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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 22760/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29773/2018proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 12 67 /201 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29773/2018 Cron.

Rep.

Ud.22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Napoli, adita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (in seguito MIT), ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto per quanto di ragione l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ‒ già in servizio presso l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi tecnici (APAT), indi comandata e infine trasferita ( in data 1.3.2006) presso il [OSCURATO:PERSONA] (RID) ‒ dichiarando il diritto della stessa a percepire, peril periodo di permanenza presso quest’ultimo, il trattamento economico e normativo di cui alla contrattazione collettiva della PCM, ivi compresa l’indennità di specificità organizzativa di cui all’art. 18 CCNI, eda mantenerne in seguito il godimento, e ciò anche all’atto del passaggio, in data 24.1.2008, alle dipendenze del Ministero, con ogni conseguente statuizione condannatoria per l’intero arco temporale dal 1.10.2004 al 30.7.2011;

2. la Corte territoriale ha rilevato che, a seguito della soppressione del R.I.D. e del trasferimento delle funzioni al Ministero delle Infrastrutture, la dipendente, aveva diritto a conservare, ex art. 2 comma 175 della legge n. 286 del 2006, il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggionel nuovo contesto lavorativo, donde l’ultrattività della vigenza della contrattazione collettiva integrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIT sulla base di un unico motivo, al quale si è opposta [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. nell’unico motivo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 136/2003, dell’art. 2 comma 175 d.l. n. 262/2006, del T.U. n. 165/2001, dell’art.18 [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto nel 2004 e dell’art. 18 [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto nel 2009 e, ancora, dell’art. 3 Cost.; si lamenta in particolare che la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che la ricorrente era compresa, far tempo dal 24.1.2008,nei ruoli del MIT senza possibilità di continuare a invocare la pregressa disciplina contrattuale anche dopo il 30.4.2008, termine finale di sua vigenza, donde l’erroneo riconoscimento dell’indennità di specificità organizzativa ‒ voce retributiva, prevista da un contratto integrativo non più applicabile, rientrante nel trattamento accessorio e legata alla specificità della prestazione presso la PCM ‒ in violazione del principio di parità di trattamento;

2. il motivo , ammissibile laddove in sostanza censura l’interpretazione del quadro normativo e contrattuale di riferimento,è altresì fondato nei sensi di cui in motivazione;

3. la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a sua volta rinvia all'art. 2112 cod.civ., si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, di cui al comma 3 dell'art. 2112 cod.c iv ., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza che nell'impiego pubblico contrattualizzato è esclusa dall'operatività della disciplina di cui al citato d.lgs. n. 165 (Cass. n. 20918 del 2020; cui addeCass. n. 641 e n. 30815 del 2022);

4. ne consegue che la pretesa della Tropeano secondo cui il rapporto di impiego dovrebbe continuare ad essere disciplinato dalla contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur dopo il passaggio alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture, è destituita di fondamento, perché contrasta con i principi di diritto sopra enunciati, principi che non sono stati affatto derogati dalla previsione (art. 2 d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006) della conservazione dello «stato giuridico ed economico in godimento»;

5. con detta espressione il legislatore non ha certo inteso cristallizzare ‒come erroneamente afferma la sentenza impugnata ‒ la disciplina dei rapporti del personale trasferito né prevedere un regime speciale diverso rispetto a quello generale dettato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, avendo solo perseguito l'obiettivo di ribadire la continuità dei rapporti, il che implica il mantenimento del livello retributivo raggiunto, dell'anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in peiusdel trattamento economico e della professionalità;

6. invero, in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo, nei passaggi di personale di personale comunque riconducibili alla previsione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, il principio della irriducibilità della retribuzione, non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento, definito accessorio, esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sia certa nell’ane nel quantum;

7. il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato, al momento del passaggio alla nuova amministrazione, con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita (Cass. n. 14202/2023; Cass. n. 641/2022);8. il ricorso va quindi ‒ conclusivamente ‒ accolto nei sensi sopra precisati, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione;

9. la Corte d’appello dovrà , in applicazione dei principi di diritto richiamati,distinguere il periodo in cui l’art. 18 CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri era direttamente applicabile, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 14 del d.P.R. n. 136 del 2003, da quello successivo alla soppressione del RID; e in relazione al quale ultimo , previo accertamento della natura dell’indennità alla stregua del contenuto delle disposizioni della contrattazione collettivaintegrativa PCM, potrà essere riconosciuto, per il principio di irriducibilità della retribuzione, solo un assegno ad personam che (beninteso) includa tutti i compensi che presentano i requisiti della fissità e della continuità;

10. al la Corte partenopea si demanda altresì la liquidazione del le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione cui demanda a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29773/2018proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 12 67 /201 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29773/2018 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Napoli, adita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (in seguito MIT), ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto per quanto di ragione l’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ‒ già in servizio presso l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi tecnici (APAT), indi comandata e infine trasferita ( in data 1.3.2006) presso il [OSCURATO:PERSONA] (RID) ‒ dichiarando il diritto della stessa a percepire, peril periodo di permanenza presso quest’ultimo, il trattamento economico e normativo di cui alla contrattazione collettiva della PCM, ivi compresa l’indennità di specificità organizzativa di cui all’art. 18 CCNI, eda mantenerne in seguito il godimento, e ciò anche all’atto del passaggio, in data 24.1.2008, alle dipendenze del Ministero, con ogni conseguente statuizione condannatoria per l’intero arco temporale dal 1.10.2004 al 30.7.2011; 2. la Corte territoriale ha rilevato che, a seguito della soppressione del R.I.D. e del trasferimento delle funzioni al Ministero delle Infrastrutture, la dipendente, aveva diritto a conservare, ex art. 2 comma 175 della legge n. 286 del 2006, il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggionel nuovo contesto lavorativo, donde l’ultrattività della vigenza della contrattazione collettiva integrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIT sulla base di un unico motivo, al quale si è opposta [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. nell’unico motivo, formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., si denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 136/2003, dell’art. 2 comma 175 d.l. n. 262/2006, del T.U. n. 165/2001, dell’art.18 [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto nel 2004 e dell’art. 18 [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto nel 2009 e, ancora, dell’art. 3 Cost.; si lamenta in particolare che la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che la ricorrente era compresa, far tempo dal 24.1.2008,nei ruoli del MIT senza possibilità di continuare a invocare la pregressa disciplina contrattuale anche dopo il 30.4.2008, termine finale di sua vigenza, donde l’erroneo riconoscimento dell’indennità di specificità organizzativa ‒ voce retributiva, prevista da un contratto integrativo non più applicabile, rientrante nel trattamento accessorio e legata alla specificità della prestazione presso la PCM ‒ in violazione del principio di parità di trattamento; 2. il motivo , ammissibile laddove in sostanza censura l’interpretazione del quadro normativo e contrattuale di riferimento,è altresì fondato nei sensi di cui in motivazione; 3. la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a sua volta rinvia all'art. 2112 cod.civ., si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, di cui al comma 3 dell'art. 2112 cod.c iv ., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza che nell'impiego pubblico contrattualizzato è esclusa dall'operatività della disciplina di cui al citato d.lgs. n. 165 (Cass. n. 20918 del 2020; cui addeCass. n. 641 e n. 30815 del 2022); 4. ne consegue che la pretesa della Tropeano secondo cui il rapporto di impiego dovrebbe continuare ad essere disciplinato dalla contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur dopo il passaggio alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture, è destituita di fondamento, perché contrasta con i principi di diritto sopra enunciati, principi che non sono stati affatto derogati dalla previsione (art. 2 d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006) della conservazione dello «stato giuridico ed economico in godimento»; 5. con detta espressione il legislatore non ha certo inteso cristallizzare ‒come erroneamente afferma la sentenza impugnata ‒ la disciplina dei rapporti del personale trasferito né prevedere un regime speciale diverso rispetto a quello generale dettato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, avendo solo perseguito l'obiettivo di ribadire la continuità dei rapporti, il che implica il mantenimento del livello retributivo raggiunto, dell'anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in peiusdel trattamento economico e della professionalità; 6. invero, in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo, nei passaggi di personale di personale comunque riconducibili alla previsione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, il principio della irriducibilità della retribuzione, non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento, definito accessorio, esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sia certa nell’ane nel quantum; 7. il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato, al momento del passaggio alla nuova amministrazione, con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita (Cass. n. 14202/2023; Cass. n. 641/2022);8. il ricorso va quindi ‒ conclusivamente ‒ accolto nei sensi sopra precisati, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione; 9. la Corte d’appello dovrà , in applicazione dei principi di diritto richiamati,distinguere il periodo in cui l’art. 18 CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri era direttamente applicabile, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 14 del d.P.R. n. 136 del 2003, da quello successivo alla soppressione del RID; e in relazione al quale ultimo , previo accertamento della natura dell’indennità alla stregua del contenuto delle disposizioni della contrattazione collettivaintegrativa PCM, potrà essere riconosciuto, per il principio di irriducibilità della retribuzione, solo un assegno ad personam che (beninteso) includa tutti i compensi che presentano i requisiti della fissità e della continuità; 10. al la Corte partenopea si demanda altresì la liquidazione del le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione cui demanda a