CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18530/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28624-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1306/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/09/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 13.1.1996 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Antonio, Giovanna, Tamara, Luana e Francesco, nonché [OSCURATO:PERSONA], innanzi il Tribunale di Vallo della Lucania, invocando l’accertamento del confine tra i fondi di proprietà dell’attore e dei convenuti, l’accertamento dell’occupazione abusiva di parte del terreno attoreo realizzata dai convenuti e la loro condanna all’arretramento delle opere eseguite ed al risarcimento del danno . Si costituiva in giudizio il solo [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda, invocando preliminarmente l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle comproprietarie [OSCURATO:PERSONA] e Nicolina e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’usucapione dell’area occupata e del diritto di mantenere i manufatti nella loro attuale collocazione. Il Tribunale, con sentenza n. 9/2015, rigettava la domanda principale, accogliendo quella riconvenzionale di usucapione. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello diSalerno, con la sentenza impugnata, n. 1306/2019, rigettavail gravame, confermando la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonché omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare la domanda principale proposta dalla odierna ricorrente; 2) erronea valutazione delle prove, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., e pronuncia emessa dalla Corte distrettuale in contrasto con altra decisione, n. 1331/2019, adottata dal medesimo ufficio giudiziario; 3) violazione degli artt. 115c.p.c., 1158 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il giudice di secondo grado avrebbeerroneamente apprezzato le risultanze della prova orale; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito maggior rilievo probatorio alle deposizioni dei testi allegati da parte controricorrente, e, più in generale scorrettamente apprezzato nel loro complesso, le prove acquisite agli atti del giudizio di merito. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda principale di regolamento del confine e rilascio dell’area occupata dal convenuto, e di accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da quest’ultimo. Secondo, terzo e quarto motivo: le doglianze, che vanno esaminate, per ragioni di priorità logica, prima del primo motivo, sono inammissibili, o comunque manifestamente infondate, perché vertono sulla valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente in relazione alla ravvisata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione dell’area oggetto di causa. Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe, rispettivamente: valutato in modo non congruo le prove acquisite agli atti, assumendo una decisione in contrasto con quella assunta in diverso giudizio vertente tra le stesse parti (secondo motivo); erroneamente valutato le prove e l’attendibilità dei testimoni (terzo motivo); attribuito, altrettanto erroneamente, valore preponderante a talune deposizioni rispetto ad altre (quarto motivo). Le tre censure non tengono conto del principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova conesclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Primo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla statuizione di inammissibilità del gravame in relazione al rigetto della domanda principale che era stata proposta dall’odierna ricorrente in prime cure, evidentemente inconciliabile con l’accoglimento della riconvenzionale di usucapione; pertanto, una volta attribuita stabilità a quest’ultima pronuncia, per effetto dell’inammissibilità dei primi tre motivi, la censura in esame difetta di decisività”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere, in riferimento al primo motivo, che non sussiste comunque la dedotta omessa pronuncia sulla domanda attorea, il cui rigetto è implicito nella conferma dell’accoglimento delladomanda riconvenzionale di usucapione. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific