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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 36286/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza emessa in data 12/05/2025 dalla Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso e, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello affinchè proceda alla traduzione della stessa; lette le conclusioni scritte depositate in data 09/10/2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano che, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ( capi A-C ed E) di imputazione con conseguente condanna alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata al capo a) ed aveva inoltre dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi B) e D) perché estinti per intervenuta remissione di querela.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 143, 147, 177, 178, comma 1 lett. c) e 185 del codice di rito per mancata traduzione in lingua conosciuta e compresa dall'imputato alloglotto delle sentenze di primo e secondo grado nonché del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Richiamati i diversi orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, la difesa ricorrente rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] è persona che non parla e non comprende la lingua italiana.

Per tale ragione l'udienza di convalida dell'arresto si celebrava con l'assistenza di un interprete ed era disposta la traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare; nella successiva richiesta di giudizio immediata avanzata dal Pubblico Ministero e dal relativo decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari si dava atto nell'intestazione che l'imputato "non parla e non comprende la lingua italiana".

Benchè tale situazione fosse nota, i giudici sia di primo che di secondo grado non hanno disposto la traduzione delle rispettive sentenze e neppure del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente nullità di tali atti per violazione del diritto di difesa dell'imputato alloglotto.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con rifermento agli artt. 62bis, 69, 628, comma terzo n. 3-bis e 628, comma quinto, cod. pen.

La Corte di appello ha affermato che il giudice di primo grado aveva operato un erroneo giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 628, comma quinto, cod. pen. che è circostanza non bilanciabile.Ne deriva che la pena irrogata risulta errata con riferimento sia alla componente detentiva che a quella pecuniaria e la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminarla procedendo al corretto ricalcolo nel rispetto dei criteri dettati dall'art, 628, comma quinto, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.II primo motivo, con il quale la difesa ricorrente lamenta la mancata traduzione in lingua conosciuta e compresa dall'imputato alloglotto delle sentenze di primo e di secondo grado ed altresì del decreto di citazione per il giudizio di appello, è parzialmente fondato.

1.1. Sul tema in questione si è recentemente pronunciata questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza emessa in data 29/05/2025 nel procedimento n. 39137/2024 (di cui, allo stato, è disponibile la sola informazione provvisoria) che ha affermato i seguenti principi: (a) la mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio; (b) la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.; (c ) la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della "sentenza- documento", con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione della stessa.

1.2. Dall'esame degli atti processuali emerge che [OSCURATO:PERSONA] è persona che effettivamente non conosce la lingua italiana e che tutti gli atti compiuti nei suoi confronti sono stati tradotti in lingua a lui nota sino alla emissione del decreto di giudizio immediato.

Risulta, invece, la mancata traduzione della sentenza di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio di appello e della pronuncia di secondo grado.

1.3. Sulla scorta dei principi dettati con la richiamata pronuncia a Sezioni Unite, le dedotte nullità per omessa traduzione della sentenza di primo grado e del decreto di citazione per il giudizio di appello - in quanto non assolute ma a regime intermedio e quindi assoggettate al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss. cod. proc. pen., devono ritenersi sanate in quanto non eccepite, la prima, nell'atto di appello e nei motivi aggiunti depositati, la seconda, nelle conclusioni scritte rassegnato per il giudizio di secondo grado, celebrato in forma cartolare.

Con il ricorso qui scrutinato è stata invece dedotta tempestivamente la nullità, sempre a regime intermedio, derivante dalla mancata traduzione della sentenza documento di appello della quale pertanto va disposto l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale di Milano affinchè provveda a tale incombente in lingua nota all'imputato.2.

E', invece, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.

Pur in presenza dell'errore compiuto dal giudice di primo grado in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dell'avvere commesso la rapina in luogo di privata dimora, correttamente la Corte di appello non ha proceduto alla rideterminazione della pena inflitta che è rimasta invariata nella sua entità.

Al riguardo ha osservato, quanto alla sanzione detentiva che, in concreto, la stessa era stata determinata per il più grave delitto di rapina in anni quattro di reclusione e cioè nella misura minima applicabile ove si fosse proceduto al calcolo corretto (anni sei reclusione prevista per l'ipotesi aggravata, non bilanciabile, prevista dall'art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod. pena, ridotta di un terzo per le riconosciute circostanze generiche).

Quanto alla componente pecuniaria, il collegio di merito ha rilevato che essa, pur non corrispondente al minimo edittale e di poco superiore, era da considerarsi equa in ragione della gravità del fatto commesso, così argomentando sulla dosimetria con specifico riferimento ad uno dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Va ricordato, al riguardo, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza proprio ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., sicché essa non è sindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

PQM Annulla la sentenza-documento impugnata per omessa traduzione della stessa in lingua nota all'imputato e rinvia alla Corte di appello di Milano per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza emessa in data 12/05/2025 dalla Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in principalità, il rigetto del ricorso e, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello affinchè proceda alla traduzione della stessa; lette le conclusioni scritte depositate in data 09/10/2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano che, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ( capi A-C ed E) di imputazione con conseguente condanna alla pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata al capo a) ed aveva inoltre dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi B) e D) perché estinti per intervenuta remissione di querela. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 143, 147, 177, 178, comma 1 lett. c) e 185 del codice di rito per mancata traduzione in lingua conosciuta e compresa dall'imputato alloglotto delle sentenze di primo e secondo grado nonché del decreto di citazione per il giudizio di appello. Richiamati i diversi orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, la difesa ricorrente rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] è persona che non parla e non comprende la lingua italiana. Per tale ragione l'udienza di convalida dell'arresto si celebrava con l'assistenza di un interprete ed era disposta la traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare; nella successiva richiesta di giudizio immediata avanzata dal Pubblico Ministero e dal relativo decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari si dava atto nell'intestazione che l'imputato "non parla e non comprende la lingua italiana". Benchè tale situazione fosse nota, i giudici sia di primo che di secondo grado non hanno disposto la traduzione delle rispettive sentenze e neppure del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente nullità di tali atti per violazione del diritto di difesa dell'imputato alloglotto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con rifermento agli artt. 62bis, 69, 628, comma terzo n. 3-bis e 628, comma quinto, cod. pen. La Corte di appello ha affermato che il giudice di primo grado aveva operato un erroneo giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 628, comma quinto, cod. pen. che è circostanza non bilanciabile.Ne deriva che la pena irrogata risulta errata con riferimento sia alla componente detentiva che a quella pecuniaria e la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminarla procedendo al corretto ricalcolo nel rispetto dei criteri dettati dall'art, 628, comma quinto, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.II primo motivo, con il quale la difesa ricorrente lamenta la mancata traduzione in lingua conosciuta e compresa dall'imputato alloglotto delle sentenze di primo e di secondo grado ed altresì del decreto di citazione per il giudizio di appello, è parzialmente fondato. 1.1. Sul tema in questione si è recentemente pronunciata questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza emessa in data 29/05/2025 nel procedimento n. 39137/2024 (di cui, allo stato, è disponibile la sola informazione provvisoria) che ha affermato i seguenti principi: (a) la mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio; (b) la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.; (c ) la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della "sentenza- documento", con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione della stessa. 1.2. Dall'esame degli atti processuali emerge che [OSCURATO:PERSONA] è persona che effettivamente non conosce la lingua italiana e che tutti gli atti compiuti nei suoi confronti sono stati tradotti in lingua a lui nota sino alla emissione del decreto di giudizio immediato. Risulta, invece, la mancata traduzione della sentenza di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio di appello e della pronuncia di secondo grado. 1.3. Sulla scorta dei principi dettati con la richiamata pronuncia a Sezioni Unite, le dedotte nullità per omessa traduzione della sentenza di primo grado e del decreto di citazione per il giudizio di appello - in quanto non assolute ma a regime intermedio e quindi assoggettate al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all'art. 182 e ss. cod. proc. pen., devono ritenersi sanate in quanto non eccepite, la prima, nell'atto di appello e nei motivi aggiunti depositati, la seconda, nelle conclusioni scritte rassegnato per il giudizio di secondo grado, celebrato in forma cartolare. Con il ricorso qui scrutinato è stata invece dedotta tempestivamente la nullità, sempre a regime intermedio, derivante dalla mancata traduzione della sentenza documento di appello della quale pertanto va disposto l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale di Milano affinchè provveda a tale incombente in lingua nota all'imputato.2. E', invece, manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Pur in presenza dell'errore compiuto dal giudice di primo grado in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dell'avvere commesso la rapina in luogo di privata dimora, correttamente la Corte di appello non ha proceduto alla rideterminazione della pena inflitta che è rimasta invariata nella sua entità. Al riguardo ha osservato, quanto alla sanzione detentiva che, in concreto, la stessa era stata determinata per il più grave delitto di rapina in anni quattro di reclusione e cioè nella misura minima applicabile ove si fosse proceduto al calcolo corretto (anni sei reclusione prevista per l'ipotesi aggravata, non bilanciabile, prevista dall'art. 628, comma 3 n. 3 bis, cod. pena, ridotta di un terzo per le riconosciute circostanze generiche). Quanto alla componente pecuniaria, il collegio di merito ha rilevato che essa, pur non corrispondente al minimo edittale e di poco superiore, era da considerarsi equa in ragione della gravità del fatto commesso, così argomentando sulla dosimetria con specifico riferimento ad uno dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Va ricordato, al riguardo, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza proprio ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., sicché essa non è sindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. PQM Annulla la sentenza-documento impugnata per omessa traduzione della stessa in lingua nota all'imputato e rinvia alla Corte di appello di Milano per
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