava, inoltre,l’amministrazione scolastica a corrispondere in favore deiricorrenti che avevano partecipato a questi percorsi formativi ilpagamento della retribuzione oraria di cui alla tabella 5 allegataal contratto collettivo;2. la Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appellodell’amministrazione, così rigettando le domande proposte inprimo grado, condividendo l’assunto secondo cui, a frontedell’obbligatorietà della formazione dei docenti di cui all’art. 1,Numero registro generale 28145/2022Numero sezionale 1079/2026comma 12, legge n. 107/2015, le ore di formazione nonN uemrearon doi r accolta generale 9415/2026Data pubblicazione 14/04/2026aggiuntive, ma rientravano nel monte ore annuo previstodall’art. 29 del CCNL di comparto;3. per la cassazione della sentenza d’appello propongonoricorso 18 docenti con 6 motivi; il Ministero si è costituito, fuoritermine, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione.CONSIDERATO CHE1. con il primo motivo gli odierni ricorrenti deduconoviolazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per rigetto non motivatodell’eccezione di formazione del giudicato interno sullaquestione che l’ordine di servizio avesse ad oggetto lapartecipazione ai Collegi formativi previsti nel Piano Annuale2018/2019;2. con il secondo motivo deducono violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione del principiodi non contestazione in ordine al fatto che l’ordine di servizioaveva ad oggetto la partecipazione ai Collegi formativicontenuti nel [OSCURATO:PERSONA] 2018/2019, per l’introduzioneillegittima di nuove eccezioni, e poiché la Corte d’Appello nonha posto a fondamento della decisione i fatti nonspecificamente contestati dal Ministero;3. con il terzo motivo deducono violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ha omesso di esaminare le domande dell’appellanteNumero registro generale 28145/2022Numero sezionale 1079/2026di accertamento della legittimità dell’opNeurmaertoo d i raccolta generale 9415/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’Amministrazione scolastica nella predisposizione del PianoAnnuale delle Attività 2018/2019, dei collegi formativi edell’ordine di servizio aventi ad oggetto la partecipazione aicollegi formativi previsti dal predetto [OSCURATO:PERSONA] 2018/2019e le domande degli appellati di conferma della sentenza diprimo grado in ordine alla dichiarazione di invalidità del PianoAnnuale delle Attività 2018/2019, di illegittimità dei Collegiservizio, avente ad oggetto la partecipazione ai Collegi4. con il quarto motivo deducono nullità della sentenzaimpugnata ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, commasesto, Cost., in ragione dell’omessa motivazione del rigetto edel dichiarato assorbimento delle domande di accertamentodella legittimità dell’operato dell’Amministrazione scolasticanella predisposizione del [OSCURATO:PERSONA] delle Attività2018/2019, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ordine di servizioaventi ad oggetto la partecipazione ai [OSCURATO:PERSONA] previstidal predetto [OSCURATO:PERSONA] 2018/2019;5. con il quinto motivo deducono violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 124, della legge n. 107/2015,dell’art. 66, primo comma, del CCNL 2006/2009 Istruzione eRicerca, degli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009 Istruzione eRicerca, richiamati dall’art. 28 del CCNL 2016/2018 [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,avendo la Corte d’Appello erroneamente affermato che le oredi partecipazione ai Collegi formativi di cui all’ordine di servizionon andavano retribuite in quanto erano funzionaliall’insegnamento ex art. 29 CCNL Comparto scuola, conformiNumero registro generale 28145/2022Numero sezionale 1079/2026ai temi approvati e deliberati dai docenti nel triennNiuom erdo id i raccolta generale 9415/2026Data pubblicazione 14/04/2026competenza e rientranti nel piano triennale dell’attivitàformativa approvato dai docenti nella seduta del 30.8.2018, eper tali ragioni non davano diritto ad ulteriore retribuzione o arisarcimento, nonché violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver valutatosecondo prudente apprezzamento il doc. 4 ed il doc. 8 delMinistero citati in sentenza;6. con il sesto motivo deducono violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 124, della legge n. 107/2015,dell’art. 66, primo comma, del CCNL 2006/2009 Istruzione eRicerca, degli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009 Istruzione eRicerca, richiamati dall’art. 28 del CCNL 2016/2018 [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,avendo la Corte d’Appello disatteso le domande dei ricorrentiin primo grado, erroneamente affermando che le ore dipartecipazione ai collegi formativi di cui all’ordine di servizioerano funzionali all’insegnamento ex art. 29 CCNL Compartoscuola, conformi ai temi approvati e deliberati dai docenti neltriennio di competenza e rientranti nel piano triennaledell’attività formativa approvato dai docenti nella seduta del30.8.2018, nonché violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver valutatosecondo prudente apprezzamento il doc. 4 ed il doc. 8 delMinistero citati in sentenza;7. il Collegio reputa opportuno l’approfondimento dellequestioni sottese, in particolare, al terzo e quarto motivo(qualificazione del vizio in caso di denuncia di erroneoassorbimento di questioni controverse, interesse ad agire peril mero accertamento dell’illegittimità di atti) e al quinto e sestomotivo (eventuali conseguenze retributive o risarcitorieNumero registro generale 28145/2022Numero sezionale 1079/2026derivanti dalla mancata approvazione del piano dell’oNffuemerrtoa d i raccolta generale 9415/2026Data pubblicazione 14/04/2026formativa da parte del Collegio dei docenti) in pubblicaudienza, per il loro rilievo nomofilattico. P.Q.MLa Corte dispone la trattazione della causa in pubblica udienzae la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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