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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 aprile 2024

Cassazione n. 04636/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 24345/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 14 gennaio 2020.

Visto l’atto depositato il 21 aprile 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 24345/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 14 gennaio 2020. Visto l’atto depositato il 21 aprile 2024con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]