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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14176/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 27 settembre 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce come la Corte di appello aveva confermato la statuizione di primo grado in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza considerare la confessione resa dall'imputato, la modalità operativa tutt'altro che professionale con la quale era stata commessa la rapina, e che i precedenti penali dell'imputato erano risalenti nel tempo 1.2 Il difensore lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., in quanto la rapina alla filiale della [OSCURATO:PERSONA] e la sottrazione della somma di € 4.253,42 rientravano nell'ipotesi del danno di speciale tenuità, in considerazione del fatto che la somma era esigua, che il reato era stato commesso ai danni di un Istituto di Credito, che l'Istituto era assicurato per fatti di tal natura e che per questo era stato risarcito; la particolare tenuità del fatto era anche avvalorata dalla mancanza di prove in ordine alla sottrazione del cellulare che lo stesso proprietario, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato non essere certo che fosse stato preso dai malviventi; a conferma del pregiudizio di lieve entità vi era anche l'omessa costituzione di parte civile della banca, segno evidente che il fatto era di modesta entità. 1.3 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla contestata recidiva; l'imputato era stato giudicato pericoloso con acritico riferimento alle condotte pregresse nonostante le stesse fossero molto risalenti nel tempo e il reato per cui si procedeva fosse stato commesso nel 2011. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure 2 c , ) / -^---\--"A/A' dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilrnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato esaurientemente su tutti i motivi di ricorso (si veda pag.3 della sentenza impugnata) osservando che quanto alla confessione, la stessa era intervenuta quando il quadro probatorio non dava spazio ad una ricostruzione alternativa, che le modalità di esecuzione non denotavano scarsa rilevanza ed incisività dal punto di vista dell'allarme suscitato, e che la somma sottratta, unitamente al cellulare non esprimeva un concetto di scarso valore.

La Corte ha infine motivato in maniera esauriente sulla applicazione della recidiva, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, indice quindi di pericolosità sociale in quanto la reiterazione dei reati attestava che le pregresse condanne non avevano avuto alcun effetto deterrente; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 27 settembre 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce come la Corte di appello aveva confermato la statuizione di primo grado in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza considerare la confessione resa dall'imputato, la modalità operativa tutt'altro che professionale con la quale era stata commessa la rapina, e che i precedenti penali dell'imputato erano risalenti nel tempo 1.2 Il difensore lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., in quanto la rapina alla filiale della [OSCURATO:PERSONA] e la sottrazione della somma di € 4.253,42 rientravano nell'ipotesi del danno di speciale tenuità, in considerazione del fatto che la somma era esigua, che il reato era stato commesso ai danni di un Istituto di Credito, che l'Istituto era assicurato per fatti di tal natura e che per questo era stato risarcito; la particolare tenuità del fatto era anche avvalorata dalla mancanza di prove in ordine alla sottrazione del cellulare che lo stesso proprietario, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato non essere certo che fosse stato preso dai malviventi; a conferma del pregiudizio di lieve entità vi era anche l'omessa costituzione di parte civile della banca, segno evidente che il fatto era di modesta entità. 1.3 II difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla contestata recidiva; l'imputato era stato giudicato pericoloso con acritico riferimento alle condotte pregresse nonostante le stesse fossero molto risalenti nel tempo e il reato per cui si procedeva fosse stato commesso nel 2011. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure 2 c , ) / -^---\--"A/A' dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilrnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato esaurientemente su tutti i motivi di ricorso (si veda pag.3 della sentenza impugnata) osservando che quanto alla confessione, la stessa era intervenuta quando il quadro probatorio non dava spazio ad una ricostruzione alternativa, che le modalità di esecuzione non denotavano scarsa rilevanza ed incisività dal punto di vista dell'allarme suscitato, e che la somma sottratta, unitamente al cellulare non esprimeva un concetto di scarso valore. La Corte ha infine motivato in maniera esauriente sulla applicazione della recidiva, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, indice quindi di pericolosità sociale in quanto la reiterazione dei reati attestava che le pregresse condanne non avevano avuto alcun effetto deterrente; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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